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I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE AVENTI RILEVANZA NEL PROCESSO PENALE
ART 3 Il principio di eguaglianza formale (co.1) e sostanziale (co.2) comporta che siano trattate “egualmente” situazioni
eguali e “diversamente” situazioni diverse; ed ogni differenziazione, per essere giustificata, deve risultare ragionevole.
ART 13 La libertà personale è inviolabile (co.1);
Le relative restrizioni (detenzione, ispezione o perquisizione personale ed altro) sono ammesse solo “per atto motivato dell’A.G.
e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (co.2, ponendo la Riserva di giurisdizione).
L’unica deroga è disciplinata nel co.3, per cui in “casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all’A.G.” per
essere convalidati (altrimenti decadono e restano privi di effetti).
Il co.4 pone la tutela di tale libertà, sancendo che “è punita ogni violazione fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizione di libertà”.
Il co.5 pone un onere per il legislatore, di stabilire “i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
ART 14 il domicilio è inviolabile (co.1), e “non si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale” dall’art 13 co.2 e 3 (co.2).
ART 15 “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione” (co.1) sono inviolabili, e “la
loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dell’A.G. con le garanzie stabilite dalla legge” (co.2).
ART 24 Il co.1 nel prevedere che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei proprio diritti e interessi legittimi” delinea il
c.d. diritto di azione (diverso dall’azione penale ex art 112 Cost).
Il co.2 proclama “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” il diritto di difesa, da intendersi sia come difesa personale
che difesa tecnica.
La difesa tecnica è garantita anche ai non abbienti “con appositi istituti” in grado di assicurar loro “i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione” (co.3).
Spetta, poi, a legislatore, determinare “le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari” (co.4)
ART 25 il co.1, col proclamare che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” stabilisce che il
giudice chiamato a procedere ed a giudicare è individuato in base a criteri predeterminati per legge, evitando qualsiasi scelta
discrezionale al riguardo.
Nel co 2., si stabilisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso”.
Ex co.3 “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti ex lege”.
ART 27 il co.1 stabilisce il principio della responsabilità penale personale.
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Nel co.2, l’enunciazione del principio per cui “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” sta a
significare che la presunzione di non colpevolezza viene meno solo quando nei confronti dell’imputato intervenga sentenza
irrevocabile di condanna.
ART 68 caduto l’istituto dell’autorizzazione a procedere nel 1993, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione (salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna), “senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene”.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma ed a sequestro
di corrispondenza.
ART 79 l’amnistia e l’indulto sono concesso con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera,
in ogni suo articolo e nella votazione finale.
Tale legge deve fissare il termine per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, che non possono comunque applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del relativo disegno di legge.
ART 90 il Presidente della Repubblica può essere chiamato a rispondere degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni
solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione;
in tali casi viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri dinnanzi
alla Corte costituzione in composizione allargata.
ART 96 il presidente del consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, per i “reati commessi nell’esercizio
delle loro funzioni” sono ora sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
ART 97 ex co.1, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
ART 101 i giudici sono “soggetti solo alla legge”, amministrano la giustizia in nome del popolo, avendo così assicurata
l’autonomia e indipendenza che l’art 104 co.1 riconosce all’intera magistratura (compresi i P.M.), come ordine nei confronti
degli altri poteri dello Stato.
Indipendenza che l’art 108 co.2 garantisce anche ai giudici delle giurisdizioni speciali, al P.M. presso di esse e agli estranei che
partecipano all’amministrazione della giustizia.
ART 109 anziché prevedere l’istituzione di uno speciale corpo autonomo di P.G., si è prescelta la soluzione di una dipendenza
solo funzionale, prescrivendo che l’A.G. “dispone direttamente della P.G.”.
ART 111 con la l.cost.2/1999 sono stati inseriti i “principi del giusto processo” nell’art 111 Cost, attraverso l’introduzione di 5
nuovi commi iniziali.
Ex co.1, la giurisdizione si attua “mediante il giusto processo regolato dalla legge”.
Ex co.2 “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La
legge ne assicura la ragionevole durata”.
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Con specifico riferimento al processo penale, il co.3 prescrive che “la legge assicura che la persona accusata di un reato:
- sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
- disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa;
- abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
- di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore;
- sia assistita da un interprete se non comprende/parla la lingua impiegata nel processo”.
inoltre, il co.4 stabilisce che “il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore”.
Nel co.5, si prevede che “la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”.
Negli ulteriori co.6 e 7 (corrispondenti ai primi 2 co originari dell’art 111) si stabilisce che “tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati”, anche al fine di rendere più efficace e penetrante il sindacato di legittimità;
in particolare, attraverso il “ricorso per cassazione per violazione di legge”, che dev’essere sempre consentito “contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali”.
ART 112 Il P.M. ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Ciò vuol dire che di fronte ad ogni notizia di reato il P.M. è tenuto a procedere, richiedendo al giudice di pronunciarsi in
proposito.
I magistrati del P.M. sono soggetti all’obbligo di esercitare l’azione penale, senza alcun margine di discrezionalità politica,
quando sussistono i presupposti di tale obbligo.
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Introduzione
Lo studio che andremo a trattare, poggia le proprie basi sul codice di procedura penale del 1988, articolato in due parti (statica e
dinamica) ed undici libri.
Il codice di procedura penale (in vigore dal 24/10/1989) è stato emanato in forza e sulla base dei principi e criteri direttivi
della legge-delega 16/02/1987 n.81.
Il codice era ed è accompagnato da norme di attuazione, da norme transitorie e da norme di coordinamento (queste ultime
permettono di cogliere il reale “ambito di applicazione del codice” attraverso la esplicita correlazione con istituti che
potremmo definire di “diritto processuale speciale”).
Per comprendere in maniera chiara lo studio della materia, è opportuno analizzare quelle che sono quattro chiavi di lettura, che
ci consentiranno di cogliere i connotati venuti via via a caratterizzare l’intero insieme.
1) Prima chiave di lettura: il passaggio da una legislazione nata per delega ad una legislazione divenuta estremamente
composita.
La prima chiave di lettura rimanda alla “vera” origine del codice del 1988, che, in quanto legata ad una legge delega (l.81/1987),
impone di distinguere:
ciò che dal testo iniziale è rimasto inalterato,
da ciò che è frutto di successiva legislazione diretta o di statuizioni della Corte costituzionale.
Basta soffermarsi, da subito, sul continuo variare della stessa impostazione di fondo, che stando al preambolo dell’art 2 della
delega 81/1987, avrebbe dovuto condurre il nuovo codice (in aperta contrapposizione allo spirito inquisitorio cui era ispirato
il precedente codice del 1930) ad attuare:
“i principi della Costituzione, adeguandosi anche alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate in Italia e
relative ai diritti della persona e al processo penale”,
“i caratteri del sistema accusatorio”.
Riferimento ad un sistema accusatorio inteso “secondo i principi ed i criteri che seguono”, richiedenti:
La “massima semplificazione nello svolgimento del processo”,
“l’azione del metodo orale”;
“la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento”.
Si tratta di criteri e principi che non hanno potuto evitare (assieme a molti altri) di rimanere coinvolti nelle modificazioni e
riforme apportate nel corso degli anni.
Basti pensare, come le più clamorose riguardino gli artt 190bis, 195, 210, 238, 500, 512, 513, 514, 593 e 606.
2) Seconda chiave di lettura: i rapporti tra rito ordinario e riti speciali.
La seconda chiave di lettura è dedicata all’attenzione riguardante i rapporti tra il rito ordinario e il rito speciale:
Rito ordinario inteso il procedimento che, dopo le indagini preliminari del P.M. non concluse dall’archiviazione
della notizia di reato, giunge all’udienza preliminare e, non potendosi chiudere con sentenza di non luogo a procedere,
sfocia nel giudizio imperniato sul dibattimento-
3 fasi: indagini preliminari udienza preliminare dibattimento
Rito speciale (o alternativi) caratterizzati dall’assenza di una delle 3 fasi.
Per meglio evidenziare la funzione ed il ruolo dei riti speciali, si parla anche di deflazione dibattimentale, di risparmio costi, di
efficienza del sistema.
Alcuni riti speciali sono disposti per la “deflazione dibattimentale” (giudizio abbreviato, patteggiamento, procedimento per
decreto penale, sospensione del procedimento con messa alla prova, procedimento di oblazione).
Altri, invece (giudizio immediato e giudizio direttissimo), anticipano il dibattimento.
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Accanto ai riti speciali che mirano ad evitare il dibattimento, ve ne sono altri che mirano a dargli vita il prima possibile.
Per completezza, persegue scopi deflativi del dibattimento anche la nuova causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto (art 131bis c.p.)
Discorso analogo vale anche per il nuovo istituto della estinzione del reato per condotte riparatore (art 162ter c.p.), inserito
con la riforma Orlando (l.103/2017).
Tale istituto è applicabile nei casi di “procedibilità a querela soggetta a remissione”, e di regola il giudice dichiara estinto il
reato:
o “sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il
risarcimento, ed ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato” (art 162ter co.1 c.p.).
3) Terza chiave di lettura: l’introduzione del giudice unico togato di primo grado e poi, anche, del giudice di pace.
A partire dal 2/06/1999, l’istituzione del giudice unico togato di primo grado (tribunale in composizione monocratica) ha
portato innovazioni nel settore penale.
La riforma ha rivalutato la struttura ordinamentale e la distribuzione di compiti tra i vari giudici:
È stata soppressa la pretura e il relativo suo ufficio il tutto è stato assorbito, ufficio del G.I.P. compreso da parte del
tribunale.
Soppresso anche la procura della Repubblica presso la pretura con assorbimento da parte della procura della
Repubblica presso il tribunale.
Ciò ha comportato un superamento dell’antica distinzione circa i procedimenti per reati di competenza del tribunale –
procedimenti per reati di competenza del pretore.
È subentrata, a tal proposito, la nuova distinzione tra procedimenti per reati attribuiti al tribunale in composizione collegiale
– procedimenti per reati attribuiti al tribunale in composizione monocratica.
A dimostrazione di quanto detto, il Libro VIII, originariamente intitolato “Procedimento davanti al pretore”, dal 1988 risulta
dedicato al “Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”.
Ciò è avvenuto, pur disciplinando i soli procedimenti aventi ad oggetto i reati già demandati alla competenza del “vecchio”
pretore, più alcuni fra quelli (ovviamente i meno gravi) demandati ex novo alla composizione monocratica del tribunale in
seguito all’istituzione del giudice unico.
Invece, per tutti gli altri, cioè i più gravi, si fa rinvio alle norme dettate per i procedimenti aventi ad oggetto i reati attribuiti alla
composizione collegiale, prime fra tutte per importanza quelle disciplinanti l’udienza preliminare
Proprio l’ampliamento delle ipotesi criminose che, col subentrare del giudice unico, venivano sottratte al collegio e, quindi,
automaticamente private delle garanzie insite nell’udienza preliminare, rendeva necessaria la ricerca di nuovi meccanismi
almeno parzialmente suppletivi, poi considerati nell’innovazione rappresentata dall’udienza di comparizione su citazione
diretta da parte del P.M.
Considerazioni analoghe si ripetono circa la competenza penale devoluta al giudice di pace, nell’intento di togliere al giudice
togato di primo grado il carico costituito da quei reati di minore gravità non passabili di depenalizzazione.
Da segnalare è che il d.lgs. 116/2017 ha attuato la riforma organica della magistratura onoraria e dettato altre disposizioni
sui giudici di pace, creando:
la nuova figura del “giudice onorario di pace” (che accorpa in sé le precedenti figure del giudice onorario di tribunale e
del giudice di pace), per indicare il magistrato onorario addetto all’ufficio del giudice di pace.
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4) Quarta chiave di lettura: l’inserimento in Costituzione dei principi del “giusto processo”, a cominciare dalla sua
“ragionevole durata”.
È sicuramente la chiave di lettura più importante, ma allo stesso tempo anche più problematica.
Sarà opportuno tener sempre in considerazione tale norma costituzionale, ed in particolare i suoi primi 5 commi premessi
all’originario co.1 dalla l.cost. 2/99.
Infatti, sia il co.1 che il co.2 hanno riguardo ad ogni tipo di processo avente natura giurisdizionale.
gli altri 3 commi appaiono, invece, riferiti al solo processo penale.
La crescita di garanzie attorno al nucleo rappresentato dal principio del contraddittorio consente di affermare che il nostro
processo si sta, sia pur lentamente, caratterizzando in senso accusatorio.
Ad ogni, un aspetto che il legislatore dovrà sempre assicurare è la “ragionevole durata per ogni processo”, come dettata
attualmente dal co.2 art 111 Cost, mentre l’art 6 c.e.d.u. parla di “diritto ad un’
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