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(DPCM)
- Regolamenti regionali o locali.
- Regolamenti di altre autorità. Autorità amministrative autonome, Università
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Istituzioni di Diritto Pubblico
Magistratura
La Costituzione della Repubblica definisce i principi fondamentali sui quali la magistratura deve
basarsi; questi fanno della magistratura italiana una fra le più indipendenti al mondo.
Come detto, la magistratura assolve la funzione giurisdizionale, la quale consiste in una serie di
processi volti all’applicazione delle norme, attivati su impulso delle parti in causa, per risolvere una
controversia. In particolare, le parti in causa possono essere:
- attore e convenuto nell’ambito di un processo civile;
- Pubblico Ministero e imputato nell’ambito di un processo penale;
- ricorrente (parte lesa), e resistente (l’amministrazione che ha emanato l’atto o posto in essere il
comportamento lesivo) nell’ambito di un processo amministrativo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I principi stabiliti dalla Costituzione hanno inoltre lo
scopo di evitare possibili influenze o atti di controllo sui giudici, sia da parte di soggetti interni allo
stesso potere (c.d. indipendenza interna), sia da parte di altri poteri dello Stato (c.d. indipendenza
esterna).
La Costituzione, inoltre, prevede che i magistrati vengano nominati in seguito a concorso pubblico,
ad eccezione dei giudici di pace (vedi pag. 39). I magistrati non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio
Superiore della Magistratura (vedi pag. 40).
Ordinamento giurisdizionale
L’articolo 102 della Costituzione sancisce che la funzione giurisdizionale è esercitata
esclusivamente dai magistrati ordinari (che rappresentano quindi la c.d. giurisdizione ordinaria,
ovvero civile e penale). Possono tuttavia istituirsi presso gli istituti giudiziari ordinari delle sezioni
speciali, dedicate a determinate materie, previste dalla stessa Costituzione all’articolo 103:
amministrativa, contabile e militare.
L’ordinamento italiano si basa sul meccanismo del c.d. doppio grado di giudizio: le parti del
processo possono infatti richiedere la revisione delle decisioni dei giudici di pace ai Tribunali, e la
revisione delle decisioni di questi ultimi alle Corti d’appello; la sentenza d’appello può essere
impugnata innanzi alla Corte di Cassazione. Tempistiche e modalità dei ricorsi sono esplicitati nei
Codici di procedura penale e civile.
Principi costituzionali sul processo
La Costituzione sancisce i seguenti principi nell’ambito dei procedimenti penali, civili o
amministrativi:
a) diritto di azione: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi
legittimi;
b) diritto di difesa: la difesa dell’imputato è diritto inviolabile in ogni grado del procedimento;
c) principio del giudice naturale: solo la legge può dettare i criteri in base ai quali individuare,
prima del giudizio, il giudice competente, inteso sia come tribunale sia come singolo;
d) gratuito patrocinio: sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione;
e) principio di responsabilità personale: la responsabilità penale dei propri gesti è personale;
f) principio di non colpevolezza: l’imputato è da considerarsi innocente fino alla condanna
definitiva;
g) funzione rieducativa delle pene: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (per tale motivo è vietata
la pena di morte);
h) principi del giusto processo, fra i quali rientrano:
- principio del contraddittorio fra le parti: l’imputato e la parte lesa sono posti in
condizioni di parità, ed hanno le stesse garanzie di difesa;
- principio della pubblicità del provvedimento: la pubblicazione della sentenza ha il fine di
evitare che le false rappresentazioni della realtà giuridica circolino nella società;
- principio della motivazione delle decisioni;
- principio della ragionevole durata del processo; 38
Istituzioni di Diritto Pubblico
Giudici ordinari
Sono detti giudici ordinari
Quei giudici che possono esercitare funzioni civili o penali e giudicano sulla lesione dei
diritti soggettivi.
La magistratura ordinaria si compone di magistrati con diverse funzioni.
a) I magistrati con funzioni requirenti (o Pubblici Ministeri, di seguito PM). Il PM appartiene allo
stesso corpo dei magistrati con funzioni giudicanti (non è prevista carriera separata), ma il
passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti o viceversa è sottoposto ad alcune
condizioni. Il PM ha l’obbligo di esercitare azione penale ogni qual volta egli venga a
conoscenza di una notizia di reato. Svolge le indagini sulle notizie di reato per mezzo della
polizia giudiziaria, e nel processo penale rappresenta la pubblica accusa. Nell’ambito del
processo penale, assolveranno al ruolo di PM:
- in primo grado, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale;
- in secondo grado, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello;
- in Cassazione, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.
b) I magistrati con funzioni giudicanti:
- giudici di pace (magistrati onorari nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura,
vedi pag. 40), che svolgono funzioni giurisdizionali civili o penali di primo grado, essendo
la loro competenza determinata a seconda del valore della causa;
- Tribunali ordinari, che si occupano delle cause civili o penali di primo grado, nonché, in
sede di appello, dei ricorsi alle sentenze pronunciate dal giudice di pace;
- Corti d’appello, civili o penali, che si occupano di giudicare i ricorsi alle sentenze dei
Tribunali;
- Corti d’Assise, organi predisposti a giudicare in primo grado i reati più gravi;
- Corti d’Assise d’appello, organi che accolgono il ricorso alle sentenze delle Corti d’Assise;
- Corte Suprema di Cassazione, l’organo al vertice dell’ordinamento contro il quale non è
ammesso ricorso. La Corte si articola in sei sezioni civili e sette sezioni penali. Nel caso
dei processi penali, il ricorso in Cassazione è accettabile per soli motivi di legittimità. Le
funzioni della Cassazione sono sostanzialmente due:
a) funzione impugnatoria: la Cassazione non giudica la fattispecie in se, ma si
limita ad verificare che le sentenze impugnate corrispondano ad un’esatta
applicazione del diritto;
b) funzione nomofilattica: le sentenze della Cassazione costituiscono un criterio
orientativo per la giurisprudenza nazionale, la quale nell’assumere le proprie
decisioni può tenere conto delle sentenze emesse della Corte, senza tuttavia
dover assolvere ad un obbligo in tal senso.
Giudici speciali
Sono detti giudici speciali
Quei giudici che non fanno parte dell’ordinamento giudiziario.
I giudici speciali sono:
- i Tribunali amministrativi regionali (TAR), esercitano funzioni di giustizia amministrativa in
primo grado;
- il Consiglio di Stato, esercitano funzioni di giustizia amministrativa in secondo grado,
accogliendo i ricorsi alle sentenze dei TAR e pronunciando sentenze alle quali si può fare ricorso
in Cassazione, ma solo per motivi di giurisdizione;
- la Corte dei conti, esercita funzioni di giustizia in materia di contabilità pubblica, in primo e
secondo grado, pronunciando sentenze alle quali si può fare ricorso in Cassazione, ma solo per
motivi di giurisdizione; 39
Istituzioni di Diritto Pubblico
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
Spettano al CSM le assunzioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Il CSM è composto come di seguito.
a) Componenti di diritto:
- Presidente della Repubblica, che lo presiede;
- Primo presidente della Corte di Cassazione.
b) Membri togati, ovvero componenti eletti da tutti i magistrati ordinari:
- 2 con funzioni di magistrato di Cassazione;
- 5 con funzioni requirenti;
- 13 con funzioni giudicanti.
c) Membri laici, ovvero componenti eletti dal Parlamento in seduta comune:
- 10 componenti, fra i quali il CSM elegge il vicepresidente; possono essere nominati a
ricoprire tale incarico professori ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo quindici
anni di esercizio.
Le componenti elettive durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Corte costituzionale
Normalmente, la Corte costituzionale è composta da 15 giudici, eletti ogni 9 anni senza possibilità
di secondo mandato, fra i quali viene eletto un presidente, in carica per 3 anni. La nomina dei 15
membri spetta, per ⅓ al PdR, per ⅓ al Parlamento in seduta comune, 3 alla Corte di Cassazione, 1
al Consiglio di Stato e 1 alla Corte dei conti. I giudici costituzionali sono selezionati fra magistrati
(anche a riposo) delle giurisdizioni superiori, professori ordinari in materie giuridiche ed avvocati
con almeno 20 anni di esercizio.
La Corte costituzionale giudica:
- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di
legge dello Stato e delle regioni (c.d. giudizio di legittimità costituzionale);
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e regioni, e tra le regioni stesse;
- sull’ammissibilità dei referendum abrogativi (vedi pag. 36);
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (vedi pag. 26).
Per lo svolgimento delle funzioni in merito ai reati presidenziali, la composizione della Corte è
estesa a 16 giudici, eletti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento ogni 9 anni. In tal caso, la
Corte costituzionale è detta in composizione integrata.
Giudizio di legittimità costituzionale
Il giudizio di legittimità può essere istaurato soltanto attraverso due vie.
a) Giudizio in via incidentale, caratterizzato dall’importante ruolo svolto dai giudici comuni. Una
questione di costituzionalità (di seguito, q.l.c.) può essere sollevata da un giudice al momento
in cui deve applicare una legge in un giudizio pendente di fronte a lui; il giudice è pertanto
detto a quo. Qualora abbia un dubbio sulla costituzionalità della legge che deve applicare, può
sospendere il processo e richiedere l’intervento della Corte costituzionale. Tale dubbio può
sorgere autonomamente (c.d. q.l.c. d’ufficio) o può essergli sottoposto da una delle parti di
giudizio (c.d. q.l.c. su istanza di parte). L’intervento della Corte costituzionale viene richiesto
tramite l’emanazione di un’ordinanza di rimessione, nella quale il giudice a quo deve:
- motivare l’esistenza della rilevanza della q.l.c.: il giudice deve dimostrare di non poter
applicare nessun’altra no