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QUESTURA
I magistrati maggiori avevano anche la “maior potestas”, ma non avevano pari
potestà tra di loro:
-il dittatore aveva una maior potestas rispetto ai consoli, i consoli una maior
potestas rispetto ai pretori
-i censori per laparticolarità delle loro funzioni erano titolari di una speciale
potestas, la maxima potestas
I magistrati minori avevano una minor potestas, ma non avevano pari potestà tra
di loro
-gli edili curuli avevano una maior potestas rispetto ai questori secondo
l’opinione prevalente
Secondo altri una graduazione di potestas sarebbe stata ammessa solo nel
rapporto tra magistrati maggiori esclusi i censori e non anche nel rapporto tra
magistrati minori. Ma se fosse così come si risolvevano lem questioni tra edili
curuli e questori? Quindi questa tesi è scartata.
Chi prevaleva tra magistrati maggiori e minori?
La regola prevedeva che un magistrato avente maior potestas rispetto ad un
altro prevaleva su quest’ultimo, nel senso che poteva bloccarne l’attività
mediante il ricorso all’intercessio o all’abnuntiatio
Inoltre il magistrato con maior potestas rispetto ad un altro poteva sospendere
quest’ultimo a titolo di sanzioni dall’esercizio della relativa funzione, e poteva
arrecare a sé il compimento di certi atti. I magistrati maggiori venivano eletti dai
comitia centuriata, quelli minori dai comitia tributa. 62
• MAGISTRATURE CUM IMPERIO-SINE IMPERIO
A seconda se avessero imperium o potestas.
POTESTAS= era un potere più debole; secondo Corbino non avrebbe indicato
un tipico potere magistratuale ma uno status di tutti i magistrati, conseguente al
fatto di avere poteri e quindi potior, superiore rispetto agli altri cittadini. Ma la
condizione di preminenza dei magistrati rispetto ai cittadini era già indicata dallo
stesso nome “magistratus”: magister, capo.
IMPERIUM= potere più forte che spettava soltanto ad alcuni magistrati
INTERCESSIO= potere magistratuale di opporsi all’attività di altri magistrati,
porre il veto
Interna: fatta valere reciprocamente nei rapporti tra una stessa magistratura(dal
collega nei confronti di un altro collega), si fondava sulla pari potestas dei
membri del collegio e costituiva un contrappeso importante al principio per cui
ciascun collega, in quanto titolare dell’intero potere facente capo all’ufficio,
poteva compiere da solo ogni atto rientrante nella competenza dell’uffico.
Esterna: fatta valere unilateralmente nei rapporti tra le diverse magistrature; in
particolare poteva essere fatta valere dai magistrati aventi maior potestas nei
confronti di quelli aventi minor potestas, e dai tribuni della plebe, nei limiti del
pomerium, nei confronti di tutti i magistrati meno il dittatore e i censori.
CUM IMPERIO= furono tutte le magistrature maggiori tranne la censura.
Secondo alcuni anche i censori sarebbero stati muniti dell’imperium, ma non ha
fondamento. Furono sicuramente magistrature cum imperio: decemvirato e
tribunato militare con podestà consolare, solo che queste magistrature non
erano più operanti all’epoca del compiuto assetto della Costituzione rep.
SINE IMPERIO= furono la censura, magistrature minori,e plebee.
Solo a quelle cum imperio spettano determinati poteri= comando militare, ius
coercitionis di carattere generale, ius agendi cum populo in senso stretto, ius
agendi cum patribus, potere di proclamare iustitium.
Il comando militare= il potere di imperio all’inizio fu un comando solo militare, e
conservò questa natura anche dopo che all’imperium militiae venne ad
affiancarsi l’imperium domi(soggetto a 2 limiti, la provocatio e l’intercessio),
l’imperium militiae si esercitava fuori il pomerium ed era illimitato. 63
Lo ius coercitionis= potevano costringere all’obbedienza tutti i cittadini mediante
pene o misure coercitive non solo patrimoniali(multa- sequestro), ma anche
personali(arresto). Nelle sine imperio lo ius era più limitato perché potevano
costringere all’obbedienza soltanto infliggendo pene o misure coercitive
patrimoniali. I tirbuni della plebe, pur essendo muniti di una semplicepotestas
avevano la summa coercendi potestas.
Ius agendi cum populo in senso stretto= potere dei magistrati di convocare i
comitia e sottoporre al loro voto proposte legislative, elettive o giudiziarie per
sollecitarne una deliberazione. In senso stretto si riferisce ai comitia centuriata e
spetta ai magistrati cum imperio; in senso ampio ai comitia tributa e soetta ai
magistrati cum imperio
Quest’ultimi detenevano anche lo iustitium= provvedimento straordinario
consistente nella sospensione di ogni attività giurisdizionale, poteva essere
proclamato in circostanze particolari di pericolo, di festa o lutto, dal magistrato
più elevato in possesso di imperium presente a Roma con autorizzazione del
senato o del dittatore.
Tumultus= provvedimento straordinario che consiste nella sospensione di ogni
esenzione dal servizio militare. Poteva essere proclamato in situazioni di
emergenza dal magistrato più elevato munito di imperio presente a Roma con
autorizzazione del senato o del dittatore.
Si parla di altri poteri per i titolari dell’imperium, come l’auspicium che
sicuramente era connesso all’imperium(auspicium imperumque); però
l’auspicium spettava a tutti i magistrati patrizi; in origine invece una prerogativa
dell’imperium fu la iurisdictio, ma poi divenne una funzione autonoma e attribuita
ai magistrati sine imperio.
Gli organi iusdicenti furono:
-pretore urbano, creato nel 367 per le controversie tra cittadini romani
-pretore peregrino, creato nel 242 per le controversie tra peregrini o tra peregrini e cittadini
-edili curuli, per le controversie nascenti nei mercati della compravendita di schiavi e animali
-governatori delle province senatorie, competenti per le controversie per le quali avevano
giurisdizione a Roma il pretore urbano e peregrino 64
- questori, nelle province senatorie per le controversie per cui avevano giurisdizione a Roma
gli edili
curuli.
Si parla di organi di magistrati invece perché pur essendo tutti magistrati, i governatori delle
province furono poi pro-magistrati, che a rigore non furono magistrati. Altri poteri che si
ricollegano alla titolarità della potestas sono:
-ius edicendi, potere di emanare editti, ordinanze vincolanti; potevano essere generali, quindi il
magistrato enuncia il programma e le direttive cui si sarebbe ispirato nell’esercizio delle sue
funzioni; o speciali. Ogni editto è affisso su tavole dealbate in modo da poter essere
consociuto.
-ius contionem habendi= potere dei magistati di convocare il popolo in contionem.
LE PROMAGISTRATURE
Cariche ricoperte dai promagistrati, non propriamente magistrati, ma soggetti che esercitavano
l’imperio pro magistrati al posto di un console o di un pretore. Si cominciò a fare ricorso a loro
per esigenze di carattere militare: a partire dall’inizio della seconda guerra sannitica(326 a.c.)si
avvertì l’esigenza che consoli e pretori impegnati in operazioni belliche continuassero ad
esercitare l’imperium anche dopo l’uscita dalla carica dato che le cose andavano bene;per cui
si escogitò a tal fine l’espediente della PROGATIO IMPERIO= il senato tramite un senato
consulta, seguito per i primi tempi da un plebiscito, prorogava l’imperio a consoli e pretori alla
scadenza dell’anno di carica. Normalmente l’imperium era prorogato per un altro anno, ma
talora anche a tempo indeterminato, per tutto il tempo necessario che occorreva per portare a
termine l’operazione.
A partire dalla seconda guerra punica, il ricorso alla prorogatio divenne sempre più frequente,
l’imperio pro magistratuale fu dato anche a soggetti che in precedenza non avevano ricoperto
alcuna magistratura cum imperio.I promagistrati vennero utilizzati anche per il governo delle
province, governo prima affidato a pretori ad hoc. Prorogatio imperium significa letteralmente
“proroga dell’imperio”, ma questo è un significato derivato; propriamente consisteva in un
procedimento di attribuzione dell’imperium sostitutivo di quello cui si faceva ricorso per i
magistrati cum imperio. Poiché il procedimento di creazione dei magistrati cum imperio si
fondava su una ROGATIO, cioè una proposta di elezione sottoposta all’approvazione dei
comitia centuriata, si parla specularmente di prorogatio per indicare il sistema di attribuzione
dell’imperium a soggetti non magistrati. Ma siccome l’imperium promagistrauale fu in orgine
attribuito ai magistrati uscenti dalla carica, quindi già titolari di un imperio che si vedevano
rinnovato, l’espressione prorogatio imperi acquisì il significato di proroga dell’imperium,
significato derivato.
I COMITI 65
Tre furono i comiti di età repubblicana:
Comitia curiata
- Comitia tributa
- Comitia centuriata= Organizzazione particolarmente complessa.
- NOZIONE: assemblea del popolo romano riunito per centurie. Le centurie erano
derivate dalle riforma serviana dell’esercito(570 a.c.)
ORIGINE: Secondo la tradizione i comitia centuriata, come l’esercito centuriato,
sarebbero stati creati da Servio Tullio; la storiografia moderna, mentre reputa
attendibile la notizia di un’origine serviana dell’esecito centuriato, non crede che anche
i comitia siano stati creati da Servio, ma suppone che siano stati creati solo più tardi a
seguito di una graduale trasformazione dell’esercito centuriato in un’assemblea politica
deliberante. In particolare si pensa che l’esrcito centuriato ad un certo punto sarebbe
stato consultato prima su questioni militari, poi pian piano su questioni politiche, con la
conseguenza che le centurie, in origine reparti di 100 uomini, sarebbero state chiamate
gradualmente a svolgere funzioni deliberative. Da questa trasformazione avrebbero
avuto origine i comitia centuriata.
Circa i tempi di tale trasformazione in unità votanti la dottrina non è concorde:
-alcuni pensano ad epoca successiva a quella di Servio Tullio, ma anteriore alle XII
tavole
-altri pensano all’epoca delle XII tavole
-altri ancora ad epoca successiva a quella delle XII tavole
In ogni caso appare plausibile l’ipotesi di una trasformazione dell’esercito centuriato in
assemblee votanti, perché ancora nel loro assetto evoluto i comitia centuriata si
presentavano come un’assemblea militarmente organizzata, confermata dal rituale
delle loro adunanze.
Vengono convocati da magistrati cum imperio, potere di origine militare, e conservò la
sua natura militare pure dopo che all’imperium militiae venne ad affiancarsi l’imperium
domi;
Sono convocati tramite il lituo e il corno, st