Storia del diritto romano
La storia del diritto romano consta di 13 secoli che vanno dalla fondazione di Roma (753 a.C.) alla morte dell'Imperatore Giustiniano (565 d.C.). Generalmente si ritiene opportuno suddividere questo lungo arco di tempo in periodi, per poter meglio comprendere l'evoluzione del diritto romano e degli istituti che ne fecero parte. Consideriamo, infatti, l'età monarchico-arcaica, l'età della repubblica, l'età del principato e l'età del dominato. Tuttavia, questo è un espediente di studio e come tale è semplicemente orientativo.
Il periodo monarchico
Secondo il racconto tradizionale, Roma venne fondata nel 753 a.C. da un insediamento coloniale, presso la vicina Albalonga, città dell'antico Lazio. Si sarebbero succeduti dapprima re latini e sabini e poi re etruschi che, entrati in conflitto con l'antico patriziato, sarebbero stati la causa del mutamento di regime. Gli abitanti di Roma appaiono distinguersi in patrizi e plebei. I primi, ceto dominante, erano organizzati in GENTES, aggregazioni naturali di famiglie aventi divinità, culti e costumi comuni.
L'appartenenza a una gens era necessaria ed equivaleva a una cittadinanza: non si poteva appartenere a due gentes contemporaneamente e chi usciva dalla propria gens diveniva ad essa straniero. L'appartenenza alla gens si acquisiva per nascita da parte gentile e per ammissione per voto dei gentili, ovvero per COOPTATIO. Alla base della gens vi era la FAMILIA, unità organica di base che raggruppava uomini e cose, caratterizzata da un comune vincolo di sangue e soggetta al potere assoluto del capostipite, il PATER FAMILIAS. Era proprio l'ADGNATIO, ovvero il rapporto che legava i vari componenti della famiglia, di carattere nettamente patriarcale poiché indicava la discendenza da un comune capostipite maschio attraverso altri maschi, a caratterizzare l'unità familiare.
Gli organi dell'età monarchica, che si svolge nell'arco di due secoli e mezzo (753-509 a.C.), sono il rex, il senatus e il popolo, rappresentato dai comitia curiata. Il rex si poneva al vertice dell'ordinamento senza alcun limite di tempo prestabilito: la sua era, infatti, una carica vitalizia. Il potere regio comprendeva attribuzioni estese e numerose che vedevano il rex coadiuvato nelle sue attività da ausiliari vari. Al rex spettavano funzioni religiose, politiche e militari.
Funzioni religiose
Quanto alle funzioni religiose, egli era innanzitutto un sommo sacerdote, legittimato a ricercare la volontà divina e custodire la vita religiosa della comunità, con l'ausilio dei collegi sacerdotali di cui coordinava l'attività e talora ne nominava i membri. Il più importante di tali collegi è quello dei PONTIFICES, organo composto da 5 membri e presieduto dal pontifex maximus. Le competenze di tale collegio riguardavano principalmente la custodia dei riti supremi e delle tradizioni religiose, il mantenimento della pax deorum, ovvero di buoni rapporti tra la città e le divinità, l'esercizio esclusivo della giurisdizione nell'interpretazione del diritto pubblico e privato (ovvero l'interpretatio iuris) affinché non contrastasse con il fas, la volontà divina rivelata attraverso i signa. La carica dei pontefici era vitalizia ed essi godevano dell'esenzione dai tributi e dal servizio militare.
Notevole importanza rivestiva il collegio degli AUGURES, depositari analogamente al rex, della legittimità a ricercare la volontà divina. Si ritiene che il re ricorresse agli AUSPICIA, ovvero traesse la volontà divina principalmente dall'osservazione del volo, del pasto e dei movimenti degli uccelli, mentre gli àuguri utilizzassero gli AUGURIA, ovvero lo studio di ogni tipo di evento, al fine di trarne indizi sulla volontà divina, per esempio un tuono, un'eclisse...
La differenza sostanziale tra l'auspicium e l'augurium può essere riscontrata nel fatto che il primo sembra riguardare una situazione concreta e vicina nel tempo e il carattere sfavorevole dello stesso impediva di intraprendere l'azione in un dato giorno; l'azione poteva essere ripresa il giorno successivo. L'augurium invece poteva riguardare una situazione futura e avere un contenuto più che altro augurale e propiziatorio, più che evidenziare la volontà divina, comportando un arricchimento della condizione umana attuale.
Al collegio dei FETIALES, presieduto dal pater patratus, spettava la cura religiosa degli atti che instauravano relazioni internazionali; intervenivano infatti in caso di dichiarazione di guerra, trattati di pace e alleanze. Bisogna comunque sottolineare che le decisioni politiche riguardo a guerre, pace e alleanze spettavano al rex e/o al senatus; I feziali e il pater patratus dovevano in sostanza tradurle nella forma richiesta dall'ordinamento affinché fossero validi come atti internazionali. Era l'unico collegio particolarmente numeroso, composto da 20 membri.
Funzioni politiche
Quanto alle funzioni politiche del rex, egli era il capo politico della città a cui spettavano i poteri di indirizzo e di organizzazione della vita della comunità. Era un compito necessario poiché, in mancanza, l'autodifesa e la vendetta privata erano le uniche regole per dirimere i conflitti tra privati e ciò avrebbe potuto portare allo sgretolarsi della precaria unità della città. Pertanto il rex doveva elaborare ed illustrare alcune poche norme consuetudinarie che, secondo alcuni, sfociavano nelle LEGES REGIAE, che formalizzavano le consuetudini appunto, ed esercitare i poteri di polizia, per mantenere l'ordine pubblico. Allo stesso rex spettavano poteri di promozione e realizzazione di opere attività pubbliche.
Funzioni militari
Quanto alle funzioni militari, il rex aveva il compito di guidare l'esercito e difendere militarmente lo stato. Tuttavia questo potere copriva un ambito ben più vasto e per essere gestito richiedeva l'ausilio di collaboratori quali i comandanti delle singole unità in cui l'esercito stesso era organizzato: il MAGISTER POPULI (comandante dell'esercito) e il MAGISTER EQUITUM (comandante della cavalleria).
Il rex e la sua nomina
La carica regia non era ereditaria, pertanto alla morte del re si apriva l'INTERREGNUM. Il potere auspicale, gli auspicia, tornavano di diritto al senato che eleggeva tra i suoi membri un INTERREX per la durata di 5 giorni, decorsi i quali, il potere passava ad un altro interrex e così via. L'interrex di turno proponeva il nome del successore, scelto tra i senatori, ai comizi curiati. Questi ultimi, tramite votazione, approvavano o meno il candidato proposto. In caso di approvazione, a cui seguiva ratifica della stessa da parte del senato, si apriva l'INAUGURATIO, una particolare cerimonia in cui avveniva la solenne consultazione degli dei per richiedere l'assenso degli stessi alla nomina del rex. Qualora gli auspicia fossero favorevoli al rex era conferita la facoltà di esercitare l'imperium, attraverso l'ottenimento della LEX CURIATA DE IMPERIO, istituto che riconosceva, attraverso una seconda votazione da parte dei comizi, il supremo comando del monarca. La carica era monocratica e ad essa poteva ambire anche uno straniero.
Senatus e comitia curiata
Gli altri due organi dell'età monarchica sono il senatus ei comitia curiata, entrambi organi assembleari convocati a discrezione del rex. Circa il senatus non si hanno certezze ben definite relativamente alla composizione e alle competenze. Pare che il numero dei componenti fosse inizialmente di 100, andando poi ad aumentare nel tempo fino a 300. Si ritiene che non ci fosse un numero fisso di componenti ma variabile a seconda di chi avesse i requisiti per farne parte.
Quanto alle competenze troviamo:
- L'INTERREGNUM, in caso di vacanza della carica suprema del rex.
- L'AUCTORITAS, ovvero la ratifica delle delibere popolari.
- Attività di consulenza e ausilio al rex su tutte le materie su cui quest'ultimo riteneva di voler acquisire l'opinione dei patres.
- Lo IUS BELLI ET PACIS, titolarità del diritto di concludere foedera e decidere le guerre.
Quanto ai comitia, assemblea rappresentativa del popolo suddiviso nelle tre tribù, nelle dieci curie per tribù e nelle decurie, anch'essi convocati a discrezione del rex, si ritiene sia l'organo più antico della storia di Roma. Sempre tenendo in considerazione le incertezze riscontrate, si attribuiscono ad esso funzioni legislative ed elettorali circa la votazione delle LEGES REGIAE e l'approvazione della nomina del nuovo rex proposto e la successiva concessione della lex curiata de imperio, nell'ambito dell'interregnum. Tali attribuzioni non sono in realtà confermate poiché vi erano determinate circostanze che portano a credere abbastanza impossibili tali attribuzioni stesse. Pertanto si ritiene abbiano svolto per lo più una funzione di partecipazione passiva, di testimonianza e generica adesione.
Organizzazione territoriale e sociale
Nella sua età più antica, Roma era territorialmente distribuita in due parti:
- L'URBS, luogo rappresentante la sede della comunità e di tutte le attività politiche, di difesa e di culto pubblico. Tale parte era delimitata da uno spazio di confine definito POMERIUM, sottratto alla possibilità di essere abitato e arato, caratterizzato dalla presenza di mura e riti particolari.
- L'AGER PUBLICUS, contado d'indefinita estensione volto alle attività agricole e pastorali che assicuravano i mezzi di sussistenza alla comunità.
Il popolo, dal punto di vista amministrativo, era distribuito in tre tribù:
- RAMNES
- TITIES
- LUCERES
Ciascuna tribù a sua volta era suddivisa in 10 curie; ogni curia, a sua volta, era suddivisa in 10 decurie. A capo d'ogni tribù era posto un tribuno; a capo d'ogni curia era posto un curione e a capo di ogni decuria era posto un decurione. L'intera popolazione era, pertanto, ripartita in un sistema piramidale, in 300 decurie, 30 curie e 3 tribù.
Oltre alla gens e alla sua unità costitutiva quale era la famiglia, un altro organismo rientra nella struttura societaria, subordinato alla gens: la CLIENTELA. I clientes erano per lo più individui che, perché poveri o espulsi da altri gruppi, chiedevano protezione e appoggio presso le gentes. Di conseguenza, ogni cliens aveva una gens d'appartenenza a cui era sottoposto non solo economicamente. Tale rapporto si basava, infatti, anche sulla reciproca fedeltà (fides), sull'obbedienza e l'ossequio verso la stessa gens e il suo capo, il patronus, a cui dovevano essere rivolti tutti i vantaggi dell'attività dello stesso cliens. Il vincolo creatosi era considerato sacro, tant'è che lo stesso patronus era obbligato a difenderlo con priorità rispetto ai vincoli di parentela e qualora lo violasse in qualche modo era colpito da CONSECRATIO CAPITIS (pena di morte) e oltre che perdere la posizione precedentemente rivestita, poteva essere ucciso impunemente da chiunque.
La condizione di cliens si acquisiva per:
- DEDITIO, spontanea sottomissione al potere della gens.
- APPLICATIO, sottoposizione di uno straniero al potere della gens.
- MANUMISSIO, acquisto della libertà da parte di uno schiavo.
Tale ordinamento si protrasse fino a che la città si ritrovò governata da re etruschi. Tale vicenda rappresentò una svolta radicale che scombussolò gli equilibri istituzionali preesistenti, in parte mirati a ricaratterizzare le antiche istituzioni, in parte ad introdurne di nuove. Per quel che riguarda il primo aspetto della svolta, venne data un'impronta altamente militaristica alla carica regia, alla quale inoltre si ascendeva non più nel pieno rispetto delle forme e delle regole precedentemente introdotte ma spesso anche attraverso stratagemmi illegali, quali la congiura e il delitto.
Il rex diviene, in primo luogo, capo militare che governa di forza propria svuotando, almeno in parte, il potere del senato che veniva rinvigorito e ampliato con patres di fedeltà regia. Per quel che riguarda il secondo aspetto della svolta, venne introdotta la più importante novità costituzionale: i comizi centuriati. Il sistema amministrativo delle curie fino ad allora in vigore non era più in grado di mantenere un equilibrio organizzativo poiché la crescita politica ed economica della città aveva portato a un inevitabile necessità di ricollocazione della popolazione. Servio Tullio ripropose un'organizzazione simile alla precedente cambiando, però, l'elemento di discriminazione tra i vari ceti.
Egli infatti, basò tale organizzazione, non più sull'appartenenza a una determinata gens, ma sul censo, cioè sulla ricchezza economica e sulla proprietà terriera, "classificando" in essa tutta la popolazione idonea alle armi. Infatti, precedentemente e relativamente alle curie, esse fornivano all'esercito 100 soldati e 10 cavalieri procapite, costituendo un esercito di 3000 soldati e 300 cavalieri. Secondo il censo, appunto, vennero individuate 5 classi e ogni classe era suddivisa in un certo numero di centurie.
Distinguiamo infatti:
- 18 centurie spettanti agli equites, cioè alla cavalleria (di cui sei costituivano i sex suffragia) il cui censo richiesto era di 100.000 assi.
- Le restanti centurie in numero di 170, ai pedites cioè alla fanteria, distribuite a loro volta in 5 classi di ineguale consistenza.
- Di cui 80 nella prima classe, il cui censo richiesto era sempre di 100.000 assi.
- Di cui 20 in ognuna delle tre successive, il cui censo richiesto era rispettivamente di 75.000, 50.000 e 25.000 assi.
- Di cui 30 nella quinta classe, il cui censo richiesto era di 11.000 assi.
Alle 170 già enumerate classi della fanteria se ne aggiungono 5 restanti, rappresentanti la classe dei nullatenenti (capitecensi) censiti per capi e non per beni. In tali centurie erano ricompresi:
- I TUBICINES e i CORNICINES, da cui si prelevava la fanfara militare.
- I FABRI AERARI e i FABRI TIGNARI, in cui vi erano gli operai che provvedevano alle armi e agli accampamenti.
Ciascuna classe di pedites aveva al suo interno centurie di seniores (dai 45 ai 60 anni) e centurie di juniores (18-44 anni). Al di là delle eventuali competenze che i comizi centuriati erano chiamati a svolgere, da riferirsi a un'epoca successiva a quella di riferimento, essi presentavano un ordinamento che dava prevalenza ai più abbienti, che erano i patrizi di ultimo riconoscimento e i plebei nuovi arricchiti. Questi ultimi, potendo acquisire proprietà erano, di conseguenza, obbligati a prestare servizio militare, spodestando i patrizi a cui tale ruolo era stato riservato fino ad allora. Questo preparò il terreno al successivo conflitto tra patrizi e plebei. Il ruolo dei comizi centuriati venne esaltato dal rex che, sicuramente, preferiva demandare a loro tutte le decisioni spettanti anziché ai comizi curiati, controllati dal patriziato tradizionale così relegato in posizione numericamente marginale. Questo portò alla successiva convinzione che il nuovo regime l'avrebbe considerato il comitium per eccellenza. Tutto questo ai danni dell'oligarchia senatoria (= aristocrazia patrizia) che, a quanto pare, ordì una congiura interna che portò alla fine del regnum, per reagire alla progressiva indipendenza che il potere regio acquisiva da essa facendole perdere vigore e peso politico. Il rex venne cacciato e venne modificata la configurazione della suprema carica. Quanto al resto, tutto rimase fondamentalmente immutato nonostante si ricercarono nuovi equilibri politico-sociali che muteranno l'assetto costituzionale che maturerà in seguito.
Il periodo repubblicano
La più rilevante conseguenza del mutamento istituzionale è l'accendersi del conflitto patrizio-plebeo (innescato dall'aspirazione del patriziato a recuperare il pieno controllo politico della comunità). Tale conflitto si apre, quindi, alla fine del regnum e sarà proprio il suo graduale superamento a portare a uno stabile assetto che accompagnerà l'ascesa di Roma.
Il malcontento si diffuse presto tra la plebe, determinato dal continuo infiacchimento che gli colpiva dovuto alle aggressioni militari per la riconquista della città da parte dei figli di Taquinio, dopo la sua cacciata, la cui riparazione creava un crescente indebitamento, e dall'inferiorità politica che caratterizzava la loro condizione. Erano infatti esclusi da cariche politiche (erano elettori ma non eleggibili) e non potevano contrarre matrimonio con persone patrizie. Tale situazione venne ad esasperarsi quando nel 498 i plebei, preoccupati di un imminente attacco dei Latini, posero sotto condizione il loro prestarsi alla leva ad un provvedimento che rimettesse a loro i debiti di cui erano gravati e che gli costringeva a rendersi schiavi ai creditori in caso d'insolvenza. Il patriziato riuscì comunque a sottrarsi, rinviando la questione.
La situazione degenerò poco dopo. Nel 494 infatti i plebei, constata nuovamente l'indisponibilità del senato ad intervenire, abbandonarono la città confluendo sul Monte Sacro o, forse, sull'Aventino. La secessione ebbe frutti importanti: non solo venne implicitamente confermata la rilevanza delle assemblee della plebe (i concilium) e riconosciuti loro dei diretti rappresentanti (i tribuni plebis) ma venne dato valore vincolante alle decisioni assunte sotto giuramento in tale occasione: con le LEGES SACRATAE infatti le persone e le prerogative dei tribuni vennero posti sotto la protezione delle divinità plebee (Cerere, Libero e Libera), e chiunque avesse usato loro violenza sarebbe stato ucciso. In tal modo potevano svolgere più efficacemente la loro attività. I tribuni plebis, giunti numericamente a 10, avevano solo l'esclusivo potere di AUXILIUM dei plebei che esercitavano attraverso il diritto di veto, ovvero attraverso la possibilità di sospendere o annullare qualunque atto di governo e dei pubblici poteri che potesse essere contrario agli interessi della plebe stessa.
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