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La giustizia nella Grecia antica

Cap. 1. La "giustizia": Θεμις e Δικη

Il significato

Nel greco classico il concetto di "giustizia" è espresso dalle parole δίκη e θέμις, di più antica attestazione. In particolare:

  • θέμις: è stata collegata con la radice del verbo τίθημι, che significa "porre in essere", e indica dunque "ciò che è posto" dall'alto, ovvero l'antico giudizio sacrale amministrato dal sacerdote o dagli aristocratici; in luce di questo possiamo dire che esprime l'idea della "giustizia divina".
  • δίκη: è stata collegata con la radice del verbo δείκνυμι, che può significare "mostrare, indicare" e indicare così l'idea di "segno, marchio, caratteristica" da cui poi il senso di "comportamento giusto, corretto", o "delimitare" a designare l'idea di "confine, linea divisoria" da cui poi il senso di "sentenza, decisione, giudizio". Δίκη conosce poi uno sviluppo particolare nella prosa attica, dove indica la giustizia nell'ambito della πόλις democratica con il senso di "azione giudiziaria, processo conforme a giustizia" al posto del tradizionale ἀγών; in luce di questo possiamo dire che esprime l'idea della "giustizia umana".

La legge positiva che garantisce la δίκη e che tutti condividono è il νόμος, termine collegato con la radice del verbo νέμειν, che significa "spartire, dividere, condividere". Il νόμος ha carattere laico e democratico e va a sostituire all'inizio del V secolo all'epoca della riforma di Clistene le θεσμοί, ovvero le leggi di origine sacrale. Il fenomeno della legislazione, mettendo per iscritto i νόμοι, promuove la certezza del diritto nella πόλις e rende possibile l'attuazione della δίκη come obbedienza alle leggi.

Θέμις e δίκη, in realtà, sono strettamente collegate l'una all'altra: infatti, se δίκη indica l'equilibrio tra l'interesse del singolo e quello della collettività, tale equilibrio da parte sua riflette l'armonia universale determinata da θέμις, la giustizia di cui la divinità si fa garante.

Il mito

Prima ancora che concetti giuridici, Θέμις e Δίκη sono per i Greci figure divine del mito. Nella Teogonia di Esiodo Θέμις, figlia di Urano e Gea, si unisce a Zeus, e dalla loro unione nacque Θέμις Εύνόμια, personificazione del buon governo e della legalità, ed Ειρήνη, simbolo insieme con le sorelle Ώραι, della pace, con le quali forma il gruppo delle ovvero le "Stagioni".

Nelle Opere e Giorni e Teogonia di Esiodo, nelle Coefore di Eschilo e nell'Edipo a Colono di Sofocle, Δίκη è in stretto rapporto con il padre Zeus, presso il cui trono siede (ξύνεδρος) denunciando chi la offende e richiedendone la punizione. Zeus, infatti, è il dio la cui vittoria finale segna l'avvento di un regno di giustizia, è il difensore del diritto e colui che raddrizza i torti.

In Omero e in Esiodo le parole θέμις e δίκη si lasciano difficilmente distinguere, così come vengono invocate indistintamente le due divinità che le rappresentano; esse sono poste sullo stesso piano, pur esprimendo concetti diversi. È stato tuttavia osservato che in Omero δίκη assume in poche occasioni l'accezione di "comportamento giusto, corretto", a favore del valore più ristretto di "sentenza, decisione, giudizio". In questa prospettiva, δίκη non è propriamente una norma scritta, ma una parola capace di promuovere un accordo, una soluzione pacifica delle contese, e viene proclamata oralmente in forma pubblica e solenne da chi è investito d'autorità. Ciononostante, non va escluso che essa abbia in questi due autori anche un significato morale e possa talora esprimere propriamente il concetto tradizionale di "giustizia" da affermarsi attraverso sentenze rette, conformi alla realtà dei fatti e immuni da corruzione.

Cap. 2. La codificazione delle leggi

La crisi delle aristocrazie: la riforma oplitica

Sotto i regimi aristocratici le norme erano conservate da una tradizione esclusivamente orale, cosicché l'amministrazione della giustizia era sottratta a ogni controllo e diventava spesso espressione del loro strapotere. La crisi dell'aristocrazia fece così emergere il bisogno di procedere a una codificazione delle leggi, capace di garantire una maggiore certezza del diritto, cosa che fu incentivata dall'acquisizione della scrittura alfabetica. Come afferma Teseo nelle Supplici di Euripide, «quando ci sono leggi scritte, il povero e il ricco hanno uguale giustizia».

La crisi delle aristocrazie fu innescata da una serie di fenomeni complessi, come la diminuzione della produzione agricola e il conseguente impoverimento e indebitamento dei contadini; essa, poi, ebbe un importante risvolto militare nell'avvento della riforma oplitica del 700 a.C. circa: la falange oplitica era un corpo organizzato dallo strato medio della popolazione, nonché dai contadini liberi residenti sul territorio (δήμος). Il nerbo dell’esercito era formato non più dalla cavalleria, ma da fanti armati pesantemente, che da soli potevano comprarsi elmo, corazza, schinieri, scudo rotondo a doppia impugnatura e lancia (όπλα, da cui "oplita", sono infatti le armi); con il provvedimento che prevedeva l'abolizione della schiavitù per debiti, i piccoli proprietari terrieri furono candidati a entrare nelle file oplitiche, dalle quali continuarono però a rimanere esclusi i nullatenenti. In cambio del contributo dato alla difesa della comunità, gli opliti chiesero e ottennero una corrispondente integrazione sociale e politica.

Non sono però solo l'armamento e il combattimento di massa a definire l'oplita: la caratteristica nuova è data dal fatto che, mentre l’aristocratico mirava al gesto individuale, nella fanteria vi è un senso di solidarietà e di appartenenza, visto che chi scappa priva il vicino della protezione adeguata: il soldato, infatti, combatte a ranghi serrati e difende sé stesso e il vicino, ma per poterlo fare deve mantenere il proprio posto nello schieramento. La virtù eroica (ἀρετή) del guerriero aristocratico venne così superata e si affermarono valori nuovi, come l'autocontrollo, la moderazione (σωφροσύνη), la solidarietà e la parità fra uguali.

Il sistema giudiziario

Medio-tardo arcaismo: VIII-VII secolo a.C.

I più antichi interventi di carattere legislativo si registrarono in area coloniale, perché in comunità nuove più facilmente si verificarono le condizioni per la fissazione di norme condivisibili e più forte era l'esigenza di garanzie egualitarie. È stata avanzata l'ipotesi che il termine νόμος abbia assunto il significato di "legge" proprio in area coloniale, dove l'operazione di dividere (νέμειν) i lotti di terra tra i coloni fece da presupposto alla creazione di una comunità bisognosa di una legislazione che ne esprimesse le esigenze. Ricordiamo:

  • Zaleuco di Locri (Calabria): limitò il potere decisionale dei giudici: infatti, mentre prima del suo tempo era stato lasciato ai giudici di stabilire le pene per i vari reati, egli le fissò nelle leggi, perché riteneva che le opinioni dei giudici sugli stessi reati non sarebbero state le stesse. Le sue leggi furono redatte in un linguaggio semplice e accessibile a tutti.
  • Caronda di Catania (Sicilia), discepolo di Zaleuco: introdusse - forse per primo - la procedura di denuncia per falsa testimonianza e mitigò la prassi giudiziaria introducendo pene pecuniarie anche per i reati di sangue; le pene erano graduate in base al patrimonio, il che sembra implicare una costituzione di tipo timocratico (τιμή, "prezzo"), con la divisione del territorio in classici di censo.
  • Diocle di Siracusa (Sicilia): il suo codice, di cui sappiamo ben poco, era ritenuto di difficile interpretazione sul piano linguistico e avrebbe previsto per ogni genere di crimine in ambito pubblico e privato pene assai aspre, ma graduate secondo il tipo di reato e la sua gravità.
  • Licurgo (Sparta, Laconia): le sue leggi di datazione incerta non erano scritte (anzi, la loro redazione in forma scritta era espressamente vietata!); fu l'iniziatore della "grande ῥήτρα" ("parola, cosa detta"), che andò a consolidare la costituzione mista di Sparta conosciuta come κόσμος, come l’"ordine" per eccellenza, ammirata dai Greci come esempio ideale di ordinamento che riuniva in sé gli aspetti migliori dei regimi canonici e che dava così stabilità. La "grande ῥήτρα" prevedeva da una parte la divisione della popolazione in tribù e in cinque suddivisioni territoriali (ὠβαί), e dall’altra l’istituzione degli organismi fondamentali, nonché la diarchia, la γερουσία e l’ἀπέλλα, tutti e tre a tempo indeterminato. In particolare:
    • I due re avevano potere religioso, in quanto esercitavano il sacerdozio di Zeus, e potere militare, in quanto guidavano l’esercito in guerra (erano per questo chiamati ἀρχαγέται, "guide"); non potevano infliggere la pena di morte, se non in caso di diserzione. La loro carica era ereditaria: la successione dinastica, infatti, spettava al primogenito maschio o, in caso di minorità, al parente più anziano.
    • La γερουσία era il consiglio degli anziani, formato dai due re e da ventotto geronti di sessant'anni o più: esso preparava le proposte da presentare all'ἀπέλλα, prendeva decisioni importanti in politica estera, giudicava le cause di omicidio la cui pena era la morte, l'esilio o la perdita dei diritti politici, e sottoponeva a giudizio i re.
    • L'ἀπέλλα era l’assemblea popolare che si riuniva una volta al mese, costituita dagli Spartiati (= figli maschi di cittadini, di trent’anni o più, capaci di dare la συσσιτία, ovvero la quota per la partecipazione ai pasti in comune): approvava o meno le proposte di legge avanzate dalla γερουσία dicendo "sì/no", decideva sulla pace, sulla guerra e sui trattati di alleanza, e eleggeva i geronti e gli efori.
    • I cinque efori rimanevano in carica un anno e venivano eletti dall’ἀπέλλα: essi sottoponevano a giudizio i re, istruivano processi una volta avuta la notizia di un reato, amministravano il tesoro dello stato e si occupavano dell’ἀγωγή dei giovani. L’ἀγωγή era un sistema educativo rigidamente controllato dallo stato e orientato alla formazione di guerrieri dotati di ἀνδρεία, di coraggio; dai sette anni in poi, i bambini vivevano in comune divisi in classi di età e ricevevano una formazione soprattutto di carattere fisico (ginnastica, caccia, uso delle armi); dal punto di vista culturale, venivano coltivati solo la musica e il canto corale; una tappa fondamentale era la κρυπτεία, un "rito di passaggio" riservato a un gruppo di giovani spartiati, che dovevano allontanarsi per un anno dalla città, nascondendosi di giorno e dando la caccia agli iloti di notte.
  • Gli Spartiati erano gli unici che potevano partecipare all’ἀπέλλα, diventare efori, divenire geronti quando invecchiavano, e farsi re se appartenenti a casate dinastiche.
  • Dracone (Atene): è ricordato per la legge sull’omicidio, che sottraeva spazio al regime della vendetta privata, lasciando alla famiglia del morto l’iniziativa dell’azione penale e allo stato il diritto di infliggere la pena, mitigava le pene, cercando di ridurre al minimo l’applicazione della pena di morte, e distingueva i tipi di omicidio e le relative pene sulla base del grado di volontarietà dell’azione dell’omicida.

Tardo arcaismo: VI-inizio V secolo a.C.

  • Solone (Atene, Attica): eletto arconte nel 594/3, introdusse riforme di varia natura:
    • Sul piano economico, adottò il sistema ponderale euboico in luogo di quello eginetico e abolì le ipoteche sulla terra, per ridurre i debiti e per favorire lo sviluppo delle attività commerciali.
    • Sul piano giudiziario, istituì il tribunale popolare dell'Eliea, al quale tutti ora potevano accedere, e la possibilità per qualunque cittadino, e non solo per la parte lesa, di intentare una causa.
    • Sul piano familiare ed etico, legiferò sul matrimonio, sulla parentela, in materia testamentaria ed ereditaria, sui funerali e sul lusso, mirando a tutelare l'οἶκος ("casata").
    • Sul piano costituzionale, introdusse una riforma che comportava la divisione del popolo in quattro classi in base al censo (non più alla nascita), il quale veniva valutato in base al prodotto della terra, espresso in medimni di cereali, e a scopo militare, nel senso che l’appartenenza piuttosto mobile a queste classi regolava l’accesso all’esercito e alle varie magistrature: 1. pentacosiomedimni, con un ricavato di almeno cinquecento medimni, 2. cavalieri, con un ricavato di almeno trecento medimni, 3. zeugiti, ovvero la classe media.
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Scienze antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche L-ANT/02 Storia greca

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tonnina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia greca e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Prandi Luisa.
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