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Il ruolo del presidente della Repubblica

Nell’ambito della forma di governo parlamentare, e di quella italiana in particolare, il presidente della Repubblica è titolare di svariate funzioni, ma queste devono essere esercitate coerentemente con un ruolo di garanzia, e non con un ruolo governante. La costituzione infatti non gli conferisce un potere di indirizzo politico, ma lo configura come un organo costituzionale di garanzia. Il presidente della Repubblica ha infatti un ruolo di garanzia dei principi e dei valori costituzionali e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso. È inoltre importante precisare che è ovvio che gli atti compiuti dal presidente abbiano effetti politici, ma i poteri che esercita non devono essere guidati da motivazioni di tipo politico. Egli deve quindi assumere decisioni non seguendo le proprie motivazioni politiche, ma seguendo il fine che la costituzione indica.

Irresponsabilità del presidente

L’articolo della nostra carta costituzionale afferma che il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, se non in due casi:

  • Reati di alto tradimento
  • Attentato alla costituzione

In questi casi il presidente verrà giudicato dalla Corte Costituzionale (formata dai 15 giudici più cittadini estratti a sorte). Al di fuori di queste ipotesi estreme, il presidente è quindi giuridicamente irresponsabile e non potrà essere perseguito neppure dopo che è cessato il suo mandato. Il capo dello Stato non è quindi mai responsabile giuridicamente per gli atti compiuti, e non lo è in quanto la controfirma ministeriale che viene apposta ai suoi atti ha proprio la funzione di sgravare il capo dello Stato dalla responsabilità giuridica. Inoltre, dato che non partecipa alla funzione di indirizzo politico, non si assume mai responsabilità politiche e, di conseguenza, l’ordinamento non prevede sanzioni politiche al suo operato (che quindi non può cessare anticipatamente).

Controfirma ministeriale

L’articolo della costituzione stabilisce che “nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che se ne assumono la responsabilità”. La controfirma ministeriale è quindi la firma apposta da un membro del governo sull’atto adottato e sottoscritto dal presidente della Repubblica; è un requisito di validità degli atti presidenziali e la sua apposizione rende irresponsabile il presidente per l’atto adottato, trasferendo la relativa responsabilità in capo al governo (è infatti il governo a decidere il contenuto dell’atto).

Tipologie di atti

  • Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi: sono atti che vengono adottati formalmente dal presidente (controfirmati dal governo) ma che sono sostanzialmente governativi perché il loro contenuto è stato effettivamente deciso dal governo. Siamo quindi nell’ambito di atti presidenziali nei quali opera pienamente l’articolo 89. Ne sono esempi i decreti legge, i decreti legislativi delegati e i regolamenti governativi.
  • Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: a decidere il contenuto dell’atto è lo stesso presidente. In questo caso la controfirma serve, oltre a rendere irresponsabile lo stesso presidente, ad evitare che quest’ultimo eserciti i suoi poteri per imporre un proprio indirizzo politico, anche in contrasto con quello della maggioranza (cioè, in definitiva, a garantire che il capo dello Stato rimanga entro i limiti che la costituzione traccia al suo ruolo). Rientrano tra queste tipologie di atti la nomina dei 5 giudici della corte costituzionale (il presidente della Repubblica non può nominare giudice un soggetto che non ha i requisiti stabiliti).
  • Atti complessi eguali: il contenuto è stabilito di comune accordo sia dal governo che dal presidente. Si dicono complessi perché c’è la volontà sia dell’uno che dell’altro e sono detti eguali perché la volontà dell’uno e dell’altro si equivalgono. Rientrano tra queste tipologie di atti: la nomina del presidente del Consiglio dei Ministri o lo scioglimento anticipato delle camere (in questo modo i due organi si controllano reciprocamente).

Amministrazione della giustizia

Nello Stato assoluto, le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria erano concentrate nelle mani di un unico soggetto, il re. Con il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale di diritto, si introduce invece un principio fondamentale, ossia quello della separazione dei poteri dello Stato. Il potere giudiziario si separa quindi dagli altri poteri dello Stato. L’amministrazione della giustizia, secondo la nostra carta costituzionale, viene svolta dalla magistratura, costituita dall’insieme dei magistrati, a cui è demandata la funzione giurisdizionale.

Funzione giurisdizionale

Assicurare il rispetto delle norme nella loro applicazione sia da parte dei soggetti privati che da parte dei pubblici poteri. Questa è una funzione molto delicata perché spetta al giudice condannare o assolvere i cittadini.

Giurisdizioni nel nostro ordinamento

  • Giurisdizione civile: si occupa dell’applicazione della legge nell’ambito di controversie tra soggetti privati.
  • Giurisdizione penale: accerta la responsabilità penale o meno in capo ad un individuo.
  • Giurisdizione amministrativa: si occupa della legittimità degli atti e dei provvedimenti dell’amministrazione (giudica dei ricorsi contro i provvedimenti dell’amministrazione pubblica).
  • Giurisdizione contabile: si occupa della responsabilità dei funzionari pubblici nei confronti dell’amministrazione.
  • Giurisdizione tributaria: si occupa delle controversie di natura patrimoniale tra l’erario e i soggetti privati.

Organi giudicanti

Queste diverse giurisdizioni hanno una caratteristica comune che è quella di strutturarsi per gradi di giudizio. Questo significa che c’è un giudice di primo grado, uno di secondo grado (d’appello) e un giudice di ultimo grado che è la corte di cassazione. La giurisdizione civile e penale è composta da organi giudicanti di diversi gradi, ossia:

  • Giudici di primo grado (giudice di pace e tribunale): le decisioni del giudice di pace si possono impugnare dinnanzi al tribunale; le decisioni assunte dal tribunale possono essere impugnate presso la corte d’appello.
  • Giudice di secondo grado (corte d’appello).
  • Corte di cassazione: non giudica il fatto di per sé, ma vigila sulla corretta interpretazione e sulla corretta applicazione delle norme di legge. In sostanza dovrebbe assicurare un’interpretazione e un’applicazione delle norme giuridiche uniforme sull’intero territorio nazionale.

Giurisdizione amministrativa

Per quanto riguarda invece la giurisdizione amministrativa, i giudici amministrativi sono:

  • Tribunali amministrativi regionali (Tar) come giudici di primo grado.
  • Consiglio di Stato come giudice d’appello: in questo caso le decisioni assunte dal Consiglio di Stato sono decisioni definitive in quanto non è previsto un organo di ultima istanza (corte di cassazione).

Principi costituzionali in tema di giurisdizione

L’esercizio della funzione giurisdizionale è regolato da alcune disposizioni costituzionali, che sono dirette a tutelare i diritti dei cittadini e ad assicurare il regolare svolgimento dei processi.

Principio di autonomia e indipendenza della magistratura ordinaria

L’articolo 104.1 della costituzione afferma che “la magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere dello Stato”. L’indipendenza dell’autorità giudiziaria è un presupposto fondamentale del corretto esercizio della funzione giurisdizionale perché il giudice deve essere libero da qualsiasi forma di imposizione o di condizionamento: opera quindi all’esterno in quanto tutela ogni singolo magistrato da tutti quei condizionamenti che possono provenire da poteri diversi dal potere giudiziario. L’autonomia dell’ordine giudiziario opera invece all’interno in quanto fa sì che ciascun magistrato possa determinarsi autonomamente senza ricevere alcun condizionamento da altri magistrati appartenenti all’ordine giudiziario.

Principio di soggezione dei giudici alla legge

L’articolo 101 della costituzione impone al giudice la sola soggezione alla legge. Questo significa che al di fuori della legge non vi possono essere, nei suoi confronti, altri tipi di condizionamenti.

Principio del giudice naturale

Detto anche principio della precostituzione del giudice: nessuno può trovarsi ad essere giudicato da un giudice appositamente costituito dopo la commissione del fatto. Ciò significa che si deve già sapere quale sarà il giudice a risolvere la controversia, ancora prima che questa si verifichi. È posto pure il divieto di istituire giudici speciali, cioè organi che sono formati fuori dall’ordinamento giudiziario, cioè della giurisdizione ordinaria.

Principio del giusto processo e correlati diritti di difesa

La costituzione garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sia nei confronti degli altri soggetti privati sia nei confronti della pubblica amministrazione. L’articolo 111 della costituzione afferma che un processo per essere giusto deve rispettare due principi:

  • Principio del contraddittorio tra le parti, ossia ciascuna parte deve vedersi riconosciuta la possibilità di esporre i propri argomenti, di poter addurre tutte le prove a sostegno delle ragioni dedotte, e deve farlo in condizioni di assoluta parità con le altre parti processuali.
  • Principio di imparzialità e terzietà del giudice: il giudice deve essere terzo rispetto alle parti in causa, e imparziale, cioè non deve avere alcun interesse rispetto alla materia su cui giudica.

Consiglio superiore della magistratura

Per garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, la costituzione ha previsto che tutti i provvedimenti riguardanti la carriera e lo status dei magistrati ordinari devono essere adottati da un organo chiamato consiglio superiore della magistratura (CSM).

Composizione

La composizione del CSM è determinata dall’articolo della carta costituzionale. In realtà la costituzione non stabilisce direttamente quanti devono essere i componenti del CSM, in quanto il numero di componenti può effettivamente mutare nel tempo. Ciò che la costituzione impone sono le diverse frazioni con cui si compone il CSM.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IlariaMarche di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Mainardis Cesare.
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