Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CCNL.
94 Quando si parla di litisconsorzio facoltativo si deve tener presente che l’art. 33 c.p.c.
prevede una deroga alle norme sulla competenza che non è stata modificata dall’entrata in
vigore dell’art. 40 c.p.c.
Esempio: un attore deve agire nei confronti di più convenuti perché le domande sono
connesse (es. il creditore vuole agire nei confronti dell’obbligato principale e del
fideiussore). Potrebbe accadere che in base alle regoli generali sulla competenza questi
soggetti dovessero essere convenuti davanti a giudici diversi.
Il legislatore vuole favorire il processo cumulativo (simultaneus processus) e quindi prevede
che “le domande contro più persone, che a norma dell’art. 18 e 19 c.p.c. dovrebbero essere
proposte davanti ai giudici diversi, possano essere proposte davanti al giudice del luogo di
domicilio o di residenza di una di esse quando vi è connessione per l’oggetto o per il titolo”.
È una deroga alle norme sulla competenza per territorio semplice.
Questa deroga non è giustificata nel caso di connessione impropria.
Il litisconsorzio quasi necessario (o litisconsorzio unitario) si ha nel caso dell’impugnazione
delle delibere assembleari (i soci assenti e dissenzienti possono impugnare le delibere
assembleari delle s.p.a.). Se queste sono proposte separatamente, le impugnazioni devono
essere necessariamente riunite, e una volta che sono cumulate non possono più essere
separate.
Nell’ipotesi di impugnazione della sentenza si tratta di un caso di cause inscindibili (tutti i
soggetti che erano parti nel processo di primo grado devono essere parte anche del
processo dì impugnazione). La sentenze è efficace anche nei confronti di coloro che non
hanno impugnato la delibera (è un ipotesi di sentenza che opera con efficacia ultra partes),
è una deroga ai limiti soggettivi della cosa giudicata.
In questa ipotesi ci si chiede se sia un litisconsorzio necessario o un litisconsorzio
facoltativo. Si deve propendere per quest’ultima soluzione poiché quello che conta è la
possibilità di scegliere se agire insieme o meno. Anche se si tratta di un litisconsorzio
facoltativo che è soggetto ad un regime speciale, resta questa possibilità di scelta che
caratterizza il litisconsorzio facoltativo.
Tutto questo vale anche per l’ipotesi di impugnazione delle delibere condominiali. 95
I ( . 105 . . .):
NTERVENTO VOLONTARIO DEL TERZO ART C P C
L’intervento principale prevede che un terzo possa intervenire in un processo pendente fra altre
persone per far valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti, quando tra le domande che
si propongono vi è connessione per l’oggetto o per il titolo.
Questo terzo fa valere un autonomo diritto che potrebbe essere proposto in un autonomo
processo che è incompatibile rispetto a tutte le parti. Pertanto l’intervento principale determina
sempre un cumulo oggettivo di cause, oltre che un cumulo soggettivo.
Esempi: Tizio agisce nei confronti di Caio per far accertare il suo diritto di proprietà su un fondo.
Interviene Sempronio affermando di essere lui il proprietario del fondo per averlo
usucapito (Sempronio potrebbe far valere il suo diritto anche in un autonomo processo).
Il diritto di Sempronio è incompatibile sia con la posizione di Tizio che con la posizione di
Caio.
Tizio da una somma a mutuo a Caio e poi muore, erede è Sempronio. Tizio però istituisce
un legato nei confronti di Mevio. Questi agisce nei confronti di Caio chiedendo la
restituzione della somma data a mutuo. Sempronio interviene nel processo affermando di
essere egli il titolare del diritto di credito poiché il legato è nullo.
L’intervento litisconsortile (o adesivo autonomo) è previsto dal primo comma dell’art. 105 c.p.c.
che afferma che “ciascuno può intervenire in un processo che riguarda altre persone per far valere,
nei confronti di alcune delle parti, un diritto connesso per l’oggetto o per il titolo a quello
controverso”.
Differenza fra intervento principale ed intervento litisconsortile:
Nell’intervento principale si fa valere un diritto autonomo ed incompatibile con quello
controverso (quindi vi è un’incompatibilità con la posizione di tutte le parti);
Nell’intervento litiscosortile l’interveniente fa valere un diritto autonomo ma compatibile
con la posizione di alcuna delle parti (il diritto viene fatto valere nei confronti soltanto di
alcuna delle parti). Vi è un ampliamento della materia del contendere, vi è un cumulo
oggettivo di cause oltre che un cumulo soggettivo (vi sono più domande pendenti su questioni
sostanziali).
Questo istituto trova applicazione nelle stesse ipotesi in cui può aversi un litisconsorzio
facoltativo. L’art. 105.1 c.p.c. non fa però riferimento all’ipotesi della dipendenza delle
domanda dalla risoluzione di identiche questioni, ciò nonostante si ritiene che un
intervento litisconsortile possa avvenire anche nelle ipotesi in cui potrebbe aver luogo
litisconsorzio facoltativo per connessione impropria (connessione per la dipendenza dalla
risoluzione di identiche questioni). Vi è una particolarità che consiste nel fatto che qui il
litisconsorzio non è originario, come il litisconsorzio facoltativo, ma è sopravvenuto.
Qui, la stessa situazione che si sarebbe potuta creare con l’intervento facoltativo, avviene
in seguito all’intervento volontario di un terzo. Questo determina il fatto che la domanda
può essere di segno invertito rispetto quella che l’attore avrebbe potuto proporre nel
litisconsorzio facoltativo.
Esempio: Tizio da una somma a mutuo a Caio che poi muore. Eredi pro quota di Caio sono
Sempronio e Mevio. Tizio decide di instaurare un litisconsorzio facoltativo, quindi agisce
con lo stesso atto di citazione nei confronti di Sempronio e di Mevio. Se invece decide di
agire solo contro Sempronio, Mevio potrebbe fare intervento litisconsortile chiedendo
l’accertamento negativo del diritto di credito di Tizio.
Mevio qui è titolare di un diritto che è connesso per il titolo con quello controverso.
96
L’intervento adesivo (o intervento adesivo dipendente) è previsto dal 2 comma dell’art. 105 c.p.c.
che afferma che il terzo “può altresì intervenire per far valere le ragioni di una delle parti, quando
vi ha un proprio interesse”.
Il concetto di “interesse” determina l’ambito di applicazione dell’istituto. È pacifico che l’interesse
debba essere giuridico, non può essere un interesse di mero fatto (es. interesse morale come il
desiderio di aiutare un amico). Bisogna distinguere:
Sicuramente interesse giuridicamente rilevante si ha nel caso in cui la sentenza pronunciata
nel processo produrrebbe effetti nei confronti di un terzo:
La regola generale prevede che la sentenza pronunciata in un processo non produce effetti
nei confronti di terzi (di chi non ha partecipato al processo). L’art. 2909 cc. disciplina la
cosa giudicata materiale e afferma che “L’accertamento, contenuto nella sentenza
passata in giudicato, fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa”. Gli
eredi sono coloro che sono divenuti titolari del diritto controverso necessariamente dopo
il passaggio in giudicato della sentenza. Eredi ed aventi causa sono già soggetti terzi che
non hanno partecipato al processo, pertanto è già un’eccezione alla regola secondo cui la
sentenza non produce effetti nei confronti di terzi.
Le ipotesi di soggetti terzi, nei cui confronti si producono gli effetti della sentenza, sono
ipotesi eccezionali, e come tali non soggette ad estensione analogica.
Nel concetto di avente causa rientra colui che ha acquistato il diritto, e questo può
avvenire con atto inter vivos o mortis causa (nel caso di legato), ma anche coloro che
sono titolari di un diritto dipendente (es. di un diritto di usufrutto rispetto al diritto di
proprietà). Vi è stato chi in passato ha sostenuto che tutti gli aventi causa,
indipendentemente da quando fossero divenuti tali, subissero gli effetti della sentenza
(quindi erano aventi causa non solo quelli che erano divenuti tali dopo il passaggio in
giudicato, ma anche quelli divenuti tali prima del passaggio in giudicato o addirittura
prima del processo). In questo modo la cosa giudicata avrebbe operato nei confronti di
tutti gli aventi causa. La conseguenza era quella di ammettere all’intervento adesivo tutti i
titolari di rapporti dipendenti. Questa opinione poi è stata superata negli anni ’70 poiché
si è messo in rilievo il fatto che, siccome l’art. 24 Cost. garantisce il diritto di difesa,
estendere la cosa giudicata nei confronti di tutti gli aventi causa avrebbe violato tale
diritto dei terzi che non hanno partecipato al processo.
Ciononostante la giurisprudenza ammette il titolare del rapporto dipendente
all’intervento adesivo. Si tratta di un residuo della precedente opinione, che una volta era
giustificata dall’estensione generalizzata della cosa giudicata nei confronti dei terzi titolari
di rapporti dipendenti, mentre adesso non è più giustificata alla luce dell’art. 2909 cc. così
come interpretato alla luce della Costituzione;
Vi sono dei casi in qui la cosa giudicata opera nei confronti di terzi, ed uno di questi è
costituito dall’art. 1595 cc. che al terzo comma prevede che “senza pregiudizio delle
ragioni del sub conduttore nei confronti del sublocatore, la nullità o la risoluzione del
contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del sub conduttore, e la sentenza
pronunciata tra conduttore e locatore opera anche contro il sub conduttore”. In questa
ipotesi la cosa giudicata materiale opera anche contro il sub conduttore. In questo caso il
terzo sicuramente ha un interesse giuridico a fare intervento adesivo.
“senza pregiudizio delle ragioni del sub conduttore” significa che il sub conduttore potrà
chiedere il risarcimento dei danni nei confronti del sub locatore.
Quindi ogniqualvolta vi è una norma che estende la cosa giudicata nei confronti di un
terzo, questo terzo è legittimato a fare intervento adesivo. 97
La teoria dei subcontratti afferma che la stessa disciplina prevista per la sub locazione
trova applicazione in tutte le ipotesi di sub contratto (es. sub mandato, sub comodato,
sub deposito etc.). Distingue, con riferimento ai titolari dei rapporti dipendenti, due
ipotesi:
Dipendenza permanente: si ha nelle ipotesi dei subcontratti. Tutte le vicende del
o rapporto principale si riflettono sul sub rapporto. La cosa giudicata che pronuncia sul
rapporto principale opera sempre rispetto al subcontratto (di dice che la dipendenza