Psicologia giuridica: campo di integrazione tra i due saperi
Lo psicologo nei contesti giudiziari: deontologia, etica e formazione
Ambiti di intervento
Tribunale ordinario
Procedimenti civili
- La famiglia legalmente costituita: separazione e divorzio
- L'affidamento dei figli minori: la consulenza tecnica d'ufficio; la consulenza tecnica di parte
- La mediazione familiare
Processo penale
- La fase delle indagini: la consulenza tecnica
- La fase del dibattimento: la consulenza tecnica
- Soggetti da sottoporre a perizia: l'autore del reato; la vittima del reato
- Il Tribunale di sorveglianza e le misure alternative alla detenzione
Tribunale per i minorenni
Composizione e competenze
- La figura del giudice onorario
Procedimenti civili
- La caratteristica delle norme; concetto di interesse del minore; la potestà genitoriale; lo stato di abbandono; la dichiarazione dello stato di adattabilità; la legge sull'adozione nazionale e internazionale
- Adozione e affidamento
- Le comunità per minori: dagli istituti alle case-famiglia
- La famiglia di fatto: separazione e affidamento dei figli minori
- Il servizio di mediazione familiare; lo spazio neutro
La consulenza tecnica nei procedimenti giudiziari minorili
Il ruolo dei Servizi territoriali; l'integrazione dei Servizi
L'Osservatorio per la dispersione scolastica: un esempio di Servizio integrato
Procedimento penale
- Peculiarità del processo a carico di imputato minorenne
- Finalità educativa e risocializzante
- La personalità del minore; l'imputabilità
- I Servizi per la Giustizia minorile
- Il Tribunale di sorveglianza e le misure alternative alla detenzione
- La mediazione penale
- Abuso e maltrattamento in danno di minorenne
- La nuova legge sulla violenza sessuale
- Ruolo del consulente tecnico nelle varie fasi del processo
- L'ascolto del minore
- L'incidente probatorio e l'audizione protetta
- Vissuti e conseguenze post-traumatiche dell'abuso
Testi consigliati
- De Leo - Patrizi "Psicologia giuridica" - Il Mulino - Bologna 2002
- Di Vita - Merenda (a cura di) "Al di là della solitudine del bambino" – CISI - Roma 2004
- Contributi dalla rivista "Minori giustizia"
Legislazione
Affidamento e adozione
- 184/1983 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori
- 476/1998 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale
- 149/2001 Diritto del minore ad una famiglia
- 54/2006 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
Abuso sessuale su minori
- 66/1996 Norme sulla violenza sessuale
- 269/1998 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù
- 154/2001 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
Minore autore di reato
- D.p.r. 448/1988 Disposizioni sul processo penale minorile
- 272/1989 Norme di attuazione del d.p.r 448/1998 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Trattamento penitenziario
- 354/1975 Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà
- 663/1986 Legge Gozzini
- 165/1998 Legge Simeone-Saraceni
- 230/2000 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
Ambiti di intervento
Il Tribunale ordinario è un organo giurisdizionale composto solo da giudici togati e ha competenza in materia civile e penale:
- In materia civile si occupa di
- Separazione e divorzio
- Affidamento dei figli minori: CTU-CTP
- Mediazione familiare
- In materia penale si occupa di
- Reati commessi da persone adulte: la consulenza tecnica nella fase delle indagini e nella fase del dibattimento
Tribunale per i minorenni
Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale composto da 2 giudici togati e 2 giudici onorari (scelti tra i cultori di biologia, antropologia criminale, psicologia, pedagogia) e ha competenza in materia civile, penale e amministrativa:
- In materia penale ha competenza esclusiva e si occupa di reati commessi da un soggetto durante la minore età, anche se commessi in concorso con persone adulte; abuso e maltrattamento in danno di minorenne
- L'attività penale viene svolta:
- Dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), giudice togato che decide monocraticamente
- Dal Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP), composta da 1 giudice togato e 2 giudici onorari
- Dal Tribunale in sede dibattimentale, composto da 2 giudici togati e 2 giudici onorari
- L'attività penale viene svolta:
- In materia civile si occupa di
- Abbandono dei minori e potestà genitoriale (nei casi più gravi può dichiarare i genitori decaduti dalla potestà genitoriale e dichiararne lo stato di adottabilità)
- Adozione nazionale e internazionale
- Separazione e affidamento
- Mediazione familiare
- In materia amministrativa si occupa di interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà, cioè quando vi è una irregolarità nella condotta tale che il minore sia destinato a misure di rieducazione: per esempio, si occupa di dispersione scolastica attraverso l'azione dei Servizi Territoriali
N.B. In tutte le materie di sua competenza, caratteristica importante dell'attività del Tribunale per i minorenni (che non lo è per il Tribunale ordinario) è quella di avvalersi della collaborazione dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie al fine di migliorare le condizioni di vita del bambino e della sua famiglia.
Il Tribunale di sorveglianza
Il Tribunale di sorveglianza è un organo giurisdizionale a composizione mista e si occupa delle misure alternative alla detenzione: mediazione penale.
Riassunto del testo "Psicologia giuridica" di De Leo-Patrizi
Capitolo 1: Questioni teorico-applicative della psicologia giuridica
- Definizione di psicologia giuridica
- Origini della psicologia giuridica
- Aree della psicologia giuridica
- Funzioni e competenze della psicologia applicata ai contesti della giustizia
Capitolo 2: La tutela del minore in condizioni di rischio evolutivo: affidamento e adozione dei figli
- La condizione di rischio evolutivo
- Fasi sull'interesse del minore:
- Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo
- Carta europea sull'esercizio dei diritti dei minori
- Affidamento dei figli nei casi conflittuali di separazione o divorzio
- Legge 54/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"
- Allontanamento del minore dal nucleo di origine: affido eterofamiliare e collocamento in comunità:
- Legge 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"
- Legge 149/2001 "Diritto del minore ad una famiglia"
- Adozione nazionale e internazionale:
- Legge 476/1998 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale"
- Gli accertamenti psicologici: ambito, ruolo e funzioni del consulente tecnico
Capitolo 3: Il minore vittima di abuso sessuale
- Legge 66/1996 "Norme sulla violenza sessuale"
- Legge 269/1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"
- Legge 154/2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"
Capitolo 4: Il minore autore di reato
- D.p.r. 448/1988 "Disposizioni sul processo penale minorile"
- Legge 272/1989 "Norme di attuazione del d.p.r.448/1988 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"
Capitolo 5: Il trattamento penitenziario
- Legge 354/1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà"
- Legge 663/1986 "Legge Gozzini"
- Legge 165/1998 "Legge Simeone-Saraceni"
- Legge 230/2000 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"
Capitolo 6: Sicurezza sociale e prevenzione del crimine
Capitolo 7: Funzioni nuove e potenziali della psicologia giuridica
- Danno alla persona
- Cambiamento di sesso
- Psicologia investigativa
- Mediazione dei conflitti
Capitolo 1: La psicologia giuridica: questioni teorico-applicative
Definizione
La psicologia giuridica studia, dal punto di vista psicologico, i rapporti tra gli individui e la giustizia. La psicologia giuridica in Italia ha radici molto antiche e forti tradizioni che risalgono addirittura agli inizi del '900, ma in ambito universitario risale al 1989.
Il primo riferimento a questa disciplina si deve a Enrico Ferri che nell'anno accademico 1911/1912 fonda la Scuola di applicazione giuridico-criminale: oltre al diritto, vengono inserite altre discipline dell’area medica e delle scienze sociali.
Ferri appartiene (come Cesare Lombroso) a quella scuola di pensiero nota come Positivismo criminologico secondo la quale dietro ogni delitto vi è un uomo, una persona che è importante studiare per risalire alle cause del delitto e, a partire da quelle cause, impostare programmi riabilitativi e preventivi. Infatti, la risposta all'azione reato si configura in termini di cura e difesa sociale: la pena è rieducativa.
Opposta al Positivismo criminologico è la Scuola classica di diritto penale, il cui maggiore rappresentante è Francesco Carrara (oltre a Cesare Beccaria): secondo questa, un crimine è un atto contro il contratto sociale, quindi è un’offesa morale contro la società. Inoltre, ogni pena è giustificata nella misura in cui serva a preservare il contratto sociale: di conseguenza, lo scopo della pena consiste nel prevenire violazioni future, scoraggiando comportamenti socialmente pericolosi (deterrenza).
Queste due scuole di pensiero sono ancora presenti nel nostro Codice Rocco, che assume la pena come strumento garantista di risposta all’azione reato intervenendo sulla persona attraverso le misure di sicurezza in caso di pericolosità sociale.
Codice Rocco
È il Codice penale vigente, entrato in vigore il 1° luglio 1931, ed è detto così dal nome del suo compilatore, l’allora ministro della Giustizia Alfredo Rocco. Tuttavia, iniziò una fase in cui la psicologia giuridica ebbe un lungo periodo di ostracismo (allontanamento, esclusione) e chiusura da parte del sapere giuridico, come conseguenza di conflitti culturali e scientifici legati a interessi dell’epoca.
Qualche anno fa è stata proposta una sistematizzazione teorica delle sostanziali differenze tra le due discipline: rispetto al comune ambito di interesse (il comportamento umano) si potrebbe affermare che la psicologia si propone lo studio delle regole che lo sottendono, mentre il diritto svolge, rispetto allo stesso comportamento, una funzione regolamentativa.
In pratica, la differenza tra le due discipline sta nei costrutti di certezza e probabilità:
- Il diritto è una scienza umana che dà, offre delle certezze: l’ambito giudiziario è un ambito fortemente decisionale (per esempio, se un soggetto commette un reato, il giudice deciderà se verrà punito o meno).
- La psicologia si muove nel campo della probabilità, in quanto le sue decisioni non rinviano a delle norme preesistenti ma confrontano la situazione rilevata con quella attesa.
Attualmente, la psicologia giuridica sembra avere finalmente raggiunto un punto stabile di equilibrio fra le diverse discipline che regolano l'ambito forense, trovando una sua collocazione fra il diritto e la psichiatria forense.
Ne sono testimoni i numerosi Corsi di Formazione, di Perfezionamento e Master, svolti presso strutture pubbliche e private, ma anche la nascita di associazioni di psicologia giuridica, l'intervento sempre più massiccio di psicologi nei Tribunali, soli, o in collaborazione collegiale con altre figure professionali nell'ottica della complementarietà e della interdisciplinarità (psichiatra forense o medico legale) e, infine, l'assegnazione di cattedre universitarie in questa materia. Quindi la psicologia giuridica non nasce nel 1989 con l’istituzione dell’omonima cattedra ma è il risultato di una costruzione che ha circa un secolo di storia.
Aree della psicologia giuridica
La psicologia giuridica ha sviluppato varie aree applicative, che si possono suddividere sommariamente in 5 differenti campi:
- Psicologia criminale: si occupa dello studio della personalità di un individuo in quanto autore di un reato, dei concetti di criminalità e devianza, di devianza minorile, dei modelli di analisi e delle teorie interpretative.
- Psicologia giudiziaria: studia la personalità dell'individuo in quanto imputato, nonché le persone che partecipano al processo (giudici, testimoni, avvocati, parti lese). Analizza gli aspetti di responsabilità penale e pericolosità sociale, le strategie e le tattiche in ambito processuale, la vittimologia e la psicologia della testimonianza.
- Psicologia penitenziaria: esamina i problemi psicologici relativi alla detenzione, attraverso attività di osservazione, sostegno e trattamento del condannato; inoltre, esamina la personalità di un soggetto sottoposto ad una pena, in riferimento all’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354) sulle misure alternative alla detenzione e sul trattamento individualizzato.
- Psicologia giuridica civile: valuta, attraverso consulenze tecniche nei casi di separazione e divorzio e nei casi di adozione, le capacità genitoriali in ordine all'affidamento dei figli e all'adozione nazionale e internazionale.
- Psicologia legale: coordina le nozioni di psicologia esistenti all'interno del codice per contribuire al miglioramento delle leggi, naturalmente attraverso analisi delle categorie giuridiche a rilevanza psicologica.
Funzioni e competenze della psicologia applicata ai contesti della giustizia
Il contesto applicativo è rappresentato dai luoghi della giustizia, in cui sono presenti diverse professionalità con differenti ruoli e obiettivi. Il contesto della giustizia è un contesto normato, cioè un luogo in cui ogni attività acquista significato solo rispetto ad una norma, norma che definisce anche i confini e i contenuti delle competenze psicologiche all’interno di tale contesto.
La presenza dello psicologo nel contesto giustizia può essere ricondotta a due funzioni principali:
- Una funzione conoscitiva e di intervento: un esempio è costituito dal perito o dal consulente tecnico che intervengono solo occasionalmente all’interno del sistema penale o civile, in seguito ad una specifica richiesta del giudice o delle parti; oppure dallo psicologo che lavora nei servizi minorili o negli istituti penitenziari.
- Una funzione decisionale: si tratta dello psicologo facente parte del collegio presso i tribunali per i minorenni e i tribunali di sorveglianza.
Rispetto ai destinatari dell’intervento (il detenuto, famiglie maltrattanti o abusanti, genitori in temporanea difficoltà e affidi eterofamiliari) lo psicologo deve munirsi di alcuni strumenti operativo-concettuali: egli deve lavorare perché la persona possa essere messa nelle condizioni di esplicitare una domanda di intervento.
Capitolo 2: La tutela del minore in condizioni di rischio evolutivo
La condizione di rischio evolutivo riguarda quelle situazioni in cui il minore può perdere o vivere in modo critico e carente la possibilità di fare riferimento a figure che lo proteggono e lo guidino di fronte a eventuali ostacoli o problemi: per cui è necessario che egli venga supportato attraverso adeguati interventi di sostegno e di tutela. Molte delle condizioni di rischio sono legate all’emergere e allo strutturarsi di problemi familiari che incidono sul funzionamento del normale sviluppo dei soggetti in età evolutiva (da 0 a 18 anni).
La condizione di rischio evolutivo in cui può trovarsi un minore può dipendere sia dalla presenza nel nucleo familiare di specifiche problematiche personali e sociali (povertà culturale; disfunzioni relazionali del sistema, come nei casi di trascuratezza, abuso e maltrattamento; detenzione; tossicodipendenza; disturbo mentale di uno o entrambi i genitori), sia dalle modalità di funzionamento relazionale, che possono essere più o meno adeguate, in particolare nelle situazioni in cui la famiglia sia sottoposta a fasi critiche (come separazione o divorzio).
La possibilità del sistema familiare di ristrutturarsi di fronte a tutti questi eventi è connessa al grado di adattabilità nei confronti delle situazioni stressanti, che consiste nella capacità di modificare o rinegoziare ruoli e regole relazionali. In quest’ottica vanno considerate anche le risorse del minore e le sue capacità di far fronte alle difficoltà. A tal proposito è importante il concetto di resilienza, cioè la capacità adattivo-evolutiva del minore di andare oltre le esperienze traumatiche vissute, attraverso una negoziazione delle situazioni di rischio che gli consente di affrontare in modo funzionale il passaggio delle fasi di sviluppo.
Le strategie per far fronte alle situazioni di stress fanno riferimento a fattori intraindividuali quali:
- Le abilità di coping (dall’inglese to cope = affrontare, fronteggiare)
- Un buon livello di autostima
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