Proprietà e contratti: fondamenti
romanistici
A cura di Russo Luca
Sommario
Il Digesto di Giustiniano 3
Le Obbligazioni 3
Contratto,Fatto illecito ed effetti di obbligazioni 4
Debiti e Crediti 7
Diligenza e responsabilità 15
Mandato e Rappresentanza 20
Carattere patrimoniale della prestazione. 25
Comportamento secondo correttezza. 29
Mutuo e Comodato 34
Errore, violenza, e dolo 38
Origine della proprietà 42
La proprietà 48
Modi di acquisto della proprietà 53
Possesso 64
Modo di acquisto per via ereditaria 73
Successione necessaria formale 75
Successione legittima 82
SERVITU’ PREDIALI 90
Prestazioni accessorie 93
Estinzione 96
7 Marzo 2022
Il Digesto di Giustiniano
La Codificazione è il ponte con la modernità (VI secolo da
Giustiniano-“Digesto”). L’imperatore affronta un problema pratico, ovvero lo
scadimento della qualità scientifica degli operatori. L’abbandono degli studi
significa che le generazioni non possono attingere ad un profitto dalla
produzione scientifica passata. Le scienze vengono trascurate, quindi si
perdono.
Giustiniano se ne preoccupa perché la scienza giuridica non è solo un lusso, ma
una necessità: si arriva ad un deperimento della qualità
dell’amministrazione della giustizia. Rendere quindi accessibile (ordinato e
semplificato) ciò che ormai rimaneva inconsultato nelle biblioteche.
Nel raggiungere questo scopo, fu accompagnato da altre razionalizzazioni, come
il nuovo manuale di diritto privato, in modo che gli studenti avessero un
testo aggiornato. Questa raccolta di iura, cioè di ragionamenti scientifici,
sopravvisse anche all’impero romano; è stata la base del diritto applicato
per intere generazioni di giuristi che non avevano più a che fare con
l’impero romano.
Il testo di Giustiniano continuava a comandare. Ha quindi improntato anche il
medioevo fino a 800-900. Il ragionamento illuministico ha generato una
reazione contro l’idea che Giustiniano potesse ancora comandare, si parlava del
diritto come un’imposizione cosciente. Non è un caso che il primo grande codice
che accantona il Digesto di Giustiniano è il Code Napoléon, il frutto di una
rivoluzione.
Il 1° gennaio del 1900 anche in Germania e in Italia nel 1865 si dimentica il
Digesto e si adatta il codice civile.
Le Obbligazioni
Art. 1173:Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da
fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrre in conformità
dell'ordinamento giuridico.
La definizione delle obbligazioni è troppo generica, troppo aperta (“ogni
fatto e atto”).
N.B.E’ un articolo sciocco, non serve a niente: dal punto di vista tassonomico
lascia a desiderare.
Se avessero tolto "dal contratto, da fatto illecito” non sarebbe cambiato
niente in quanto hanno incluso tutte le opzioni possibili con l’espressione
“ogni fatto e atto”. Neanche i romani le avevano spiegate bene perché non
sopportavano le premesse e le definizioni. Era una produzione
scientifico-casistica.
Ecco qualche articolo:
Giustiniano (imperatore), Istituzioni, 1,1,13:
● Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius
solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.
L’obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo
costretti a prestare (nel senso di prestazione: dare o fare)
qualcosa in favore di qualcuno, secondo il diritto del nostro
ordinamento.
Definisce l’obbligazione come un vincolo giuridico (catena giuridica).
Non esiste una catena fisica tra creditore e debitore, ma una catena
giuridica tra i due. L’obbligazione non esiste senza il debitore in
quanto il cuore dell’obbligazione e l’aspettativa del creditore
(“crede che il debitore adempirà”).
Si distinguono dai diritti reali nei quali il titolare gode del bene
finchè non viene disturbato: il resto del mondo rimane al di fuori;
nelle obbligazioni invece è necessaria la presenza di un vincolo
giuridico (dare o fare) tra due soggetti, ovvero debitore e creditore.
N.B.C’erano, ad esempio, anche vincoli di gratitudine (non giuridici) e dei
vantaggi collegati a doveri.
Gaio, Res cottidianae (Le cose di tutti i giorni), Digesto 44.7.1 pr:
● Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio
quodam iure ex variis causarum figuris.
Le obbligazioni nascono o da contratto, o da fatto illecito, o per
forza (giuridica) propria, da varie figure di cause (di
obbligazione).
Un estratto dell’opera di Gaio viene inserito nel Digesto. Gaio espone la
suddivisione delle obbligazioni, la quale corrisponde all’articolo 1173 del
codice civile italiano. Utilizza un latino limpido e immediato.
Gaio, Istituzioni, 3.88:
● Nunc transeamus ad obligationes. Quarum summa divisio in duas species
deducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto.
Passiamo ora alle obbligazioni. La fondamentale suddivisione di
queste è in due specie: ogni obbligazione nasce o da contratto o da
delitto.
Questa opera è l’unica che è sopravvissuta per intero. Gaio espone la
fondamentale suddivisione delle obbligazioni, le quali nascono da
contratto o da delitto (“species”). Al di fuori ci sono altre figure
giuridiche che non sono obbligazioni. Si parte da una ripartizione e si
arriva ad una tripartizione.
Contratto,Fatto illecito ed effetti di obbligazioni
Art. 1321. Nozione.
● Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Le prime forme di contratto erano costituite dalla ricerca di
soluzioni per i fatti illeciti.
Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.
● Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Viene regolato il risarcimento per fatto illecito. Al contrario del
contratto, si ha una negazione dell’accordo che avviene tra
sconosciuti. Deve trattarsi di un fatto doloso o colposo che cagiona
ad altri un danno ingiusto: può esistere anche un danno giusto (es. mi
presento ad un concorso ma non vinco perché c’è un’altra persona molto
più preparata di me; subisco un danno giusto).
Legge delle XII tavole (451-450 a.C.), 8.2:
● Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.
Se avrà reso definitivamente inservibile un arto/organo, se con lui
non si sarà pattuita una soluzione, sia applicato il taglione. Se si
provoca una frattura reversibile, c’è l’obbligo di trovare una soluzione,
altrimenti si applica il “taglione” (occhio per occhio, dente per dente). Si
cerca quindi per la prima volta di frenare la violenza dei consociati. Si
parla di ipotesi più o meno gravi di un fatto illecito: la gravità è
l’elemento centrale. E’ il primo momento di normazione scritta (5°
secolo): prima la legge era orale e memorizzata da un collegio
sacerdotale di pontefici. Era in corso un conflitto tra patrizi e plebei:
questi ultimi desideravano che la legge fosse scritta. Si arrivò quindi
alla “Legge delle 12 tavole” verso la metà del 5° secolo.
Art. 2028: Obbligo di continuare la gestione.
● Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare
altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato
non sia in grado di provvedervi da se stesso.
Tratta della terza categoria delle obbligazioni senza titolo comune.
Siamo al di fuori delle obbligazioni e dei contratti. Il codice non le
riconduce ad un'unica species (tratta della gestione e del pagamento). La
gestione di affari altrui consiste nel gestire una cosa che non ci
riguarda; siamo fuori dai contratti perché non c’è un accordo ma il
comportamento volontario di gestire un’attività di cui non può
occuparsi il titolare per sua assenza o incapacità.
Art. 2031: Obblighi dell'interessato.
● Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve
adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve
tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio
e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno
in cui le spese stesse sono state fatte.
Il gestore momentaneo è obbligato a rimborsare il gestore reale;
da qui ha origine l’obbligazione. Se vi fosse l’accordo, si tratterebbe del
mandato.
Cagiona un beneficio per chi è assente: è un’obbligazione che non
nasce né da contratto né da delitto;
nell’articolo 1193 si descrivono le obbligazioni naturali: si è tenuti a
dare o fare qualcosa in favore di altri. Se non si adempie non
possiamo essere costretti, non c’è un vincolo (es. debiti di gioco: è un
vincolo d’onore, non è un vinculum iuris, non viene tutelato dal punto di
vista giudiziario).
N.B. La dottrina tedesca distingueva il debito dalla responsabilità.
Art. 2033: Indebito oggettivo.
● Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha
pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento,
se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede,
dal giorno della domanda. Si parla di indebito oggettivo, ovvero
quando un soggetto, credendo debitore, paga: questo denaro ha un
destino instabile. Se non c’è una ragione per cui l’accipiente deve ricevere
(la causa), questa somma di denaro è passibile di ripetizione, cioè
può essere richiesta indietro.
Gaio, Istituzioni, 3.91:
● Sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere, quia is,
qui solvendi animo dat, magis distrahere vult negotium, quam contrahere.
Ma questa specie di obbligazione non sembra nascere da un
contratto, perché chi dà con l’intenzione di pagare, vuole piuttosto
sciogliere che non contrarre un negozio. l’indebito oggettivo sta nella
natura delle cose, è una fattispecie che già esisteva; il soggetto che
paga vuole adempiere affinché cessi il negozio, non vuole contrarne
uno nuovo. Si genera un’obbligazione perché il presunto creditore
la contrae nel restituire il denaro. Il pagamento dal falso debitore è un
atto volontario ma nasce dall’ordinamento. Gaio tratta questo argomento
perché è una fonte di obbligazione, quindi va spiegata agli studenti. Si
considera il caso del creditore in buona fede che crede che lui sia il
debitore e quindi riscuote. Non nasce da contratto perché non vi è
accordo, c’è solo un colossale malinteso. Il nostro codice e Gaio si
arrendono perché non li inseriscono nelle obbligazioni.
Gaio, nella spiegazione della bipartizione e nel rispettare la completezza,
inserisce queste due figure insieme ai contratti anche se sostiene
che non vi è accordo. Ciò avviene perché questi istituti sono più antichi
di Gaio, già esistevano: prima il contratto non significava accordo, non
esisteva il concetto dell’articolo 1321. Ogni obbligazione nella quale ci si
fosse trovati ad essere vincolati era contratta, come fosse una malattia.
Era questo il significato: se si toglie l’incontro della volontà nel
contratto si ottiene lo stesso risultato.
L’azione di arricchimento serve a ristabilire le relative posizioni
economiche . E’ sufficiente che ci sia un semplice turbamento. Il
contratto diventa il perfetto complementare del delitto. Gaio non
comprende che il pagamento dell’indebito è un’obbligazione contrattuale:
è combattuto tra la nascita delle obbligazioni da contratto o da
delitto e la realtà nel concreto.
Gaio matura gli spunti del Sedek (manuale dei suoi studi) arrivando ad
una maturazione: il contratto è ormai l’accordo, l’incontro delle
volontà.
N.B.C’è la tendenza odierna nel differenziare l’obbligazione dal contratto e
dal delitto: l’atto illecito si prescrive in 10 anni mentre il fatto lecito
in 5 anni. Altra differenza è l’onere della prova: se è illecito, l’attore deve
dimostrare tutto (presupposti, danno ingiusto e causa) mentre se è lecito
la controparte deve dimostrare di aver adempiuto; anche per la
responsabilità contrattuale il debitore deve dimostrare il presupposto del
creditore e la prova della qualità e quantità dell’adempimento. 8 Marzo 2022
Debiti e Crediti
Giustiniano (imperatore), Istituzioni, 1,1,13:
● Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius
solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.
L’obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo
costretti a prestare (nel senso di prestazione: dare o fare)
qualcosa in favore di qualcuno, secondo il diritto del nostro
ordinamento.
La codificazione giustinianea è un’opera scritta in latino. Il primo
significato di obligatio è essere obbligato, legato materialmente,
come un impedimento.
Si tratta di un’obbligazione giuridica (art. 1173), come quella della res
cottidianae, ma all’orecchio di chi parla e scrive latino la prima cosa che
arriva leggendo è una legatura, un legame, un vinculum.
Giustiniano precisa che è un vinculum iuris, non è una catena che pesa
ma un vincolo giuridico, che tende verso una prestazione, una
solutio, uno scioglimento.
Legge delle XII tavole (451-450 a.C.), 3.1-6:
● Aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies iusti sunto. Post deinde
manus iniectio esto. In ius ducito. Ni iudicatum facit ... secum ducito,
vincito aut nervo aut compedibus quindecim pondo, ne minore ... tertiis
nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto.
A coloro che hanno confessato un debito pecuniario o che sono
stati ritualmente giudicati circa cose diverse dal denaro (cioè
riconosciuti debitori in giudizio) sono dati trenta giorni (per
adempiere). Dopo di che abbia corso la manus iniectio
(imposizione della mano). Sia portato in tribunale. Se neppure
allora adempie (esegue il giudicato), sia portato con sé (dal
creditore), sia legato con corde o catene pesanti non meno di
quindici. Dopo il terzo mercato sia fatto a pezzi. Se i creditori
taglieranno più o meno del loro dovuto, ciò non è considerato
fraudolento.
Rispetto a Giustiniano rappresentano il polo opposto. L’imposizione della
mano esercitata prima del 30esimo giorno sarebbe contro la legge delle
12 tavole.
Viene portato in tribunale e se neppure allora adempie, viene portato a
casa del creditore. “Dopo il terzo mercato sia fatto a pezzi” significa che
l’esecuzione è sul corpo del debitore, quindi la responsabilità che
garantisce l’obbligazione è corporale. L’obbligazione è composta da una
cosa dovuta, la prestazione, e dalla responsabilità. Sotto il primo
piano il diritto romano e il diritto vigente sono perfettamente
sovrapponibili: nell’antico diritto romano la responsabilità è corporale
mentre oggi è patrimoniale, che scatta con obiettivi e forme diverse. La
manus iniectio è un processo esecutivo dell’antica Roma: lo
conosciamo per il racconto del giurista Gaio, il quale era impegnato a
scrivere un manuale per gli studenti del suo tempo, scrive dettagli preziosi
di una struttura che non si usava più ma che veniva ricordata. Colui che
agiva, pronunciava in maniera udibile cosa stava facendo: non è un
rapitore, è un soggetto che fa valere un proprio diritto. Si presenta
nella comunità non come un elemento dirompente, un deviante, un
delinquente che commette un delitto, ma come un membro della
comunità che approfitta, usa gli strumenti legittimi per
salvaguardare la propria posizione compromessa dall'ingiusta
condotta altrui. Parla ad alta voce per evitare di essere scambiato per il
delinquente. Si identifica come un creditore insoddisfatto, che ha atteso
30 giorni, gli pone la mano e se non adempie, scatta la responsabilità
corporale. Questo debitore sarà trascinato fisicamente a casa del
creditore: non poteva allontanare la mano del creditore, che ritualmente
gli era stata imposta, e non gli era consentito di difendersi da solo. Veniva
avviato verso il rango di oggetto del processo, non può fermare
questa forza indubbiamente anche un po’ mistica della manos dichiarata e
presentata come iniectio manus.
Se ci sono più creditori, tutti possono ucciderlo e una volta fatto a
pezzi, se le porzioni non corrispondono alla proporzione creditoria
si lasci correre, non sia imputato a tentativo di frode o altro. È un
po’ forzata questa divisione del corpo fra i creditori che fa eco alla
divisione del patrimonio tra i concreditori nel nostro diritto vigente.
Art. 2741. Concorso di creditori e cause di prelazione.
● I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore,
salve le cause legittime di prelazione.
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del
debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Su questa chiusura
delle XII tavole si è scritto molto, si sono provate interpretazioni diverse
da quella più immediata e terribile, si è immaginato che l’esito potesse
non essere così brutale e mortifero. Non turba la brutalità in un mondo
così antico, un mondo che con la violenza aveva un rapporto di
confidenza diverso dal nostro: basti il solo ricordo del fatto che in tutta
l’età classica la morte era anche una fonte di spettacolo (i gladiatori). Non
di meno si è provato a sostenere se stupiva l&r
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