Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 16
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Sanguinetti, libro consigliato Storia del diritto romano, Cerami, Corbino Pag. 1 Riassunto esame Diritto Romano, prof. Sanguinetti, libro consigliato Storia del diritto romano, Cerami, Corbino Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Sanguinetti, libro consigliato Storia del diritto romano, Cerami, Corbino Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Sanguinetti, libro consigliato Storia del diritto romano, Cerami, Corbino Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Sanguinetti, libro consigliato Storia del diritto romano, Cerami, Corbino Pag. 16
1 su 16
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Figure particolari erano quelle dei promagistrati

Soggetti che avevano rivestito la magistratura e i cui poteri erano temporaneamente prorogati, fino alla conclusione delle imprese belliche in cui erano impegnati, attraverso un senatusconsultum seguito da un plebiscitum.

Magistrati e promagistrati, per la durata della loro carica, godevano di generale immunità che li tutelava da eventuali convocazioni in giudizio non solo nell'ambito del loro operato ma anche in ambito privato.

Godevano, inoltre, di speciali onori che si diversificavano a seconda della magistratura rivestita: l'eponimia al consolato, lo ius imaginum ai magistrati curuli, sepoltura in manto di porpora ai censori, imposizione per i cives di alzarsi in piedi o decedere al passaggio, posto riservato da occupare in teatri o luoghi pubblici,...

Quanto agli organi di governo religioso, si continua a far riferimento agli antichi collegi sacerdotali che coadiuvavano il rex nella qualità di capo religioso.

che nella repubblica divengono però autonomi. Inoltre, con la LEX OGULNIA (leggedel 300 a.c., proposta da due tribuni della plebe, i fratelli Ogulni) la composizione di tali collegi venne ampliata anche ai plebei che, pertanto, entrarono a far parte dei due collegi più importanti:
  1. i PONTIFICES, collegio portato da 5 a 9 membri, che presiedevano e coordinavano l'attività degli altri sacerdoti (rex sacrorum, flamines, vestales) e poiché persero il monopolio dell'INTERPRETATIO IURIS, si occuparono di materie del FAS e di IUS DIVINUM.
  2. Gli AUGURES, collegio portato anch'esso da 5 a 9 membri, che continuò ad occuparsi della materia degli auguriae degli auspicia.
La carica era vitalizia ed era assegnata inizialmente per COOPTATIO e, successivamente al plebiscito Domizio del 103, tramite una procedura mista che prevedeva un voto comiziale iniziale su una lista di graditi elaborata dallo stesso collegio, su cui seguiva la cooptatio. Quanto alle
  1. I comitia curiata, distribuiti in curie, raccolgono i discendenti delle tre antiche tribù dei Ramnes, Tities e Luceres. Vista la nuova organizzazione amministrativa delle tribù territoriali, diviene un organismo dalla composizione via via
  2. I comitia centuriata rappresentano l'intera popolazione romana divisa in centurie, in base al censo e alla posizione sociale. Questo sistema favorisce la partecipazione delle classi più abbienti e influenti nella presa di decisioni.
  3. I comitia tributa sono invece basati sulla divisione del popolo in tribù territoriali, indipendentemente dal censo o dalla posizione sociale. Questo permette una maggiore partecipazione delle classi meno abbienti e della plebe.
Le assemblee popolari hanno un ruolo fondamentale nella democrazia repubblicana, anche se la partecipazione dei singoli alle decisioni può variare in base a diversi elementi che si combinano nel soggetto stesso. Nonostante ciò, la loro convocazione intensifica e accresce la democrazia presente nel sistema repubblicano.

più incerta, le cui funzioni appaiono molto limitate. Infatti, ad essi spettava:- la LEX CURIATA DE IMPERO, con cui confermare l'imperium militare ai magistrati maggiori;- l'ADROGATIO, con cui si mutava la composizione dei gruppi agnatizi, che si riflettevano poi sull'interasocietà.

2. I COMITIA CENTURIATA, distribuiti in centurie, raccoglievano tutta la popolazione idonea alle armi, organizzandola secondo il censo. Secondo il censo, appunto, vennero individuate 5 classi e ogni classe era suddivisa in un certo numero di centurie.

Distinguiamo infatti:- 18 centurie spettanti agli equites, cioè alla cavalleria (di cui sei costituivano i sex suffragia) il cui censo richiesto era di 100.000 assi.- Le restanti centurie in numero di 170, ai pedites cioè alla fanteria, distribuite a loro volta in 5 classi di ineguale consistenza.

1. di cui 80 nella prima classe, il cui censo richiesto era sempre di 100.000 assi

2. di cui 20 in ognuna delle tre successive,

Il cui censo richiesto era rispettivamente di 75.000, 50.000 e 25.000 assi.

Di cui 30 nella quinta classe, il cui censo richiesto era di 11.000 assi.

Alle 170 già enumerate classi della fanteria se ne aggiungono 5 restanti, rappresentanti la classe dei nullatenenti (capite censi) censiti per capi e non per beni.

In tali centurie erano ricompresi:

  • i TUBICINES e i CORNICINES, da cui si prelevava la fanfara militare;
  • i FABRI AERARI e i FABRI TIGNARI, in cui vi erano gli operai che provvedevano alle armi e agli accampamenti.

Ciascuna classe di pedites aveva al suo interno centurie di seniores (dai 45 ai 60 anni) e centurie di juniores (18-44 anni).

Quanto a funzioni, ad essi competeva:

  1. la LEX DE BELLO INDICENDO, solenne deliberazione di dichiarazione di guerra;
  2. l'elezione dei magistrati maiores, capaci di auspicia maiora;
  3. lo IUDICIUM DE CAPITE CIVIS, nelle cause riguardanti la possibilità di infliggere la pena di morte per il condannato (che poteva comunque.

“servirsi” dell’exilium e della conseguente interdictio aqua et igni, che lo escludevano dalla comunità);

4) una sorta di LEX DE IMPERO sull’imperium dei censori, che gli autorizzasse all’esercizio dellostesso.

I comitia centuriata rappresentavano la popolazione idonea alle armi e quindi la base per la leva dell’exercitus.

Questo era costituito da due legioni di linea, da 3000 fanti ciascuna, che combattevano con armatura pesante.

Per ogni legione, 1200 soldati di seconda linea a sostegno, che combattevano con armatura leggera.

Ad ogni legione erano aggregati 300 cavalieri.

I fanti delle due legioni di linea erano prelevati dalle centurie delle prime tre classi di pedites; i soldati di seconda linea, dalle centurie delle ultime due classi di pedites; i cavalieri delle centurie degli equites.

Funzione dell’exercitus era la conduzione del bellum, cioè la guerra, che era disciplinata dal diritto internazionale, custodito dai fetiales.

Dichiarata nelle dovute forme, la guerra produceva determinati effetti (schiavitù dei prigionieri e legittimità della preda) a cui erano sottoposti tutti i belligeranti, anche gli stessi Romani. Affinché questo non portasse svantaggi a loro stessi, si elaborò il postliminium, una dottrina che stabiliva che persone e cose che fossero tornati in territorio d’origine avrebbero riacquistato la condizione giuridica originaria.

I Comitia Tributa, distribuiti nelle tribù territoriali, raccoglievano per l’appunto tutti gli appartenenti a tali tribù. Queste da 21 all’inizio della repubblica divennero 35 e vi appartenevano tutti coloro che in essa avessero sede, cioè coloro che fossero assegnatari di un fondo. Tuttavia, anche chi non lo fosse vi si trovò iscritto (concentrato poi nelle tribù dell’urbs, urbane appunto), analogamente agli abitanti delle comunità minori a cui fosse stata riconosciuta la cittadinanza.

cittadinanza romana. Questa agglomerazione non fu comunque indice di diritto di voto generalizzato. Anzi, non a tutti fu concesso e a chi fu concesso, fu fatto limitatamente. Tale distribuzione della popolazione e conseguente modello di votazione non evidenziava la condizione dei partecipanti, mettendoli così sullo stesso piano, e andando a sfavorire solo chi non fosse proprietario di un fondo, "relegato" nelle tribù urbane che disponevano di soli 4 voti su 35.

Quanto alle funzioni, a loro spettavano tutte le deliberazioni residuali di tipo legislativo, elettivo e giudiziario. Le riunioni e le deliberazioni delle assemblee popolari seguivano procedure definite. Il magistrato che intendesse convocarle emanava un edictum, fissandone la riunione in un giorno idoneo distante dalla convocazione stessa un trinundinum, lo spazio di tre mercati consecutivi.

Quanto al luogo idoneo per la riunione, questo era extra pomerium, in campo Marzio o in luogo prossimo alla città.

Per i comitia centuriata;

Per i comitia tributa, lo stesso Campo Marzio, l'area Capitolini o il foro;

Per i comitia curiata, il comizio, apposito spazio accanto al foro.

Quanto alle modalità di voto, che inizialmente veniva espresso oralmente e in seguito alla fine del II sec, per iscritto, esso veniva espresso, nei comitia centuriata, secondo un ordine che rispecchiava la loro organizzazione e quindi per classi di censo a partire dalle più elevate. Nei comitia curiata e tributa, invece l'ordine si stabiliva per sorteggio.

In tutti i casi, le votazioni si interrompevano al raggiungimento della maggioranza dei voti.

Operazioni diverse seguivano la votazione a seconda che l'assemblea fosse elettorale o legislativa.

Nel primo caso, il presidente operava la RENUNTIATIO, cioè accoglieva il risultato della votazione procedendo allacreatio dell'eletto e alla designazione della carica.

Nel secondo caso, il testo approvato diveniva lex pubblica e alla

  1. redazione ufficiale si faceva precedere una praescriptio che la identificasse nei suoi contenuti, e si faceva seguire una sanctio che la inserisse nel contesto normativo precedente.
  2. Accanto a tali assemblee, definibili come comitia in senso proprio, poiché esprimono un voto, si affianca un’assemblea, i COMITIA CALATA, che convocata in comizio, si riuniva per assistere al compimento di determinati atti.
  3. Durante la repubblica, Roma continuò a conservare, territorialmente parlando, la distinzione tra l’URBS e il territorio circostante, l’AGER ROMANUS. La prima però, pur trasformandosi in dimensioni e aspetto, mantenne la propria fisionomia istituzionale, mentre il secondo subì un profondo riordino organizzativo.
  4. Innanzitutto le tribù in cui si ripartiva divennero 35 e, in secondo luogo, non fu più esclusivamente volto alla cura delle terre ma luogo di allocazione di comunità cittadine non più autonome e ad esso
incorporate o appositamente create perscopi militari. A ciò si aggiungevano i legami che in qualche modo si instauravano con le altre comunità che, pur essendo indipendenti, erano in qualche modo annesse alla vita politica di Roma. La struttura elementare venne così a ritrovarsi complessa. Roma si presumeva fosse suddivisa in 5 categorie (genera agrorum): l'ager Romanus, l'ager Gabinus, l'ager peregrinus, l'ager hosticus e l'ager incertus. Tuttavia, ai fini dell'organizzazione giuridico-amministrativa, i concetti che rilevavano erano quelli dell'ager Romanus e dell'ager peregrinus. Il primo perché identificava il territorio appartenente in senso proprio a Roma, il secondo perché identificava il territorio su cui vivevano popoli in pace con Roma. Quanto all'AGER ROMANUS, Roma sviluppò la sua organizzazione secondo due modalità susseguitesi nel tempo. Inizialmente, il territorio sottratto alle

La comunità vinte era destinato a diversi impieghi che potevano farsene come agerpublicus, in parte assegnandolo in proprietà ai cives, in parte destinandolo ad impieghi pubblici, ecc...

Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
16 pagine
7 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Sanguinetti Andrea.