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Estratto del documento

(DPCM)

- Regolamenti regionali o locali.

- Regolamenti di altre autorità. Autorità amministrative autonome, Università

37

Istituzioni di Diritto Pubblico

Magistratura

La Costituzione della Repubblica definisce i principi fondamentali sui quali la magistratura deve

basarsi; questi fanno della magistratura italiana una fra le più indipendenti al mondo.

Come detto, la magistratura assolve la funzione giurisdizionale, la quale consiste in una serie di

processi volti all’applicazione delle norme, attivati su impulso delle parti in causa, per risolvere una

controversia. In particolare, le parti in causa possono essere:

- attore e convenuto nell’ambito di un processo civile;

- Pubblico Ministero e imputato nell’ambito di un processo penale;

- ricorrente (parte lesa), e resistente (l’amministrazione che ha emanato l’atto o posto in essere il

comportamento lesivo) nell’ambito di un processo amministrativo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I principi stabiliti dalla Costituzione hanno inoltre lo

scopo di evitare possibili influenze o atti di controllo sui giudici, sia da parte di soggetti interni allo

stesso potere (c.d. indipendenza interna), sia da parte di altri poteri dello Stato (c.d. indipendenza

esterna).

La Costituzione, inoltre, prevede che i magistrati vengano nominati in seguito a concorso pubblico,

ad eccezione dei giudici di pace (vedi pag. 39). I magistrati non possono essere dispensati o sospesi

dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio

Superiore della Magistratura (vedi pag. 40).

Ordinamento giurisdizionale

L’articolo 102 della Costituzione sancisce che la funzione giurisdizionale è esercitata

esclusivamente dai magistrati ordinari (che rappresentano quindi la c.d. giurisdizione ordinaria,

ovvero civile e penale). Possono tuttavia istituirsi presso gli istituti giudiziari ordinari delle sezioni

speciali, dedicate a determinate materie, previste dalla stessa Costituzione all’articolo 103:

amministrativa, contabile e militare.

L’ordinamento italiano si basa sul meccanismo del c.d. doppio grado di giudizio: le parti del

processo possono infatti richiedere la revisione delle decisioni dei giudici di pace ai Tribunali, e la

revisione delle decisioni di questi ultimi alle Corti d’appello; la sentenza d’appello può essere

impugnata innanzi alla Corte di Cassazione. Tempistiche e modalità dei ricorsi sono esplicitati nei

Codici di procedura penale e civile.

Principi costituzionali sul processo

La Costituzione sancisce i seguenti principi nell’ambito dei procedimenti penali, civili o

amministrativi:

a) diritto di azione: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi

legittimi;

b) diritto di difesa: la difesa dell’imputato è diritto inviolabile in ogni grado del procedimento;

c) principio del giudice naturale: solo la legge può dettare i criteri in base ai quali individuare,

prima del giudizio, il giudice competente, inteso sia come tribunale sia come singolo;

d) gratuito patrocinio: sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e

difendersi davanti ad ogni giurisdizione;

e) principio di responsabilità personale: la responsabilità penale dei propri gesti è personale;

f) principio di non colpevolezza: l’imputato è da considerarsi innocente fino alla condanna

definitiva;

g) funzione rieducativa delle pene: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al

senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (per tale motivo è vietata

la pena di morte);

h) principi del giusto processo, fra i quali rientrano:

- principio del contraddittorio fra le parti: l’imputato e la parte lesa sono posti in

condizioni di parità, ed hanno le stesse garanzie di difesa;

- principio della pubblicità del provvedimento: la pubblicazione della sentenza ha il fine di

evitare che le false rappresentazioni della realtà giuridica circolino nella società;

- principio della motivazione delle decisioni;

- principio della ragionevole durata del processo; 38

Istituzioni di Diritto Pubblico

Giudici ordinari

Sono detti giudici ordinari

Quei giudici che possono esercitare funzioni civili o penali e giudicano sulla lesione dei

diritti soggettivi.

La magistratura ordinaria si compone di magistrati con diverse funzioni.

a) I magistrati con funzioni requirenti (o Pubblici Ministeri, di seguito PM). Il PM appartiene allo

stesso corpo dei magistrati con funzioni giudicanti (non è prevista carriera separata), ma il

passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti o viceversa è sottoposto ad alcune

condizioni. Il PM ha l’obbligo di esercitare azione penale ogni qual volta egli venga a

conoscenza di una notizia di reato. Svolge le indagini sulle notizie di reato per mezzo della

polizia giudiziaria, e nel processo penale rappresenta la pubblica accusa. Nell’ambito del

processo penale, assolveranno al ruolo di PM:

- in primo grado, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale;

- in secondo grado, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello;

- in Cassazione, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

b) I magistrati con funzioni giudicanti:

- giudici di pace (magistrati onorari nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura,

vedi pag. 40), che svolgono funzioni giurisdizionali civili o penali di primo grado, essendo

la loro competenza determinata a seconda del valore della causa;

- Tribunali ordinari, che si occupano delle cause civili o penali di primo grado, nonché, in

sede di appello, dei ricorsi alle sentenze pronunciate dal giudice di pace;

- Corti d’appello, civili o penali, che si occupano di giudicare i ricorsi alle sentenze dei

Tribunali;

- Corti d’Assise, organi predisposti a giudicare in primo grado i reati più gravi;

- Corti d’Assise d’appello, organi che accolgono il ricorso alle sentenze delle Corti d’Assise;

- Corte Suprema di Cassazione, l’organo al vertice dell’ordinamento contro il quale non è

ammesso ricorso. La Corte si articola in sei sezioni civili e sette sezioni penali. Nel caso

dei processi penali, il ricorso in Cassazione è accettabile per soli motivi di legittimità. Le

funzioni della Cassazione sono sostanzialmente due:

a) funzione impugnatoria: la Cassazione non giudica la fattispecie in se, ma si

limita ad verificare che le sentenze impugnate corrispondano ad un’esatta

applicazione del diritto;

b) funzione nomofilattica: le sentenze della Cassazione costituiscono un criterio

orientativo per la giurisprudenza nazionale, la quale nell’assumere le proprie

decisioni può tenere conto delle sentenze emesse della Corte, senza tuttavia

dover assolvere ad un obbligo in tal senso.

Giudici speciali

Sono detti giudici speciali

Quei giudici che non fanno parte dell’ordinamento giudiziario.

I giudici speciali sono:

- i Tribunali amministrativi regionali (TAR), esercitano funzioni di giustizia amministrativa in

primo grado;

- il Consiglio di Stato, esercitano funzioni di giustizia amministrativa in secondo grado,

accogliendo i ricorsi alle sentenze dei TAR e pronunciando sentenze alle quali si può fare ricorso

in Cassazione, ma solo per motivi di giurisdizione;

- la Corte dei conti, esercita funzioni di giustizia in materia di contabilità pubblica, in primo e

secondo grado, pronunciando sentenze alle quali si può fare ricorso in Cassazione, ma solo per

motivi di giurisdizione; 39

Istituzioni di Diritto Pubblico

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)

Spettano al CSM le assunzioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Il CSM è composto come di seguito.

a) Componenti di diritto:

- Presidente della Repubblica, che lo presiede;

- Primo presidente della Corte di Cassazione.

b) Membri togati, ovvero componenti eletti da tutti i magistrati ordinari:

- 2 con funzioni di magistrato di Cassazione;

- 5 con funzioni requirenti;

- 13 con funzioni giudicanti.

c) Membri laici, ovvero componenti eletti dal Parlamento in seduta comune:

- 10 componenti, fra i quali il CSM elegge il vicepresidente; possono essere nominati a

ricoprire tale incarico professori ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo quindici

anni di esercizio.

Le componenti elettive durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Corte costituzionale

Normalmente, la Corte costituzionale è composta da 15 giudici, eletti ogni 9 anni senza possibilità

di secondo mandato, fra i quali viene eletto un presidente, in carica per 3 anni. La nomina dei 15

membri spetta, per ⅓ al PdR, per ⅓ al Parlamento in seduta comune, 3 alla Corte di Cassazione, 1

al Consiglio di Stato e 1 alla Corte dei conti. I giudici costituzionali sono selezionati fra magistrati

(anche a riposo) delle giurisdizioni superiori, professori ordinari in materie giuridiche ed avvocati

con almeno 20 anni di esercizio.

La Corte costituzionale giudica:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di

legge dello Stato e delle regioni (c.d. giudizio di legittimità costituzionale);

- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e regioni, e tra le regioni stesse;

- sull’ammissibilità dei referendum abrogativi (vedi pag. 36);

- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (vedi pag. 26).

Per lo svolgimento delle funzioni in merito ai reati presidenziali, la composizione della Corte è

estesa a 16 giudici, eletti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento ogni 9 anni. In tal caso, la

Corte costituzionale è detta in composizione integrata.

Giudizio di legittimità costituzionale

Il giudizio di legittimità può essere istaurato soltanto attraverso due vie.

a) Giudizio in via incidentale, caratterizzato dall’importante ruolo svolto dai giudici comuni. Una

questione di costituzionalità (di seguito, q.l.c.) può essere sollevata da un giudice al momento

in cui deve applicare una legge in un giudizio pendente di fronte a lui; il giudice è pertanto

detto a quo. Qualora abbia un dubbio sulla costituzionalità della legge che deve applicare, può

sospendere il processo e richiedere l’intervento della Corte costituzionale. Tale dubbio può

sorgere autonomamente (c.d. q.l.c. d’ufficio) o può essergli sottoposto da una delle parti di

giudizio (c.d. q.l.c. su istanza di parte). L’intervento della Corte costituzionale viene richiesto

tramite l’emanazione di un’ordinanza di rimessione, nella quale il giudice a quo deve:

- motivare l’esistenza della rilevanza della q.l.c.: il giudice deve dimostrare di non poter

applicare nessun’altra no

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
53 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fbit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Albino Luca.