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PARTE 3- BILANCIO E DEBITO PUBBLICO
1) Il bilancio dello Stato
Il Bilancio dello Stato è un documento contabile che rappresenta i flussi finanziari in entrata e in uscita.
Viene elaborato e presentato dal Governo al Parlamento che lo approva con legge (art.81Cost.).
Mediante la legge di bilancio le risorse ottenute dall’imposizione fiscale e da altre entrate sono utilizzate
per finanziare la spesa pubblica. Attraverso il bilancio il Parlamento e i cittadini possono comprendere
le scelte allocative operate dal governo, che tipo di politica fiscale si sta perseguendo, se vi siano
interventi redistributivi della ricchezza o meno. Nel nostro ordinamento, a partire dalla costituzione del
1948, il bilancio dello Stato ha subito notevoli evoluzioni ed è stato affiancato da altri documenti (la
legge finanziaria, ora legge di stabilità ecc..) la cui evoluzione è stata segnata dal processo di
integrazione europeo.
La contabilità pubblica è stata regolata, per oltre 30 anni (dal 1978 al 2009) dalla legge 468/1978.
Il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (DPEF) conteneva la
programmazione a medio termine (di norma triennale), distinguendo tra “quadro tendenziale” e
“quadro programmatico” (presentato dal Governo entro il mese di luglio).
La Relazione previsionale e programmatica conteneva previsioni ed obiettivi per il successivo
anno (presentata entro settembre).
La manovra finanziaria era poi contenuta nel disegno di legge finanziaria e nel disegno di legge
entro il 31 dicembre per evitare il ricorso all’ “esercizio provvisorio”).
di bilancio (da approvare
La legge 196/2009 ha apportato importanti modifiche alla contabilità ed alle procedure di bilancio,
entrate in vigore dal 2010. Ulteriori modifiche dopo la nuova normativa di governance europea, entrata
in vigore nel
2011, in particolare con il “semestre europeo”.
La Decisione di finanza pubblica (DFP), che aveva sostituito il DPEF, è ora assorbita dal
Documento di Economia e Finanza (DEF) questo, da presentare entro aprile, contiene il
Programma di Stabilità, ai fini del Patto di Stabilità e Crescita, e il Programma Nazionale di
Riforma (PNR), nell’ambito della strategia «Europa 2020». A settembre viene presentata una
Nota di aggiornamento del DEF;
La Legge di stabilità ha preso il posto della Legge finanziaria.
Integrazione europea ad equilibrio di bilancio
Con l’adesione al Trattato di Maastricht del 1992 ciascuno Stato membro si è impegnato a rispettare
due regole di bilancio: un rapporto deficit/PIL inferiore al 3% e un rapporto debito/PIL inferiore al 60%,
oppure tendente a questo parametro. Successivamente con la sottoscrizione del Patto di stabilità e
crescita (PSC),
nel 1997, sono state dettagliate le regole di bilancio, articolandole in un cosiddetto braccio preventivo
(preventive arm) e in un cosiddetto braccio correttivo (corrective arm).
entrato in vigore nel dicembre del 2009, conserva l’impianto del governo della
Il Trattato di Lisbona,
finanza pubblica costruito nei precedenti trattati: divieto dei disavanzi eccessivi (art. 126 Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea, TFUE) e sulla sorveglianza multilaterale (art.121 TFUE). Il divieto
dei disavanzi eccessivi di cui all’art.126 TFUE implica il rispetto dei parametri di riferimento, relativi
all’indebitamento e al debito pubblico sopra richiamati contenuti dal Protocollo n. 12 allegato ai Trattati,
48
oltre che l’applicazione della procedura di controllo al fine di garantire il rispetto dei parametri, così
come previsto dal Patto di stabilità e crescita.
Attraverso le modifiche adottate prima nel 2005 e in seguito nel 2011 con il cosiddetto six pack e nel
2012 con il cosiddetto two pack, è stata data dettagliata attuazione alle disposizioni del Trattato di
Lisbona fissando obiettivi e procedure delle regole di bilancio richieste agli Stati membri. Tale quadro
normativo è completato dal Trattato sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e
monetaria, cosiddetto Fiscal compact, le cui disposizioni sono state recepite nel nostro ordinamento
n. 1/2012, di riforma dell’art. 81 Cost., e dalla legge rinforzata di attuazione n.
dalla legge costituzionale
234/2012. Il primo comma dell’art. 81 dell’attuale Costituzione impone ora allo Stato l’obbligo di
rispettare «l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e
delle fasi favorevoli del ciclo economico». Il concetto di equilibrio di bilancio è di tipo dinamico e non
necessariamente coincide con il pareggio tra entrate ed uscite, soprattutto in considerazione dei diversi
andamenti del Pil e del
debito pubblico. Il principio dell’equilibrio di bilancio si riferisce anche a tutte le amministrazioni
pubbliche: regioni, enti locali ed altre amministrazioni (artt. 97 e 119, Cost. e legge n. 243/2012).
In base all’art. 3 l. 243/2012 si evince un diverso riferimento temporale:
Il principio del pareggio riguarda il bilancio dell’anno;
a) Il principio dell’equilibrio riguarda un obiettivo di medio termine (MTO) stabilito in ambito
b) europeo (art. 3, comma 2).
In base al regolamento Ue n.1466/97, come modificato dal regolamento Ue n.1175/2011, gli obiettivi di
bilancio MTO specifici per ciascun paese sono indicati in un intervallo compreso tra il -1% del Pil e il
pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum” (art.
2bis).
Il Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance economica (cd Fiscal compact), fissa parametri
“se
più stringenti. La regola del pareggio è rispettata il saldo strutturale annuo della pubblica
è pari all’obiettivo di medio termine specifico per il paese, con il limite inferiore di un
amministrazione
disavanzo strutturale dello 0,5% del Pil”(art.3, par.3, lett.b)) (Se debito/PIL <60% tale limite inferiore è
aumentato all’1%). Per l’Italia dunque vale il limite dello 0,5%. Possibilità di derogare esplicitamente
fissate dal II comma dell’art. 81 Cost e dalla 243/2012.
La tempistica del ciclo di bilancio
Entro il 10 aprile è fissata la presentazione del Documento di Economia e finanza (Def) alle
Camere, e la presentazione della Nota di aggiornamento è fissata al 20 settembre;
“programma
Entro il 15 aprile, viene reso pubblico il di bilancio nazionale a medio termine” che
contiene gli interventi e le riforme che il governo intende adottare per il raggiungimento degli
obiettivi nazionali stabiliti nel quadro della strategia europea di crescita e occupazione.
Entro il 30 aprile è prevista la presentazione al Consiglio dell’UE e alla Commissione del
Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (Contenuti nel DEF);
Entro il 30 aprile il governo presenta alle Camere la Relazione annuale sulla situazione
economica del Paese;
Entro il 30 giugno il governo presenta al Parlamento i disegni di legge del Rendiconto e
dell’Assestamento;
Entro il mese di giugno, la Commissione Europea elabora raccomandazioni di politica
economica e di bilancio sulla base del programma di stabilità e del programma nazionale di
riforma presentato ad aprile dal governo;
Entro il 30 giugno viene presentato dal governo al Parlamento il Documento integrativo del Def,
recante i dati relativi al monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica;
Entro il mese di luglio, il Consiglio Ecofin (Consiglio dell’UE in cui partecipano i Ministri
dell’economia e delle finanze dei paesi membri) e, relativamente al suo ambito di competenza,
il Consiglio occupazione e affari sociali, adottano le raccomandazioni della Commissione
europea, tenendo conto degli orientamenti assunti dal Consiglio europeo di giugno;
Entro il 15 ottobre il governo presenta alle Camere il disegno di legge di bilancio e di legge di
stabilità (fino al 2015. A partire da quella data infatti si procederà alla soppressione della legge
di stabilità e alla contestuale trasfusione dei suoi contenuti nella legge di bilancio, in modo tale
da avere un solo documento attraverso cui realizzare la manovra finanziaria). 49
Allo stesso tempo entro il 15 ottobre, si rende pubblico il progetto di bilancio
dell’amministrazione centrale per il successivo anno. Il progetto di documento programmatico di
bilancio viene trasmesso alla Commissione Europea e all’Eurogruppo (organo di coordinamento
con funzioni consultive, formato solo dai ministri dell’economia e delle finanze dei 19 Paesi
dell’Eurozona) (art.6, par.1, reg. Ue n. 473/2013);
Entro il 30 novembre la Commissione adotta un parere sul progetto di bilancio. Tale parere
dovrà essere integrato nel progetto di bilancio sottoposto all’approvazione parlamentare,
elemento che configura una imposizione delle misure correttive elaborate dalla Commissione.
(art. 7, par. 1, reg. Ue n.473/2013);
Entro il 31 dicembre l’Italia rende pubblico e adotta il bilancio dell’amministrazione centrale per
l’anno successivo, insieme ai parametri di bilancio aggiornati;
Entro il mese di gennaio sono presentati i disegni di legge collegati.
Il Documento di Economia e Finanza (DEF) e la nota di
aggiornamento
Il DEF rappresenta la base su cui vengono preparati la legge di stabilità e la legge di bilancio. È
costituito da tre sezioni: ⇒
1. Schema del Programma Di Stabilità (PS) Il PS è il principale atto di programmazione nazionale.
Fissa gli obiettivi da perseguire per la riduzione del debito secondo le linee guida fornite dal
Consiglio Europeo. In particolare, contiene:
i. Gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica
almeno per il triennio;
L’aggiornamento delle previsioni per l’anno in corso, evidenziando gli scostamenti dal
ii. precedente PS; per l’anno in corso e per il periodo di
iii. Evoluzione economico-finanziaria internazionale
riferimento. ⇒
2. Principali informazioni sulla finanza pubblica contiene le principali informazioni sulla finanza
pubblica: analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell’anno
precedente ed eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici precedenti. Sono anche
contenute le previsioni tendenziali a legislazione vigente per entrate e uscite dello stato, saldo di
cassa e debito; ⇒
3. Schema del Programma Nazionale di Riforma (PNR) Contiene le principali riforme che il
Governo intende adottare, i tempi di attuazione, ricadute in termini di crescita e di competitività.
Il DEF è completato dai disegni di legge collegati alla manovra, recanti disposizioni omogenee per
materia. Il DEF viene presentato a