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Il procedimento di formazione della legge regionale
B.U.R.Il procedimento di formazione della legge regionale è disciplinato in minima parte dalla Costituzione, Statuto in parte dallo (per quanto riguarda l'iniziativa e la promulgazione) e regolamento interno del Consiglio regionale per il resto dal Il procedimento si svolge nelle seguenti fasi:
Iniziativa: spetta alla Giunta, ai consiglieri regionali e agli altri soggetti individuati dagli Statuti
Approvazione in Consiglio regionale: è previsto il ruolo delle Commissioni consiliari in sede referente, ma alcuni Statuti prevedono anche la Commissione redigente. Sono previste le classiche tre letture in assemblea. La legge è maggioranza relativa, approvata a ma gli Statuti possono prevedere maggioranze rinforzate. Ad essi spetta anche il compito di definire le modalità con cui può partecipare il Consiglio delle autonomie al procedimento legislativo.
36 Ludovica Prezioso ludovica.prezioso@gmail.com
Promulgazione: da parte del Presidente della Regione
pubblicazione sul B.U.R.• Lo Stato può solo impugnare le leggi regionali (dopo la pubblicazione) e non può esercitare un veto preventivo, cosa che in Sicilia e in Tentino - Alto Adige succede dato dal controllo preventivo sulle leggi regionali esercitato dal Commissario del Governo.
2.3 L'estensione della potestà legislativa regionale
Prima della riforma del Titolo V e, in particolare dell'articolo 117 della Costituzione, il testo elencava le materie su cui le Regioni ordinarie avevano potestà legislativa (potestà concorrente), aggiungendo che le leggi statali potevano delegare ulteriori competenze alle Regioni (potestà attuativa).
Oggi il nuovo articolo 117 stabilisce:
- un elenco di materie su cui c'è potestà legislativa esclusiva dello Stato
- un elenco di materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente. La principi "concorrenza" consiste in questo: la legislazione dello Stato
Le determinazioni fondamentali della materia sono di competenza dello Stato, mentre il resto della disciplina compete alle Regioni. Tutte le materie non comprese nei due elenchi sono disciplinate dalle Regioni (potestà legislativa residuale delle Regioni).
Per comprendere come funziona questo schema si devono tener presente alcuni fattori:
Gli obblighi internazionali. Mentre in precedenza era solo la legislazione regionale ad essere tenuta al rispetto degli obblighi internazionali contratti dallo Stato, il nuovo art 117.1 sembra parificare la posizione del legislatore regionale e quella del legislatore statale vincolando entrambi al rispetto, oltre che degli obblighi comunitari, anche degli obblighi internazionali. L'art 117.9 Cost dispone che alle Regioni viene consentito di stipulare accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, rinviando alla legge statale la disciplina dei casi e delle forme con cui questa facoltà può essere esercitata.
Le interferenze statali nelle
materie regionali. Tra le competenze esclusive dello Stato ve ne sono alcune che tagliano le materie di competenza regionale (chiamate materie trasversali). Sono riservati allo Stato la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile e penale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, le funzioni fondamentali degli enti locali. "Ciò consente allo Stato di imporre scelte uniformi sul piano nazionale, ma costituiranno un'area di forte conflittualità tra Stato e Regioni.
La sussidiarietà. L'art 118 della Costituzione introduce la sussidiarietà come criterio di distribuzione delle funzioni amministrative. Essa a volte consente un'osconfinamento dello Stato dalle sue materie; ma in questi casi la Corte richiede che sia rispettato il principio di leale collaborazione, ossia che le Regioni siano fortemente coinvolte nelle decisioni.
La successione delle leggi nel tempo. Ci si chiede
come potrà lo Stato imporre alle Regioni il rispetto delle proprie leggi, soprattutto di quelle nuove, che fissano i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente (legge cornice), in presenza di precedenti leggi regionali contrastanti. La potestà legislativa delle Regioni speciali. I vecchi Statuti speciali restano formalmente in vigore: le modifiche apportate dalla legge costituzionale 2/2001 riguardano, come si è detto, la forma di governo, ma non le competenze. Per questo aspetto essi restano legati alla vecchia logica, per cui si elencano le attribuzioni regionali (e non quelle statali come nel "nuovo" art. 117 Cost.); essi contengono diversi elenchi di materie di competenza regionale, divisi secondo il "livello" di potestà regionale: - potestà esclusiva. È la più ampia e caratteristica, in quanto le regioni ordinarie ne sono prive, in quantoè riservata alle sole Regioni ad autonomia speciale. Essa è caratterizzata da un legame con la legislazione statale rappresentato da due limiti specifici:
- Il limite dei principi generali dell’ordinamento giuridico: essi consentono in• orientamenti o criteri direttivi di così ampia portata o così fondamentali da potersi desumere solo dalla disciplina legislativa relativa a più settori materiali. Sono per lo più norme non scritte, principi generalissimi non posti dalle singole leggi ma ricavabili dall’insieme della legislazione (es: principio di annualità del bilancio o del giusto procedimento amministrativo).
- Il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali: pensato• per poter far applicare le riforme strutturali anche nelle Regioni speciali, è diventato lo strumento di cui lo Stato dispone per imporre in tutte le Regioni i principi innovativi di tutte le leggi di riforma.
La potestà
concorrente (non prevista nel solo Statuto della Valle d'Aosta), che incontra gli stessi limiti della omologa competenza delle regioni ordinarie (ma sono diverse le materie elencate). La potestà integrativa o attuativa consente alla Regione speciale di emanare norme, in alcune specifiche materie, per adeguare la legislazione dello Stato alle particolari esigenze regionali. Per questa ragione, sono elencate le materie di competenza regionale, operando la clausola residuale a favore dello Stato. Dopo che la riforma del Titolo V ha mutato la logica del riparto delle funzioni tra Stato e Regioni, la potestà esclusiva appare un residuo giurassico di fronte alla potestà residuale riconosciuta alle Regioni ordinarie, che potrebbe sembrare più libera dai vincoli che limitano la potestà esclusiva delle Regioni speciali. Questo problema non è stato risolto, e la riforma si limita a introdurre la clausola di maggior favore per cui "sino all'adeguamento deiRispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
L'art. 116.3 consente di concedere, a singole Regioni ordinarie, forme e condizioni particolari di autonomia in materia di organizzazione della giustizia di pace, di istruzione, di tutela dell'ambiente, nonché in tutte le materie concorrenti.
Regolamenti regionali
Le riforme costituzionali hanno inciso sulla funzione regolamentare delle Regioni sia per quanto riguarda la competenza degli organi, sia per l'estensione del potere.
La Costituzione, prima della riforma introdotta con la legge costituzionale 1/1999, dettava una norma gravida di conseguenze per quanto riguarda i regolamenti regionali: il potere regolamentare era attribuito al Consiglio regionale (organo legislativo).
anziché alla Giunta (organo esecutivo). Questo vale per le sole Regioni ad ordinamento comune, perché nelle Regioni speciali è lo Statuto a disciplinare l'argomento (in genere riconoscendo poteri regolamentari alla Giunta).
Ludovica Prezioso ludovica.prezioso@gmail.com
La Riforma del Titolo V, inoltre, ha introdotto il principio di parallelismo tra funzioni legislative e funzioni regolamentari: il governo può emanare regolamenti solo sulle materie di esclusiva competenza statale.
Nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento regionale, i regolamenti sono sottoposti alle leggi, le quali sono sottoposte allo Statuto il quale deve decidere se le leggi possano liberamente disporre della funzione regolamentare (cioè stabilire se, quando e chi possa emanare regolamenti amministrativi), oppure se vi sia competenza riservata ai regolamenti.
oggetti che sono di
4. Fonti degli enti locali
4.1 Le fonti locali nel sistema delle fonti
La riforma del
Titolo V ha modificato anche la posizione costituzionale degli enti locali e delle loro fonti normative. La pari ordinazione degli enti locali, delle Regioni e dello Stato quali componenti che costituiscono la Repubblica (art 114.1) ha riflessi anche sul piano del sistema delle fonti. L'art 114.2 attribuisce rilevanza costituzionale agli statuti degli enti locali, mentre l'art 117.6 riconosce ad essi la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Se è nella Costituzione che gli enti locali ritrovano il fondamento della loro autonomia, è la legge a determinare le competenze e le modalità di esercizio. L'autonomia normativa degli enti locali si svolge con atti subordinati alla legge statale e regionale. La Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva del legislatore statale la disciplina della legislazione elettorale degli enti locali, degli organi di governo e delleo è un atto amministrativo con cui l'ente locale disciplina in modo dettagliato e specifico determinate materie di sua competenza. I regolamenti possono riguardare ad esempio l'organizzazione interna dell'ente, la gestione dei servizi pubblici, le norme di comportamento dei cittadini, le procedure amministrative, ecc. I regolamenti devono essere conformi alla legge e non possono contrastare con essa. Possono essere adottati dal Consiglio comunale o provinciale, o da altri organi dell'ente a cui è stata delegata tale competenza. I regolamenti hanno efficacia solo all'interno del territorio dell'ente che li ha adottati e sono vincolanti per tutti i cittadini e le persone giuridiche che operano all'interno di tale territorio. È importante sottolineare che gli enti locali devono rispettare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nella conferenza delle funzioni, come previsto dalla Costituzione italiana. In conclusione, gli enti locali hanno autonomia nell'organizzazione e nel funzionamento, che viene disciplinata attraverso lo Statuto e i regolamenti, nel rispetto delle leggi statali e regionali.