Estratto del documento

Parte I - Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica

Il regnum

Livio e Dionigi di Alicarnasso descrivono le origini di Roma in seguito ad un insediamento coloniale presso Allbalonga nel VIII sec a.C (753 Varrone). Inizialmente la città si basava su un unico capo, con un consiglio di anziani e un’assemblea; la situazione costituzionale cambiò poi con la res publica. Nell’area in cui sorse Roma, sono stati trovati insediamenti abitativi risalenti al IX- VIII sec a.C, al contrario di ciò che sosteneva la tradizione, secondo cui Roma sarebbe nata dal nulla.

Comunità politica

Roma nasce come una città-stato, una comunità (civitas) fatta da gruppi di iure sociati (sottoposti ad un ordinamento politico). Il suo territorio era diviso nell’URBS, delimitata dalle mura (pomerium) e nell’ager publicus, caratterizzato dal contado. Il primo era destinato alle attività politiche, l’altro a garantire i mezzi di sussistenza. Gli abitanti erano divisi in patricii e plebei; i primi erano i discendenti dei membri del senato; gli altri caratterizzavano la moltitudo che non poteva vantare questa ascendenza. I patricii possono sedere in senato, rivestire cariche pubbliche, occupare l’ager publicus. I plebei avevano la cittadinanza, partecipavano ai comitia, alle attività militari e potevano sub-occupare l’ager publicus.

Istituzioni

La curia era un insieme di viri e veniva convocata per discutere di problemi comuni e compiere cerimonie religioso sacrali. Inizialmente divenne la struttura politico amministrativa di base che si riuniva nella curia ed era capeggiata dal curio. Vi erano 30 curiae da cui venivano levati 100 uomini per formare l’esercito di 3000 uomini. La prima assemblea politica furono i comitia curiata, ma le funzioni costituzionali verranno poi attribuite ai comitia centuriata e tributa. I comitia curiata erano convocati e presieduti dal re; venivano presi gli auspicia (veniva interrogata la volontà divina) e se favorevoli, poteva svolgersi il Comitium. Ogni curia esprimeva un voto attraverso il lictor, il messo del curio.

Senatus

Non abbiamo molte notizie, ma conosciamo l’importanza e il prestigio. Riguardo alla composizione, inizialmente non c’era un numero fisso di senatori, ma sicuramente a partire da Tarquinio Prisco divennero 300, forse in relazione alle curiae. Riguardo alle competenze, spettava al senato l’interregnum (costituzione nel caso di mancanza della carica suprema, di un collegio di 10 senatori, che formavano un governo provvisorio. Ognuno diventava interrex per 5 giorni finché quello di turno decideva di convocare i comitia per l’elezione del nuovo capo politico); auctoritas, approvazione delle deliberazioni comiziali. Spettava al senato anche il potere di rilasciare pareri (consulta) su richiesta del rex. Compito che poi divenne più rilevante con l’abolizione del regnum.

Rex

Era eletto dal popolo e dal senato, la sua carica è monocratica (non collegiale). Il rex può anche essere straniero. Per l’elezione del rex doveva essere aperto l’interregnum, convocati i comitia, approvato il candidato, fatta l’inauguratio (consultazione degli dei) e gli veniva conferito l’imperium attraverso i comitia (lex curiata de imperio).

Le funzioni religiose

Il rex era sommo sacerdote, interprete della volontà divina e custode della vita religiosa, aiutato dai collegi sacerdotali. Tra questi il più importante è quello dei pontifices, costituiti da 5 membri, presieduti dal pontifex maximus, nominato dal re, di condizione patrizia. A loro spettava difendere la pax deorum, il controllo dei culti e le attività giuridiche; poi vi era il collegio degli augures (3 membri), depositari della scienza degli auspicia e auguria; e infine il collegio del feziali (20-30 membri), a cui spettava lo ius feziale, cioè la cura delle relazioni internazionali (dichiarazione di guerra e trattati di pace e alleanza).

Funzioni politiche

Il rex è anche capo politico della città. A lui spetta l’organizzazione della vita della comunità, emanando le leges rogiae. Attraverso i lictores esercita i poteri di polizia (coercitio) e ha anche la facoltà di esigere le prestazioni personali (munera) o monetarie (vectigalia). Inoltre presiede i processi privati e cura la repressione dei crimina.

Funzioni militari

Il rex è il supremo capo militare, in virtù dell’imperium, che è il potere di comando sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

Relazioni internazionali

Probabilmente Roma faceva parte della lega latina, che accomunava tutte le popolazioni con nomen latinum e quindi lingua, religione, costumi. Roma divenne la leadership, cioè ottenne la posizione più influente; le città della lega erano unite contro e verso l’esterno. Con gli hostes (intesi come nemici o stranieri), però, Roma intratteneva anche relazioni commerciali.

La monarchia etrusca

Roma divenne ben presto un importante centro commerciale, che attirò l’attenzione degli etruschi. Così, dopo una fase di regno latino-sabina, Roma venne occupata da re etruschi che conquistarono il potere senza rispettare le procedure. Infatti fu introdotto il sistema di successione dinastico, estraneo alla tradizione di Roma, in cui, invece, il capo politico veniva eletto. Cambiarono i rapporti di concordia tra rex e senatus e si accentuò il potere militare del rex, che si avvicinò più ai plebei che ai patrizi, poiché si formarono nuovi ceti benestanti che cercavano affermazione politica.

Riforme in epoca etrusca

  • Venne rafforzato il potere dell’imperium (del rex).
  • Il rex non si subordina più alla volontà dei patres, ma si ribalta la situazione.
  • Iniziano importanti riforme militari, in particolare si deve a Servio Tullio la riforma dell’exercitus legata alla divisione dell’Urbs in 4 distretti (regiones). I distretti vennero detti tribus (4 urbane e le altre rustiche). Da ogni tribù si levava la classis (con armatura completa da oplita – 4000/6000 uomini) e le centurie infra classem (privi di capacità economica per armarsi).

Dal nuovo ordinamento dipende la nuova assemblea: COMITIA CENTURIATA, che diventa l’assemblea politica più importante. Era legata ad esigenze militari; veniva convocata da chi aveva l’imperium e si svolgeva extra-pomerium; le spettava la LEX DE BELLO INDICENDO (deliberazione di intraprendere una guerra). La maggioranza numerica spettava, non ai patrizi, ma ai ceti più abbienti; questo quindi portò il rex a dare più importanza all’assemblea centuriata e non curiata.

Fine del regnum

Sembra appurato che la fine del regnum si deve a una sollevazione contro Tarquinio il Superbo nel 509 a.C.. il motivo della congiura fu legato a un tentativo di restaurazione del potere senatorio. Si è incerti se al rex sia subentrata una coppia di capi con uguale potere o un capo militare unico, ma con potere temporaneo. Secondo Livio, dopo Tarquinio furono nominati consoli Bruto e Collatino, con un potere temporaneo, ma le forme giuridiche rimasero immutate.

La libera res publica - Capitolo II

Conflitto patrizio-plebeo

Con la fine del regnum si aprì un conflitto tra i patrizi e i plebei che segnò tutto il V e il IV sec. Nel 498 a.C. i plebei, preoccupati dell’aggressione dei Latini, fomentati da Tarquinio, chiesero un provvedimento di remissione dei debiti, che però fu rimandato a guerra conclusa di fronte al dictator. Nel 494 i plebei, avendo constatato l’indisponibilità del senato ad approvare la proposta, si ritirarono sull’aventino, ottenendo:

  • Il concilium, cioè l’adunata plebea, e il riconoscimento del diritto ai tribuni della plebe di intervenire con l’intercessio contro le decisioni consolari, bloccandole.
  • Le leges sacratae, i plebei assicuravano protezione contro ogni attentato alle persone e alle prerogative dei tribuni.

Plebe come movimento organizzato

I tribuni della plebe erano 10. Non potevano allontanarsi dalla città, il loro potere aveva valore solo nel pomerium; non avevano imperium e non erano magistrati. Avevano l’auxilium, con cui paralizzare qualsiasi atto di governo; e il summa coercendi potestas, con cui irrogare multe e instaurare processi capitali. I tribuni erano eletti nel concilium, che serve solo a eleggere i capi e discutere di argomenti di comune interesse. Il concilium esprime un plebiscitum, cioè non ha valore per la civica, ma esprime il punto di vista della maggioranza.

Decemvirato e le leggi valerie orazie

Intorno alla metà del V sec l’organizzazione della plebe era ormai stabile, così iniziarono le rivendicazioni dal punto di vista istituzionale. I plebei richiedevano leggi per tutelare la libertà. Nel 454 venne inviata una commissione di ambasciatori in Grecia per studiare la legislazione di Atene. Nel 451 fu eletto un collegio di decemviri per redigere un corpo di leggi scritte, dieci tavole da sottoporre all’approvazione dei comitia centuriata. Il decemvirato riscosse successo, fu così eletto un secondo decemvirato misto che compose altre due tavole; questa volta, però, ci fu una sollevazione, con cui caddero i decemviri e fu ripristinata la costituzione precedente.

Nel 449 i consoli Valerio Potito e Oratio Barbato pubblicarono le XII tavole e approvarono le leges valeriae oratiae per rassicurare la plebe. Le XII tavole erano strutturate in versetti, con un linguaggio arcaico, incisivo e segnano il passaggio dall’oralità alla scrittura. Non vanno intese come un codice, poiché non hanno una struttura organica. Le tavole vennero bruciate nell’incendio gallico del 390 a.C.; durarono un secolo e non furono ricostruite. Il decemvirato doveva essere un’istituzione permanente, ma fallì poiché il tentativo di renderlo misto era prematuro.

Nel 445 venne approvato con il plebiscito canuleio il connubium tra patrizi e plebei e fu aperta una possibilità di integrazione sociale tra gli ordini e venne eliminato il divieto per i plebei di “sumere auspicia”, arrivando anche a poter rivestire la carica di console nel 367 con le leges liciniae sextiae. Superato il problema del consolato, il pareggiamento tra i due ordini non ebbe più grandi resistenze, anche se fu definitivamente compiuto quando le adunanze plebee persero il valore di plebiscita e assunsero valore costituzionale con la lex hortensia nel 287.

Ascesa politica di Roma

I 2 secoli (dal 509 al 287 a.C.) che separarono la fine del regnum dal superamento del conflitto patrizio- plebeo, furono caratterizzati dal succedersi di guerre tra Roma e i suoi vicini. Con le guerre Roma moltiplicò il suo territorio e divenne la realtà politica più importante della penisola. Alla fine del IV sec. mantenne un’economia rurale, ma conquistò il controllo di mercati sempre più vasti con gli scambi e i traffici. Le guerre avevano portato alla fondazione di numerose coloniae e ad un processo di urbanizzazione con i municipia nell’ager romanus.

Assetto territoriale

Dal punto di vista giuridico-istituzionale rimase la distinzione tra urbs e ager romanus. L’urbs si allargò, ma le istituzioni rimasero inalterate. Nell’ager romanus le tribù nel 241 divennero 35. Non fu inoltre più luogo di residenza di gentes e familiae, che invece risiedevano nei municipia, zone che avevano perso autonomia politica, incorporate a Roma; coloniae, fondate per motivi militari, e aggregazioni minori.

Istituzioni della libera res publica

La condizione giuridico-costituzionale della popolazione di Roma, si differenziava a seconda che fossero liberi o schiavi; tra i cives vi erano patrizi e plebei; gli ingenui (nati liberi) o i liberti (liberati da una giusta schiavitù); uomini o donne; stranieri (il cui domicilio a Roma dipendeva dall’ hospitium, cioè per privilegio personale o dall’ amicitia, cioè per appartenenza ad un determinato popolo).

Le istituzioni tra il V e il II secolo

Il senato

Dal 509 a.C. assume il ruolo più importante; è costituito da 300 membri di rango sia patrizio (patres) che plebeo (conscripti). Era convocato da chi ne aveva facoltà (consul, dictator o interrex) in un luogo inaugurato (templum). Era un obbligo parteciparvi ed esaurita la discussione si procedeva con la votazione per discessionem (favorevoli o contrari si disponevano ai lati del presidente che stava al centro). Al senato spettava la direzione della res publica, attraverso il consultum, cioè un potere dato al magistrato che aveva autonomia d’azione, ma per il prestigio del senato ci si conformava sempre. Ma i due poteri fondamentali erano l’auctoritas e l’interregnum.

Le magistrature

Il governo della res publica spettava al magistratus, capo temporaneo. La suprema carica venne affidata al consolato, anche se non è facile stabilire il passaggio dal rex al console. Inoltre vennero create altre magistrature (la questura, censura, pretura e l’edilità curule) dette ordinarie, cioè nominate con intervalli regolari; in opposizione vi erano quelle straordinarie come la dittatura.

Magistrati ordinari

  • Consules, sono la giuda politica della res publica; hanno poteri illimitati; con l’iniziativa legislativa il comando supremo degli eserciti e la difesa dell’ordine pubblico;
  • Quaestores, prima erano 2 con compiti civili, cioè innanzitutto la cura delle casse dello stato; poi 4 con funzioni militari; poi 8 di cui 4 erano detti classici, cioè legati alla vigilanza delle coste; fino a divenire 20 impiegati nelle province;
  • Censores, erano 2 eletti ogni 5 anni; a loro spettava il censimento e il controllo dei costumi dei cittadini. Le loro attività si concludevano con il lustrum (rito religioso purificatorio);
  • Pretore, vi era quello urbanus, che era il collega minor dei consoli e aveva poteri militari e la iurisdictio, cioè l’amministrazione della giustizia. Gli altri con il praetor peregrinus, si occupavano di amministrare la giustizia tra stranieri e romani o tra stranieri che vivevano a Roma. Era l’unica carica non collegiale;
  • Edilità curule, per sottolineare il rango patrizio; c’erano 2 membri con il compito di polizia urbana, organizzazione di feste pubbliche e con poteri di coercitio e iurisdictio tra privati. Inoltre vennero istituiti anche 2 edili plebei con compiti analoghi.

Le magistrature erano elettive; attraverso i comitia centuriata erano eletti i magistrati maggiori, sotto la presidenza di un console; con i comitia tributa erano eletti i magistrati minori sotto la presidenza di pretore. Mentre i tribuni e gli edili plebei erano eletti dai concilia plebis; Le magistrature erano temporanee, solitamente annuali, tranne i censori che erano eletti ogni 5 anni e restavano in carica per massimo 18 mesi. Tutte le magistrature erano honorariae. Per i consoli e i censori vigeva il principio di collegialità, ognuno poteva compiere qualsiasi atto, ma l’altro aveva sempre la facoltà di opporsi con l’intercessio.

Per quanto riguarda i poteri magistratuali: consoli e pretori hanno il potere più importante che è l’imperium con cui davano ordini in campo militare. L’imperium può anche essere attribuito ad altri magistrati con una legge e venivano quindi detti cum imperio. Tutti i magistrati ordinari avevano poteri di coercitio, cioè di infliggere sanzioni a chi si sottraeva agli ordini. Solo consoli e pretori possono convocare e presiedere il senato e i comitia, ma nel caso del senato i pretori possono farlo solo in assenza dei consoli. Nel caso dei comitia, ai consoli spettano i centuriata e ai pretori i tributa. Tutti i magistrati curuli, cioè patrizi avevano il ius edicendi, cioè la facoltà di fare comunicazioni ai cives. Con l’attività di iurisdictio del pretore urbano si sviluppò il ius honorarium, che era l’insieme di norme che servivano a correggere il ius civile.

Magistrature straordinarie

Il dictator ebbe valore dalla repubblica alla fine del III sec. Il dictator era istituito dai consoli in casi particolari; durava in carica massimo 6 mesi. L’imperium del dictator era summum e superiore a quello degli altri magistrati. La sua funzione era quella di superare la paralisi che bloccava la vita della res publica con l’intercessio. Il dictator doveva nominare il magister equitum e i loro poteri erano subordinati alla lex curiata de imperio.

Potestas ed auspicia

La potestas non è un potere, ma la conseguenza dell’avere poteri, per cui il magistrato si trova in condizioni di potis (di preminenza). La potestas di ciascuno crea un sistema gerarchico (ordo magistratuum) in cui tutti hanno una potestas rispetto alla quale ci sia un altro magistrato con una potestas almeno pari: i consoli hanno par potestas e maior potestas; i pretori hanno minor potestas con i consoli e maior potestas con gli altri magistrati. Il dictator invece è anche al di sopra dei consoli; mentre i censori hanno una potestas maxima che può subire solo quella di un altro censore (a parte l’intercessio tribunitia). Solo i magistrati patrizi possono interrogare la divinità, cioè sumere auspicia. Ai magistrati plebei potevano presentarsi solo auspicia spontanei cioè oblativa. Ogni magistrato poteva obnuntiare, cioè opporsi per dei signa sfavorevoli. Agli auspicia favorevoli del magistrato operante si opponevano quelli sfavorevoli di un altro. Il problema si risolveva in base all’ordo magistratuum. Per evitare di rompere gli equilibri costituzionali creati venne vietato il cumulo nella stessa persona di più magistrature. Era vietata per il consolato e la censura anche l’iterazione (il rivestire la carica più di una volta nella vita); e per le altre magistrature era possibile dopo 10 anni. Con la Lex Villia si stabilì l’età per ricoprire le magistrature, l’ordo e il cursus honorum.

Insegne magistratuali

I magistrati erano riconoscibili da dei signa come la toga praetexta, la sella curulis, i lictores con fasci e scuri.

Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 27
Riassunto esame Storia del diritto romano, prof. D'Amati, libro consigliato Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica di Cerami Pag. 1 Riassunto esame Storia del diritto romano, prof. D'Amati, libro consigliato Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica di Cerami Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Storia del diritto romano, prof. D'Amati, libro consigliato Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica di Cerami Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Storia del diritto romano, prof. D'Amati, libro consigliato Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica di Cerami Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Storia del diritto romano, prof. D'Amati, libro consigliato Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica di Cerami Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Storia del diritto romano, prof. D'Amati, libro consigliato Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica di Cerami Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Storia del diritto romano, prof. D'Amati, libro consigliato Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica di Cerami Pag. 26
1 su 27
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzina0203 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof D'Amati Laura.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community