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La ripartizione del possesso dello schiavo

CHE POSSEGGA LO SCHIAVO PER CUI È CAUSA CHI DI VOI DUE LO HA POSSEDUTO PER LA MAGGIOR PARTE DI QUESTO ANNO. Il ragionamento è che il bene immobile è più facilmente osservabile nel possesso di un soggetto piuttosto che di un altro: non c’è una precisazione di tempo e quindi è evidente che si fotografa la situazione del giorno dell’intervento del possessore, non bisogna modificare la posizione, il pretore lo vieta. Conservare per il pretore significa ricostruire il possesso a chi nell'anno precedente più giorni dell’altro ha posseduto lo schiavo: conservare il possesso di uno schiavo che è in mano di tizio da dieci giorni può voler dire consegnare lo schiavo a Caio che l’ha tenuto per più tempo. Vieto che si eserciti violenza se la violenza è finalizzata a disturbare tale ripartizione possessoria: nel caso dei beni mobili la situazione che nell’arco temporale di un anno è più consolidata.

possedere in modo furtivo.possesso precario, infatti, il soggetto ha ottenuto il possesso (o detenzione) solo perché ha pregato e supplicato affinché gli fosse permesso possedere (o detenere) e utilizzare. Il precarista, quindi, non è violento o clandestino: sembrerebbe avere le carte in regola, ma non le ha perché è solo detentore, non possessore proprio, e non nutre un animus possidendi.

diritto romano e vigente a che serve la proprietà se il possessore prevale e non può essere spogliato arbitrariamente? La risposta è ancora una volta nella ragione per cui esiste il possesso ed è protetto: è una situazione di fatto percepita e conservata, conservata nel senso che viene messa a riparo da iniziative di autotutela; gli artt. 1168 e 1170 non proteggono il possesso o la situazione del possesso ma proteggono la comunità sterilizzando il rischio e raffreddando la tentazione che taluni possano avere di autotutelarsi: invece che mettermi in fila davanti al pretore ai tempi di Roma (al tribunale ai tempi moderni), si ottiene una sentenza ordinaria che riconosce che sono proprietario e ordina al possessore di rilasciare la cosa al proprietario. Il proprietario ottiene l’accertamento e con i tempi importanti del rito ordinario ottiene giustizia. È proprio su questa considerazione temporale che separa le strade possessorie da quelle petitorie,

che si schiude un orizzonte nuovo, quasi utilitaristico. Modo di acquisto per via ereditaria La proprietà si acquista anche per successione a titolo universale o particolare, per esempio il testamento. L'esperienza giuridica romana ci consente di mettere a fuoco delle tracce di un tempo in cui il testamento non esisteva. Altro istituto fondamentale della disciplina vigente è quello delle quote di riserva, per cui la volontà testamentaria non è libera, non ci possono essere limiti. I congiunti hanno un'aspettativa qualificata a ricevere almeno una parte del patrimonio ereditario. La quota cambia a seconda del numero dei legittimati, l'altra parte è liberamente disponibile. Libertà o non libertà del modo in cui si può disporre: in diritto romano si parte da una libertà ampia per raggiungere una quota simile a quella raggiunta nelle costituzioni moderne. Gaio, Istituzioni, 2,97-103: ● [97] ...videamus itaque nunc, quibus

modis per uniuersitatem res nobisacquirantur.[98] Si cui heredes facti sumus ... eius res ad nos transeunt.[99] Ac prius de hereditatis discimus, quorum duplex condicio est: namuel ex testamento uel ab intestato ad nos pertinet.[100] Et prius est, ut de his dispiciamus, quae nobis ex testamentoobueniunt. [101] Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: namaut calatis comitiis testamentum faciebant..., aut in procinctu...[102] Accessit deinde tertium genus testamenti, quod per aes et libramagitur: qui enim neque calatis comitiis neque in procinctu testamentumfecerat, is ... amico familiam suam, id est patrimonium suum, mancipiodabat eumque rogabat, quid cuique post mortem suam dari uellet. quodtestamentum dicitur per aes et libram, scilicet quia per mancipationemperagitur.[103] Sed illa quidem duo genera testamentorum in desuetudinemabierunt; hoc uero solum, quod per aes et libram fit, in usu retentum est.sane nunc aliter ordinatur, quam olim solebat; namque olim familiaeemptor, id est,

qui a testatore familiam accipiebat mancipio, heredislocum optinebat, et ob id ei mandabat testator, quid cuique post mortemsuam dari uellet; nunc uero alius heres testamento instituitur..., alius dicisgratia propter ueteris iuris imitationem familiae emptor adhibetur.[97] ...adesso vediamo, invece, in quali modi si acquistano icomplessi di cose.[98] Se diveniamo eredi di taluno ... i beni di lui passano a noi.[99] Ma trattiamo anzitutto delle eredità, che sono di due specie:infatti le eredità ci pervengono o per testamento o per successionelegittima (ab intestato).[100] In primo luogo è bene trattare di quelle che ci pervengonoper testamento.[101] c’erano in origine due tipi di testamento: infatti si testava ocalatis comitiis ..., o in procinto.[102] Si aggiunse in seguito un terzo tipo di testamento, che sifaceva per mezzo del rame e della bilancia. Chi non aveva fattotestamento né calatis comitiis né in procinctu, ... mancipava a unamico la

Sua famiglia, vale a dire il suo patrimonio, e lo pregava di distribuirlo dopo la sua morte alle persone che designava, nella misura indicata. Questo testamento è detto per aes et libram perché si compiva per mancipatio.[103] Ma le prime due specie di testamento sono cadute in desuetudine ed è rimasto in uso il solo testamento che si fa con il rame e con la bilancia. Tuttavia esso è ordinato in modo diverso dall'antico. Un tempo infatti il familiae emptor, cioè colui che riceveva dal testatore la famiglia in mancipio, veniva a trovarsi nella stessa posizione di un erede, e perciò a lui il testatore dava in carico di distribuire il patrimonio dopo la sua morte alle persone che designava e nella misura indicata. Oggi invece una persona è istituita erede nel testamento ... e un'altra, mantenuta per mera forma, a imitazione dell'antico diritto, riveste il ruolo di familiae emptor.

Se diveniamo eredi di taluno i beni di lui passano a noi:

i punti riguardano una serie di ipotesi in cui ugualmente si acquistano beni in blocco (universalità dei beni). Trattiamo innanzitutto due specie di successioni: testamentaria o successione legittima. Il defunto, se ha disposto delle sue cose per il tempo successivo alla morte e, cioè, esiste un testamento, quando muore è in una condizione detta testatus, (perché ha fatto testamento); altrimenti, se non ha potuto o voluto, muore intestatus. La successione da colui che ha fatto testamento è atestatus, altrimenti abintestato. Successione necessaria formale Gaio, Istituzioni, 2,123: ● Item qui filium in potestate habet, curare debet, ut eum uel heredem instituat uel nominatim exheredet; alioquin si eum silentio praeterierint, inutiliter testabitur. Dunque chi ha un figlio sotto la sua potestà deve aver cura o di istituire l'erede o di diseredare nominativamente; se infatti lo preferisce, passandolo sotto silenzio, testerà inutilmente. Gaio in

un'altra parte insegna che chi ha un figlio in potestà, deve curarsi di istituire erede, la disciplina di oggi per una parte, oggi si potrebbe correggere Gaio.

Gaio dice che o lo istituisce erede o lo disereda, la volontà testamentaria del pater romano non è libera si potrebbe dire, ma anche oppressa da legami, visto che il legame è formale: hai un figlio? Non lo puoi trascurare.

Nel bene lo istituisci erede o nel male, lo diseredi. La volontà non è libera, se io liberamente voglio istituire altri non posso farlo, ha un peso minimo, possono istituire chi voglio ma devo ricordarmi di adempimento formale, rendere chiaro che questa è davvero la mia volontà, nominativamente li ho scritti tutti con il loro nome, acquisita tale sicurezza che ben presente il pater aveva dei suoi figli, li ha diseredati, a quel punto ha istituito altri.

Formalmente nel testamento devono essere nominati. Siccome c'è altra possibilità che

Debbano essere diseredati, è formale. Fatto bene il compito formale non ci sono suoi eredi che hanno aspettativa sostanziale a comunque succedere. Il diritto romano si preoccupa di una cosa, il testamento è tanto importante che la prospettiva non solo di morire senza aver fatto testamento e poi questo non funziona è prospettiva terribile, eppure poteva succedere l'ordinamento ancora prima che potesse succedere, prima di preoccuparsi di questo si preoccupa dei testamenti che non vanno in porto. Si succede in universum ius, nella complessiva posizione e ci sono disposizioni a titolo particolare, una singola posizione dell'erede. L'erede è successore in tutti i diritti tranne quelli del legato.

Fiorentino (II sec. d.C.), Istituzioni, libro 11, D.30.116 pr.:

● Lega

Dettagli
A.A. 2021-2022
96 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucarusso22000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Proprietà e contratti: fondamenti romanistici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gulina Giovanni.