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CONFERIMENTO SENZA RELAZIONE DI STIMA (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
Art. 2343-ter: Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di
strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini
della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono
stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo
comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione
del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia
sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento,
ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e
criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto
indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul
soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai
conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata
all'atto costitutivo. L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Ai fini del-
l'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati
dall'Unione europea.
Il conferimento senza relazione di stima è una procedura semplificata. Possono essere conferiti beni in natura senza
relazione dell’esperto nominato dal tribunale, quando il valore attribuito a questi beni è pari o inferiore al fair
value iscritto a bilancio nell’esercizio precedente, oppure quando questo valore è pari o inferiore al valore risul-
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tante dalla valutazione di un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità. (L’esperto è
solitamente scelto dalle parti). Il valore dev’essere risalente ad una data precedente di non oltre 6 mesi.
Fair value = esiste un fair value di bilancio quando si redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Il
valore è equo e attuale. Per questo motivo posso conferire il bene senza fare prima una stima. Il 2343ter non esclude
la relazione di stima, ma la semplifica. È una diminuzione delle formalità, che però non esclude le responsabilità.
Se abbiamo un valore calcolato secondo i principi contabili internazionale che emerge da un bilancio e tale bilancio è
stato sottoposto al processo di revisione che ha dato come risultato una relazione positiva senza rilievi, allora il valore
può rappresentare il valore del conferimento.
Se siamo davanti ad un conferimento di ramo non posso recepire i valori singoli dal bilancio nonostante venga redatto
con i principi contabili internazionali in quanto ci sono beni che non sono in bilancio.
AUMENTO DI CAPITALE: CONTROLLO DELLE VALUTAZIONI
Art. 2343 codice civile: gli amministratori (quelli della conferita) devono, nel termine di 180 giorni dalla data del-
l’atto di conferimento, controllare le valutazioni contenute nella relazione, e se sussistono fondati motivi, pro-
cedono alla revisione della stima.
Si richiede un controllo delle valutazioni a causa del trascorrere del tempo. Alla data del conferimento verranno con-
feriti dei valori che si riferiscono a date passate. I valori si riferiscono, nel migliore dei casi, a tre mesi prima. L’a-
zienda in quei tre mesi ha sicuramente continuato ad operare e la sua situazione è mutata. Se si sono verificate si-
tuazioni che hanno ridotto il capitale sociale di oltre 1/5, ci si regola attraverso i conguagli, altrimenti la società
deve ridurre il capitale sociale. Oppure il conferitario può recedere dall’operazione e deve restituire i beni, se pos-
sibile, altrimenti il conferito deve essere liquidato in denaro. La differenza di prezzo nasce dal normale divenire
della gestione dei beni oggetto di riferimento. Le azioni sono inalienabi-
li fino a quando il controllo non è stato effettuato.
Art: 2343 codice civile: Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
- Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario
ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazio-
ne deve essere allegata all'atto costitutivo.
- L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedu-
ra civile.
- Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute
nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a
quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare
depositate presso la società.
- Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento,
la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio con-
ferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferi-
mento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.
- L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annul-
lamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
Quindi gli amministratori devono, nel termine di 180 giorni dalla data di iscrizione della società, controllare le
valutazioni contenute nella relazione dell’esperto e, se sussistono fondati motivi, procedere alla revisione della
stima.
Se il valore risulta inferiore per oltre un quinto rispetto a quanto stabilito nella perizia di conferimento, il socio
può:
versare la differenza;
recedere dalla società.
ottenere una quota inferiore.
Nelle SRL, l’operazione di conferimento gode di una tutela minore rispetto a quanto avviene per le SPA. Questo
perché:
L’esperto per la perizia viene scelto direttamente dalle parti per questo non offre la garanzia di indipendenza proprie
dell’analoga figura prevista per la S.p.A;
Non vi è l’obbligo per gli amministratori di procedere entro 180gg all’iscrizione della società, al controllo della stima
dell’esperto, ed alla riduzione del capitale.
Articolo 2343 quater: questo articolo semplifica anche la procedura dei controlli.
Consente di omettere la perizia dell’esperto in due ipotesi:
Prima ipotesi: Nei conferimenti aventi per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato finanziario, qua-
I. lora il valore ad essi attribuito per determinare il Capitale Sociale ed eventuale sovraprezzo sia pari o infe-
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riore al prezzo medio ponderato di negoziazione dei titoli in mercato regolamentato nei sei mesi precedenti
il conferimento.
Seconda ipotesi: Il conferimento in natura si riferisce a beni diversi da quelli della prima ipotesi, la perizia
II. dell’esperto può essere omessa qualora il valore ad essi attribuito per determinare il Capitale Sociale ed
eventuale sovraprezzo sia pari o inferiore a :
Valore equo ricavato da: un bilancio approvato da NON oltre un anno sottoposto alla revisione lega-
• le che non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto di conferimento
Valore equo risultante da: Valutazione precedente di non oltre sei mesi la data del conferimento,
• Conforme a principi e criteri di valutazione generalmente riconosciuti Effettuata da un esperto in-
dipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità
Gli amministratori, nei 30 giorni successivi all’iscrizione del conferimento nel registro delle imprese, sono tenuti
alle seguenti verifiche:
In ipotesi di conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, l’assenza di fatti eccezionali
- che abbiano inciso sul prezzo di tali valori in modo tale da modificarne sensibilmente il valore alla data del con-
ferimento.
In ipotesi di conferimenti in natura aventi per oggetto beni diversi dai precedenti: Il verificarsi di fatti nuovi e
- rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni e crediti conferiti
Verificano inoltre:
La sussistenza dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione
Il riscontro di eventuali difformità nei valori
La non idoneità dei requisiti di professionalità
La dipendenza dell’esperto da una o entrambe le parti
➢ Qualora gli amministratori riscontrino gli elementi sopra indicati, devono procedere ad una nuova perizia
ricorrendo alla procedura prevista dall’art. 2343 C.C.
➢ Qualora gli amministratori non riscontrino gli elementi sopra indicati, procedono al deposito presso il Regi-
stro delle Imprese di una loro dichiarazione attestante la congruità dei valori e l’idoneità dell’esperto.
Art. 2343-quater: Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione
Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'arti-
colo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del
mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della societa' nel regi-
stro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. Gli amministratori verificano altresì
nel medesimo termine se, successivamente al termine d