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CAPITOLO VII
Giudizio
1. La fase del giudizio.
Con il giudizio si apre una nuova fase del processo, il quale:
Inizia dal momento della domanda del P.M. al giudice di pronunciarsi sull’imputazione (c.d. esercizio azione penale).
Il giudizio viene instaurato in base:
al decreto che il giudice emette al termine dell’udienza preliminare (art 429),
o a un decreto di giudizio immediato (art 456).
L’imputato:
può anche essere citato a giudizio con atto del P.M., come accade ex art 550 davanti al tribunale in composizione
monocratica,
nonché, se si trova in stato di libertà, quando si procede con giudizio direttissimo;
o addirittura può essere presentato dal P.M. direttamente all’udienza dibattimentale (art 450 co.1).
Le disposizioni del Libro VII (art 465-548), dedicato al Giudizio, sono dettate per il tribunale in composizione collegiale e per la
corte di assise (per cui vale la stessa disciplina, tranne ciò che riguarda la diversa competenza e composizione del collegio).
Ex 549, queste si applicano anche nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
La rubrica del Libro VII sta ad indicare il giudizio ordinario di primo grado, che culmina nel dibattimento pubblico, dove le parti
si affrontano per porre le basi probatorie della decisione finale.
Ai sensi del codice vigente, è il giudizio il momento centrale del processo;
si vuole che sia il dibattimento la sede prioritaria per l’elaborazione della prova (es. esame testimoni e parti) con
inutilizzabilità ai fini della decisione degli elementi acquisiti altrove, salvo eccezioni tassative.
Ad avallare l’affermazione della centralità del dibattimento, vi è stato l’intervento della Corte costituzionale che ha ribadito il
principio del contraddittorio nella formazione della prova (art 111 co.4).
2. Caratteristiche del giudizio nel sistema accusatorio.
Nel dibattimento è richiesta la puntuale attuazione dei “caratteri del sistema accusatorio” cui fa riferimento la legge delega
1987.
Tuttavia, l’affermazione di principio contenuta nella legge delega rimane utile strumento interpretativo, come criterio
unificatore delle direttive particolari dalle quali i singoli caratteri del sistema sono definiti.
Anche la modifica dell’art 111 Cost non ha enunciato un’opzione a favore del sistema accusatorio.
Tuttavia, tale articolo ribadisce alcuni punti fermi con lo stabilire che:
o “ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo ed
imparziale” ed il processo è “regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”.
La Costituzione, insomma, dà riconoscimento ad alcuni fra i principi cardine di quello che viene definito sistema accusatorio.
Infatti, il giudizio si può considerare di tipo accusatorio quando la formazione delle prove avviene pubblicamente nel
contraddittorio delle parti, sul tema posto dall’accusatore, davanti al giudice che ha il compito di decidere il merito.
Nel processo inquisitorio, invece, le prove vengono formate unilateralmente (fuori dall’udienza pubblica) dallo stesso
organo investito della funzione di svolgere le indagini e di formulare l’accusa, con la partecipazione solo eventuale della
difesa.
La vendita di questo materiale è riservata esclusivamente a Domenico Principe
(Contatto Facebook: Domenico Principe), autore del materiale stesso 287
Sennonché, è facile desumere una serie di importanti corollari, come regole normative di attuazione del modello accusatorio:
I. In primis, la parità delle parti sancita attraverso la prevista “partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in
ogni stato e grado del procedimento”.
Il contraddittorio presuppone la parità delle parti (art 111 co.2 Cost)
II. Non meno essenziale, l’oralità, come oralità-immediatezza.
La legge delega, infatti, prescrive la “adozione del metodo orale”, da intendere (l’oralità) come rapporto diretto tra il
giudice e le prove (immediatezza) colui che ascolta, che assume le prove, deve decidere.
L’oralità in senso stretto può esistere anche senza l’immediatezza.
Nel caso dell’incidente probatorio, ad esempio, è presente il contraddittorio, è presente l’oralità, ma viene meno
l’immediatezza;
infatti il giudice del dibattimento, cui spetta la decisione, è diverso dal giudice che ha acquisito la prova.
Senza immediatezza, l’oralità perde quasi completamente significato. Infatti, anche la Cost, nell’art 111 co.4 richiede che la
prova sia acquisita, salvo eccezioni, direttamente dal giudice del giudizio.
III. All’immediatezza si accompagna il principio della concentrazione, indicato come fondamentale carattere distintivo della
fase.
Per concentrazione, si intende la tendenziale unità di tempo nella quale va celebrato il giudizio, destinato a svolgersi in una
sola udienza o in udienze contigue, in modo che la decisione sia il più possibile vicina alla rappresentazione dei fatti da
ricostruire.
Tuttavia, tal principio, rimane spesso sulla carta, in quanto il dibattimento può durare anche diversi mesi.
IV. Ulteriore corollario del modello accusatorio è la distinzione delle funzioni del giudice da quelle dell’organo dell’accusa e
dell’investigazione solo così è assicurata la sua equidistanza dalle parti.
Modulo processuale tipicamente inquisitorio, infatti, è quello che vede il giudice cumulare in sé anche le funzioni del P.M.,
ponendo il tema della decisione, assumendo le prove d’ufficio e decidendo poi sul merito.
Quanto prefigurato dalla delega e realizzato dal codice non è un autentico processo di parti, se non altro perché vige il principio
costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale (art 112 Cost), la cui attuazione viene assicurata mediante il costante
controllo del giudice sull’operato del P.M.
Inoltre, il giudice, pur non avendo compiti di indagine, ha alcuni poteri di iniziativa (esempio, l’indicazione di temi di prova
nuovi od incompleti e l’assunzione diretta di mezzi di prova ex art 506 e 507);
ma i casi di intervento d’ufficio del giudice sono assai numerosi, configurandosi sempre come eccezione rispetto al diritto alla
prova che l’art 190 attribuisce, di regola, alle parti.
3. Indagini preliminari e dibattimento.
Il nodo centrale è rappresentato dai rapporti tra le indagini preliminari e il dibattimento.
Non basta che i principi dell’oralità e del contraddittorio siano riconosciuti della fase del dibattimento perché il processo possa
essere definito di tipo accusatorio.
L’immediatezza, intesa come contatto diretto con la prova, viene pregiudicata ogni volta che il giudice può servirsi, per la
decisione finale, delle prove costituite fuori del dibattimento, assegnando loro un valore non diverso da quelle escusse
direttamente, in sua presenza.
La vendita di questo materiale è riservata esclusivamente a Domenico Principe
(Contatto Facebook: Domenico Principe), autore del materiale stesso 288
Ciò era quanto accadeva nel sistema adottato dai codici previgenti, secondo il quale i verbali delle prove raccolte senza
contraddittorio nell’istruttoria erano utilizzabili nel dibattimento.
Del resto, essendo l’istruttoria finalizzata ad un accertamento tendenzialmente completo ed esauriente, era logico che i suoi
risultati si riversassero integralmente nel giudizio.
Ad ogni modo, il giudice del dibattimento prendeva visione preventivamente del fascicolo istruttorio; ma il giudice che
conosce già il contenuto delle prove da assumere vede diminuita la sua equidistanza, poiché tende ad accettare i risultati
dell’istruttoria.
Il dibattimento diventa una ricapitolazione del contenuto del fascicolo.
Non ha nemmeno importanza chi compia le indagini preliminari (polizia, P.M., giudice istruttore), bensì il valore assunto in
giudizio dagli atti compiuti.
Senza dubbio è più coerente con la struttura accusatoria che titolare delle indagini sia il P.M., e sotto questo aspetto la scelta
del nuovo codice appare giusta.
Una cosa è certa:
Riservare ad una parte l’esclusiva nella raccolta degli elementi di prova, si giustifica in quanto gli stessi non abbiano valore,
come tali, davanti al giudice del dibattimento.
Se viene meno la separazione tra la fase delle indagini e quella del giudizio e l’accusatore è posto in grado di precostituire per
proprio conto le prove utilizzabili per la decisione finale, continuare a considerare l’attività di indagine come meramente
preparatoria per l’esercizio dell’azione penale rischi di perpetuare un pericoloso equivoco sul ruolo del P.M.;
l’attribuzione al P.M. di maggiori poteri per l’esercizio della funzione investigativa deve essere bilanciata dalla inefficacia a fini
probatori degli atti dallo stesso compiuti.
La legge delega aveva disciplinato l’utilizzabilità in giudizio degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, creando
un sistema che rappresentava una soluzione di compromesso (a cui si sarebbe dovuto arrivare inevitabilmente).
L’inchiesta preliminare sarebbe dovuta servire solo a raccogliere fonti di informazione che il P.M. potesse utilizzare solo per le
proprie determinazioni interne e per individuare le prove da introdurre successivamente in dibattimento.
Ma tale impostazione sarebbe risultata troppo drastica, perché bisognava tener conto delle esigenze pratiche determinate dai
tempi delle indagini preliminari:
Per quanto la si possa accelerare, la fase delle indagini preliminari può avere una durata anche cospicua, dato che si va
da un termine ordinario di 6 mesi ad un termine massimo di 18 mesi, o in casi particolari 2 anni (art 405,406 e 407).
Diveniva, dunque, indispensabile consentire il recupero in giudizio di prove appositamente precostituite, perché suscettibili
di non essere più utilmente acquisite in dibattimento, ed inoltre degli atti per propria natura irripetibili.
Oggi, l’art 111 Cost ribadisce che nel processo penale la prova deve essere formata in contraddittorio (co.4), indica
tassativamente le possibili eccezioni alla regola (co.5):
consenso dell’imputato, impossibilità oggettiva di realizzare il contraddittorio, provata condotta illecita.
In conclusione, il tema dell’utilizzazione degli atti di indagine preliminare ai fini del giudizio è sempre stato un tema cruciale.
Per quanto riguarda le prove che nel giudizio possono essere poste alla base della decisione finale, nel codice esistono 2 chiavi
interpretative generali, destinate ad assicurare la conformità al modello accusatorio.
I. Una di queste è l’art 187 che fa parte delle disposizi