Parte prima : cosa comparare 1
Comparazione e critica al giuspositivismo
COMPARATISTI > assumono una pluralità di punti di vista, sono sovversivi rispetto all’
“ortodossia teorica” dei “sacerdoti del diritto locale”, portano una conoscenza critica del diritto :
ostacolo a questa = GIUSPOSITIVISMO > ha rilievo storico → fa tramontare le concezioni
medievali del feudalesimo per cui il diritto era naturale, le disuguaglianze erano naturali dalla
nascita e condannate a restare tali, le regole non potevano essere né poste né alterate dagli individui
→ nell’illuminismo = DIRITTO RAZIONALE → gli individui riconosciuti liberi e uguali dalla
nascita, i precetti potevano essere ritenuti vincolanti solo se posti da un legislatore terreno →
identificazione del diritto con la legge → versione francese del giuspositivismo → SCUOLA
DELL’ESEGESI > nata dopo il codice napoleonico del 1804, studiosi dovevano solo limitarsi alla
parafrasi del testo, i legislatori dovevano essere la bocca della legge e applicarla ai casi concreti
avendo cura di non alterarla → esaltazione del potere legislativo. Germania > reazione romantica e
antilluminista → il diritto positivo era quello posto dal popolo, il potere legislativo non avrebbe
dovuto produrre diritto (l’impeto creativo del popolo non poteva essere intrappolato in testi
normativi), la scienza giuridica doveva produrre diritto, identificando il diritto posto dal popolo e
riducendolo a sistema → PANDETTISTICA = contraddizione con premesse iniziali, finisce per
tradurre lo spirito popolare in costruzioni immutabili → base del positivismo scientifico, legittimare
un diritto sapienzale tenendolo al riparo dall’arbitrio politico. PRINCIPIO DELL'UNICITÀ
DELLA REGOLA (principio di unità) = cultori del diritto interno → individuare l’unica lettura e
interpretazione tra le molte proposte ritenuta corretta di un testo legislativo (verità giuridica
unica).→ delimitazione del concetto di diritto = precetti attribuibili al potere politico → riflessione
sul diritto avalutativa, finalità solo applicative → PUNTO DI VISTA INTERNO = osservare il
diritto come indipendente dal contesto a cui viene applicato → rappresentare l’ordinamento
giuridico come insieme completo e coerente di regole, privo di lacune e capace di fornire soluzioni
a ogni conflitto = ridurre il diritto a legge (prescritto dalle FONTI FORMALI di produzione) →
strategia dei giuristi per legittimare il loro potere lontano da quello politico → critiche da chi ritiene
che ridurre il diritto a legge sia una mitizzazione che rende assoluti principi relativi (si veda nella
storia, accanto a un despota che comanda vi è un giurista che legalizza le volontà arbitrarie del
primo). Lontano dall’occidente = considerare diritto anche le fonti non ritenute tali dall’osservatore
incapace di abbandonare l’ordinamento di provenienza → il comparatista deve assumere un
PUNTO DI VISTA ESTERNO , aperto alle più disparate fonti di produzione → Nei paesi a diritto
codificato = valorizzare le fonti che la teoria della separazione dei poteri non ritiene tale →
giurisprudenza e dottrina sono ritenute dai giuspositivisti solo riproduttrici delle parole del
legislatore, ma in realtà giudici e studiosi, nel momento in cui interpretano la legge, producono
norme che sono il frutto di addizioni, l’interpretazione include necessariamente un momento
valutativo (relegato dal giuspotivismo al legislatore) → comprendere significa conoscere in senso
oggettivo e storico = riconoscere il legame tra l’oggetto osservato e le sue coordinate spazio
temporali (ERMENEUTICA = studia le modalità attraverso cui attribuire senso ai testi mettendo in
luce il ruolo del contesto e l’apporto dell’interprete) → non ci sono fatti ma solo interpretazioni = la
comprensione del testo è produttiva della norma, ovvero del suo significato. Avere un punto di vista
esterno significa valorizzare le fonti sostanziali del diritto, oltre a quelle formali → prendere in
considerazione tutte le regole capaci di indirizzare il comportamento individuale , non solo dunque
le norme giuridiche riconducibili al legislatore, ma ad esempio anche le NORME SOCIALI =
hanno valenza coercitiva, essendo accompagnate da sanzioni in caso di violazione, tanto quanto le
norme formali (si pensi all’eventuale esclusione dalla comunità, l’isolamento dell’individuo) →
influenzano l’homo sociologicus, che (al contrario dell’homo oeconomicus completamente
razionale) è condizionato dall’esterno, dal ruolo che ricopre e dal modello comportamentale che la
società si aspetta in quanto appartenente a una determinata classe sociale, a una fascia di età etc…
→ Il ruolo sociale è un complesso di costrizioni esercitate sul singolo, chi non recita il suo ruolo è
punito, il conformarsi a ruoli precostituiti è il fondamento di ogni società.
Giuspositivsmo = punto di riferimento essenziale per la legittimazione del giurista occidentale →
privo di investitura politica = legittimazione tecnica, è un privato cittadino che si erge a legislatore
dei suoi simili; prestigio dato dalla sintonia con i modelli di pensiero più in voga; capacità di
risolvere effettivamente i problemi che gli vengono sottoposti; insostituibilità dell’opera del giurista
→ situazione cambiata = prima recitava un copione scritto da lui, con un linguaggio in gran parte
controllato dai cultori del diritto; ora, con le trasformazioni subite dall’ordine economico,
diffondersi di espressioni sottratte al controllo del giurista e mutuate in gran parte dalla scienza
economica → il diritto diventa postdiritto, si riduce a riflesso di altri fenomeni sociali.
2
Un punto di vista esterno sul diritto
Non vi sono confini certi tra attività conoscitiva e attività creativa dell’interprete (ex. L’avvocato :
deve presentare la sua interpretazione come rispettosa del significato delle parole ma in realtà sarà
interessato al significato più consono per il proprio cliente) → pratica di tipo politico, valenza
extragiuridica = individuare il significato più conveniente tra quelli accettati dagli interlocutori
(ermeneutica creatrice di senso). Giuspositivismo = trascura il ruolo del potere nella produzione del
diritto → interpretare significa esercitare potere, indirizzare il comportamento altrui
indipendentemente dal loro desiderio, significa esercitare il controllo sulla produzione del discorso
giuridico in senso ampio, sul sistema di inclusione ed esclusione della società. Le istituzioni
preesistono ai precetti giuridici e condizionano la produzione del loro significato, punto di
riferimento essenziale per il comparatista → riconoscere un centro di produzione di precetti presso
chiunque sia capace di condizionare il comportamento altrui → PLURALISMO GIURIDICO :
identificare centri di produzione di precetti ulteriori rispetto a quelli contemplati dal dogma
giuspositivista (che storicamente sostiene la costruzione dello stato moderno in cui si accentra il
potere politico e di produzione dei precetti vincolanti) → sistema entrato in crisi per l’esistenza i
centri, internazionali e sovranazionali, che hanno eroso il potere legislativo dello stato (non solo
quelli a cui lo stato ha ceduto consapevolmente parte della propria sovranità, ma anche quei centri
di interesse che sfuggono al controllo dello stato, come le organizzazioni criminali o i potentati
economici multinazionali) → lo stato e il dogma positivista può tentare di dichiarare invalidi i
precetti considerati illegittimi, ma non può impedire che questi siano effettivamente efficaci →
ovunque via sia una società organizzata il diritto non può che avere una pluralità di centri di
produzione [ex. Ordinamenti Africani > interessati dalle dinamiche coloniali, possono essere
descritti con l’immagine della STRATIFICAZIONE GIURIDICA (progressivo accumulo di
complessi normativi che si sono affiancati nel tempo) → a fianco di uno strato tradizionale
consuetudinario tipico delle società a potere diffuso e di uno religioso di matrice islamica vi è uno
strato coloniale costituito dai Paesi occidentali e uno postcoloniale modellato sempre su di essi →
nessuno di questi strati si è completamente imposto sugli altri] → il baricentro dello sviluppo del
diritto non si trova nella legislazione o nella giurisprudenza ma nella società.
Rimarcare distanza dal giuspositivismo → non si può parlare di ordinamento giuridico ma piuttosto
di tradizione, esperienza, cultura giuridica. TRADIZIONE GIURIDICA tipica della letteratura di
common law → prendere in considerazione non solo il diritto dal punto di vista formale interno ma
anche le vicende storico-culturali (immettere il sistema giuridico – complesso di istituzioni,
procedure, norme giuridiche – in una prospettiva culturale). ESPERIENZA GIURIDICA tipica dei
cultori del diritto romano critici verso il positivismo, l’esperienza giuridica intreccia il mondo delle
norme e della scienza giuridica con quello dei comportamenti umani, tutti concorrono a formare
l’esperienza giuridica con il loro tessere di rapporti, trasgressioni e violazioni, e si intreccia l’attività
conoscitiva con quella creativa, entrambe prerogative di chi attribuisce significato ai precetti
giuridici, divenendone fonte anch’esso di produzione. CULTURA GIURIDICA il diritto come
cultura rigetta la visione del diritto come regola → insieme alla componente strutturale (istituzioni)
e a quella sostanziale (regole, esiti dell’attività giuridica), c’è una componente culturale (valori,
attitudini che determinano il posto del sistema giuridico nella cultura della società)
Parte seconda : perché comparare 1
Comparare per unire e comparare per dividere
Alcuni comparatisti finiscono per prestare la propria opera al servizio dei cultori del positivismo →
ex : unificazione del diritto in area europea → considerano il diritto romano una fonte di principi
condivisi = presentare come scelta tecnica (in sintonia con la tradizione) una scelta politica (esaltare
il carattere individualista del diritto romano) = restituire alla dottrina il ruolo di fonte di produzione
dei precetti e riproporre in chiave Europeista il programma del positivismo scientifico → chi fa un
simile uso della comparazione è ribattezzato NEOPANDETTISTA → impedire rinnovamento dello
studio del diritto, diritto comparato usato solo come aggiunte alle riflessioni del diritto positivo,
finisce per far dipendere la propria legittimità dalle strategie fondamento dei campi del sapere
giuridico, il diritto comparato non si sente legittimato ad affermare semplicemente che la propria
materia “soddisfa il bisogno di conoscere” come qualsiasi altra scienza, le finalità che riscuotono
più successo sono quelle concernenti la promozione di una convergenza tra ordinamenti giuridici
nazionali, ama presentarsi come comparazione che unisce.
Nascita del diritto comparato come scienza autonoma → congresso internazionale di diritto
comparato (1900, esposizione universale Parigi) → scuola francese/dell’esegesi sotto attacco (come
fedele riproduttore delle parole del legislatore), si inizia ad avere più consapevolezza dell’apporto
dell’interprete → la scuola dell’esegesi cede il passo alla SCUOLA SCIENTIFICA, che non
contestava il ruolo della legge ma sottolineava la necessità di integrarla con addizioni con cui
ricostruire il diritto immanente, criticava la pretesa di dividere il dato giuridico da quello
extragiuridico = approccio interdisciplinare, aperto al dialogo con le scienze sociali → per
affermarsi la nuova scienza deve però rivolgersi verso finalità ben precise = individuare le tendenze
comuni agli ordinamenti assimilabili per indicare delle linee di “ideale progresso giuridico” e
confezionare il “diritto comune dell’umanità civilizzata” → fine dei conflitti mondiali = riscoprire
il diritto comune dei popoli come presidio di pace e argine contro i totalitarismi → l’unesco
istituisce l’associazione internazionale delle scienze giuridiche = intento di diffondere lo studio del
diritto comparato → i popoli non si capiranno veramente fino a quando non impareranno a
conoscere (David) = clima mutato dal congresso parigino (non più unificazione internazionale del
diritto ma comprensione dei popoli).
Cosa si chiedeva ai comparatisti → funzione servente rispetto a finalità sottratte alla loro
valutazione : informare circa le leggi straniere, sopratutto quelle riguardanti il diritto privato o
quelle concernenti il funzionamento dei mercati esteri → ex : nel 1896 a Londra si istituì la society
of comparative law che concentrò la sua attenzione sugli stati uniti e sull’impero britannico =
indagini sul diritto dei popoli colonizzati (utile al potere politico ed economico, alimentare i disegni
espansionistici) → riecheggiano delle concezioni sul diritto dell’umanità civilizzata, idea che la
comparazione potesse contribuire a migliorare la produzione di regole → UNIFICAZIONE DEL
DIRITTO : se non si tiene conto del contesto l’imitazione del diritto straniero si risolve in
fallimento; viene ritenuto un fatto naturale (crescente uniformazione delle relazioni sociali + innata
vocazione all’universalità di tutte le scienze, nel caso delle scienze giuridiche dunque riscoperta di
un ceppo comune) → costruzione del diritto privato europeo : critiche da parte dei cultori del
diritto positivo a come questo viene concepito e imposto dall’alto in maniera caotica e irriducibile
alle categorie formali degli ordinamenti nazionali (= contributi dottrinali che si limitano a
parafrasare direttive e regolamenti europei nel rispetto dei canoni del positivismo legislativo) → da
tempo iniziative per costruire il diritto privato europeo dal basso, basato sui materiali nazionali già
esistenti (codici civili), costruendo un tessuto connettivo sovranazionale capace di tenerli insieme
→ riscoprire il nucleo del diritto comune europeo nella tradizione medievale → forme di
convergenza spontanea, negli anni Ottanta Ole Lando e il gruppo di studiosi da lui seguito avviò la
redazione dei principi di diritto europeo dei contratti (PECL), conclusi agli inizi del 2000 vennero
presentati come strumento immediatamente disponibile per il commercio europeo, come una
moderna lex mercatoria . Altro modo discusso dai comparatisti per una costruzione del diritto
privato europeo dal basso basato sulla creatività dei giudici nazionali, invitati a intraprendere dei
percorsi ermeneutici europei comuni, favorendo l’emersione di orientamenti comuni → tradizione
del diritto comune storico, quando le corti ricorrevano alla legge del luogo vicino per risolvere le
controversie (soluzione ancora diffusa nei sistemi di common law, evitata in quelli di civil law dal
processo di accentramento della produzione del diritto culminato con la codificazione) → utilizzare
la codificazione sempre in chiave unificante; il riferimento a un diritto straniero è più forte se si
condividono i medesimi valori di fondo. L’uso giurisprudenziale della comparazione può essere
utilizzato anche per rifiutare l’evoluzione unificante e giustificare il permanere dell’alterità di un
diritto nazionale (ex : maternità surrogata in Italia → richiesta supportata da riferimenti
all’esperienza statunitense, diritto del figlio a entrare nella famiglia che gli possa assicurare il
maggior benessere, e rigettata perché l’ordinamento italiano basato su principi opposti : interesse
del soggetto umano/figlio ad un’educazione nel luogo più idoneo, cioè la famiglia di origine e solo
in caso di incapacità di questa una famiglia sostitutiva) → comparazione distruttiva/costruttiva; nel
tempo è stato preferito un approccio allo studio dell’identità nella comparazione, travisando il fatto
che comparare non significa rendere omogeneo, ma significa rendere alla pari e consentire una
coesistenza pacifica (la differenza riconosciuta è la condizione di qualsiasi incontro autentico),
questo perché la comparazione giuridica si è messa al servizio della modernità, innescando una
tensione alla forzata standardizzazione delle relazioni umane, assecondando l’etnocentrismo e il
darwinismo → fallimento, capacità solo di alimentare una nuova gerarchia del potere → proposta di
sviluppare una COMPARAZIONE POSTMODERNA = evidenziare le diversità, attenzionare le
coordinate di tempo e di luogo, promuovere l’identità culturale dei popoli come degli individui,
elevando il pluralismo a valore giuridico e consentire una pacifica convivenza delle differenze, idea
della non assimilabilità. → la comparazione ha un effetto moltiplicatore grazie alla coscienza
dell’alterità, l’identità stessa di un diritto emerge dalla sottolineatura dell’alterità rispetto ad altri.
2
Sistemi e famiglie di sistemi
Comparazione giuridica come scienza autonoma nasce come sistemologia = individuare
raggruppamenti di ordinamenti nazionale in base alle loro caratteristiche in famiglie → congresso
parigino del 1900 = classificazione dei sistemi, realizzata da un punto di vista occidentale
utilizzando categorie evoluzionistiche ed etnocentriche → comparazione come strumento di potere,
espressione di un progetto di governance e la sistemologia giuridica un campo concernente la
geografia politica dei diritti = una forma di geopolitica nel momento in cui viene utilizzata per
produrre una gerarchia mondiale delle grandi famiglia e una gerarchia interna a ciascuna di essere.
Diverse classificazioni nella storia > 1) congresso parigino 1900, Esmein : classificare i sistemi in
base al loro carattere originale, facendo emergere la loro formazione storica e i loro tratti distintivi,
risultato rispecchia l&rsquo
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