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Nell’ambito della forma di governo parlamentare, e di quella italiana in particolare, il presidente della
Repubblica è quindi titolare di queste svariate funzioni, ma queste devono essere esercitate coerentemente
con un ruolo di garanzia, e non con un ruolo governante. La costituzione infatti non gli conferisce un potere
di indirizzo politico, ma lo configura come un organo costituzionale di garanzia.
→ Il presidente della Repubblica ha infatti un dei principi e dei valori
ruolo di garanzia
costituzionali e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso.
È inoltre importante precisare che è ovvio che gli atti compiuti dal presidente abbiano effetti politici, ma i
poteri che esercita non devono essere guidati da motivazioni di tipo politico. Egli deve quindi assumere
decisioni non seguendo le proprie motivazioni politiche, ma seguendo il fine che la costituzione indica.
Irresponsabilità del Presidente:
L’art. della nostra carta costituzionale afferma che il presidente della Repubblica non è responsabile
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degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, se non in due casi:
reati di alto tradimento
attentato alla costituzione
In questi casi il presidente verrà giudicato dalla Corte Costituzionale (formata dai 15 giudici + cittadini
estratti a sorte). Al di fuori di queste ipotesi estreme il presidente è quindi e
giuridicamente irresponsabile
non potrà essere perseguito neppure dopo che è cessato il suo mandato. Il capo dello Stato non è quindi
mai responsabile giuridicamente per gli atti compiuti, e non lo è in quanto la controfirma ministeriale che
viene apposta i suoi atti ha proprio la funzione di sgravare il capo dello Stato dalla responsabilità giuridica.
Inoltre dato che non partecipa alla funzione di indirizzo politico non si assume mai responsabilità politiche
e, di conseguenza, l’ordinamento non prevede sanzioni politiche al suo operato (che quindi non può
cessare anticipatamente).
Controfirma ministeriale:
L’art. della costituzione stabilisce che “nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è
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controfirmato dai ministri proponenti che se ne assumono la responsabilità”. La controfirma ministeriale è
quindi la firma apposta da un membro del governo sull’atto adottato e sottoscritto dal presidente della
requisito di validità
Repubblica; è un degli atti presidenziali e la sua apposizione rende irresponsabile il
presidente per l’atto adottato, trasferendo la relativa responsabilità in capo al governo (è infatti il governo
a decidere il contenuto dell’atto).
A seconda del significato che la controfirma ministeriale assume, si distinguono:
atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi:
sono atti che vengono
adottati formalmente dal presidente (controfirmati dal governo) ma che sono sostanzialmente
governativi perché il loro contenuto è stato effettivamente deciso dal governo. Siamo quindi
nell’ambito di atti presidenziali nei quali opera pienamente l’art. 89. Ne sono esempi i decreti legge,
i decreti legislativi delegati e i regolamenti governativi.
atti formalmente e sostanzialmente presidenziali:
a decidere il contenuto dell’atto è lo
stesso Presidente. In questo caso la controfirma serve, oltre a rendere irresponsabile lo stesso
presidente, ad evitare che quest’ultimo eserciti i suoi poteri per imporre un proprio indirizzo
politico, anche in contrasto con quello della maggioranza (cioè, in definitiva, a garantire che il capo
dello Stato rimanga entro i limiti che la costituzione traccia al suo ruolo). Rientrano tra queste
tipologie di atti la nomina dei 5 giudici della corte costituzionale (il presidente della Repubblica non
può nominare giudice un soggetto che non ha i requisiti stabiliti).
atti complessi eguali:
il contenuto è stabilito di comune accordo sia dal governo che dal
presidente. Si dicono complessi perché c’è la volontà sia dell’uno che dell’altro e sono detti eguali
perché la volontà dell’uno e dell’altro si equivalgono. rientrano tra queste tipologie di atti:
nomina del presidente del Consiglio dei Ministri
o scioglimento anticipato delle camere (in questo modo i due organi si controllano
o reciprocamente)
Amministrazione della giustizia:
Nello stato assoluto le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria erano concentrate nelle mani di un unico
soggetto, il re. Con il passaggio dallo stato assoluto allo stato liberale di diritto, si introduce invece un
principio fondamentale, ossia quello della separazione dei poteri dello stato. Il potere giudiziario si separa
quindi dagli altri poteri dello Stato. Magistratura,
L’amministrazione della giustizia, secondo la nostra carta costituzionale viene svolta dalla
costituita dall’insieme dei magistrati, a cui è demandata la funzione giurisdizionale.
Funzione giurisdizionale: assicurare il rispetto delle norme nella loro applicazione sia da
parte dei soggetti privati che da parte dei pubblici poteri.
Questa è una funzione molto delicata perché spetta al giudice condannare o assolvere i cittadini.
Nel nostro ordinamento sono presenti più giurisdizioni:
Giurisdizione civile:
si occupa dell’applicazione della legge nell’ambito di controversie tra soggetti
privati
Giurisdizione penale:
accerta la responsabilità penale o meno in capo ad un individuo
Giurisdizione amministrativa:
si occupa della legittimità degli atti e dei provvedimenti
dell’amministrazione (giudica dei ricorsi contro i provvedimenti dell’amministrazione pubblica)
Giurisdizione contabile:
si occupa della responsabilità dei funzionari pubblici nei confronti
dell’amministrazione
Giurisdizione tributaria:
si occupa delle controversie di natura patrimoniale tra l’erario e i
soggetti privati
Organi giudicanti:
Queste diverse giurisdizioni hanno una caratteristica comune che è quella di strutturarsi per gradi di
giudizio. Questo significa che c’è un giudice di primo grado, uno di secondo grado (d’appello) e un giudice di
corte di cassazione.
ultimo grado che è la
giurisdizione civile penale)
La (e anche quella è composta da organi giudicanti di diversi gradi, ossia:
(giudice di pace e tribunale): le decisioni del giudice di pace si possono
giudici di primo grado
impugnare dinnanzi al tribunale; le decisioni assunte dal tribunale possono essere impugnate
presso la corte d’appello
(corte d’appello)
giudice di secondo grado
: non giudica il fatto di per sé, ma vigila sulla corretta interpretazione e sulla
corte di cassazione
corretta applicazione delle norme di legge. In sostanza dovrebbe assicurare un’interpretazione e
un’applicazione delle norme giuridiche uniforme sull’intero territorio nazionale
giurisdizione amministrativa,
Per quanto riguarda invece la i giudici amministrativi sono:
(Tar) come giudici di primo grado
tribunali amministrativi regionali
come giudice d’appello: in questo caso le decisioni assunte dal Consiglio di
Consiglio di Stato
Stato sono decisioni definitive in quanto non è previsto un organo di ultima istanza (corte di
cassazione).
Principi costituzionali in tema di giurisdizione:
L’esercizio della funzione giurisdizionale è regolato da alcune disposizioni costituzionali, che sono dirette a
tutelare i diritti dei cittadini e ad assicurare il regolare svolgimento dei processi.
principio di autonomia e indipendenza
della magistratura ordinaria: l’art. 104.1 della
costituzione afferma che “la magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni
altro potere dello Stato”. L’indipendenza dell’autorità giudiziaria è un presupposto fondamentale
del corretto esercizio della funzione giurisdizionale perché il giudice deve essere libero da qualsiasi
forma di imposizione o di condizionamento: opera quindi all’esterno in quanto tutela ogni singolo
magistrato da tutti quei condizionamenti che possono provenire da poteri diversi dal potere
giudiziario. L’autonomia dell’ordine giudiziario opera invece all’interno in quanto fa sì che ciascun
magistrato possa determinarsi autonomamente senza ricevere alcun condizionamento da altri
magistrati appartenenti all’ordine giudiziario.
principio di soggezione dei giudici alla legge:
l’art. 101 della costituzione impone al giudice la
sola soggezione alla legge. Questo significa che al di fuori della legge non vi possono essere, nei suoi
confronti, altri tipi di condizionamenti.
principio del giudice naturale
(detto anche principio della precostituzione del giudice): nessuno
può trovarsi ad essere giudicato da un giudice appositamente costituito dopo la commissione del
fatto. Ciò significa che si deve già sapere quale sarà il giudice a risolvere la controversia, ancora
prima che questa si verifichi. È posto pure il divieto di istituire giudici speciali, cioè organi che sono
formati fuori dall’ordinamento giudiziario, cioè della giurisdizione ordinaria.
principio del giusto processo e correlati diritti di difesa:
la costituzione garantisce a tutti il
diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sia nei confronti degli
altri soggetti privati sia nei confronti della pubblica amministrazione. L’articolo 111 della
costituzione afferma che un processo per essere giusto deve rispettare due principi:
principio del tra le parti, ossia ciascuna parte deve vedersi riconosciuta la
contraddittorio
o possibilità di esporre i propri argomenti, di poter addurre tutte le prove a sostegno delle
ragioni dedotte, e deve farlo in condizioni di assoluta parità con le altre parti processuali.
del giudice: il giudice deve essere terzo rispetto alle parti in causa, e
imparzialità e terzietà
o imparziale, cioè non deve avere alcun interesse rispetto alla materia su cui giudica
Consiglio superiore della magistratura:
Per garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, la costituzione ha previsto che tutti i
provvedimenti riguardanti la carriera e lo status dei magistrati ordinari devono essere adottati da un
organo chiamato consiglio superiore della magistratura (CSM).
Composizione:
La composizione del CSM è determinata dall’art. della carta costituzionale. In realtà la costituzione non
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stabilisce direttamente quanti devono essere i componenti del CSM, in quanto il numero di componenti
può effettivamente mutare nel tempo. Ciò che la costituzione impone sono le diverse frazioni con cui si
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