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Il Consiglio dei ministri dell'Unione europea
Il Consiglio dei ministri, noto anche come Consiglio dell'Unione europea, è l'organo decisionale della Comunità europea e ha sede a Bruxelles. Emana in collaborazione con il Parlamento europeo. Il Consiglio è composto da un ministro per ogni Stato membro e la presidenza viene affidata a rotazione, per sei mesi, a uno degli Stati membri. I ministri variano di volta in volta in relazione alle materie su cui discutere.
Il Consiglio europeo svolge un ruolo preparatorio alle decisioni adottate dal Consiglio dei ministri. I ministri degli esteri sono assistiti dai propri ministri e dal Presidente della Commissione. Il Presidente è eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio, dura in carica due anni e mezzo e non può ricoprire cariche nazionali.
Il Consiglio per gli affari esteri è sempre presieduto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di sicurezza. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate all'unanimità se riguardano materie rilevanti, altrimenti a maggioranza qualificata. Il calcolo dei voti non è legato all'importanza demografica e politica dei Paesi, ma al Consiglio stesso, che è politicamente responsabile del proprio operato e non può essere costretto alle dimissioni. Il Consiglio non rappresenta i cittadini, ma i Governi degli Stati Membri. I singoli ministri sono responsabili nei confronti del Governo e del Parlamento del proprio Stato. Il Consiglio è coadiuvato dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER), organo composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri, incaricato di preparare i lavori del Consiglio e di sottoporre al suo esame gli atti da deliberare. La Commissione europea, con sede a Bruxelles, è l'organo comunitario titolare del potere esecutivo. Vi è un membro della Commissione per ogniStato, del potere E' composta da un eletto dagli Statipresidente, eletto dal Parlamento europeo.membri, ed è diretta da uncommissari designati dal Presidente della CommissioneI singoli sono inaccordo con il Consiglio e confermati poi dal Parlamento. Tra i compiti abbiamo: - iniziativa legislativa: predisporre gli atti normativi comunitari; - vigilare sul rispetto dei trattati, in collaborazione con la Corte di giustizia; - predisporre il bilancio approvato dal Parlamentoche sarà poi dopo parere delConsiglio; l'Unione-rappresentare e negoziare accordi commerciali e di cooperazione con glialtri Paesi. Essa stabilisce l'ammontare dei Fondi strutturali, disciplina e finanzia le azionicomunitarie. Fa parte della Commissione, l'Alto rappresentante per gli affari esterni, che ne è ilvicepresidente. Commissione è in carica per cinque anniLa e viene rinnovata ogni volta che sielegge il nuovo Parlamento.Il Parlamento EuropeoParlamentoIl europeoÈ un organo di controllo e indirizzo politico, eletto dai cittadini europei che partecipa alla formazione delle norme comunitarie. Si riunisce a Strasburgo per le sessioni plenarie mensili e a Bruxelles per le sessioni supplementari e le riunioni delle commissioni. Viene eletto ogni cinque anni. Non esiste un sistema elettorale comune, ogni Stato ha autonomia per i propri eurodeputati. In Italia il sistema elettorale è proporzionale. Il Parlamento europeo non può superare i 751 membri. Il numero varia in relazione alla popolazione degli Stati membri. I eurodeputati non iscritti a gruppi parlamentari sono organizzati in commissioni permanenti. Queste commissioni producono relazioni e ricerche per il voto nell'aula. Il Parlamento ha un presidente eletto tra i suoi componenti. Il Parlamento europeo esercita funzione legislativa insieme al Consiglio dell'Unione europea. Ha un ruolo consultivo e di controllo. Approva il bilancio.
nelle altre materie. Può con un voto di sfiducia approvato dalla maggioranza dei 2/3 comunitario e far dimettere la Commissione. Ogni 5 anni viene nominato il mediatore europeo che media fra cittadini e istituzioni.
Procedura legislativa: La viene avviata dall'iniziativa che spetta alla Commissione Trattato di Lisbona europea, anche se il ha permesso questo diritto anche al procedura ordinaria e speciale. Parlamento. Esistono la codecisione, Nel primo caso si parla di in quanto il Consiglio non può approvare una norma senza aver ricevuto l'approvazione del Parlamento. Tra le procedure consultazione cooperazione. speciale c'è la e la La norma viene poi pubblicata Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. sulla Gli altri organi dell'Unione europea Corte di Giustizia Lussemburgo, un giudice per ogni La ha sede a composta da stato membro e da otto avvocato generali. giudiziario La Corte è l'organo che ha garantire il rispetto del diritto il compito di
e dei trattati delle norme comunitarie. Risolve le controversie di natura giuridica fra gli stati membri, può annullare atti comunitari invalidi dietro il ricorso della Commissione o dei singoli Stati. Coadiuvare la Corte opera un Tribunale di primo grado. Per che su pronuncia si determinate cause. Altri organi comunitari sono: - Corte dei conti: controllo del bilancio e gestione entrate/spese comunitaria; - Comitato delle regioni: organo consultivo composto dai rappresentanti delle regioni europee; - Comitato economico e sociale: organo consultivo composto dai rappresentanti dei sindacati e altre associazioni. 1) Principio di attribuzione: le attribuzioni dell'UE sono competenze specifiche indicate nei Trattati. Ci possono essere due deroghe: a) Principio di autointegrazione: UE può esercitare i poteri necessari per realizzare gli scopi del Trattato, pur se questo non lo prevede espressamente; b) Principio dei poteri impliciti: l'attribuzione di una certa competenza.comportaanche quella del potere di adottare tutte le misure necessarie per il suo esercizio efficace ed adeguato. 2) Principio di proporzionalità: l'UE deve utilizzare misure proporzionate ai risultati da raggiungere e non eccessive rispetto ad essi; 3) Principio di sussidiarietà; 4) Principio di leale cooperazione: gli Stati devono adempiere agli obblighi previsti evitando comportamenti compromettenti. Il mercato, tra Stato e Unione Europea Sin dall'origine della Comunità, si è posto al centro l'obiettivo dell'istituzione di un mercato comune, per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione. Si parla di economia di mercato aperta e in libera concorrenza. L'Unione instaura un mercato basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, con un'economia sociale di mercato fortemente competitiva. I tre strumenti utilizzati previsti dai Trattati sono: 1) La libertà di circolazione delle merci, dei lavoratori,dei servizi e dei capitali;
2) Il divieto degli aiuti finanziari;
3) La disciplina della concorrenza.
Il mercato unico è stato completato con la creazione della moneta unica: l'Euro e dalla definizione di una politica monetaria e di una politica di cambio uniche, gestite dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC).
Gli obiettivi primari sono il mantenimento della stabilità dei prezzi e quindi la lotta all'inflazione. I parametri sono: disavanzo non deve superare 3% del PIL, debito pubblico non deve superare il 60% del PIL.
La nuova governance europea
Introdotta a partire dal 2010, ha rafforzato il coordinamento delle politiche economiche nazionali e reso più efficace la sorveglianza sulle politiche di bilancio degli Stati membri dell'Eurozona.
Le principali innovazioni sono:
a) Semestre bianco: procedura finalizzata al coordinamento preventivo delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri.
b) Sorveglianza macroeconomica e finanziaria
introdotta con il six pack e con il two pack: regolamenti comunitari che modificano il Patto di stabilità e crescita; c) Fiscal Compact: introduzione del pareggio di bilancio, ovvero il divieto di superare per il deficit strutturale lo 0,5% del PIL; d) Introduzione del EFSF nel 2010 con risorse messe a disposizione degli Stati per Paesi in difficoltà, sostituito nel 2012 dal MES; e) Creazione di un' Unione Bancaria. Giudici ordinari e giudici speciali I giudici ordinari amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi giudicanti e requirenti. Gli organi giudicanti civili si distinguono in: a) Primo grado: giudice di pace e tribunale; b) Secondo grado: tribunale e corte d'appello; c) Terzo grado: corte di cassazione. Gli organi giudicanti penali si distinguono in: a) Primo grado: giudice di pace, tribunale, corte d'assise; b) Secondo grado: corte d'appello, corte d'assise d'appello, tribunale della libertà; c) Terzo grado: corte di cassazione.La Cassazione. Gli organi requirenti invece sono i Pubblici ministeri che esercitano l'azione penale e agiscono nel processo a cura di interessi pubblici. I giudici speciali invece si suddividono in:
- giudici amministrativi (TAR, Consiglio di Stato): per i provvedimenti contro la P.A;
- Giudici tributari: per controversie fra privati e amministrazione finanziaria;
- Giudici contabili (Corte dei Conti): giurisdizione in tema di responsabilità dei pubblici amministratori qualora abbiano recato danno economico ai soggetti pubblici dai quali dipendono;
- Giudici militari: in tempo di guerra esercitano la giurisdizione secondo quanto stabilito dalla legge; in tempo di pace esercitano la giurisdizione solo sui reati commessi dagli appartenenti alle forze armate.
La Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge: è un giudice di diritto, non di merito. Secondo l'art. 104 Cost, la Magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Si parla di:
- Autonomia: ciascun magistrato autonomo rispetto agli altri, non c'è gerarchia fra i vari giudici in base alla loro funzione specifica;
- Indipendenza: rispetto agli altri poteri dello Stato, per garantire il rispetto dei diritti da parte delle autorità.
Secondo l'art. 101 Cost, ciascun ordine è soggetto solamente alla legge e la giustizia è amministrata nel nome del popolo.
Secondo l'art. 25 Cost, nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. L'ordinamento deve infatti individuarlo a priori.
Secondo l'art. 24 Cost,