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LA SENTENZA DI CONDANNA DI 1° SUBITO ESECUTIVA:
- DOPO LA RIFORMA VIGORE ‘95 CON LEGGE N° 353/1990 tutte le sentenze
282 cpc.
di 1 anche impugnabili sono immediatamente esecutive ex art
283cpc
- l’esecutivita’ puo’ essere sospesa ex art nel caso la sentenza venga
impugnata dal giudice dell’impugnazione con provvedimento apposito e su
istanza di parte.
esecutivita’ solo se la parte vincitrice chideva nel giudizio d’impugnazione la
‘provisoria esecutivita’.
à che si procede all’iscrizione dell’ipoteca anche nel caso in cui
importante
l’esecutivita’ della sentenza e’ stata sospesa o inibita dal giudice d’appello.
Anzi qui c’e’ l’interesse anche maggiore per la parte creditore di chiedere il
suo effetto secondario ex art 2818 cc che legittima il creditore ad iscrivere
ipoteca giudiziale per garantire meglio il rischio del ’concorso di altri
creditori’ e ’uscita dal patrimonio dei beni’.
( es. con un ‘sequestro conservativo)
Dato che la sentenza di condanna e’ subito esecutiva ex art 282 cpc si
procede subito con:
pignoramento
1- esecuzione forzata
2-
Effetto tipico dell’ipoteca e’ quello di far nascere nel creditore che l’abbia
iscritta un ‘diritto reale di garanzia’ che nella distribuzione del ricavato gli
dara’ la preferenza e quindi un trattamento privilegiato in caso di concorso
con altri creditori in deroga al ‘par conditio creditorum’ .
L’ordinanza d’ingiunzione ex art 186-ter e’ titolo per l’iscrizione dell’ipoteca
giudiziale quando diviene esecutiva. (come il ‘decreto’ solo se esecutivo ex
655 cpc
art ).
qui debitore penalizzato e non per effetto di un ‘giusto processo’,
à
premiando un creditore il cui credito ancora non e’ stato conosciuto
approfonditamente.
2- applicazione della prescrizione ordinaria:
La sentenza di condanna ‘passata in giudicato’ sostituisce l’originaria
prescrizione breve con quella ordinaria ex art 2953 cc ( decennale ex art
2946 cc)
questo termine piu lungo ha retaggio nell’ intesa come nuova
actio iudicati
à
situazione nata dal processo dopo l’effetto estintivo che la litis contestatio
aveva avuto sul diritto fatto valere.
Oggi e’ il medesimo credito soggetto a un regime prescrizionale uniforme e
piu lungo; una sorta di riconoscimento del creditore che ha saputo utilizzare
lo strumento processuale alimentando la vitalita’ del suo credito.
TUTELA DI CONDANNA E OBBLIGAZIONI NON ESEGUIBILI
COATTIVAMENTE
QUALI sono le obbligazioni tutelabili dall’azione di condanna?
effetto importante sono l’attivazione di tutele esecutive e cioe’:
à ESPROPRIAZIONE FORZATA dei beni del debitore (libro6,titolo4, capo2)
• 2910 cc.
credito sia il pagamento di somma denaro ex art
àil
ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA di un credito che ha per
• oggetto 2933 cc (divieto
fare o non fare ex art di sopraelevareà esecuzione con
à
distruzione) 2930 cc
immobile o consegna mobile ex art
àrilascio 2931 cc
di fare specifica fungibile ex art
àazione
- 605-614
nel cpc fanno eco gli art cpc : 4 tipi diversi di esecuzione forzata
- IL CREDITORE sara’ soddisfatto nel suo credito solo piu tardi grazie al
giudice dell’esecuzione , con il denaro frutto della vendita forzata dei beni.
LACUNA DELLE OBBLIGAZIONI DI FARE INFUNGIBILI:
- riferiamo a tutte quelle prestazioni non possono essere soddisfatte sotto
impulso del creditore da parte di un 3° soggetto e a spese del debitore;
spesso alcune richiedono l’apporto insostituibile di colui che deve eseguirla.
-in alcuni casi la ‘penale’ fa deterrente all’inadempimento ingiustificato
-per dottrina classica c’e’ correlazione necessaria tra condanna ed
esecuzione forzata ( serve garantire anche queste situazioni in modo e
diretto
non solo tramite la via del risarcimento del danno!) e quindi dove non c’e
esecuzione non c’e condanna.
una nuova dottrina - dopo art 18 statuto lav, art 614 bis - ammesso la
à
tutela di condanna sempre, anche nel caso di obblighi di fare infungibili.
Soluzione:
- il fare ‘infngibile’ viene garantito con il ricorso a misure coercitive che
portano ad un inasprimento della sanzione e invogliano all’adempimento
spontaneo.
avvenuto grazie all (figura generale di penalita’ di mora),
‘atstreinte
à
applicabile dopo la legge n 132/2015 anche ad ipotesi di condanna ad un
fare infungibile o non fare!
Nb:
prima del 2009 si rifaceva alle figure penalistiche ex art 388 e 650 cp.- frode
criminalizzazzione dell’inadempimento all’obbligo di giustizia troppo forte!
à
L’ASTREINT EX ART 614-BIS DEL 2009
- forma d’induzione all’adempimento
- misura coercitiva indiretta/penalita’ di mora/ astreintes che stabilisce
somma di denaro cge l’obbligato deve versare per il ritardo con il quale
adempie al provvedimento di condanna!
(prospetto di una diminuzione del suo patrimonio per ogni inosservanza e
violazione).
- figura generale indiretta e coercitiva da molto avvertita come necessaria in
dottrina.
- tutela non e’ piu’ solo risarcitoria ma mira all’adempimento ‘spontaneo’ del
debitore che sotto minaccia di una sanzione pecuniaria provvede.
- origine limitata solo ad un ‘fare’ o ‘non fare infungibile’ oggi estesa anche
alle ‘prestazioni fungibili’. introdotta dalla legge n 132/2015 escludendo
à
solo il pagamento di somme danaro (possibile nel caso di consegna di cose)
che ha cosi modificato l’art 614-bis ‘MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA’.
pronunciato in:
-
• Sentenza a fine giudizio di cognizione ordinaria
• Ordinanza decisoria che conclude il giudizio sommario di cognizione art
702 bis
• Ordinanze rese a termine di procedimento cautelare art 669bis
• Provvedimento d’urgenza art 700
in tutti quei provvedimenti che recano una condanna ad adempiere.
àquindi
REQUISITI ART 614-BIS:
1- domanda dell’attore riguarda un’obbligazione diversa dal pagamento di
una somma
il giudice deve vagliare l’infungibilita’ della prestazione dedotta in giudizio.
à
2- istanza di parte diretta all’applicazione dell’astreint
non rilevabile d’ufficio, inserita per iscritto nell’atto di citazione, nelle 3
à
memorie e3x art 183, nel foglio di precisazione delle conclusioni e presentata
per tutto il 1° fino all’udienhza di precisazione delle conclusioni.
3- non manifesta iniquita’ dell’istanza di applicazione
clausola generale che da al giudice un certo margine di discrezione nel
à
caso concreto e permette anche di negare la misura se ritiene iniqua.
- no applicabile ai rapporti di lavoro subordinato pubblico e privato e a quelli
di collaborazione coordinata e continuativa ex art 409.
Se ricorrono i presupposti il giudice :
- pronuncia
- quantifica nell’ammontare: criteri di ‘valore controversia’, ‘natura
prestazione’, ‘danno’ quantificato o prevedibile e ‘ogni circostanza utile’.
- stabilisce le modalita’ operative
Lacuna: non presente una ‘fase spetta al creditore
di liquidazione’ giudiziale,
stesso una autoliquidazione delle somme dovute in forza dell’operare
dell’astreinte.
Questo crea importanti quantita’ di ‘opposizione all’esecuzione’ ex art 615.
CONTRO L’ASTREINT CONCESSA O NEGATA:
- si utilizza il mezzo d’impugnazione previsto per il provvedimento cui questo
accede ( caso di sentenza di condanna si propone appello, se provvedimento
d’urgenza ex art 700 con reclamo ecc)
se viene comminata in appello possibile contestare in Cassazione la sua
à
leggittimita’, ma non la quantificazione della misura essendo questa una
valutazione di merito e quindi preclusa.
- caso di richiesta disattesa dal giudice la parte puo’ impugnare il
provvedimento reso al termine del procedimento e reiterare la richiesta
innanzi al giudice competente a conoscere del gravame.
- la richiesta per la concessione non e’ domanda nuova che amplia il ‘tema
e quindi non e’ preclusa in appello.
decidendum’ tutela inibitoria o azione in cessazione
Seconda forma di tutelaà
- ‘ordine giudiziale di astenersi dal porre in essere un determinato
comportamento o di cesare al condotta’
risulta effettivo quando l’ordine e’ presidiato da un qualche ‘incentivo’ per
à
il debitore di conformarsi all’ordine.
( caso artr 37 e 140 codic4e consumo, diritti dell apersonalita’ ex art b7-8-9-
10 cc tutela diritto nome e immagine, tutela proprieta’ dei diritti reali ex art
949 prevista la cessazione delle turbative e molestie, art 1079 cc
sull’impedire le immissioni, ex art 1170 cc la cessazione molestia sul
possesso di beni immobili; fondamentale in diritto industriale con la
protezione del diritto d’autore, marchi, invenzioni, modelli, ditta e insegna,
ex art 2599 cc tutela contro gli atti di concorrenza sleale.; anche in diritto del
lavoro utilizzata ex art 28 st.lav. Per la ‘cessazione del comportamento
illeggittimo’).
L’ambito di applicazione del rimedio non e’ pacifico:
si al suo uso per i diritti assoluti
• incerto l’uso per i diritti relativi e altre situazioni giuridiche soggettive non
• atipica)
riconducibiloi ai diritti assoluti. ( tutela inibitoria
• questa tutela consiste in:
à
• ordine
1- all’autore dell’illecito
• astenersi
2- di nel futuro di porre in essere comportamenti identici o
• equivalenti a quelli in cui si e’ esteriorizzata la violazione dell’altrui diritto
contigua
3- e’ tutela a quella di condanna.
•
• dopo l’accertamento della violazione segue l’ordine di astenersi da quel
à
• non fare alcunche’!
comportamento, un ordine di
(le sentenze d’inibitoria sono diverse e non sovrapponibili a quelle di
• accertamentoà resa esplicita dalla previsione dell’astreinte con la novella
n° 69-2009)
• efficacia determinativa dell’obbligo
L’ordine inibitorio caratterizzato dall’
• generico violato.
specificare
consente di il generico precetto legale (es. divieto
à
• concorrenza sleale ex art 2598 cc che individua ta