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Fonti delle obbligazioni

Fatti o atti illeciti produttivi di obbligazione: storicamente la categoria dei delitti si è limitata a quattro figure: furto, rapina, danno, ingiuria. Altri fatti o atti illeciti sono i "quasi delitti".

Danno inteso come danneggiamento ad un bene altrui che rappresenta un atto illecito produttivo di obbligazione. In particolare questo delitto produce l'obbligazione di pagare una pena pecuniaria.

Un'idea di danneggiamento alle cose altrui la troviamo nell'iniuria lex data, probabilmente da collocare nell'anno 286 a.C.; questa si componeva in tre capi:

  1. Contemplava l'uccisione di un servo o di un animale appartenente ad un gregge (erano animali di particolare interesse patrimoniale) -> provocare la morte di uno schiavo o un comportava una pena pecuniaria pari al più alto valore raggiunto da quella cosa nel corso dell'anno (perché queste res erano suscettibili ad avere

valore diverso nei vari periodi dell'anno)

2. /3. Conteneva una previsione più generale: il testo originario diceva che se qualcuno fa un danno ad un altro, bruciando, rompendo, ledendo ingiustamente qualcosa, è obbligato a dare al proprietario della cosa una somma pari al più alto valore della cosa negli ultimi 30 giorni ["ultimi" nel senso dei precedenti trenta giorni al momento del danneggiamento].

I casi che rientrano nel terzo capo: si trattava di una previsione più generale perché raccoglie tutti i casi di danneggiamento che non siano quelli contemplati nel primo capo, es. l'uccisione di uno schiavo (o di un animale), se invece c'è il ferimento di uno schiavo (o di un animale), questo rientra nel capo terzo. Anche il danno arrecato a tutte le cose inanimate fa parte del capo terzo. Queste condotte, del capo terzo, descrivevano un danno, un qualsiasi tipo di danno.

La lex aquilia è un grande avanzamento nel campo

Dei danni extracontrattuali (un' unica idea di danno)

Elementi di questo danno rilevanti ai sensi della legge aquilia:

  1. Il danno doveva essere un danno patrimoniale: un pregiudizio arrecato allex aquiliapadrone, la tutelava la proprietà; un danno a ettivo non patrimoniale nonlexavrebbe avuto rilevanza, non sarebbe stato considerato un danno ai sensi dellaaquilia.
  2. Il danno doveva essere arrecato iniuria = non iure = antigiuridicità/senza una giustificazione e contro il diritto se un danno veniva arrecato, viceversa, noniuria allora non era un danno rilevante per questa leggecorpori datum corpore datum:
  3. Il danno doveva essere e anche il danno aquilianodoveva essere dato al corpo (danno doveva consistere in un'azione fisica diretta esercitata sul bene [coltellata allo schiavo/bastonata al cavallo] e con ilcorpo
  4. Nesso di causalità = tra azione ed evento dannoso doveva esserci un rapporto causa e effetto immediato.
indiscutibile lex aquilia: Con il tempo ci furono diversi allargamenti della lex aquilia. Il pretore iniziò gradualmente a concedere azioni utili e azioni in factum in casi che rigorosamente non sarebbero rientrati nell'ambito di applicazione originario della lex aquilia. Damnum non corpori datum = ad esempio porgere del veleno ad uno schiavo che poi lui berrà, quindi poi morirà. Un'altra innovazione fu introdotta nella valutazione del danno: ai sensi della lex aquilia, la pena consisteva in una somma di denaro pari al più alto valore della cosa raggiunto in quell'anno (capo primo) e negli ultimi 30 giorni (capo terzo). I giuristi introdussero un nuovo concetto ancora oggi ben noto: ID QUOD INTEREST = ciò che interessa (all'attore). Nel nostro caso: al danno emergente + il lucro cessante. Un'altra innovazione rilevante: passaggio dal DAMNUM INIURIA DATUM al DAMNUM CULPA DATUM. Damnum iniuria datum = senza cause di giustificazione; all'inizio la.

nonrilevava l'ambito soggettivo, non rilevava la soggettiva riprovevolezza dell'atto. Il danno veniva sanzionato secondo l'applicazione di un rigoroso nesso di causalità- l'allargamento sta nel passaggio tra iniuria e culpa: i giuristi sono giunti ad ammettere che gli autori del danno potevano essere ritenuti responsabili ai sensi della lex solo in presenza di una riprovevolezza soggettiva (se il comportamento era oggettivamente attribuibile ad un determinato soggetto) -> così sono arrivati anche al concetto di colpa. C'è colpa quando non si è previsto ciò che una persona previdente dovrebbe fare (sbagli appositamente); dolo quando sbagli volendo, apposta. Età giustinianea = guardando l'evoluzione della lex aquilia, vediamo che è stata utilizzata per colmare una lacuna: l'assenza di un articolo come il 2043 del c.c. -> la lex aquilia è servita in parte a colmare l'assenza di una regola

Per il danno extracontrattuale, per tutta l'età classica, fino all'età di Giustiniano, con l'azione della legge aquilia, si perseguiva una pena. Nelle istituzioni di Giustiniano non è più classificata come azione penale ma come azione mista: tende in parte alla pena e in parte al risarcimento, suscitando così un grande problema.

Quarto delitto: L'INGIURIA -> è il delitto che concerneva le lesioni personali in generale. Nelle 12 tavole il concetto di lesione personale è strettamente limitato alle lesioni corporali.

ACTIO INIURIARUM ESTIMATORIA = la pena è valutata caso per caso -> il pretore interviene nel corso del tempo con una serie di diritti che via via estendono l'applicazione di questa azione a casi diversi dalle lesioni corporali. Con l'andare del tempo, si estende quest'applicazione anche alle lesioni morali, quindi in casi di atto illecito, de nibili come un'offesa.

O un insulto alla dignità di una persona. In ogni caso era richiesto il dolo in capo all'offensore (doveva aver agito in dolo, quindi consapevolmente e apposta).

PATTI: significa "accordarsi", siamo nell'ambito delle obbligazioni, è un termine molto generale, le obbligazioni che sorgono dai patti possono essere diverse.

Patti legittimi: regolati dalla legge.

III. I contratti reali (contractus): Per si intesero i negozi giuridici almeno bilaterali produttivi delle obbligazioni concordemente volute dalle parti. Erano tipici, quindi in numero finito, ciascuno con proprio regime giuridico, sanzionato da proprie obbligazioni e soltanto di obbligazioni (non effetti reali).

Sono in ogni caso negozi bilaterali, ma il contratto a sua volta può essere bilaterale o unilaterale quando ci si riferisce ai suoi effetti: unilaterali sono i contratti dai quali sorgono obbligazioni a carico soltanto di una parte.

bilaterali i contratti da cui sorgono obbligazioni a carico di ambedue le parti (sinallagmatici). Possono esistere anche contratti bilaterali imperfetti, nei quali una parte è sempre e comunque obbligata, l'altra solo eventualmente. Ad esempio contratti unilaterali erano la donazione e il mutuo, bilaterali imperfetti deposito e comodato, bilaterali compravendita e locazione. In questi ultimi le obbligazioni sorgevano a carico dell'una e dell'altra parte, ognuno era creditore e debitore iudicia bonae dei dell'altro; si trattava di negozi sanzionati da leggi e pertanto fu facile affermare l'interdipendenza delle prestazioni: una parte non avrebbe potuto pretendere dall'altra l'adempimento se non avesse a sua volta adempiuto, o se non fosse stata pronta ad adempiere. Nelle Istituzioni di Gaio si riscontra una ulteriore fondamentale classificazione dei contratti: - contratti consensuali: negozi giuridici che si perfezionano con il solo consenso delle parti.

È stato statomanifestato il consenso, questo era necessario ma anche sufficiente. Vi rientravano la compravendita, la locazione, la società e il mandato. Finchè non avesse avuto luogo l'esecuzione, essi si scioglievano per mutuo dissenso.

Nei contratti reali eetti obbligatori si producevano con la consegna di una cosa, il consenso era necessario ma non sufficiente, doveva essere accompagnato con la consegna della cosa. Rientravano in questa categoria il mutuo, il pegno, il deposito, il comodato e la ducia.

Nei contratti verbali certa (stipulatio) l'obbligazione nasceva con la pronuncia di parole.

Nei contratti letterali (transscripticia) l'obbligazione nasceva con la materiale registrazione per iscritto di certe operazioni contabili in determinati libri.

Il mutuo delle fonti giuridiche romane può essere definito come un contratto reale unilaterale per cui una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuatario,

Una somma di denaro o altre cose fungibili con l'impegno del mutuatario di restituire al mutuante altrettanto dello stesso genere. Con "consegnare" e "restituire" si intende compiere una traslativa della proprietà (si trattava infatti di un negozio causale che realizzava un prestito di consumo: il mutuatario diveniva proprietario delle cose mutuate, poteva disporne a piacimento e avrebbe dovuto restituire l'equivalente, non le medesime cose). Il debito del mutuatario di conseguenza non veniva reso meno neppure se le perivano per caso fortuito o forza maggiore, in quanto vige il principio secondo cui il rischio è a carico del proprietario. Per la restituzione si stabiliva di solito un termine in favore del debitore. I crediti da mutuo furono tutelati dalla certa pecunia legis actio per condictionem certa, estesa ai crediti di la lex Silia e dalla condictio certa per i crediti di la lex Calpurnia. Una volta soppressa questa azione

furono tutelati dalla . Questa era un'azione per la ripetizione del dato, ed era quindi impiegata anche per la persecuzione di crediti di mutuo (se riguardava denaro era chiamata , ). Mentre se aveva oggetto altre cose fungibili era in personam in ius, azione di stretto diritto, e la formula era senza e nell'intento era dedotto un del convenuto. Il mutuo era un contratto gratuito, infatti si richiedeva la restituzione della stessa quantità di denaro o di altre cose , fungibili che era stata oggetto della , formalmente il debitore non era tenuto al pagamento di interessi. I Romani tuttavia ricorrevano solitamente all
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A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cdenise.02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Fiorentini Mario.