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Il circuito della decisione politica

Nello stato costituzionale il principio della separazione dei poteri si sviluppa attraverso due distinti "circuiti": il circuito della decisione politica e quello delle garanzie.

Il circuito della decisione politica è il processo attraverso il quale la funzione di indirizzo politico si forma e si attua a partire dal momento delle elezioni, quindi attraverso la formazione del Parlamento, del Governo e poi lo svolgimento dell'attività di governo. Fanno parte di questo circuito il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica.

Il Parlamento

Definizione: È l'organo legislativo dello Stato italiano. È un organo complesso costituito da due assemblee (Camera dei deputati e Senato della Repubblica), la cui funzione principale, sebbene non l'unica, è quella legislativa. Il nome deriva dalla parola francese "parlement", che si

riferiva all'azione di "parlare in un consesso politico". Origine ed evoluzione: Già durante il Medioevo, il re era solito indire riunioni di nobili e di ecclesiastici per svolgere consultazioni (parlements) in merito alle decisioni più importanti della vita pubblica (guerra e fiscale). Nell'esperienza inglese del XVII secolo, la parola "parlamento" è passata a designare il potere che si esercitava attraverso una riunione ("in Parlamento") e, di conseguenza, a indicare l'organo investito di tale potere. Nel processo relativo alla progressiva affermazione dell'autonomia del Parlamento dalla corona, i membri del Parlamento acquisirono il potere di riunirsi periodicamente e di autoconvocarsi qualora lo ritenessero necessario, nonché di definire il proprio ordine del giorno (Act of Settlement del 1701). Nell'Ottocento, i parlamenti acquisirono sempre maggiori poteri: concedere e revocare la fiducia al Governo (nelle

forme di governo parlamentari); rappresentare i grandi orientamenti dell'elettoratoe della pubblica opinione; votare le leggi e decidere delle finanze statali.

In seguito, dall'avvento del suffragio universale i parlamenti diventarono assemblee espressive ditutta la società e crocevia istituzionali dello Stato contemporaneo.

Il Parlamento nella Costituzione italiana:

La nostra Assemblea costituente aveva optato per un sistema bicamerale paritario o perfetto. Ciò significa che il Parlamento "si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", entrambi organi elettivi cui spetta la titolarità del rapporto fiduciario e a cui spettano identiche funzioni (art. 55), ma con una composizione in parte differente.

Camera dei deputati Senato della Repubblica

630 deputati. Numero dei componenti 315 senatori + ex Presidenti della Repubblica + senatori avita (5).

18 anni. Elettorato attivo 18 anni (lg. Cost 1/2021 – mod. art. 58), prima 25

25 anni. Elettorato passivo 40 anni. Eletta su base nazionale. Sistema elettorale Eletta su base regionale. Inizialmente le due camere avevano durata differente (Camera 5 anni, Senato 6 anni), poi eliminata da una revisione costituzionale nel 1963. Attualmente rimangono in carica per una legislatura, ovvero dal momento dell'entrata in funzione delle Camere (prima riunione, che ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni) fino alla loro naturale scadenza: 5 anni (a meno che il Presidente della Repubblica, tranne che si trovi nel Semestre bianco, sentiti rispettivi presidenti, sciolga le camere). La durata delle Camere può essere prorogata soltanto in caso di guerra ai sensi dell'art. 61 comma 1 (la proroga è diversa dalla prorogatio di cui all'art. 61 comma 2, che serve per evitare discontinuità nell'esercizio dei poteri parlamentari nel periodo che intercorre tra lo scioglimento delle camere e le nuove elezioni: "finché non

Siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”limitatamente all’“ordinaria amministrazione”, ovvero agli atti costituzionalmente necessarie nondifferibili).La costituzione indica un numero minimo di sedute ordinarie (che hanno luogo il primo giornonon festivo di febbraio e di ottobre) e la possibilità per ciascuna Camera di riunioni straordinarieper iniziativa del suo presidente, del Presidente della Repubblica o di 1/3 dei suoi componenti (art.62 Cost.).Nel corso della XVIII legislatura, inoltre, le Camere hanno approvato una legge costituzionale direvisione degli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione, che prevede la riduzione del numero deiparlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi (lg. Cost. n. 1/2020).La riduzione del numero dei parlamentari (bocciata nel 2016) è finalizzata a ridurre i costi delfunzionamento del Parlamento e appare riconducibile all'emergere in ampi settori

Dell'opinione pubblica e in alcuni partiti e movimenti politici di una tendenza all'"antipolitica", ovvero a considerare con diffidenza l'operato dei politici spesso ritenuti superflui e persino dannosi.

Autonomia delle Camere:

L'organizzazione e il funzionamento della Camera e del Senato sono disciplinate dalla Costituzione soltanto nei tratti generali, mentre è lasciata ad altre fonti, ovvero ai regolamenti parlamentari, alle consuetudini e alla prassi, la normativa di dettaglio.

Infatti, l'art. 64 Cost. stabilisce che ciascuna delle due assemblee elettive deve dotarsi di un proprio regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti. La potestà regolamentare costituisce una delle prerogative delle Camere (nascono nello Stato liberale di diritto e vi rientrano la verifica dei poteri, l'insindacabilità e l'inviolabilità dei parlamentari, l'inviolabilità della sede - forze dell'ordine).

Possono entrare solo su decisione delle Camere –, l'autonomia finanziaria – autonoma decisione dell'utilizzo delle risorse necessarie per le proprie funzioni –, finalizzati a leggerne l'autonomia dagli altri poteri dello Stato. Un aspetto particolare è la cosiddetta "autodichia" o "giurisdizione domestica" (caratterizza gli altri organi costituzionali), ovvero l'attribuzione da parte dei regolamenti parlamentari stessi ad organi interni al Parlamento delle controversie relative alle funzioni costituzionali primarie delle Camere e allo stato giuridico ed economico dei dipendenti. La Corte ha però evidenziato che essa non può estendersi alle controversie che coinvolgano le situazioni soggettive di terzi, come le "controversie relative ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni degli organi costituzionali", le quali non possono essere sottratte alla giurisdizione comune (sent.

120/2014 e 262/2017). Essa ha anche ribadito il principio della "insindacabilità degli interna corporis acta": ovvero la sottrazione al controllo di costituzionalità degli atti interni delle camere, compresi i regolamenti parlamentari.

Pubblicità dei lavori parlamentari: La costituzione prevede il principio della pubblicità delle sedute, anche se ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune può deliberare di adunarsi in seduta segreta (art. 64 comma 2). Tuttavia, i resoconti delle sedute vengono pubblicati e sono da tutti consultabili sia nella versione cartacea che in video sul sito web delle Camere e sulla loro web tv.

Quorum: Strutturale presenza, in assemblea, della maggioranza dei componenti per la validità delle sedute; Funzionale decisioni assunte con la maggioranza dei presenti (maggioranza semplice); ma la costituzione può stabilire maggioranze più elevate (maggioranze qualificate, es.

La maggioranza assoluta dei componenti). N.B. I membri del Governo hanno il diritto di partecipare alle sedute e di essere ascoltati, su loro richiesta; tuttavia, se le Camere richiedono la loro presenza durante i lavori, sono tenuti a prendervi parte (art. 64 comma 4).

Il Parlamento in seduta comune:

Il Parlamento in seduta comune è un organo collegiale composto da tutti i parlamentari per lo svolgimento di funzioni tassativamente individuate nella Costituzione che riguardano perlopiù l'elezione di alcune cariche dello Stato e la funzione "accusatoria".

Esso è presieduto dal presidente della Camera, si riunisce nell'aula della Camera dei deputati ed usa come proprie regole di funzionamento e organizzazione quelle del regolamento della Camera stessa.

Competenze:

In base all'art. 83 comma 1 Cost. elegge, in composizione integrata con i delegati regionali, il Presidente della Repubblica e in base all'art. 91 Cost. assiste al suo giuramento;

In base all'art.

135 comma 1 Cost. elegge 1/3 dei membri della Corte costituzionale;

In base all'art. 104 comma 4 Cost. elegge 1/3 dei membri del Consiglio superiore della magistratura;

A norma dell'art. 90 comma 2 Cost. ha la competenza di mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica;

A norma dell'art. 135 comma 7 Cost. e come attuato dal regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa approvato nel 1989 dal Senato e dalla Camera dei deputati (art. 1), provvede alla formazione e aggiornamento della lista di 45 nomi tra cui vengono sorteggiati i 16 giudici non togati che si affiancano alla Corte costituzionale in sede di giudizio sui reati del Presidente della Repubblica.

Status del parlamentare

I parlamentari godono di un insieme di diritti e doveri inerenti alla carica che formano il nucleo specifico del loro status.

Nell'ordinanza n. 17/2019 La Corte costituzionale ha riconosciuto che, in certe circostanze, il singolo parlamentare può sollevare

conflitto tra i poteri dello Stato a difesa delle sue competenze. "La Costituzione individua una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle che gli spettano in quanto componente dell'assemblea, che invece è compito di ciascuna Camera tutelare (sent. 379/1996)". Si tratta in generale della facoltà, necessario all'esercizio del libero mandato parlamentare (art. 67 Cost.), di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni esprimendo "opinioni" e "voti" (art. 68 Cost., "insindacabilità"), nonché, riguardo alla funzione legislativa del potere di iniziativa attribuito "a ciascun membro delle Camere" (art. 71 comma 1 Cost.), comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile sia in commissione che in assemblea (art. 72 Cost.) Ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità Ineleggibilità si tratta di condizioni

personali o funzioni svolte che, determinando una

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Publisher
A.A. 2021-2022
179 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saracast02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni Di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Bindi Elena.