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LE ORAZIONI GIUDIZIARIE COME FONTE PER IL DIRITTO

Le orazioni giudiziarie, opera di oratori e logografi ateniesi e non ateniesi, ma che scrivono per l'attività giudiziaria ateniese, coprono il periodo 420-322.

Delle quasi 800 orazioni di cui è attestato il titolo, se ne conservano 150, di cui poco più di un centinaio sono di carattere giudiziario, divise quasi equamente tra orazioni scritte per cause pubbliche e orazioni scritte per cause private.

L'informazione che queste orazioni ci forniscono appare fortemente alterata dal processo di selezione fatto. Tale selezione è stata fatta, già dagli antichi, su base retorica e per interessi di scuola, con lo sguardo rivolto allo stile e all'efficacia della comunicazione più che alla storia del diritto e della società. In altri casi, sulla selezione sembra aver avuto una qualche influenza la specializzazione dei singoli oratori, forse anche grazie alla disposizione del materiale nei.

manoscritti: per esempio, la nostra buona informazione sul diritto ereditario dipende per lo più da Iseo, mentre quella sulla regolamentazione relativa all'omicidio e al tentato omicidio deriva dalla conservazione di testi di uno specialista dell'argomento come Antifonte, oltre che di Lisia. A questi problemi va aggiunto il fatto che le orazioni giudiziarie non possono che fornire un'informazione condizionata da diversi elementi fuorvianti: - esse sono espressione di una élite sociale e culturale. I servizi di un logografo di grido erano accessibili solo ad una parte limitata dei cittadini che si trovavano nella necessità di parlare di fronte al tribunale. Non possiamo escludere che i discorsi pronunciati da cittadini comuni nelle loro vesti di attore e convenuto fossero molto più semplici nel contenuto e assai meno raffinati sul piano tecnico di quanto non risulta dall'oratoria giudiziaria. - Le orazioni esprimono il punto di vista della parte incausare un danno alla propria reputazione). Inoltre, gli oratori spesso utilizzano tecniche persuasive come l'uso di retorica, argomenti emotivi e esagerazioni per influenzare l'opinione del pubblico e ottenere la vittoria nel processo. Tuttavia, è importante sottolineare che la mancanza di conoscenza delle argomentazioni della parte avversa costituisce un grave limite nella nostra informazione. Gli oratori, sia l'attore che il convenuto, sono profondamente coinvolti nella vicenda con il proprio interesse personale. Pertanto, non ci si può aspettare obiettività dall'oratore, ma piuttosto la difesa dei propri interessi e la contestazione del racconto della controparte. Questa mancanza di obiettività è confermata da alcune convenzioni, come quella che impone all'attore, nelle cause pubbliche, di dichiararsi offeso non solo come membro della comunità, ma anche personalmente, e di professarsi animato da sentimenti di vendetta nei confronti del convenuto (anche per non causare un danno alla propria reputazione). In conclusione, è importante considerare che i discorsi degli oratori sono strumenti di persuasione e difesa dei propri interessi, e non rappresentano necessariamente la verità assoluta. La conoscenza delle argomentazioni della parte avversa è fondamentale per una valutazione equilibrata e completa dei fatti.

attirare su di sé il sospetto di sicofantìa). Il discorso giudiziario, di parte e mirante ad accreditare una specifica visione, manca di obiettività che è, invece, tipica del discorso storiografico.

Un altro elemento di valutazione, che quasi sempre ci manca, è la conoscenza dell'esito della causa, sia per quanto riguarda il giudizio, sia per quanto riguarda i voti ottenuti. Scarsi sono i dati che possediamo in merito alle fasi del processo indipendenti dal dibattimento. Anche questo poteva forse assumere forme diverse rispetto all'impressione che se ne trae dalle orazioni.

L'interruzione del discorso per rivolgere domande dirette al convenuto era, forse, più frequente di quanto risulti dalle fonti, che, per lo più, attestano discorsi continui, ed è possibile che anche la partecipazione dell'uditorio fosse più attiva rispetto al silenzio che i membri del tribunale sembrano osservare stando alle nostre

testimonianze.- Nelle orazioni, non mancano elementi di ambiguità, non ultimo il fatto che il testo, come noi lo abbiamo conservato, non è che una versione, non necessariamente corrispondente all'originale, del discorso pronunciato in tribunale. Ciò induce a particolare prudenza nel valutare le anticipazioni di argomenti dell'avversario che talvolta gli oratori propongono: non sempre esse sono basate sulla conoscenza delle argomentazioni della controparte, tratte, per esempio, dalla fase di istruttoria; esse possono anche riflettere, semplicemente, una forma di improvvisazione, destinata ad impressionare la giuria e a spiazzare l'avversario, non diversamente dalle anticipazioni delle obiezioni della giuria che pure si riscontrano e che appaiono finalizzate a non irritare i giudici.

La natura parziale delle orazioni come fonti ha condotto a guardare con molto scetticismo all'attendibilità dell'informazione storica e giuridica da loro fornita.

Certo gli oratori sono una voce orientata, anche politicamente, ma se questo impone prudenza nell'utilizzazione della loro testimonianza, non la vieta in assoluto e può renderla, per altri versi, preziosa.

DISCORSO PRONUNCIATO E TESTO SCRITTO

Il problema del rapporto tra discorso pronunciato e testo scritto è stato posto a partire dai discorsi relativi ai processi sull'ambasceria (anno 343) e sulla corona (anno 330), per i quali sono state conservate le orazioni parallele di Demostene e di Eschine.

Le due parti, nel contestare l'avversario, gli attribuiscono affermazioni che non compaiono nel testo attualmente conservato del discorso: ciò sembra implicare una revisione del testo, operata in occasione della pubblicazione, inserendo elementi estranei alla performance orale, allo scopo di rafforzare la propria posizione e di indebolire quella della controparte.

Nonostante in alcuni casi simili incongruenze possano spiegarsi col fatto che l'uditorio, che

nondisponeva del testo scritto, poteva essere meno sensibile e che anticipazioni degli argomenti dell'avversario potevano essere introdotte senza un'effettiva informazione in proposito, perspiazzarlo, non c'è dubbio che il problema esiste e che la possibilità di una revisione più o meno ampia per la pubblicazione deve essere tenuta in considerazione. Il risultato della revisione non doveva corrispondere al discorso tenuto in tribunale, non solo dal punto di vista linguistico e retorico, ma anche dal punto di vista dell'argomentazione, dato che l'obiettivo perseguito con la pubblicazione era sensibilmente diverso da quello legato all'esito del dibattimento giudiziario: i possibili destinatari del testo scritto erano per lo più interessati all'aspetto artistico-letterario, in relazione all'efficacia persuasiva e/o al valore propagandistico del prodotto finale. 29 La differenza tra livello orale e livello scritto della

Il concetto di performance oratoria sembra ben chiaro alle fonti: la pubblicazione avrebbe comportato revisioni sostanziali, denunciate da una parte, dalla lunghezza eccessiva di alcuni dei discorsi conservati rispetto al tempo concesso per parlare, dall'altra, dalla grande complessità della loro struttura, che appare inadatta a persuadere gli ascoltatori e sembra concepita piuttosto per la lettura.

La maggioranza della critica non si è dimostrata pienamente convinta dell'ipotesi di una revisione così radicale da comportare una completa riscrittura del testo, in modo da oscurarne il carattere funzionale per lasciar prevalere quello di prodotto letterario.

Dubbi sono stati espressi anche sul fatto che gli interventi di revisione possano davvero inficiare gravemente il valore testimoniale dei testi.

Il fatto che nella revisione non sembri emergere la preoccupazione di rimuovere dal testo argomenti evidentemente tendenziosi o privi di fondamento è rivelatore del fatto

Che una corrispondenza sostanziale tra discorso pronunciato e testo scritto difficilmente può essere negata. Sia il processo di revisione che precede la pubblicazione, sia il successivo processo di trasmissione hanno certamente oscurato aspetti importanti dell'informazione mediata dalle orazioni: basta pensare alla mancata trascrizione del testo delle deposizioni e dei decreti e delle leggi citate dall'oratore a sostegno della propria posizione, testo letto in aula dal segretario e solo raramente presente nella redazione attualmente conservata.

Le orazioni giudiziarie sono la fonte privilegiata per la conoscenza del diritto greco, in quanto, in esse, si citano direttamente o si fanno oggetto di riferimenti indiretti, documenti legislativi fondamentali per la nostra informazione.

PROBLEMI METODOLOGICI

I testi delle testimonianze prodotte durante il dibattimento e delle leggi e dei decreti citati dall'oratore e proposti alla riflessione del tribunale sono per lo più

Assenti nella tradizione manoscritta. Ciò è dovuto al fatto che né lo svolgimento del processo né la fruizione del testo da parte dei lettori né l'utilizzazione delle orazioni, nell'ambito delle scuole di retorica, chiedevano la trascrizione di questi materiali.

Quando testi di leggi o decreti sono presenti nei manoscritti, è possibile che, al momento della pubblicazione, l'autore abbia sentito il bisogno di inserire una citazione totale o parziale, per garantire al lettore una miglior comprensione dell'argomentazione: in questo caso, saremmo di fronte ad una citazione d'autore, non esente da possibili manipolazioni ma meritevole d'attenzione.

Ma, più spesso, i testi conservati nei manoscritti sono stati inseriti da editori e commentatori, che hanno utilizzato raccolte di materiale legislativo o li hanno ricostruiti utilizzando i riferimenti offerti dall'oratore stesso in diversi passi del discorso.

Talora si tratta di veri e propri falsi: pesanti dubbi sono stati espressi sui documenti citati nelle orazioni del corpus demostenico, soprattutto quelle di carattere politico, e sui giuramenti anfizionici proposti da Eschine. Nella Contro Timocrate di Demostene, viene citato, per contestarne la legalità, il testo della legge introdotta da Timocrate sui debitori dello stato, ma esso sembra malamente ricostruito sulla base delle citazioni che Demostene ne fa nel corso dell'orazione. Laddove è possibile operare un confronto, i risultati possono essere confortanti: i riferimenti presenti nelle orazioni demosteniche Contro Aristocrate e Contro Macartato alla legge di Dracone sull'omicidio appaiono corretti. È vero che i 2 casi sono molto diversi: una cosa era rievocare ai giudici i contenuti fondamentali di una legislazione antica e ben nota, come i phonikoì nomoi di Dracone; una cosa era riferire i contenuti di una legge recentemente introdotta, il che

permetteva, contando sulla scarsa informazione dei giudici, di imbrogliare le carte, omettendone alcune parti ed enfatizzandone altre a seconda del

Dettagli
A.A. 2022-2023
51 pagine
SSD Scienze antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche L-ANT/02 Storia greca

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maryconcetta90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia greca e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bearzot Cinzia.