Estratto del documento

Proprietà e contratti: fondamenti

romanistici

A cura di Russo Luca

Sommario

Il Digesto di Giustiniano 3

Le Obbligazioni 3

Contratto,Fatto illecito ed effetti di obbligazioni 4

Debiti e Crediti 7

Diligenza e responsabilità 15

Mandato e Rappresentanza 20

Carattere patrimoniale della prestazione. 25

Comportamento secondo correttezza. 29

Mutuo e Comodato 34

Errore, violenza, e dolo 38

Origine della proprietà 42

La proprietà 48

Modi di acquisto della proprietà 53

Possesso 64

Modo di acquisto per via ereditaria 73

Successione necessaria formale 75

Successione legittima 82

SERVITU’ PREDIALI 90

Prestazioni accessorie 93

Estinzione 96

7 Marzo 2022

Il Digesto di Giustiniano

La Codificazione è il ponte con la modernità (VI secolo da

Giustiniano-“Digesto”). L’imperatore affronta un problema pratico, ovvero lo

scadimento della qualità scientifica degli operatori. L’abbandono degli studi

significa che le generazioni non possono attingere ad un profitto dalla

produzione scientifica passata. Le scienze vengono trascurate, quindi si

perdono.

Giustiniano se ne preoccupa perché la scienza giuridica non è solo un lusso, ma

una necessità: si arriva ad un deperimento della qualità

dell’amministrazione della giustizia. Rendere quindi accessibile (ordinato e

semplificato) ciò che ormai rimaneva inconsultato nelle biblioteche.

Nel raggiungere questo scopo, fu accompagnato da altre razionalizzazioni, come

il nuovo manuale di diritto privato, in modo che gli studenti avessero un

testo aggiornato. Questa raccolta di iura, cioè di ragionamenti scientifici,

sopravvisse anche all’impero romano; è stata la base del diritto applicato

per intere generazioni di giuristi che non avevano più a che fare con

l’impero romano.

Il testo di Giustiniano continuava a comandare. Ha quindi improntato anche il

medioevo fino a 800-900. Il ragionamento illuministico ha generato una

reazione contro l’idea che Giustiniano potesse ancora comandare, si parlava del

diritto come un’imposizione cosciente. Non è un caso che il primo grande codice

che accantona il Digesto di Giustiniano è il Code Napoléon, il frutto di una

rivoluzione.

Il 1° gennaio del 1900 anche in Germania e in Italia nel 1865 si dimentica il

Digesto e si adatta il codice civile.

Le Obbligazioni

Art. 1173:Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da

fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrre in conformità

dell'ordinamento giuridico.

La definizione delle obbligazioni è troppo generica, troppo aperta (“ogni

fatto e atto”).

N.B.E’ un articolo sciocco, non serve a niente: dal punto di vista tassonomico

lascia a desiderare.

Se avessero tolto "dal contratto, da fatto illecito” non sarebbe cambiato

niente in quanto hanno incluso tutte le opzioni possibili con l’espressione

“ogni fatto e atto”. Neanche i romani le avevano spiegate bene perché non

sopportavano le premesse e le definizioni. Era una produzione

scientifico-casistica.

Ecco qualche articolo:

Giustiniano (imperatore), Istituzioni, 1,1,13:

● Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius

solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.

L’obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo

costretti a prestare (nel senso di prestazione: dare o fare)

qualcosa in favore di qualcuno, secondo il diritto del nostro

ordinamento.

Definisce l’obbligazione come un vincolo giuridico (catena giuridica).

Non esiste una catena fisica tra creditore e debitore, ma una catena

giuridica tra i due. L’obbligazione non esiste senza il debitore in

quanto il cuore dell’obbligazione e l’aspettativa del creditore

(“crede che il debitore adempirà”).

Si distinguono dai diritti reali nei quali il titolare gode del bene

finchè non viene disturbato: il resto del mondo rimane al di fuori;

nelle obbligazioni invece è necessaria la presenza di un vincolo

giuridico (dare o fare) tra due soggetti, ovvero debitore e creditore.

N.B.C’erano, ad esempio, anche vincoli di gratitudine (non giuridici) e dei

vantaggi collegati a doveri.

Gaio, Res cottidianae (Le cose di tutti i giorni), Digesto 44.7.1 pr:

● Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio

quodam iure ex variis causarum figuris.

Le obbligazioni nascono o da contratto, o da fatto illecito, o per

forza (giuridica) propria, da varie figure di cause (di

obbligazione).

Un estratto dell’opera di Gaio viene inserito nel Digesto. Gaio espone la

suddivisione delle obbligazioni, la quale corrisponde all’articolo 1173 del

codice civile italiano. Utilizza un latino limpido e immediato.

Gaio, Istituzioni, 3.88:

● Nunc transeamus ad obligationes. Quarum summa divisio in duas species

deducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto.

Passiamo ora alle obbligazioni. La fondamentale suddivisione di

queste è in due specie: ogni obbligazione nasce o da contratto o da

delitto.

Questa opera è l’unica che è sopravvissuta per intero. Gaio espone la

fondamentale suddivisione delle obbligazioni, le quali nascono da

contratto o da delitto (“species”). Al di fuori ci sono altre figure

giuridiche che non sono obbligazioni. Si parte da una ripartizione e si

arriva ad una tripartizione.

Contratto,Fatto illecito ed effetti di obbligazioni

Art. 1321. Nozione.

● Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o

estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Le prime forme di contratto erano costituite dalla ricerca di

soluzioni per i fatti illeciti.

Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.

● Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto,

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Viene regolato il risarcimento per fatto illecito. Al contrario del

contratto, si ha una negazione dell’accordo che avviene tra

sconosciuti. Deve trattarsi di un fatto doloso o colposo che cagiona

ad altri un danno ingiusto: può esistere anche un danno giusto (es. mi

presento ad un concorso ma non vinco perché c’è un’altra persona molto

più preparata di me; subisco un danno giusto).

Legge delle XII tavole (451-450 a.C.), 8.2:

● Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.

Se avrà reso definitivamente inservibile un arto/organo, se con lui

non si sarà pattuita una soluzione, sia applicato il taglione. Se si

provoca una frattura reversibile, c’è l’obbligo di trovare una soluzione,

altrimenti si applica il “taglione” (occhio per occhio, dente per dente). Si

cerca quindi per la prima volta di frenare la violenza dei consociati. Si

parla di ipotesi più o meno gravi di un fatto illecito: la gravità è

l’elemento centrale. E’ il primo momento di normazione scritta (5°

secolo): prima la legge era orale e memorizzata da un collegio

sacerdotale di pontefici. Era in corso un conflitto tra patrizi e plebei:

questi ultimi desideravano che la legge fosse scritta. Si arrivò quindi

alla “Legge delle 12 tavole” verso la metà del 5° secolo.

Art. 2028: Obbligo di continuare la gestione.

● Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare

altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato

non sia in grado di provvedervi da se stesso.

Tratta della terza categoria delle obbligazioni senza titolo comune.

Siamo al di fuori delle obbligazioni e dei contratti. Il codice non le

riconduce ad un'unica species (tratta della gestione e del pagamento). La

gestione di affari altrui consiste nel gestire una cosa che non ci

riguarda; siamo fuori dai contratti perché non c’è un accordo ma il

comportamento volontario di gestire un’attività di cui non può

occuparsi il titolare per sua assenza o incapacità.

Art. 2031: Obblighi dell'interessato.

● Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve

adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve

tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio

e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno

in cui le spese stesse sono state fatte.

Il gestore momentaneo è obbligato a rimborsare il gestore reale;

da qui ha origine l’obbligazione. Se vi fosse l’accordo, si tratterebbe del

mandato.

Cagiona un beneficio per chi è assente: è un’obbligazione che non

nasce né da contratto né da delitto;

nell’articolo 1193 si descrivono le obbligazioni naturali: si è tenuti a

dare o fare qualcosa in favore di altri. Se non si adempie non

possiamo essere costretti, non c’è un vincolo (es. debiti di gioco: è un

vincolo d’onore, non è un vinculum iuris, non viene tutelato dal punto di

vista giudiziario).

N.B. La dottrina tedesca distingueva il debito dalla responsabilità.

Art. 2033: Indebito oggettivo.

● Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha

pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento,

se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede,

dal giorno della domanda. Si parla di indebito oggettivo, ovvero

quando un soggetto, credendo debitore, paga: questo denaro ha un

destino instabile. Se non c’è una ragione per cui l’accipiente deve ricevere

(la causa), questa somma di denaro è passibile di ripetizione, cioè

può essere richiesta indietro.

Gaio, Istituzioni, 3.91:

● Sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere, quia is,

qui solvendi animo dat, magis distrahere vult negotium, quam contrahere.

Ma questa specie di obbligazione non sembra nascere da un

contratto, perché chi dà con l’intenzione di pagare, vuole piuttosto

sciogliere che non contrarre un negozio. l’indebito oggettivo sta nella

natura delle cose, è una fattispecie che già esisteva; il soggetto che

paga vuole adempiere affinché cessi il negozio, non vuole contrarne

uno nuovo. Si genera un’obbligazione perché il presunto creditore

la contrae nel restituire il denaro. Il pagamento dal falso debitore è un

atto volontario ma nasce dall’ordinamento. Gaio tratta questo argomento

perché è una fonte di obbligazione, quindi va spiegata agli studenti. Si

considera il caso del creditore in buona fede che crede che lui sia il

debitore e quindi riscuote. Non nasce da contratto perché non vi è

accordo, c’è solo un colossale malinteso. Il nostro codice e Gaio si

arrendono perché non li inseriscono nelle obbligazioni.

Gaio, nella spiegazione della bipartizione e nel rispettare la completezza,

inserisce queste due figure insieme ai contratti anche se sostiene

che non vi è accordo. Ciò avviene perché questi istituti sono più antichi

di Gaio, già esistevano: prima il contratto non significava accordo, non

esisteva il concetto dell’articolo 1321. Ogni obbligazione nella quale ci si

fosse trovati ad essere vincolati era contratta, come fosse una malattia.

Era questo il significato: se si toglie l’incontro della volontà nel

contratto si ottiene lo stesso risultato.

L’azione di arricchimento serve a ristabilire le relative posizioni

economiche . E’ sufficiente che ci sia un semplice turbamento. Il

contratto diventa il perfetto complementare del delitto. Gaio non

comprende che il pagamento dell’indebito è un’obbligazione contrattuale:

è combattuto tra la nascita delle obbligazioni da contratto o da

delitto e la realtà nel concreto.

Gaio matura gli spunti del Sedek (manuale dei suoi studi) arrivando ad

una maturazione: il contratto è ormai l’accordo, l’incontro delle

volontà.

N.B.C’è la tendenza odierna nel differenziare l’obbligazione dal contratto e

dal delitto: l’atto illecito si prescrive in 10 anni mentre il fatto lecito

in 5 anni. Altra differenza è l’onere della prova: se è illecito, l’attore deve

dimostrare tutto (presupposti, danno ingiusto e causa) mentre se è lecito

la controparte deve dimostrare di aver adempiuto; anche per la

responsabilità contrattuale il debitore deve dimostrare il presupposto del

creditore e la prova della qualità e quantità dell’adempimento. 8 Marzo 2022

Debiti e Crediti

Giustiniano (imperatore), Istituzioni, 1,1,13:

● Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius

solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.

L’obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo

costretti a prestare (nel senso di prestazione: dare o fare)

qualcosa in favore di qualcuno, secondo il diritto del nostro

ordinamento.

La codificazione giustinianea è un’opera scritta in latino. Il primo

significato di obligatio è essere obbligato, legato materialmente,

come un impedimento.

Si tratta di un’obbligazione giuridica (art. 1173), come quella della res

cottidianae, ma all’orecchio di chi parla e scrive latino la prima cosa che

arriva leggendo è una legatura, un legame, un vinculum.

Giustiniano precisa che è un vinculum iuris, non è una catena che pesa

ma un vincolo giuridico, che tende verso una prestazione, una

solutio, uno scioglimento.

Legge delle XII tavole (451-450 a.C.), 3.1-6:

● Aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies iusti sunto. Post deinde

manus iniectio esto. In ius ducito. Ni iudicatum facit ... secum ducito,

vincito aut nervo aut compedibus quindecim pondo, ne minore ... tertiis

nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto.

A coloro che hanno confessato un debito pecuniario o che sono

stati ritualmente giudicati circa cose diverse dal denaro (cioè

riconosciuti debitori in giudizio) sono dati trenta giorni (per

adempiere). Dopo di che abbia corso la manus iniectio

(imposizione della mano). Sia portato in tribunale. Se neppure

allora adempie (esegue il giudicato), sia portato con sé (dal

creditore), sia legato con corde o catene pesanti non meno di

quindici. Dopo il terzo mercato sia fatto a pezzi. Se i creditori

taglieranno più o meno del loro dovuto, ciò non è considerato

fraudolento.

Rispetto a Giustiniano rappresentano il polo opposto. L’imposizione della

mano esercitata prima del 30esimo giorno sarebbe contro la legge delle

12 tavole.

Viene portato in tribunale e se neppure allora adempie, viene portato a

casa del creditore. “Dopo il terzo mercato sia fatto a pezzi” significa che

l’esecuzione è sul corpo del debitore, quindi la responsabilità che

garantisce l’obbligazione è corporale. L’obbligazione è composta da una

cosa dovuta, la prestazione, e dalla responsabilità. Sotto il primo

piano il diritto romano e il diritto vigente sono perfettamente

sovrapponibili: nell’antico diritto romano la responsabilità è corporale

mentre oggi è patrimoniale, che scatta con obiettivi e forme diverse. La

manus iniectio è un processo esecutivo dell’antica Roma: lo

conosciamo per il racconto del giurista Gaio, il quale era impegnato a

scrivere un manuale per gli studenti del suo tempo, scrive dettagli preziosi

di una struttura che non si usava più ma che veniva ricordata. Colui che

agiva, pronunciava in maniera udibile cosa stava facendo: non è un

rapitore, è un soggetto che fa valere un proprio diritto. Si presenta

nella comunità non come un elemento dirompente, un deviante, un

delinquente che commette un delitto, ma come un membro della

comunità che approfitta, usa gli strumenti legittimi per

salvaguardare la propria posizione compromessa dall'ingiusta

condotta altrui. Parla ad alta voce per evitare di essere scambiato per il

delinquente. Si identifica come un creditore insoddisfatto, che ha atteso

30 giorni, gli pone la mano e se non adempie, scatta la responsabilità

corporale. Questo debitore sarà trascinato fisicamente a casa del

creditore: non poteva allontanare la mano del creditore, che ritualmente

gli era stata imposta, e non gli era consentito di difendersi da solo. Veniva

avviato verso il rango di oggetto del processo, non può fermare

questa forza indubbiamente anche un po’ mistica della manos dichiarata e

presentata come iniectio manus.

Se ci sono più creditori, tutti possono ucciderlo e una volta fatto a

pezzi, se le porzioni non corrispondono alla proporzione creditoria

si lasci correre, non sia imputato a tentativo di frode o altro. È un

po’ forzata questa divisione del corpo fra i creditori che fa eco alla

divisione del patrimonio tra i concreditori nel nostro diritto vigente.

Art. 2741. Concorso di creditori e cause di prelazione.

● I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore,

salve le cause legittime di prelazione.

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del

debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Su questa chiusura

delle XII tavole si è scritto molto, si sono provate interpretazioni diverse

da quella più immediata e terribile, si è immaginato che l’esito potesse

non essere così brutale e mortifero. Non turba la brutalità in un mondo

così antico, un mondo che con la violenza aveva un rapporto di

confidenza diverso dal nostro: basti il solo ricordo del fatto che in tutta

l’età classica la morte era anche una fonte di spettacolo (i gladiatori). Non

di meno si è provato a sostenere se stupiva l&r

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucarusso22000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Proprietà e contratti: fondamenti romanistici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gulina Giovanni.
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