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Le “leggi antiche” e il senso della tradizione (II)

1. Da Panezio a Cicerone: “parecchi sono i gradi della società umana”

XII Tavole:

 Leggi antiche per eccellenza.

 Nominate 4 volte nel De officiis (Cicerone): leggi che non mutano mai il loro linguaggio e prendono il posto della

“giustizia” amministrata dai re: “presso i nostri antenati si affidò il potere regio a uomini degni, perché si potesse

vivere nella giustizia. Alla base delle leggi c’è la stessa ragione per la quale si costituirono i re. Si è sempre voluto un

diritto che avesse come caratteristica l’eguaglianza. Ottenendolo da un unico individuo si era soddisfatti, ma quando

questo non accadde più si inventarono le leggi, in gradi di rivolgersi a tutti, sempre con una sola e medesima voce”.

(eguaglianza ciceroniana deve coniugarsi con il rispetto delle gerarchie sociali e dei gradus dignitatis).

De officiis:

 Composto alla fine del 44 a.C.

 Definito il manuale della classe dirigente romana.

 

Libro I disegno della società: piramide capovolta/serie di cerchi concentrici: estremi = umanità intera, famiglia; tra

gli estremi = stato (istituzione insieme naturale e storica).

Principii che la natura ha stabilito per la società: ragione e parola, conciliano gli uomini tra loro e li uniscono in una

società naturale (la più ampia), ci deve essere la comunione di tutti i beni (tranne i beni assegnati ai singoli da leggi e

diritto civile).

Gradi della società umana:

1) stessa gente/nazione: si fonda sulla stessa lingua.

2) stessa città: comunanza di leggi, tribunali, foro, templi, ecc.

3) stesso gruppo famigliare.

 Città e mondo si integrano secondo una scala (non sono contrari): trasferisce sul piano etico il problema politico del

dominio di Roma, dandone una possibilità giustificativa e un parametro critico.

 Molti argomenti dei primi due libri sono di ispirazione paneziana. 

Ordine sociale = mondo abitato = razionalità cosmica ha le radici nel pensiero stoico Zenone contrappone alla città (priva

di valore) l’unico governo/unico modo di vivere degli uomini (concittadini, compatrioti) Cleante mette in dubbio l’utopia

zenoniana: se città = opera d’arte fatta per abitarvi e si può trovar rifugio, ottenere/subire giustizia, perché la città non è cosa

buona?  

Fine VI sec. a.C. = cade la monarchia nei primi 120 anni dopo = Roma lotta contro Sabini, Equi, Volsci + Fidene, Veio III

sec. a. C. = Roma sconfigge Sanniti, Galli, Etruschi; si estende in Sicilia, Sardegna, Corsica città sotto la sua egemonia:

civitates senza diritto di voto, municipi, nei quali la cittadinanza romana non escludeva l’autonomia amministrativa vince

contro Pirro e Cartagine, diventa la potenza militare più temuta del mediterraneo dopo la guerra annibalica divenne

ossessiva la volontà di difesa volontà espansionistica. 

Metà II sec. a.C. = i temi di giustizia e diritto naturale erano all’ordine del giorno per Carneade militarismo ed

espansionismo si potevano giustificare solo da un punto di vista pragmatico; la sua dialettica aveva riempito di clamore le

città.

De republica:

 Cicerone è un interprete fedele dell’insegnamento catoniano: “Catone diceva che Roma superava le altre città

nell’assetto costituzionale perché non fu ordinata dalla mente di uno solo, ma di molti, e non nello spazio di una sola

vita umana, ma di secoli e generazioni” si sottolinea la continuità (non il mutamento).

2. Il dominio del mondo e la costituzione politica: un accenno di Polibio alle XII Tavole?

Polibio:

 Non era uno storico erudito. Si muove su scenari di politica e guerra.

 Descrive gli avvenimenti straordinari (dalla seconda guerra punica all’anno cruciale di Pidna); nessun impero è

paragonabile con quello romano. Con quali mezzi e sistema politico è stato possibile questo? Per comprenderlo, la

storiografia deve farsi storia universale e organica e serve anche una riflessione politologica.

 Costituzione romana ha un carattere misto (non è possibile trovare un sistema politico migliore):

1. Sistema politico monarchico potere dei consoli.

2. Sistema politico aristocratico potere del senato.

3. Sistema politico democratico potere della moltitudine.

Questo equilibrio non era così semplice nella realtà delle cose, infatti il senato si presenta come vero arbitro della vita

politica (all’età di Polibio senato = assemblea di ex magistrati; 300 membri per 4 secoli, poi 600, 900 Ces., 600 Aug.).

Ruolo direttivo all’élite nobiliare patrizio-plebea, che sostituisce l’antica aristocrazia patrizia, da dove provenivano i

magistrati (convocavano l’assemblea del popolo, che non aveva potere d’iniziativa) e i tribuni della plebe (10 membri,

potevano bloccare con il veto ogni atto magistratuale).

Triplice forma dell’assemblea del popolo:

1. Comizio curiato: risale all’epoca regia.

Curie = associazioni sacrali funzionanti come unità di voto. 30 curie (10 a testa a Tities, Ramnes, Luceres).

Forse vi appartenevano i plebei. Prendeva parte all’inauguratio del re.

In età repubblicana si riuniva per la lex de imperio, con la quale i magistrati, una volta eletti, ricevevano il

riconoscimento formale del loro potere; svolgeva, sotto la presidenza del pontefice massimo, un ruolo rilevante

nell’ambito del diritto sacro.

2. Comizio centuriato: più importante assemblea del popolo romano. Origine: Servio Tullio. Natura timocratica,

esercito oplitico trova la sua “forma” politica.

Centurie = quadri della leva militare e unità di voto. 193 centurie (170 ripartite tra le 5 classi censitarie della

popolazione [80 per la prima classe e 5 appartenevano agli inermi]; cavalleria aveva 18 centurie). Secondo Livio, si

iscrivevano nella prima classe i possessori di 100.000 assi: essi dovevano armarsi con elmo e scudo di bronzo, lancia,

spada. Il patrimonio decresceva per le classi successive e l’armamento diminuiva (le ultime due classi avevano lancia

e giavellotto o fionda e pietre).

Ordine gerarchico delle centurie era rispettato nella procedura del voto: centurie della prima classe e cavalieri

disponevano della maggioranza assoluta, qualora fossero d’accordo. 241-219: riforma: 10 centurie trasferite dalla

prima classe ad altre.

Svolgeva funzioni fondamentali (elettiva, legislativa, giudiziaria). Si eleggevano i consoli, pretori, censori.

3. Comizio tributo: si fondava sulle tribù come distretti territoriali della civitas romana, i membri di ogni tribù formavano

un corpo votante. Le più antiche erano divise in 4 urbane e 16 rustiche. 241 a.C.: 35 tribù. Nello stesso modo del

comizio tributo si riuniva il “concilio” della plebe convocato da un suo tribuno. Svolgeva funzioni fondamentali

(elettiva, legislativa, giudiziaria). Si eleggevano i magistrati meno elevati di grado (edili curuli, questori).

Data l’estensione del territorio romano, molti cittadini avrebbero dovuto affrontare ostacoli per recarsi a Roma ed esercitare

il diritto di voto + convocazioni erano escluse nei giorni di mercato (quando ci poteva essere maggiore affluenza di votanti)

Clientela: antichi clienti delle famiglie nobili, liberti, popolazioni coloniarie o municipali, provinciali, quelli che un candidato

aveva sostenuto in giudizio o beneficato, esigendo un contraccambio nei giorni dei comizi elettorali.

Governo aristocratico non si trasformava in governo monarchico/tirannico perché c’era annualità e collegialità delle

magistrature e controllo reciproco dei gruppi nobiliari.

 Veduta non ottimistica: ogni costituzione ha il suo ciclo: “si trasforma, decade, ritorna al suo punto iniziale”.

 

Momento iniziale della costituzione romana: 30 anni dopo la spedizione di Serse contro la Grecia costituzione

mista inizia con la caduta del decemvirato.

 Momento più alto della costituzione romana: guerra annibalica, dimostrandosi “ottima e perfetta” quando con la

sconfitta di Canne si era sull’orlo del disastro.

 Decemvirato è un momento di svolta.

 La repubblica si era formata per gradi: in questo Polibio e Catone erano d’accordo.

3. Le XII Tavole e l’”immagine dell’antico”

Nel De officiis le XII Tavole non compaiono. C’è una “trascrizione stenografica” della città. Gli abitanti di una città hanno in

comune anche le leges e gli iura e i iudicia.

Lex publica (legge) = “comando generale del popolo o della plebe, attraverso la proposta del magistrato interrogante”

(legge = deliberazione collettiva del popolo nel comizio centuriato o tributo, o della plebe nel concilio): nella sua fase matura,

ma non si è presentata sempre in questo modo nella storia più antica legge = comando unilaterale (non generale),

pronunciato dal titolare dell’imperium davanti all’assemblea curiata/centuriata. Ogni legge era subordinata all’auctoritas

dell’organo senatorio nella sua parte patrizia. La legge rimane essenzialmente orale (come altri atti privati, pubblici, religiosi).

Solo in epoca tardo-repubblicana il testo appare così rilevante da influire sulla stessa idea della legge.

La volontà precettiva della comunità romana si era espressa nelle XII Tavole più che altrove nel De legibus si sostiene che

solo ispirandosi alle XII Tavole sarebbe stato possibile ordinare in un “codice” nuovo le norme su culto degli dei, funzioni dei

sacerdoti, cerimonie religiose, sacrifici, riti funebri; bisognava imitarne anche lo stile, perché in un documento legislativo le

parole più sono antiche più sono autorevoli.

Elogio delle XII Tavole nel De oratore: “l’immagine intensa e fedele del tempo antico c’è in tutto il diritto civile, nei libri dei

pontefici e nelle XII Tavole: remota antichità del linguaggio, formule giuridiche rivelano consuetudini e vita degli antenati.

Tutta la scienza politica è raccolta nelle XII Tavole, perché in esse è disegnato l’ordinamento della città, i suoi interessi e parti.

XII Tavole superano, per autorità ed estensione del valore pratico, intere biblioteche di filosofi” esagera il dato storico

(es. nelle Tab. non si ricorda mai il senato, organo direttivo della comunità politica): enfasi ciceroniana ha scopo apologetico.

Ius civile (diritto civile) = ordinamento giuridico della città nei rapporti fra singoli.

Origine remota: giuristi-sacerdoti che svolgevano la loro opera prima della legislazione decemvirale.

Il passato lontanissimo delle XII Tavole rivive in una dimensione paradigmatica: testo legislativo = specchio di una vita

trascorsa, abbandona valore storico per acquistare valore simbolico (piano descrittivo-storiografico ideologico-valutativo).

Filo continuo tra passato e presente. Ordinamento giuridico (che ha radici nelle XII Tavole) cresce e si svolge nel tempo,

dispiegando anche una forza pedagogica: insegna e costringe a non agire con la frode, a difendere la proprietà, a non ledere i

diritti altrui; gli istituti privatistici e i valori lì espressi devono rimanere saldi e inattaccabili: ogni nuovo programma può essere

denunciato come una minaccia o scandalo. Attraverso il richiamo alla tradizione si cerca di legittimare le ineguaglianze e di

mediare i conflitti: fine pratico.

30 anni dopo il De oratore, il motivo ideologico delle XII Tavole ritorna in Livio (storico augusteo):

 Accenna alla discussione e approvazione delle prime dieci: “le dieci tavole furono votate e approvate nei comizi

centuriati. Esse ancora oggi, in questo immenso cumulo di leggi che si sono sovrapposte le une alle altre, costituiscono

la fonte di tutto il diritto pubblico e privato” riecheggia le parole di Cicerone.

 Esaltazione di Roma arcaica non è in contrasto con la propaganda del nuovo regime: Livio percepisce e rievoca il gioco

reciproco di tradizione e innovazione esempio è il discorso che fa pronunciare a Canuleio (tribuno della plebe nel

445 a.C.), in cui la storia di Roma dall’età regia agli anni centrali del V secolo appare come un succedersi di res novae:

“Nel regno di Romolo non c’erano né pontefici né auguri, creati da Numa Pompilio. Censimento e divisione per

centurie e per classi istituiti da Servio Tullio. Consoli creati alla cacciata dei re. Potestà e nome del dittatore comincia

a esistere al tempo dei nostri padri. Si decise di creare tribuni della plebe, edili, questori. In questi ultimi 10 anni

abbiamo nominato decemviri incaricati di scrivere le leggi e poi li abbiamo tolti dal governo. In una città destinata a

durare in eterno e a svilupparsi immensamente si istituiranno nuovi poteri e sacerdozi, nuovi ordinamenti di famiglie

e individui”.

Augusto:

 Vuole stabilire un legame tra nuovo e antico (come Livio): “con nuove leggi da me proposte ho ridato vigore a molti

comportamenti esemplari degli antenati, che stavano per scomparire dalla memoria del nostro tempo, e io stesso ho

trasmesso ai posteri molti esempi da imitare” recupero degli exempla maiorum.

 Per sostenere la sua “riforma” della famiglia, recita in senato e rende nota al popolo, un’orazione sull’incremento

delle nascite di Q. Cecilio Metello Macedonico (vecchia di oltre un secolo), per mostrare che non era lui il primo a

prendersi cura di un problema già affrontato dagli antichi.

 Impiega come documento attuale un discorso di P. Rutilio Rufo (console del 105 a.C.).

 Gaston Boissier: “Augusto correva qualche pericolo a richiamare troppo i ricordi del passato; ma gli parve che vi fosse

maggior pericolo a lasciarli perdere”.

4. Ricerca giuridica e filosofico-antiquaria

XII Tavole = prima opera “sistematica” della giurisprudenza romana.

Sesto Elio (console nel 198 a.C.) ne scrive un commento diviso in tre parti (Tripertita):

 Al testo della legge segue l’interpretatio; all’interpretatio si collegano i moduli procedurali delle legis actiones.

 Scopo pratico e filologico-antiquario.

 Rispondono al bisogno di un ceto di governo che, appropriandosi della tradizione, costruisce la sua cultura.

Alla metà II secolo, il diritto civile si esprime in forme letterarie autonome, non più vincolate al testo della legge decemvirale.

Q. Mucio Scevola (console del 95 a.C.) scrive un trattato civilistico, trattando gli istituti arcaici che si riconducono alle XII Tavole

Servio Sulpicio Rufo (console nel 51 a.C.) polemizza con il trattato muciano, indagandone attentamente il vocabolario.

M. Antistio Labeone commenta le XII Tavole: intento pratico e didascalico, intrecciato con analisi linguistica e memoria storica.

Analisi linguistica del documento arcaico non era pura erudizione, ma con essa si potevano fissare o controllare criteri

ermeneutici di portata generale come prova ci sono i Libri posteriores, opera labeoniana pubblicata dopo la sua morte.

Sesto Pomponio riproduce Labeone, che scrive nei Posteriores: “Caleno, il mio amministratore, sia libero, e abbia tutto ciò che

è suo e la somma di cento, se apparirà che egli abbia diligentemente tenuto i suoi conti. Noi dobbiamo chiedere una diligenza

utile al proprietario, non allo schiavo. A questa diligenza si unirà poi la buona fede. Gli antichi hanno interpretato anche le

parole delle XII Tavole “se l’acqua piovana arreca danno” nel senso di “se potrà arrecare danno”.

È importante intendere il videbitur (apparirà) come videri poterit (potrà apparire): si passa dal piano dell’effettività al piano

della potenzialità oggettiva. La disposizione decemvirale conteneva le parole “si aqua pluvia nocet” e queste erano intese

come “si aqua pluvia nocere poterit” (bastava lo stato di pericolo per mettere in atto l’azione, non era necessario il prodursi

del danno): come gli antichi interpreti con il nocet, così Labeone si comporta con il videbitur in un atto di autonomia privata.

Analisi linguistica serve anche a chiarire i nuclei più lontani e inattuali dell’antica legge (“le parole e le abitudini remote che il

trascorrere delle generazioni ha cancellato dalla memoria”): testo delle XII Tavole, pur con ammodernamenti, risultava oscuro

 Sesto Elio e Lucio Acilio si soffermarono sulla norma che stabiliva “Le donne non si graffino le guance e durante la sepoltura

non intonino lamentazioni” (XII Tab. 10, 4): termine lessus era un enigma:

 Lucio Acilio e Sesto Elio intesero lessus = vestimento funebre.

 L. Elio Stilone intese lessus = grido, lamento.

5. Distanza storica e abolizione della distanza

XII Tavole non erano un testo sacrale. Cicerone le ricorda come un “carme necessario” da apprendere a scuola, ma che

nessuno ormai ha più l’abitudine di recitare, e più di una volta le richiama al solo scopo di “ottenere una solennità comica”,

infatti egli toglie la fama al formalismo arcaico, al quale le XII Tavole rimandano. Anche Labeone misura l’enorme distanza

che separa la legge decemvirale dall’editto pretorio, ricorrendo a un aneddoto dal sicuro effetto grottesco.

Coscienza del mutamento e necessità di giustificarlo penetrano nella giurisprudenza: la tradizione può resistere, ma non può

sottrarsi a un riesame critico Salvio Giuliano mette in guardia contro l’ottimismo: “non è possibile fornire una ragione di

tutto ciò che gli antenati hanno stabilito”. Un suo allievo, Sesto Cecilio Africano, sottopone le XII Tavole a un’analisi storico-

linguistica: analisi orale in un dialogo con il filosofo accademico Favorino di Arles: “le leggi non rimangono mai nell’identica

condizione, ma mutano secondo le circostanze e il caso, come il volto del cielo e del mare”.

Giuvenzo Celso mette spesso in discussione il diritto antico. Ulpiano scrive: “secondo Celso c’è questa differenza tra la legge

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Edo1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Giodice Sabbatelli Venanzia.
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