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FINE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Al termine delle indagini preliminari spetta al PM decidere se ricorrano i presupposti, avviandosi verso l'unao l'altra delle soluzioni: la sua valutazione non è condotta sulla scorta di considerazioni di opportunità ma è una tipica espressione di discrezionalità tecnica. Quando non sussistono i presupposti che impongono di deflettere l'azione, il PM deve procedere, formulando l'imputazione nei modi previsti dalla legge.

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - Il PM presenta al giudice GIP la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, e cioè quando, sulla base di essi, l'accusa è insostenibile (art. 408). Ulteriori fattispecie di archiviazione che il legislatore considera sono: a) mancanza di una condizione di procedibilità; b)

estinzione del reato;

c) fatto non previsto dalla legge come reato;

d) particolare tenuità del fatto;

e) per essere ignoto l'autore del reato, poiché non è ancora individuata la persona nei cui confronti l'accusa potrebbe essere sostenuta (art. 411).

ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - L'art. 131-bis cp nel circoscrivere l'operatività ai soli reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. La nozione di tenuità del fatto si impernia su un duplice requisito: la particolare tenuità dell'offesa, desunta dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno e del pericolo; e la non abitualità del comportamento. Ove la richiesta di archiviazione sia avanzata per particolare tenuità del fatto all'offeso è dovuto l'avviso quale garanzia.

prodromica al diritto di opposizione da esercitarsi, presa visione degli atti, entro 10 giornitramite atto in cui devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto allarichiesta. L’iter decisorio prevede:

  1. un vaglio di ammissibilità del giudice sull’eventuale opposizione,limitato a verificare che siano esposte le ragioni del dissenso, senza alcun apprezzamento del rilievosostanziale delle stesse;
  2. un contraddittorio camerale conseguente, esclusivamente, ad un atto diopposizione ammissibile, in alternativa ad una procedura de plano, ove le eventuali opposizioni sianoinammissibili o non siano state presentate;
  3. due epiloghi alternativi: una decisione di archiviazioneassunta con ordinanza o con decreto, a seconda che si sia svolta o non sia svolta l’udienza camerale; o, larestituzione degli atti al PM nel caso in cui il giudice ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione.

17[Digitare il

ARCHIVIAZIONE PER ESSERE IGNOTO L'AUTORE DEL REATO

La disciplina dell'archiviazione per essere ignoto l'autore del reato prevede che il PM entro 6 mesi dalla data di registrazione della notizia di reato, debba presentare al giudice una richiesta di archiviazione, allorché esperito ogni mezzo utile per poter individuare l'autore del reato non abbia ottenuto alcun risultato, o di autorizzazione a proseguire le indagini, ove reputi che ulteriori indagini potrebbero consentirgli di pervenire a risultati utili. Quando accoglie la richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato, non impugnabile, è restituisce gli atti al PM. Si applica la procedura di archiviazione ordinaria: se il giudice dissente o la persona offesa si oppone, la decisione va adottata nell'udienza camerale (salvi i diritti dell'offeso dal reato); si applicano anche i termini di indagine e la proroga di questi ordinaria.

In caso di richiesta di archiviazione e conseguente decreto emanati contestualmente per più reati, la richiesta di archiviazione e il decreto del giudice che la accoglie sono pronunciati cumulativamente, con le eventuali indicazioni delle denunce che il PM o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta dal decreto. CONTROLLO GIURISDIZIONALE SULL'INERZIA DEL PM - All'organo giurisdizionale compete il potere di disporre l'archiviazione de plano, cioè senza formalità di procedura, ove concordi prima facie con la richiesta del PM: in tal caso emanato il decreto di archiviazione, restituisce gli atti all'organo di accusa. Nel caso in cui il giudice, invece, non accolga immediatamente la richiesta di archiviazione, è tenuto a fissare un'udienza camerale, nella quale si realizza il contraddittorio tra i soggetti interessati: della data per l'udienza deve essere dato avviso al PM, alla persona sottoposta alle indagini eal suo difensore, nonché all'offeso dal reato, e al procuratore generale presso la corte d'appello per i provvedimenti di sua competenza. Al termine del procedimento camerale, il giudice se ritiene necessarie ulteriori indagini può indicarle con ordinanza allo stesso organo di accusa (c.d. indagini coatte), fissando un termine indispensabile per il loro svolgimento. Al PM, reduce dalle indagini "coatte", sembra riproporsi l'originaria alternativa: richiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio. Qualora non si pongano le esigenze di natura investigativa il giudice ha due alternative: può anzitutto pronunciare ordinanza di archiviazione, la quale sarà ricorribile per cassazione per vizi relativi alla violazione del contraddittorio; quando non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice dispone con ordinanza che, entro 10 giorni, il PM formuli l'imputazione (imputazione c.d. coatta). Entro 2 giorni dalla formulazione.

La decisione dell'imputazione è il giudice che fissa con decreto l'udienza preliminare. Differenza tra decisioni assunte con ordinanza e decreto? Quelle assunte con ordinanza presuppongono un contraddittorio, anche solo eventuale, mentre quelle assunte con decreto no.

Oltre al giudice, vi sono altri 2 soggetti che partecipano, a diverso titolo, al procedimento di controllo sull'inazione:

  1. La persona offesa, cui spetta il potere di opporsi alla richiesta di archiviazione nel termine di 10 giorni. La persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini. L'atto di opposizione deve contenere l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova a pena di inammissibilità. Solo in difetto di tali requisiti il giudice potrà archiviare de plano. Infatti, è prassi comune degli uffici dei GIP dichiarare inammissibile l'atto di opposizione anche
quando la persona offesa abbia indicato le eventuali ulteriori indagini se il GIP ritiene che quelle indagini non siano in grado di modificare il quadro investigativo introdotto dal PM. Infatti, si è sviluppata la prassi di una valutazione da parte del GIP sul contenuto delle investigazioni integrate richieste con l'opposizione: non è, quindi, sufficiente indicare ulteriori elementi di indagine ma, per giurisprudenza costante, bisogna anche introdurre elementi investigativi che possono superare quel vaglio prognostico, cioè bisogna indicare elementi investigativi che convincano il GIP dell'utilità delle ulteriori investigazioni richieste; b) al procuratore presso la corte d'appello al quale spetta il potere di avocare a sé le indagini. Egli veglia sull'eventuale inerzia del PM: la segreteria deve informarlo di eventuali situazioni di stallo, trasmettendogli ogni settimana un elenco delle notizie di reato contro persone note per le.quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il PM non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Quando l'avocazione avviene, egli deve svolgere le indagini preliminari indispensabili e formulare le sue richieste entro 30 giorni dal decreto di avocazione. RIAPERTURA INDAGINI - Dopo che il giudice ha emesso il provvedimento di archiviazione, per poter tornare ad investigare, il PM dovrà presentare al giudice una richiesta di riapertura delle indagini. Ottenuta la relativa autorizzazione, egli dovrà effettuare una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato: ciò significa che con quella iscrizione si aprirà una nuova fase diindagini; prima di quelprovvedimento il PM non potrà compiere alcun atto di indagine, né provvedere ad applicare una misuracautelare personale. Il presupposto, alla base della richiesta, è l'esigenza di nuove investigazioni e il relativodecreto di autorizzazione, possiamo dire che, rappresenta una condizione di procedibilità, che se mancanterenderebbe improcedibile l'eventuale azione penale. RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO E UDIENZA PRELIMINARE - Fuori dei casi che lo dovrebbero condurre aduna richiesta di archiviazione il PM deve formulare l'imputazione con la richiesta di rinvio a giudizio (art.416). Atto prodromico al solo esercizio dell'azione penale (quindi non alla richiesta di archiviazione) è l'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato all'indagato e al suo difensore (art. 415-bis).L'avviso contiene la sommaria enunciazione dei fatti, le norme che si presumono violate, la data e il

luogodel fatto con l'avvertimento che la relativa documentazione è depositata presso la segreteria del PM.

Si tratta di uno strumento di natura difensiva che attribuisce all'indagato e al suo difensore la possibilità diprendere visione ed estrarre copia di tutte le indagini che sono state fino a quel momento condotte. Neltermine di 20 giorni si può chiedere di essere interrogati, rendere dichiarazioni spontanee, presentarememorie difensive, chiedere al PM il compimento di ulteriori investigazioni. Questa attività difensivapotrebbe indurre il PM a rivedere la propria decisione relativa all'esercizio dell'azione penale, oppurepotrebbe essere ignorata ed in questo caso, decorso il termine di 20 giorni, il PM potrebbe esercitarel'azione penale.

La richiesta di rinvio a giudizio costituisce l'atto introduttivo dell'udienza preliminare, segnando la sogliatra procedimento e processo. Posta tra indagini e giudizio,

to e a valutare la possibilità di una soluzione alternativa al processo, come ad esempio la conciliazione o la messa alla prova dell'imputato. Durante l'udienza preliminare, il giudice valuta le prove presentate dalle parti e decide se ci sono sufficienti elementi per procedere con il processo. Inoltre, può anche decidere di emettere una sentenza di non luogo a procedere se ritiene che non ci siano elementi sufficienti per sostenere l'accusa. L'udienza preliminare è quindi un momento cruciale nel procedimento penale, in cui si decide se il caso andrà avanti o verrà archiviato.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
84 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _mlmar6 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Ruggero Rosa Anna.