Riassunto di psicologia giuridica: corso di laurea in psicologia clinica (LM-51)
La valutazione psicogiuridica
Guida al lavoro peritale
Sezione I: aspetti tecnici e metodologici
L'orizzonte del lavoro giudiziario presenta numerose controversie generate nella complessità delle vicende umane e della convivenza sociale. Di fronte all’offesa, il cittadino si rivolge prontamente al giudice con la speranza che la “verità” emerga dal suo sapiente lavoro. Il giudice si adopera esaminando in primo luogo la richiesta del promotore del procedimento giudiziario e, deliberando, seguendo il principio del suo “libero convincimento”. Una volta sceso in campo, il giudice diviene l’arbitro del processo e in quanto tale valuta l’ammissibilità della prova, la credibilità delle argomentazioni e la rilevanza delle informazioni, interpretando e giudicando i fatti e traducendoli in diritto.
Il diritto mette a disposizione del giudice uno strumento giuridico che gli consente di avvalersi dell’ausilio di un esperto nei casi in cui egli ne avverta l’opportunità. L’articolo 61 del codice di procedura civile afferma che il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. Tale articolo istituisce così la figura del consulente tecnico, particolare figura di ausiliario del giudice, a cui viene affidato il compito di supportare l’attività intellettiva di quest’ultimo attraverso l’apporto delle cognizioni tecniche che si rendano necessarie ai fini della decisione della controversia.
Allo stesso modo, in sede penale è previsto l’istituto della perizia che viene ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono delle specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art.220 c.p.p). Il giudice può quindi avvalersi di un collaboratore nell’acquisizione delle informazioni necessarie alla sua decisione che consenta di trattare con cognizione di causa da un lato gli artefatti sempre più complicati che le potenzialità dell’intelletto umano non hanno potuto concepire, e dall’altro le complicazioni delle relazioni e degli affetti che l’intelligenza umana ancora non è riuscita a eliminare.
I casi in cui il giudice chiede la collaborazione di un consulente psicologo sono per lo più quando la contesa ha per oggetto gli intangibili intrighi relazionali, come la valutazione di idoneità genitoriale in qualità di genitore affidatario di minore a seguito di separazione coniugale, o al contrario la valutazione relativa all’allontanamento del minore dal nucleo familiare maltrattante, o ancora la valutazione di imputabilità o pericolosità sociale.
Natura e funzioni della consulenza tecnica
Lo psicologo mette a disposizione del giudice la tecnica propria della sua disciplina, con lo scopo di portare elementi di valutazione che andranno a unirsi a quelli già in possesso del giudice e concorreranno alla formulazione della sentenza. Gli elementi raccolti dal consulente e le sue riflessioni costituiscono solo delle informazioni supplementari, a nessun titolo vincolanti ai fini del proprio giudizio. La relazione redatta alla fine della sua indagine non costituisce infatti una prova giudiziaria come è invece nel caso della perizia, stabilita in sede di procedura penale, ed il consulente tecnico, a differenza del perito, non è equiparato al giudice bensì ad un suo ausiliario.
La differenza fondamentale tra l’intervento dello psicologo in ambito penale (perizia) e l’ambito civile (consulenza tecnica) risiede nell’utilizzo, in questa sede, della locuzione normativa può riferito alla facoltà del giudice di avvalersi di tale strumento conoscitivo quando ne ravvisa la necessità. In ambito civile, anche laddove vi sia uno stato di necessità, il giudice potrà valutare con assoluta discrezionalità l’opportunità di chiamare un consulente ovvero di procedere autonomamente nel giudizio. Non si tratta sempre di necessità; spesso il giudice ha la facoltà di avvalersi di tale strumento con l’unico scopo di accelerare la chiusura del procedimento giudiziario.
La nomina stessa del consulente tecnico lascia al giudice un ampio margine di scelta: egli si rivolge di norma a professionisti iscritti nell’albo speciale depositato presso il tribunale ma può liberamente designare altra persona di sua fiducia per la quale non vige neppure l’obbligo di iscrizione all’albo professionale. L’art. 191 c.p.c stabilisce i criteri di nomina del consulente e prevede la possibilità di nominare più consulenti, un collegio, in caso di grave necessità per cui sia opportuno integrare diverse competenze scientifiche.
Quando presente un ordine professionale, come nel caso della professione psicologica, le decisioni relative all’ammissione all’albo dei consulenti vengono prese da un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto all’albo professionale designato dal Consiglio dell’Ordine.
La nomina del consulente
Il documento contiene la data dell’udienza davanti al giudice istruttore nella quale egli dovrà comparire per rendere giuramento, e in taluni casi, anche il quesito che si intende sottoporgli (art. 191 e art. 192 c.p.c).
Art. 193 c.p.c: «all’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità».
Il giudice ricorre alla sua collaborazione in virtù della sua particolare competenza tecnica, citata nell’art.61 c.p.c ovvero cognizioni «tendenzialmente esorbitanti il raggio delle nozioni di comune esperienza» che «trascendono la comune cultura». Egli si mette a disposizione del giudice con lo scopo di far emergere la verità. Si assume una grande responsabilità di cui potrà rispondere in sede civile quanto in sede penale. Art. 64 c.p.c. definisce la responsabilità del consulente; infatti, in caso di grave errore nella formulazione delle proprie conclusioni, egli è tenuto al risarcimento dei danni procurati alle parti.
Lo psicologo presta giuramento mentre passa in rassegna gli strumenti a sua disposizione per assolvere al compito richiesto ovvero l’essenziale e controverso bagaglio di conoscenze della propria disciplina, egli si accinge ad ottemperare bene e fedelmente all’impegno preso. La lettura del quesito postogli dal giudice consente poi di contestualizzare tale impegno nell’ambito di una fattispecie precisa e delimitata. La ricerca della verità dovrà limitarsi a quel preciso ambito di indagine, infatti egli non può giudicare ultra petita ovvero all’infuori della domanda che sostiene la causa giudiziaria. Il giudice, una volta ingaggiato il suo collaboratore, gli lascia l’assoluta libertà di azione tanto nella definizione dei criteri quanto nella scelta del metodo, limitandosi a indicare l’oggetto di lavoro nel “quesito”.
L’attività del consulente: la procedura
Gli articoli che riguardano le modalità di espletamento della consulenza sono l’art. 194 e 195 c.p.c. Vengono previste diverse forme di espletamento della funzione; nel caso della consulenza psicologica, il perito svolge nella maggior parte dei casi il lavoro da solo. L’incarico affidato è personale; il CTU può invece avvalersi dell’ausilio di altre persone che svolgono il lavoro sotto la sua responsabilità. Il primo atto compiuto in qualità di CTU è la comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni. Si tratta di un atto formale ma di estremo rilievo nelle norme dirette alla tutela del contraddittorio. La mancata comunicazione alle parti costituisce la violazione del contraddittorio e comporta la nullità della consulenza.
La comunicazione può essere data a verbale in occasione della prestazione di giuramento o mediante biglietto di cancelleria previa comunicazione al cancelliere da parte del CTU all’inizio delle operazioni. I destinatari della comunicazione sono i difensori delle parti e gli eventuali consulenti di parte. Il calendario viene poi concordato congiuntamente dalle parti in occasione dell’inizio delle operazioni o nel corso delle operazioni. Ottemperato questo atto formale, il CTU potrà procedere alle operazioni secondo quanto ritiene più opportuno per raccogliere gli elementi necessari ai fini di rispondere al quesito.
Le indagini necessarie all’espletamento del suo incarico richiedono di solito colloquio con le parti e spesso con altre persone direttamente coinvolte nella situazione. In quanto semplice ausiliario del giudice, è opportuna l’autorizzazione da parte di quest’ultimo per poter assumere informazioni presso terzi o procedere all’acquisizione di documenti (art. 194 c.p.c.). Tale autorizzazione è contenuta nel procedimento di nomina del consulente. Egli non ha poteri di coercizione; nel caso fosse ostacolato nel procedere ad accertamenti ritenuti indispensabili, dovrà ricorrere all’intervento del giudice.
Alla fine di tali accertamenti, il CTU prevede uno spazio di restituzione alle parti relativamente al processo di valutazione effettuato e alle conclusioni a cui è giunto. Spesso accade che oltre agli incontri con i periziandi, il CTU preveda dei momenti di incontro con i soli consulenti di parte, funzionali a condividere il processo in itinere e a discutere in modo preventivo delle conclusioni del processo stesso, nonché della loro praticabilità.
L’esito del lavoro di indagine conoscitiva deve essere una relazione scritta (art.195 c.p.c.). La struttura di tale relazione è lasciata alla libera espressione del CTU. Sono stati indicati però degli elementi irrinunciabili della relazione:
- L’oggetto o il quesito
- La descrizione dell’attività svolta delineando il percorso metodologico seguito, specificando il numero di incontri effettuati, comprese le persone che vi hanno preso parte e gli eventuali approfondimenti diagnostici e visite domiciliari. Viene indicata la funzione svolta dai consulenti di parte, dove presenti
- Le valutazioni tecniche dedicate alla presentazione analitica del lavoro svolto in ciascun incontro, specificando la finalità perseguita e le informazioni raccolte in quella sede, con le indicazioni puntuali sulle tecniche utilizzate e le motivazioni che hanno suggerito il loro utilizzo e i relativi risultati
- Le ragioni delle valutazioni, dove vengono qualificate espressamente la relazione peritale in quanto è richiesto che le osservazioni cliniche effettuate e riportate fedelmente nella precedente sezione muovano da una logica descrittiva verso una logica argomentativa
- Le osservazioni e le istanze delle parti: nel corso del procedimento, le parti possono esprimere osservazioni e note critiche tanto in merito alla metodologia utilizzata quanto ai contenuti emersi nel corso delle valutazioni tecniche e alle conclusioni a cui è giunto il CTU. Le osservazioni possono essere espresse nel corso dei colloqui o essere formulate per iscritto
La stesura della relazione costituisce il momento conclusivo delle operazioni peritali. Il CTU deve depositarla in cancelleria entro il termine indicato dal giudice. Il non rispetto del termine non è causa di nullità ma può condurre ad una sostituzione del consulente. I casi in cui il tempo messo a disposizione sia limitato a causa di eventuali fattori, come ad esempio la difficoltà logistica nell’organizzazione dei colloqui dovute, ad esempio, a residenze delle parti lontane dal luogo di svolgimento delle operazioni stesse. In questi casi, il CTU può chiedere al giudice una proroga del termine di deposito della relazione. Laddove ci si avvalga di questa opportunità, occorre aver presente l’orizzonte temporale entro cui si colloca l’iter peritale. La richiesta anche di un solo mese di proroga può portare ad uno slittamento di diversi mesi della decisione finale che dovrà essere ricollocata nel calendario delle udienze.
Una volta depositata, la relazione va a completare le informazioni in possesso del giudice, che può procedere alla formulazione della sentenza. La decisione viene espressa nell’udienza di discussione. L’art. 197 c.p.c. prevede la possibilità che il CTU possa presenziare alla discussione della causa ed intervenire in camera di consiglio prima che inizi la fase deliberativa. Ciò per garantire un’occasione per fornire chiarimenti sul suo operato.
Il consulente tecnico termina il suo lavoro in modo anonimo, inviando alla cancelleria la relazione, e depositando presso la stessa una copia delle parti. Da quel momento egli non riceverà più altra comunicazione ufficiale relativamente all’esito del suo operato, alla decisione presa dal giudice e ad eventuali ricorsi fatti dalle parti. È possibile solo nel caso in cui vi sia un suo personale interessamento.
Il consulente tecnico di parte
La legge garantisce la tutela del contradditorio. Un ruolo non secondario nel corso dello svolgimento dell’iter peritale è costituito dalla presenza del consulente tecnico nominato dalle parti, secondo quanto espressamente previsto dal codice. L’art. 87 c.p.c cita: «la parte può farsi assistere da uno o più avvocati e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente Codice». Le modalità sono precisate nell’art. 201 c.p.c.
Congiuntamente con la nomina del CTU, il giudice stabilisce un termine anche per la nomina dei consulenti di parte che comunque non potrà essere successiva all’inizio delle operazioni peritali. Di solito i difensori si rivolgono a consulenti di loro fiducia. In alcuni casi vengono presi accordi preliminari alla richiesta del CTU ed il professionista ha la possibilità di incontrare la parte, venendo a conoscenza della situazione e concordando l’onorario. Nel caso in cui egli accetti, il difensore dovrà provvedere a mettere a verbale la nomina o depositare in cancelleria un atto separato dove siano contenute le generalità e il suo domicilio.
Per la nomina del consulente di parte non vi sono vincoli normativi: non vi è richiesta l’iscrizione a particolari albi né una particolare abilitazione professionale. Ognuno è libero di far sostenere la propria difesa da chi ritiene a proprio insindacabile giudizio competente in tal senso. La presenza del consulente tecnico di parte nel procedere delle operazioni peritali rappresenta un diritto della parte che ne sostiene peraltro gli oneri economici. Non tutti sanno che alle parti non abbienti che fruiscono del gratuito patrocinio, la legge garantisce il diritto alla nomina di un consulente tecnico di parte d’ufficio.
La figura del consulente tecnico di parte è complessa non tanto nella funzione da un punto di vista formale, quanto nella corretta gestione del processo relazionale in osservanza dei principi deontologici della professione. Il ruolo svolto dal CTP è di facilitare il processo in corso facendo un adeguato supporto psicologico alla parte assistita al fine di garantire una piena capacità di intendere e di volere nel procedimento che la vede protagonista. Sono situazioni emotivamente stressanti anche in considerazione della decisività che avranno le poche ore dedicate agli incontri peritali per il futuro corso della vita, quindi è importante che tali incontri possano essere affrontati con piena consapevolezza e lucidità.
Il CTP può svolgere un ruolo fondamentale nell’accompagnare l’assistito nell’intero processo. Laddove esiste un conflitto coniugale, la sede peritale può riaccendere il contenzioso e inasprire gli animi impedendo alle parti di riconoscere e perseguire le proprie motivazioni a tutelare l’interesse dei minori. Il CTP quanto il cliente devono aver chiaro che un esito buono non sia quello della vittoria della propria parte, quanto quello che definisce una strada percorribile per rispondere alle proprie motivazioni più autentiche.
Il CTP deve mettere in campo la sua competenza tecnica affinché riesca a mettere in risalto i fattori salienti e che riesca a tutelare allo stesso tempo il proprio assistito dove vi siano omissioni o errori di carattere procedurale. È importante che il CTP esamini con attenzione anche gli atti del procedimento in corso. Sempre nel rispetto del contraddittorio, il consulente di parte ha diritto a presenziare allo svolgimento delle operazioni peritali. Questo significa che prenderà parte a tutti i colloqui o ai diversi accertamenti predisposti dal CTU.
Nella prassi, il CTU poi stabilisce le modalità di tale presenza invitando i consulenti di parte ad intervenire liberamente nel corso dei colloqui ovvero lasciando loro la parola solo in alcuni momenti specifici dell’incontro. In alcuni casi il CTU può chiedere ai consulenti di parte di rinunciare al loro diritto di presenza: questo capita quando si tratta di ascoltare un minore in tenera età per evitare un’eccessiva pressione psicologica dovuta alla presenza di numerosi adulti estranei. La rinuncia avviene di solito dove sono previste somministrazioni di test psicodiagnostici ove non sia opportuno l’uso di uno specchio unidirezionale. In tali casi il CTU si interessa a far pervenire alle parti la documentazione relativa a tali accertamenti.
È facoltà del consulente di parte di chiedere al CTU di procedere ad approfondimenti nelle indagini, e il CTU ha l’obbligo di tenerne conto. Nel caso in cui egli rigetti la richiesta, il consulente di parte potrà farne oggetto della propria controrelazione e di procedere autonomamente agli accertamenti, limitatamente al contesto a disposizione.
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