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DURATA IN CARICA DEL PARLAMENTO E REGOLE DECISIONALI
La durata in carica delle 2 Camere è pari a 5 anni. La Costituzione prevede che le funzioni della Camera dei deputati e del Senato possano essere esercitate anche dopo il termine di scadenza, nel caso della prorogatio (art. 61.2 Cost) e della proroga con legge, che può essere disposta solo in caso di guerra. La prorogatio è un istituto in virtù del quale l'organo scaduto non cessa di esercitare le sue funzioni, fino a quando non si sia provveduto al suo rinnovo. La prorogatio cessa con la prima riunione delle nuove Camere.
I poteri delle Camere in prorogatio: la Costituzione individua solo un limite esplicito: alle Camere in prorogatio è vietato di procedere all'elezione del Capo dello Stato (art 85.3 Cost); tuttavia si ritiene che le Camere in prorogatio debbano attenersi allo svolgimento della cosiddetta ordinaria amministrazione. Risulta difficile definire cosa sia effettivamente l'ordinaria amministrazione.
Si può dire, però, che le Camere in prorogatio hanno convertito decreti-legge, approvato leggi di bilancio e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e perfino approvato leggi costituzionali. Si ritiene che rientrino nell'ordinaria amministrazione tutti quegli atti privi di rilievo politico e quegli atti la cui adozione appaia costituzionalmente indefettibile. Altri aspetti del funzionamento del Parlamento riguardano la validità delle sedute e le modalità del voto parlamentare. Per la validità della seduta, la Costituzione richiede la maggioranza dei componenti, quindi il numero legale della seduta si raggiunge con la partecipazione alla stessa della metà più uno dei deputati o dei senatori. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti (quorum funzionale). I regolamenti di Camera e Senato, dopo la riforma di dicembre 2017, dettano disposizioni analoghe circa il computo delle astensioni.Astenuto è colui che, al momento della votazione, non esprime in modo né favorevole né contrario ma si astiene. I parlamentari che hanno dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale nelle votazioni in cui esso debba essere accertato, ma sono considerati come non presenti nel computo della maggioranza richiesta per l'adozione della deliberazione. Chi è intenzionato a non essere computato ai fini della determinazione del numero legale si deve allontanare fisicamente dall'aula o dalla commissione. Per quanto riguarda le modalità del voto, la regola generale è quella secondo cui si procede con il voto palese, l'eccezione è il voto segreto. Al voto segreto si fa ricorso tutte le volte in cui le deliberazioni riguardino persone oppure per le leggi che riguardino principi e diritti di libertà costituzionale, i diritti della famiglia, i diritti della persona umana. Il votopuò essere espresso per alzata di mano, per appello nominale, mediante procedimento elettronico, per schede.
Per regola generale le sedute della Camera sono pubbliche; il principio della pubblicità dei lavori parlamentari si concretizza anche attraverso i resoconti sommari e scenografici delle discussioni all'interno del Parlamento.
COME LAVORA IL PARLAMENTO
I regolamenti parlamentari approvati nel 1971 puntavano sulla larga intesa fra maggioranza e opposizione: il principio di unanimità. Le modifiche apportate ai regolamenti di Camera e Senato tra il 1997 e 1999 sono ispirate dall'esigenza di assicurare tempi certi all'esame dei propri progetti inseriti nel programma e poi nel calendario: è stabilito preventivamente il tempo disponibile per la discussione. Vi è inoltre una corsia preferenziale per la manovra di bilancio e per le leggi comunitarie.
Il metodo della programmazione del lavoro: il metodo della programmazione serve a bilanciare le
esigenze della maggioranza, che ha il diritto di realizzare l'indirizzo su cui è stata accordata la fiducia al Governo, e la garanzia del ruolo delle opposizioni. L'ordine dei lavori si basa sulla predisposizione del programma, del calendario e dell'ordine del giorno. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che la Camera a intende esaminare in un periodo di tempo di almeno due mesi e non superiore ai tre, Il calendario specifica il programma e indica quali materie saranno trattate nelle singole sedute previste, l'ordine del giorno, che organizza i lavori di ogni singola seduta, ha una funzione esecutiva. Il programma ed il calendario devono essere approvati dalla Camera dei deputati con il consenso dei Presidenti dei gruppi che rappresentano i tre quarti dei componenti della Camera. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il programma ed il calendario sono predisposti dal Presidente per un periodo di tempo pari ad una settimana e
Diventano esecutivi dopo la comunicazione all'assemblea. Per il Senato programma e calendario sono approvati dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi all'unanimità. Se non si raggiunge l'unanimità, il presidente predispone uno schema che comunica all'assemblea: è quest'ultima a deliberare su eventuali proposte di modifica.
Il tempo a disposizione dei gruppi per la discussione degli argomenti del calendario è stabilito dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari punto alla Camera dei deputati il regolamento tiene conto dell'articolazione delle forze politiche e stabilisce a tutti i gruppi una quota uguale di tempo a cui se ne aggiunge un'altra stabilità in proporzione alla consistenza di ciascun gruppo. Tutte le volte nelle quali la Camera è chiamata a discutere di disegni di legge di iniziativa governativa, la Conferenza deve attribuire ai gruppi dell'opposizione una quota più ampia.
LE PREROGATIVE DEI PARLAMENTARI
Con questa espressione si fa riferimento agli istituti che, in deroga al diritto comune, mirano a salvaguardare il libero esercizio delle funzioni parlamentari, ponendole al riparo dei condizionamenti che altri poteri dello Stato potrebbero esercitare. Le prerogative non sono privilegi dei singoli, ma garanzie dell'indipendenza del Parlamento. L'art. 68 Cost prevede 2 istituti:
- L'insindacabilità in qualsiasi sede per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari
- L'immunità penale, in virtù della quale il parlamentare non può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale o domiciliare, né a limitazioni della libertà di corrispondenza senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.
Le due prerogative hanno un'efficacia temporale differente: la prima copre
L'attività del parlamentare anche dopo che sia venuto a scadenza il mandato; la seconda ha come presupposto il fatto che il parlamentare sia ancora in carica ed è dunque limitata alla durata della legislatura.
L'articolo 68 della costituzione prima della riforma stabiliva che i membri del Parlamento non potevano essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. La modifica apportata all'articolo 68, invece, chiarisce che l'insindacabilità ha carattere sostanziale e non processuale, ovvero è finalizzata a limitare l'eventuale responsabilità civile penale o amministrativa del parlamentare per i voti e le opinioni espresse, ma non sottende un'autorizzazione parlamentare per lo svolgimento della funzione giurisdizionale come avveniva con la vecchia autorizzazione a procedere. Ciò significa che l'autorità giudiziaria trovandosi di fronte ad una
La questione di sindacabilità del parlamentare non è carente di giurisdizione. Il giudice quindi può procedere nella sua attività in assenza della previa deliberazione della camera cui appartiene il parlamentare. La sua attività è destinata ad arrestarsi non appena vi sia una completa deliberazione della camera che produce l'effetto di obbligare il giudice ad adeguarsi alla valutazione della stessa. Questo perché le camere sono competenti a valutare se i comportamenti possibili in essere dai loro membri rientrino o meno nell'esercizio delle funzioni parlamentari, quindi siano coperti dall'insindacabilità, in questo caso si parla di nesso funzionale. Invece è lasciata all'autorità giudiziaria la possibilità di risolvere il conflitto di attribuzione ove ritenga che il potere parlamentare sia stato illegittimamente esercitato. Tuttavia, l'esatta delimitazione delle opinioni del parlamentare coperte.
della sua immunità parlamentare.della libertà di corrispondenza e comunicazione. Della previa autorizzazione parlamentare per atti giudiziari limitativi della corrispondenza e di comunicazione si è parlato come di un "istituto ipocrita" e comunque poco utile. Se deve essere richiesta autorizzazione per svolgere intercettazioni, è certo che al momento della richiesta il parlamentare si guarderà bene dal riferire telefonicamente fatti o notizie che possono aggravare la sua posizione processuale. Ma è sorto il problema dell'obbligo di autorizzare per le cosiddette intercettazioni indirette, quelle cioè operate su linee telefoniche non intestate al parlamentare, ma a persone con le quali il parlamentare è entrato in comunicazione. Viene quindi stabilità necessaria l'autorizzazione ex post per l'utilizzazione processuale dell'intercettazione in diretta.
GLI INTERNA CORPORIS
Le prerogative dei parlamentari si fondano sull'esigenza di
plina dei propri regolamenti interni e delle decisioni riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'assemblea. Inoltre, le Camere hanno il potere di adottare provvedimenti legislativi autonomi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Costituzione. Tale autonomia è fondamentale per garantire il corretto funzionamento del sistema parlamentare e per preservare l'equilibrio dei poteri tra i diversi organi dello Stato.