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MODI DI DIFESA DEL POSSESSO

Conosciamo tre categorie di interdetti possessori: per l'acquisto del

possesso, per la manutenzione del possesso e per il recupero del

possesso.

Gli interdetti della prima categoria non si applicavano alla difesa del possesso,

ma servivano per ottenerlo.

Interdicta proibitori Nella seconda categoria rientravano gli interdetti con

i quali il possessore si opponeva a chi avesse creato molestie e turbative

nell'esercizio del possesso, anche se si fosse trattato del proprietario della cosa

posseduta. La ratio era mantenere la pace sociale, evitando che ognuno si

facesse giustizia da sé.

Interdicta adipiscendae possessionis servivano per ottenere il

 

possesso;

Interdicta retinendae possessionis interdictum uti possidetis e

 

inderdictum utrubi;

Interdicta recuperandae possessionis valevoli solo per i beni immobili.

 

Con gli interdetti, il possessore si opponeva a chi gli avesse creato

molestie o turbative nell’esercizio del possesso, anche se si fosse

trattato del proprietario della cosa posseduta.

Questi interdetti erano proibitori, in quanto vietavano una condotta, ed

avevano un nome ed una formula diversa, a seconda che il possesso avesse

avuto ad oggetto cose immobili o mobili.

Nel primo caso, si parlava di interdictum uti possidetis, diretto a difendere la

situazione dell'attuale possessore, il cui possesso non risultasse illegittimo; per

le cose mobili si prevedeva l'interdetto chiamato interdictum utrubi, le cui

finalità erano di dare tutela che avesse posseduto la cosa, nei confronti della

controparte, per più tempo durante l'ultimo anno.

Se però la sua situazione possessoria fosse stata illegittima, in quanto viziata

perché ottenuta con violenza o clandestinamente o a titolo precario, la

protezione sarebbe venuta meno.

Infine, la terza categoria racchiude gli interdetti finalizzati esclusivamente a far

recuperare il possesso sottratto da altri. Valevano solo per gli immobili ed

avevano carattere restitutorio perché volti a ripristinare la situazione di

possesso.

Erano anch'essi due e la loro differenza si incentrava sul fatto che la sua

sottrazione fosse avvenuta con violenza o con la forza delle armi.

Se l'attuale possessore ne era stato spogliato in modo violento, ma senza armi,

lo poteva recuperare contro chi gliel’aveva tolto mediante l'intento interdictum

unde vi, da richiedere entro un anno dallo spoglio subito.

Il possessore, anche se avesse ottenuto il possesso con utilizzo della forza e

con metodi illegali, non poteva essere privato di tale possesso: il proprietario

avrebbe potuto procedere unicamente con l’azione di spoglio.

Anche nella formula di questo interdetto era inserita la clausola con l'eccezione

di possesso viziato, con conseguente possibilità di richiederlo solo da parte del

possessore non legittimato.

Qualora la privazione del possesso fosse stata effettuata mediante l'intervento

di uomini armati, era contemplato l’interdictum de vi armata, con cui il

possessore otteneva sempre di recuperarlo, anche quando il suo acquisto fosse

stato violento, occulto o a titolo di precario.

Nel diritto giustinianeo anche questi due interdetti sono fusi e dal possessore,

che fosse stato spogliato del possesso in modo violento occulto, era sempre

concessa la reintegra. LE OBBLIGAZIONI

L’obbligazione è una relazione biunivoca tra due parti (debitore e

creditore). Può essere semplice (tra due soggetti) o complessa

(plurisoggettiva) Dà origine a un rapporto relativo.

Il rapporto obbligatorio implica effetti vincolanti per il debitore di dare, fare o

garantire qualcosa.

Questi effetti sono garantiti dall’ordinamento, che tutela il diritto di credito del

creditore, ma anche l’aspettativa del debitore a liberarsi eseguendo la

prestazione dovuta.

Le prestazioni del rapporto obbligatorio possono essere un fare, un dare o un

praestare e le caratteristiche della prestazione sono: possibilità, liceità,

determinatezza o determinabilità, valutazione economica. L’obbligazione si

estingue con l’adempimento di quanto dovuto.

Gaio identifica nelle fonti dell’obbligazione il contractum (atto lecito) e il

delictum (atto illecito).

Successivamente si aggiungono “altre fonti di obbligazioni”.

Giustiniano divide le fonti delle obbligazioni tra contratto, quasi contratto,

delitto e quasi delitto.

Il contratto, inteso come incontro della volontà delle parti, può essere: reale

(perfezionato con la consegna della cosa), verbale (obbligazione contratta con

l’utilizzo di parole solenni), letterale (obbligazione nata per mezzo di scritture)

o consensuale (obbligazioni contratte con il mero consenso).

Il sistema contrattuale romano è caratterizzato dal principio della

tipicità contrattuale, per lo più formale e non sempre causale.

La nozione di contratto romana si limita ai soli atti bilaterali o plurilaterali con

effetti obbligatori, dai quali nascevano solo rapporti obbligatori (di debito –

credito).

Non era contratto l’atto che produceva effetti reali come la mancipatio

o l’in iure cessio.

Gli elementi essenziali del contratto erano la forma, la causa, le parti e il loro

incontro di volontà.

Dal contratto, nel diritto romano, nascevano solo effetti obbligatori e

mai reali.

Le obligationes non contractae sono quelle che non rientravano negli schemi

tipici delle obbligazioni da contratto del ius civile. Esse nascono comunque da

atto lecito.

Obligationes ex pacto obbligazioni da patto

 

Obligationes ex conventione sine nomine obbligazioni

 

derivanti da convenzioni, negozi giuridici bilaterali privi di una

denominazione tipica e a forma libera.

Pactum deriva dall’antico verbo pacere, che significa accordarsi e

indicava una convenzione intervenuta tra due o più soggetti, portatori

di interessi divergenti, allo scopo di chiudere pacificamente il

disaccordo tra loro e regolare la materia contesa in modo

soddisfacente per entrambi. I romani parlavano di pactum per designare

ogni specie di accordo fra le parti, sia in ordine a rapporti giuridici relativi, che

in ordine a rapporti giuridici assoluti.

Efficacia del pactum secondo il ius civile, il pactum puro e semplice non

creava rapporti giuridici e non generava obbligazioni. Con lo ius honorarium

alcune leges apportano estese deroghe a questo principio del ius civile,

riconoscendo in date circostanze l’efficacia vincolante del pactum. Si parla

quindi di pactum praetorium (patto dei pretori).

Edictum de pactis con questo editto il pretore proclamava pacta conventa

servabo, ossia “rispetterò i patti concordati”. Il pretore, perciò, dava tutela ai

pacta, nudi accordi fra le parti.

La tutela pretoria dei pacta veniva meno se il patto era contrario alle regole di

correttezza e in frode alle leges publicae e agli altri provvedimenti di governo. I

mezzi processuali adottati dal pretore per tutelare i pacta erano:

Ecceptio pacti conventi, ossia eccezione di intervenuto patto, con

 cui si realizzava una pretesa della controparte. Si trattava di

un’eccezione, ossia una circostanza che la parte condotta in giudizio

da un’altra poteva opporgli per realizzare una sua pretesa.

L’eccezione era concessa, appunto, contro chi promuovesse un’azione

processuale avanzando una pretesa senza rispettare il patto.

L’esempio tipico era il pactum de non petendo, con cui un soggetto si

impegnava a non avanzare una richiesta nei confronti di un’altra.

Solo nelle obbligazioni tutelate da azioni di buona fede (iudicia bonae

 fidei), nell’obbligo posto a carico del giudicante di tenere conto di tutti

i patti accessori intercorsi tra le parti.

Per talune ipotesi, specifiche azioni concesse alla parte che

 lamentasse l’inadempimento di un’obbligazione derivante da patto

(obligatio ex pacto).

Pacta praetoria:

Pactum iurisiurandi, giuramento libero o extragiudiziale: era il patto

 tra due parti in lite di porre fine alla stessa e di evitare di trascinarla in

giudizio. Con esso, le parti rimettevano la decisione della lite ad un

giuramento prestato da una delle due parti. Le modalità del

giuramento e la determinazione delle potenze divine coinvolte nello

stesso, che era sacro, erano rimesse alle costumanze sociali.

Constitutum debiti, regolamento di debito era il patto con cui

 

due o più parti regolavano le modalità di adempimento di

un'obbligazione di denaro o di altra cosa fungibile, che già

intercorreva tra loro, o tra loro e un terzo. Constitutum debiti proprii,

con cui si dava una dilazione di pagamento alla parte che fosse già

debitore nel rapporto obbligatorio; constitutum debiti alieni, con

funzione di garanzia del credito, era inteso a creare un eventuale

sostituto del terzo, che fosse debitore di una delle parti del

constitutum e potesse risultare inadempiente.

Receptum argentarii, assunzione bancaria di debito: era il patto con

 cui un banchiere assumeva a proprio esclusivo carico il debito di

denaro che un suo cliente avesse verso un terzo. Si effettuava

mediante un accordo a tre (banchiere, cliente e un terzo creditore),

oppure mediante un accordo tra banchiere e cliente, comunicato poi

ad un terzo. Ebbe piena diffusione in età classica, mentre con

Giustiniano scomparve.

Receptum nautae vel cauponis stabularii, assunzione di

 responsabilità da parte del comandante di nave, dell’albergatore o

dello stalliere: era il patto con cui il comandante di una nave, un

albergatore o uno stalliere assumeva a proprio carico l’obbligo che

rimanesse intatto e indenne tutto ciò che il cliente avesse portato con

sé nel suo locale.

Receptum arbitrii, assunzione dell’arbitrato: era il patto con cui

 un soggetto designato da due litiganti come arbiter ex compromisso

assumeva a proprio carico la funzione di decidere come arbitro una

lite insorta tra i due litiganti comportava una risoluzione

stragiudiziale della lite. Ebbe molta diffusione, perché consentiva ai

privati di evitare le lungaggini e la pubblicità dei processi

giurisdizionali.

Compromissum, compromesso: era un accordo tra le parti in lite di

 rimettere ad un arbitro la decisione della controversia.

Pactum donationis, patto di donazione, con cui le parti realizzavano

 la funzione tipica della donazione.

Obligationes ex conventione sine nomine erano obbligazioni che

non rientravano negli schemi tipici del ius civile (diritto proprio dei

romani e creato da date fonti normative). Si trattava di obbligazioni che

derivavano da certi negozi giuridici bilaterali, ai quali non fu concesso il regime

Dettagli
A.A. 2024-2025
111 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher hr.michelacrea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Sanna Cecilia.