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NULLITA' DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE INTRODUTTIVA

L'ipotesi è quella in cui, essendo viziata la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e non essendosi costituito il convenuto con conseguente invalida dichiarazione di contumacia, il vizio venga denunciato con l'appello e ritenuto sussistente.

IRREGOLARE COSTITUZIONE DEL CONTRADDITORIO

L'ipotesi è duplice. Anzitutto la legge sanziona la violazione dell'art 102, litisconsorzio necessario originario; se il giudice di appello su motivo proposto dal soccombente, o anche dal litisconsorte pretermesso, riscontra che doveva essere integrato il contradditorio, annulla la sentenza e rimette tutte le parti in primo grado. L'altro caso è quello della indebita estromissione di una parte, che invece aveva diritto di partecipare al giudizio di primo grado.

NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO EX ART 161,2° COMMA

Trattasi del caso della sentenza viziata da...

difetto di sottoscrizione il quale da luogo a nullità assoluta ed insanabile, denunciabile in ogni tempo e con ogni mezzo, ma anche con l'appello.
  1. ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
Si tratta di una ipotesi limitata alla previsione dell'art 308. Vale a dire, dichiarazione di estinzione del processo di primo grado con ordinanza del giudice istruttore, e rigetto da parte del collegio del reclamo avverso tale ordinanza. Se invece l'estinzione viene dichiarata direttamente con la sentenza di primo grado, il giudice di appello, riformandola, dovrà trattenere la causa e deciderla nel merito. L'art 354 si chiude con un comma che dispone: "<< se il giudice di appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina in quanto possibile la rinnovazione a norma dell'art 356>>". Da tale norma di chiusura si fa discendere il principio, generalmente ammesso, che il giudice di appello debba trattenere sempre e decidere.nel merito la causa aldi fuori dei casi, tassativamente indicati negli artt 353 e 354, qualunque nullità o vizio riscontri nel processo di primo grado, rimettendo semmai le parti in termini per svolgere le proprie difese. Esistono tuttavia dei casi dubbi. L'uno è quello della nullità non sanata dalla citazione introduttiva. Riteniamo che in tal caso il giudice di appello debba limitarsi a dichiarare con sentenza la nullità dell'intero processo, non apparendo giusto né conforme ai principi che all'incolpevole convenuto debba in tal caso imporsi la perdita di un intero caso di giudizio. L'altro è quello nascente dall'art 50 quater, il quale riconduce alla nullità il caso dei rapporti tra il collegio e giudice unico circa le materie loro rispettivamente riservate. In sostanza, se il giudice di appello ritiene fondata la censura, con cui si denuncia che sulla causa doveva pronunciare il collegio anziché il giudice unico.o viceversa, e quindi ritene nulla la sentenza di primo grado, potrà egualmente trattenere la causa e decidere nel merito o limitarsi a dichiarare la nullità? Se si propende per la prima soluzione, la ripartizione delle materie all'interno del tribunale tra giudice unico e collegio diventa praticamente inutile, perché ove non rilevata in primo grado, non viene in alcun modo sanzionata in appello. Siccome però la legge l'ha introdotta, ed ha considerato la sua violazione causa di invalidità della sentenza, vi sono buone ragioni per ritenere adottabile la seconda soluzione, cioè la semplice dichiarazione di nullità in appello dell'intero processo. Norme di chiusura: artt 355, 358, 359. L'art 355 del codice prevede il caso della proposizione della querela di falso in via incidentale nel corso del giudizio di appello. Quando ciò avvenga, il giudice d'appello, se ritiene rilevante il documento impugnato per

La decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa di falso innanzi al tribunale. Ferma restando la libera proponibilità della querela in via principale, quella incidentale sia sottoposta alla duplice condizione che il documento sia stato prodotto per la prima volta in appello, e che il giudice, ai sensi dell'art 345, lo consideri indispensabile per la decisione della causa. Secondo l'art 358 l'appello, dichiarato inammissibile o improcedibile, non può essere riproposto anche se non è decorso il termine di legge. Infine l'art 359, con norma di chiusura a carattere generale, estende al giudizio di appello le norme regolatrici del processo di primo grado, purché non siano incompatibili con le specifiche disposizioni afferenti al gravame.

Il RICORSO PER CASSAZIONE

Origine e funzione della Corte di Cassazione. Art 65: La Corte suprema di cassazione, quale organo

supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni e adempie agli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La nascita della Corte di cassazione si deve al grande movimento della rivoluzione francese nel suo periodo aureo. L'intenzione dei legislatori rivoluzionari non era quello di creare un terzo grado di giudizio ma quello di creare un organo paralegislativo volto a controllare l'operato dei giudici. Da qui la creazione del nuovissimo organo, la cui funzione era quella di cassare, cioè di annullare e distruggere, le sentenze inficiate da violazione di legge. Dopo di che l'affare veniva rimesso al giudice di merito, perché pronunciasse un'altra volta sulle originarie domande.

Le sentenze impugnabili e l'art 111 Cost. A norma dell'art 360,

1° comma, sono impugnabili con il ricorso per cassazione le sentenze pronunciate in grado di appello e quelle in unico grado: ad es., le decisioni di equità ai sensi dell’art114. Sono altresì ricorribili le sentenze pronunciate dal tribunale in primo grado, qualora le parti siano d’accordo per omettere l’appello ed impugnare direttamente in cassazione. Si tratta della c.d. revisio per saltum, ed in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, cioè solo per il motivo indicato nell’art 360 n.3. L’art 366, 3° comma, prevede espressamente che l’accordo delle parti, volto ad omettere l’appello, possa essere anche anteriore alla emanazione della sentenza di primo grado. Secondo l’art 111 cost, la sentenza pronunciata da un giudice ordinario o speciale è sempre censurabile con ricorso in cassazione per violazione di legge. Tuttavia le decisioniemesse in sede giurisdizionale dalla Corte dei conti e dal consiglio di stato, al quale è equiparato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sono ricorribili in cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

Il provvedimento ricorribile in cassazione, in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, è il provvedimento che ha un contenuto decisorio intorno a diritti, obblighi, status o interessi tutelati dalla legge, indipendentemente dal fatto che non rivesta la forma esteriore della sentenza.

Ai fini dell'esperibilità del ricorso ex art 111 cost, si richiede non solo che il provvedimento abbia un contenuto sostanzialmente decisorio, ma che abbia anche carattere definitivo, vale a dire che contro di esso non sia permessa dalla legge, esplicitamente o implicitamente, altra impugnazione ordinaria, ed in specie l'appello, o comunque altro rimedio interno al processo.

In caso contrario, prima sono da proporre i

gravami o i rimedi esperibili, poi il ricorso in cassazione. L'art 360 oggi espressamente dispone che il detto ricorso è proponibile per tutti i motivi di legge. Ai fini del ricorso per cassazione si distinguono tre diverse categorie di sentenze: quelle che risolvono questioni senza definire neppure parzialmente il giudizio, che sono impugnabili senza necessità di riserva con la pronuncia totalmente o parzialmente definitiva; quelle parziali, per cui sussiste la possibilità della riserva in alternativa all'impugnazione immediata; quelle definitive, per cui non sussistono problemi di riserva o impugnabilità. I motivi del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione vengono raggruppati in due categorie: violazioni di norme processuali (errori in procedendo), violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale (errori in judicando). A) art 360 n 1: i motivi attinenti alla giurisdizione. Rientrano nel n.1 tutte le questioni inerenti ai limiti

esterni della giurisdizione spettante ad un determinato organo giudiziario. Si tratta di motivi riguardanti: i rapporti tra il giudice italiano e quello straniero, o comunque di altro ordinamento giuridico; i rapporti tra il giudice ordinario o speciale, e la P.A. ; i rapporti tra giudice ordinario e speciale, o tra giudici speciali.

B) art 360 n 2: violazione delle norme sulla competenza. Il motivo va coordinato con il regolamento di competenza, con il quale concorre. Il ricorso ordinario per violazione delle norme di competenza è ammissibile solo se la sentenza impugnata abbia pronunciato, in tutto o in parte, nel merito, essendo in caso contrario consentito solo il regolamento. Il ricorso ordinario erroneamente proposto contro la sentenza, che abbia pronunciato solo sulla competenza, si converte in regolamento, qualora sia rispettato il termine di decadenza del secondo, che è di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

C) art 360 n 3 : violazione o falsa applicazione di

Norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Una delle novità più importanti volute dal decreto legislativo 40/2006 consiste nell'estensione del motivo alla violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi nazionali collettivi di lavoro. In correlazione, l'art. 420 bis introduce in modo generalizzato in tutte le controversie di lavoro l'accertamento pregiudiziale sui medesimi contratti e accordi con sentenza immediatamente ricorribile in cassazione.

D) art. 360 n. 4: nullità della sentenza o del procedimento. Il motivo comprende tutte le violazioni di norme processuali, che colpiscano ex se la sentenza, o che ne inducano per via derivata la nullità. In pratica si tratta di tutti i possibili vizi sulla regolarità formale del giudizio, con esclusione di quelli previsti ai nn. 1, 2, 5.

E) art. 360 n. 5: omessa, insufficiente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sembra che

L'attuale formula è più restrittiva di quell'

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Milo986 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Ziino Salvatore.
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