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SECONDO TOMO

Sezione quinta: l'esercizio dell'azione e il processo oggettivamente e/o soggettivamente complesso.

1. Capitolo I

Giudizio di primo grado con pluralità di parti = processo litisconsortile, processo in cui ci sono più parti rispetto alle due essenziali (attore e convenuto).

Modalità con le quali può realizzarsi il fenomeno del processo litisconsortile sono principalmente tre:

  • il processo può nascere con più parti;
  • processo instaurato tra attore e convenuto, interviene volontariamente un terzo;
  • nel processo, sorto bilaterale, un terzo è chiamato in causa su iniziativa di una delle due parti ovvero per ordine del giudice;
  • ipotesi di riunione davanti allo stesso giudice di due processi su cause connesse.

Articolo 102 = litisconsorzio necessario

Articolo 103 = litisconsorzio facoltativo

Articolo 104 = processo solo oggettivamente complesso cumulo di più domande proposte tra le stesse parti.

Articolo 105 =

litisconsorzio sopravvenuto

Articolo 106 e 107 = chiamata in causa del terzo nel processo pendente ad opera delle parti e caso dell'intervento del terzo ordinato dal giudice.

Articolo 108 e 109 = estromissione del garantito ed estromissione dell'obbligato.

Articolo 110 = successione processuale universale (una delle parti scompare).

Articolo 111 = successione processuale particolare (diritto controverso viene trasferito).

Articolo 99 = principio della domanda "chi vuole far valere in giudizio un diritto deve proporre domanda al giudice competente".

Articolo 100 = interesse ad agire, condizione di decidibilità della causa nel merito.

Articolo 101 = principio del contraddittorio, "il giudice non può statuire sopra alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa" diritto difesa + obbligo per il giudice di ascoltare il convenuto prima di prendere una decisione; comma 2

rafforza ulteriormente la garanzia del contraddittorio: impone, al giudice che rilevi d'ufficio una questione, di consentire sempre alle parti di contraddire sulla stessa. Qualora il convenuto non si sia costituito per non essere stato regolarmente citato in giudizio, il giudice non può decidere, ma deve imporre all'attore di regolarizzare il contraddittorio mediante la rinnovazione dell'atto di notificazione. Tuttavia, possono esserci dei processi contumaciali, che quindi si svolgono senza che il convenuto si sia costituito in giudizio. Il processo dovrebbe potersi svolgere nel contraddittorio con il convenuto, ma questo non significa che costui vi debba necessariamente partecipare: si tratta di una scelta libera e la mancata partecipazione (contumacia) non avrà effetti negativi per il convenuto. Il principio del contraddittorio può considerarsi rispettato già solo se la possibilità concreta del suo svolgimento sia stata attentamente.

garantita e favorita.

Il carattere della processualità è insito nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il processo giurisdizionale può ospitare anche la trattazione contemporanea le più domande giudiziali, tra le stesse parti ma anche tra parti parzialmente diverse = processo cumulativo. Esempio: attore che proponga contro il medesimo convenuto due domande, l'una volta ad ottenere l'annullamento di un contratto per dolo + l'altra tesa ad ottenere l'adempimento di quello stesso contratto laà seconda domanda potrà essere esaminata solo in quanto la prima viene rigettata. La legge ammette il cumulo delle due domande, poiché l'attore potrebbe dubitare di riuscire a dimostrare la fondatezza della sua azione di annullamento del contratto e così, con la proposizione della seconda domanda, egli si cautela chiedendo l'adempimento del contratto.

Il giudice, in quell'unico processo, deciderà

innanzitutto se il contratto sia viziatoda dolo o meno: - se riscontra l'esistenza del dolo potrà essere pronunciata sentenza di annullamento del contratto, comportando anche la dichiarazione di assorbimento dell'altra domanda (adempimento). - ove il giudice si convincesse che il contratto non si annullabile, potrà decidere nel merito anche quella dipendente, ossia di condanna all'adempimento. Ricorre in questo caso un cumulo di cause tra loro connesse, sia per l'aspetto soggettivo sia per il rapporto di pregiudizialità-dipendenza che lega i diritti fatti valere. Ipotesi di cause legate fra loro da un nesso di accessorietà, proposte congiuntamente da parte del medesimo attore nei confronti del medesimo convenuto si tratta di un rapporto di connessione che si caratterizza per il fatto che la pretesa che forma oggetto della domanda accessoria, pur essendo autonoma, trova il suo titolo nella pretesa fatta valere con la domanda principale (esempio)di essere proposte contro la stessa parte è consentito dalla legge. Tuttavia, affinché il cumulo sia valido, è necessario rispettare la norma dell'articolo 10 secondo comma. Questa norma stabilisce che le domande devono essere connesse in modo meramente soggettivo. Inoltre, per determinare la competenza del giudice in base al valore, le due o più domande devono essere sommate tra loro. Le domande accessorie sono quelle risarcitorie o restitutorie rispetto alle domande di nullità, annullamento, risoluzione, ecc. Pertanto, è possibile cumulare due o più cause, anche se non sono altrimenti connesse, a condizione che il cumulo sia solo oggettivo e che le stesse parti siano coinvolte.che interviene fra le stesse parti risponde a una mera esigenza di economia processuale. Si segnala una differenza di trattamento processuale che corre tra queste ipotesi e quella del cumulo di domande oggettivamente connesse, poiché in quest'ultimo caso vi è anche la necessità di un coordinamento decisorio: le due domande, che hanno in comune lo stesso titolo o che sono in ogni caso connesse per il fatto che la decisione dell'una dipende da quella dell'altra, devono in linea di massima, rimanere legate sin al termine del processo stesso. Qualora invece ricorra un cumulo oggettivo, la separazione potrà essere disposta in tutti quei casi in cui una delle domande, per la sua minore complessità, possa essere decisa rapidamente e l'altra no. Se il mantenimento della riunione delle cause rende più gravoso il processo, il giudice può provvedere alla separazione, sia nel corso della istruzione, sia in sede di decisione.non potrà invece disporre lo scioglimento in presenza di domande oggettivamente connesse (una dipende dall'altra). L'attore può proporre contro il convenuto domande plurime non affinché siano tutte accolte, ma per elevare la possibilità che almeno una di esse sia fruttuosa. Sele azioni sono incompatibili cumulo alternativo; se l'attore invece nutre ed è esprime la preferenza per un'azione la esperisce in via subordinata. Ipotesi in cui vi sono più cause da abbinare in un unico contesto processuale, le quali non intercorrono fra le stesse parti ma fra parti parzialmente diverse (A+B attori contro C convenuto) carattere oggettivamente cumulativo del processo si può coniugare con quello soggettivamente cumulativo, per cui si possono avere più di due parti poiché più sono i diritti azionati: per poter essere abbinate ex articolo 103 in un unico processo dovranno essere oggettivamente connesse. Talidomanda 1: impugnativa di una delibera assembleare da parte di più soci; domanda 2: azione di risarcimento danni da parte di un singolo socio. In questo caso, le due domande potrebbero essere connesse in quanto entrambe riguardano la stessa società e la stessa delibera assembleare. Pertanto, potrebbe essere possibile unire le due domande in un unico processo. Tuttavia, è importante notare che la decisione finale potrebbe essere diversa per ciascuna domanda, in quanto le questioni di fatto o di diritto potrebbero essere diverse. Ad esempio, la domanda di impugnativa potrebbe essere respinta, mentre la domanda di risarcimento danni potrebbe essere accolta. In conclusione, è possibile unire più domande in un unico processo se ci sono questioni comuni di fatto o di diritto. Tuttavia, le decisioni finali potrebbero essere diverse per ciascuna domanda.taluni soci potrà essere negata la qualità di soci dissenziente). Esempio di processo cumulativo con un unico attore e una pluralità di convenuti (litisconsortile passivo) articolo 2055 cc dispone che in presenza di un atto illecito i coautori dello stesso sono debitori solidali del risarcimento del danno (tizio è stato picchiato da 7 teppisti e abbia subito danni fisici e morali per l'ammontare di 7.000 €): la logica del fenomeno dell'obbligazione solidale risiede nel fatto che il creditore può chiedere a ciascuno dei suoi debitori solidali l'adempimento dell'intera prestazione, quindi se il creditore si avvale della facoltà di chiedere il risarcimento del danno soltanto nei confronti di uno dei debitori, non si realizza il processo consortile. Nel caso in cui però il creditore, non sapendo quale dei teppisti possa risultare patrimonialmente solvibile o poiché vuole che tutti subiscano almeno la causa civile,può instaurare la medesima causa nei confronti di tutti i meccanismi della solidarietà. Questo implica che il creditore possa esigere la prestazione da ciascuno dei debitori e quindi potrà formulare sette domande giudiziali contro sette diversi convenuti: l'attore chiederà che ciascun condebitore sia condannato ed otterrà una sentenza con sette capi, ognuno relativo ad un debitore. Nel momento in cui viene soddisfatto per l'intero da un debitore, non potrà più procedere con le altre esecuzioni. 852. Capitolo II Litisconsorzio facoltativo processo con cumulo consortile di domande che nasce come tale per scelta dell'attore. Nel litisconsorzio passivo, i vari convenuti risultano abbinati nello stesso processo a prescindere dal fatto che lo vogliano o meno, potendo essi scegliere solo se difendersi congiuntamente o separatamente. Caratteristica strutturale è la
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alicemarea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Gioia Gina.