Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 162
Riassunto esame storia del diritto romano, Manuale consigliato prof. Cerami Pag. 1 Riassunto esame storia del diritto romano, Manuale consigliato prof. Cerami Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 162.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia del diritto romano, Manuale consigliato prof. Cerami Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 162.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia del diritto romano, Manuale consigliato prof. Cerami Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 162.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia del diritto romano, Manuale consigliato prof. Cerami Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 162.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia del diritto romano, Manuale consigliato prof. Cerami Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 162.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia del diritto romano, Manuale consigliato prof. Cerami Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 162.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia del diritto romano, Manuale consigliato prof. Cerami Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 162.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia del diritto romano, Manuale consigliato prof. Cerami Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 162.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia del diritto romano, Manuale consigliato prof. Cerami Pag. 41
1 su 162
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

QUESTURA

I magistrati maggiori avevano anche la “maior potestas”, ma non avevano pari

potestà tra di loro:

-il dittatore aveva una maior potestas rispetto ai consoli, i consoli una maior

potestas rispetto ai pretori

-i censori per laparticolarità delle loro funzioni erano titolari di una speciale

potestas, la maxima potestas

I magistrati minori avevano una minor potestas, ma non avevano pari potestà tra

di loro

-gli edili curuli avevano una maior potestas rispetto ai questori secondo

l’opinione prevalente

Secondo altri una graduazione di potestas sarebbe stata ammessa solo nel

rapporto tra magistrati maggiori esclusi i censori e non anche nel rapporto tra

magistrati minori. Ma se fosse così come si risolvevano lem questioni tra edili

curuli e questori? Quindi questa tesi è scartata.

Chi prevaleva tra magistrati maggiori e minori?

La regola prevedeva che un magistrato avente maior potestas rispetto ad un

altro prevaleva su quest’ultimo, nel senso che poteva bloccarne l’attività

mediante il ricorso all’intercessio o all’abnuntiatio

Inoltre il magistrato con maior potestas rispetto ad un altro poteva sospendere

quest’ultimo a titolo di sanzioni dall’esercizio della relativa funzione, e poteva

arrecare a sé il compimento di certi atti. I magistrati maggiori venivano eletti dai

comitia centuriata, quelli minori dai comitia tributa. 62

• MAGISTRATURE CUM IMPERIO-SINE IMPERIO

A seconda se avessero imperium o potestas.

POTESTAS= era un potere più debole; secondo Corbino non avrebbe indicato

un tipico potere magistratuale ma uno status di tutti i magistrati, conseguente al

fatto di avere poteri e quindi potior, superiore rispetto agli altri cittadini. Ma la

condizione di preminenza dei magistrati rispetto ai cittadini era già indicata dallo

stesso nome “magistratus”: magister, capo.

IMPERIUM= potere più forte che spettava soltanto ad alcuni magistrati

INTERCESSIO= potere magistratuale di opporsi all’attività di altri magistrati,

porre il veto

Interna: fatta valere reciprocamente nei rapporti tra una stessa magistratura(dal

collega nei confronti di un altro collega), si fondava sulla pari potestas dei

membri del collegio e costituiva un contrappeso importante al principio per cui

ciascun collega, in quanto titolare dell’intero potere facente capo all’ufficio,

poteva compiere da solo ogni atto rientrante nella competenza dell’uffico.

Esterna: fatta valere unilateralmente nei rapporti tra le diverse magistrature; in

particolare poteva essere fatta valere dai magistrati aventi maior potestas nei

confronti di quelli aventi minor potestas, e dai tribuni della plebe, nei limiti del

pomerium, nei confronti di tutti i magistrati meno il dittatore e i censori.

CUM IMPERIO= furono tutte le magistrature maggiori tranne la censura.

Secondo alcuni anche i censori sarebbero stati muniti dell’imperium, ma non ha

fondamento. Furono sicuramente magistrature cum imperio: decemvirato e

tribunato militare con podestà consolare, solo che queste magistrature non

erano più operanti all’epoca del compiuto assetto della Costituzione rep.

SINE IMPERIO= furono la censura, magistrature minori,e plebee.

Solo a quelle cum imperio spettano determinati poteri= comando militare, ius

coercitionis di carattere generale, ius agendi cum populo in senso stretto, ius

agendi cum patribus, potere di proclamare iustitium.

Il comando militare= il potere di imperio all’inizio fu un comando solo militare, e

conservò questa natura anche dopo che all’imperium militiae venne ad

affiancarsi l’imperium domi(soggetto a 2 limiti, la provocatio e l’intercessio),

l’imperium militiae si esercitava fuori il pomerium ed era illimitato. 63

Lo ius coercitionis= potevano costringere all’obbedienza tutti i cittadini mediante

pene o misure coercitive non solo patrimoniali(multa- sequestro), ma anche

personali(arresto). Nelle sine imperio lo ius era più limitato perché potevano

costringere all’obbedienza soltanto infliggendo pene o misure coercitive

patrimoniali. I tirbuni della plebe, pur essendo muniti di una semplicepotestas

avevano la summa coercendi potestas.

Ius agendi cum populo in senso stretto= potere dei magistrati di convocare i

comitia e sottoporre al loro voto proposte legislative, elettive o giudiziarie per

sollecitarne una deliberazione. In senso stretto si riferisce ai comitia centuriata e

spetta ai magistrati cum imperio; in senso ampio ai comitia tributa e soetta ai

magistrati cum imperio

Quest’ultimi detenevano anche lo iustitium= provvedimento straordinario

consistente nella sospensione di ogni attività giurisdizionale, poteva essere

proclamato in circostanze particolari di pericolo, di festa o lutto, dal magistrato

più elevato in possesso di imperium presente a Roma con autorizzazione del

senato o del dittatore.

Tumultus= provvedimento straordinario che consiste nella sospensione di ogni

esenzione dal servizio militare. Poteva essere proclamato in situazioni di

emergenza dal magistrato più elevato munito di imperio presente a Roma con

autorizzazione del senato o del dittatore.

Si parla di altri poteri per i titolari dell’imperium, come l’auspicium che

sicuramente era connesso all’imperium(auspicium imperumque); però

l’auspicium spettava a tutti i magistrati patrizi; in origine invece una prerogativa

dell’imperium fu la iurisdictio, ma poi divenne una funzione autonoma e attribuita

ai magistrati sine imperio.

Gli organi iusdicenti furono:

-pretore urbano, creato nel 367 per le controversie tra cittadini romani

-pretore peregrino, creato nel 242 per le controversie tra peregrini o tra peregrini e cittadini

-edili curuli, per le controversie nascenti nei mercati della compravendita di schiavi e animali

-governatori delle province senatorie, competenti per le controversie per le quali avevano

giurisdizione a Roma il pretore urbano e peregrino 64

- questori, nelle province senatorie per le controversie per cui avevano giurisdizione a Roma

gli edili

curuli.

Si parla di organi di magistrati invece perché pur essendo tutti magistrati, i governatori delle

province furono poi pro-magistrati, che a rigore non furono magistrati. Altri poteri che si

ricollegano alla titolarità della potestas sono:

-ius edicendi, potere di emanare editti, ordinanze vincolanti; potevano essere generali, quindi il

magistrato enuncia il programma e le direttive cui si sarebbe ispirato nell’esercizio delle sue

funzioni; o speciali. Ogni editto è affisso su tavole dealbate in modo da poter essere

consociuto.

-ius contionem habendi= potere dei magistati di convocare il popolo in contionem.

LE PROMAGISTRATURE

Cariche ricoperte dai promagistrati, non propriamente magistrati, ma soggetti che esercitavano

l’imperio pro magistrati al posto di un console o di un pretore. Si cominciò a fare ricorso a loro

per esigenze di carattere militare: a partire dall’inizio della seconda guerra sannitica(326 a.c.)si

avvertì l’esigenza che consoli e pretori impegnati in operazioni belliche continuassero ad

esercitare l’imperium anche dopo l’uscita dalla carica dato che le cose andavano bene;per cui

si escogitò a tal fine l’espediente della PROGATIO IMPERIO= il senato tramite un senato

consulta, seguito per i primi tempi da un plebiscito, prorogava l’imperio a consoli e pretori alla

scadenza dell’anno di carica. Normalmente l’imperium era prorogato per un altro anno, ma

talora anche a tempo indeterminato, per tutto il tempo necessario che occorreva per portare a

termine l’operazione.

A partire dalla seconda guerra punica, il ricorso alla prorogatio divenne sempre più frequente,

l’imperio pro magistratuale fu dato anche a soggetti che in precedenza non avevano ricoperto

alcuna magistratura cum imperio.I promagistrati vennero utilizzati anche per il governo delle

province, governo prima affidato a pretori ad hoc. Prorogatio imperium significa letteralmente

“proroga dell’imperio”, ma questo è un significato derivato; propriamente consisteva in un

procedimento di attribuzione dell’imperium sostitutivo di quello cui si faceva ricorso per i

magistrati cum imperio. Poiché il procedimento di creazione dei magistrati cum imperio si

fondava su una ROGATIO, cioè una proposta di elezione sottoposta all’approvazione dei

comitia centuriata, si parla specularmente di prorogatio per indicare il sistema di attribuzione

dell’imperium a soggetti non magistrati. Ma siccome l’imperium promagistrauale fu in orgine

attribuito ai magistrati uscenti dalla carica, quindi già titolari di un imperio che si vedevano

rinnovato, l’espressione prorogatio imperi acquisì il significato di proroga dell’imperium,

significato derivato.

I COMITI 65

Tre furono i comiti di età repubblicana:

Comitia curiata

- Comitia tributa

- Comitia centuriata= Organizzazione particolarmente complessa.

- NOZIONE: assemblea del popolo romano riunito per centurie. Le centurie erano

derivate dalle riforma serviana dell’esercito(570 a.c.)

ORIGINE: Secondo la tradizione i comitia centuriata, come l’esercito centuriato,

sarebbero stati creati da Servio Tullio; la storiografia moderna, mentre reputa

attendibile la notizia di un’origine serviana dell’esecito centuriato, non crede che anche

i comitia siano stati creati da Servio, ma suppone che siano stati creati solo più tardi a

seguito di una graduale trasformazione dell’esercito centuriato in un’assemblea politica

deliberante. In particolare si pensa che l’esrcito centuriato ad un certo punto sarebbe

stato consultato prima su questioni militari, poi pian piano su questioni politiche, con la

conseguenza che le centurie, in origine reparti di 100 uomini, sarebbero state chiamate

gradualmente a svolgere funzioni deliberative. Da questa trasformazione avrebbero

avuto origine i comitia centuriata.

Circa i tempi di tale trasformazione in unità votanti la dottrina non è concorde:

-alcuni pensano ad epoca successiva a quella di Servio Tullio, ma anteriore alle XII

tavole

-altri pensano all’epoca delle XII tavole

-altri ancora ad epoca successiva a quella delle XII tavole

In ogni caso appare plausibile l’ipotesi di una trasformazione dell’esercito centuriato in

assemblee votanti, perché ancora nel loro assetto evoluto i comitia centuriata si

presentavano come un’assemblea militarmente organizzata, confermata dal rituale

delle loro adunanze.

Vengono convocati da magistrati cum imperio, potere di origine militare, e conservò la

sua natura militare pure dopo che all’imperium militiae venne ad affiancarsi l’imperium

domi;

Sono convocati tramite il lituo e il corno, st

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
162 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DottoressaC di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Cerami Pietro.