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SOCCOMBENZA

La sopportazione finale delle spese del giudizio sono a carico del soccombente. Questo principio si ricollega alla necessità che il processo non deve lasciare impoverita la parte che risulta avere avuto ragione.

ART. 91. CONDANNA ALLE SPESE.

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale.

giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere ol'ufficiale giudiziario. Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

GIUDIZIARIO E GLI ATTI PROCESSUALI - C. CONSOLO (Vol. I) SEZIONE 4: L'ORGANO PROCEDURA CIVILE 18

L'art. 91 attua il principio della soccombenza al momento della sentenza che chiude ogni grado del processo, prevedendo che il giudice condanni la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte. rifusione Ciú sulla sola base del fenomeno oggettivo rappresentato dall'esito della causa in relazione alle istanze di parte è si tratta di indennitaria e quindi non ha natura sanzionatoria e,

di regola, prescindendo dall'atteggiamento soggettivo tenuto dalle parti medesime. (o comunque provv. finale) che chiude il grado del giudizio, L'allocazione finale delle spese avviene con la conterrà un apposito capo di condanna alle spese, anche in assenza di istanza di parte; a meno che la sentenza non preveda una successiva riapertura del giudizio, non ancora definitivo nel merito, davanti a un diverso organo giurisdizionale. In tale provv. finale, quindi, la parte soccombente viene condannata al rimborso: - delle spese - degli onorari di difesa Si deve considerare 2 innovazioni destinate ad incidere sul criterio-base della soccombenza; entrambe tese a sanzionare la carenza di spirito conciliativo tra le parti: processo e Nel caso in cui il giudice accoglie la domanda in misura non > all'eventuale proposta conciliativa avanzata nel 1) non accettata è il giudice può condannare d'ufficio la parte che

ingiustificatamente ha rifiutato la proposta transattiva, al pagamento di (tutte) le spese processuali maturate dopo la sua formulazione.

Nel caso in cui la parte vittoriosa ha ottenuto un provv giudiziale di contenuto identico a quello della proposta conciliativa2) formulata dal mediatore e da essa rifiutata € resteranno in capo alla parte, pur se vittoriosa, le spese sostenute nel periodo successivo alla formulazione della proposta. negoziazione assistita,

Anche il rifiuto all'invito della controparte a procedere a puÚ essere valutato dal giudice ai fini della spesa di lite.

ART. 97 - Responsabilit‡ di pi˘ soccombenti

Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa

per quote uguali.Se più sono i soccombenti, il giudice può ripartire le spese fra essi in ragione del rispettivo interesse alla causa.Se la sentenza non statuisca sulle spese la ripartizione si fa per quote uguali. In caso di :

ESTINZIONE

  • Per rinuncia agli atti € spese a carico del rinunciante, salvo diverso accordo delle parti.
  • Per inattività delle parti € spese a carico di chi le ha anticipate

L’APPLICAZIONE TEMPERATA DELLA REGOLA DELLA SOCCOMBENZA:

Non sempre risulta facile l’applicazione della regola della soccombenza:

Nei in vista del conseguimento di un determinato e legittimo risultato (es.A) GIUDIZI CARATTERIZZATI DALLA NECESSARIETÀ

giudizi di stato delle persone, giudizi costitutivi necessari; …).

Anche a questi casi si può dare soluzione mediante un’applicazione razionale del criterio della soccombenza: si fa gravare le spese non su chi si rivolge al giudice, ma su chi è tenuto a subire l’azione.

Mancata resistenza o contestazione di codesta parte può comunque influire sul riparto delle spese. Nel € le spese sostenute dal creditore procedente e intervenuti sono a carico del debitore.

B) ("PROCESSO ESECUTIVO Art. 95 - Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile. GIUDIZIARIO E GLI ATTI PROCESSUALI---C. CONSOLO (Vol. I) SEZIONE 4: L'ORGANO PROCEDURA CIVILE 19Art. 92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese. Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere.

di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.

In considerazione delle distorsioni che può portare il criterio della soccombenza,

soccorre il .C : ciascuna parte, anche quella vincitrice, Ë chiamata a rispondere delle spese che essa ha causato conRITERIO DALLA CAUSALIT¿istanze o atti che, alla fine del processo, si siano rivelati non strettamente necessari al perseguimento dello scopo di tutelare eottenere il riconoscimento dei propri diritti.

In base a tale criterio:

Il giudice puÚ escludere la ripetizione delle spese eccessive e superflue sostenute dalla parte vincitrice

a) Condannare al rimborso delle spese provocate all’ altra parte da eventuali violazioni del dovere di lealtà e probità

b)Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Inoltre si prevede la possibilit‡ per il giudice di compensare le spese, in tutto o in parte se:

Assoluta novit‡ delle questioni

trattatea) Mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

b) Soccombenza reciproca

c) Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. Non vi sarà condanna alle spese nel caso in cui non si possa parlare di soccombenza in quanto vi sia stata conciliazione tra le parti resteranno a carico di chi le ha anticipate.

CONDANNA DI RAPPRESENTANTI E CURATORI + DISTRAZIONE DELLE SPESE:

L'obbligo della rifusione delle spese e il diritto corrispondente sono a carico delle parti e non riguardano coloro che tali parti rappresentano o assistono, né tanto meno il difensore.

2 eccezioni:

- Rappresentanti, curatori, coloro che assistono la parte in giudizio, possono essere condannati personalmente per:

1) gravi motivi alla rifusione delle spese dell'intero processo o di singoli atti:

Evidente temerarietà.

a. Procedura instaurata a nome del rappresentato

b. ...

Imprudente valutazione del rappresentato o assistito:

(Art. 94. Condanna di rappresentanti o curatori. Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

I difensori con procura possono chiedere al giudice la distrazione dalla somma liquidata alla parte rappresentata degli onorari non riscossi e delle spese che dichiarano di aver anticipato.

(Art. 93. Distrazione delle spese. Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distrae in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito,

La parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

GIUDIZIARIO E GLI ATTI PROCESSUALI

C. CONSOLO (Vol. I) SEZIONE 4: L'ORGANO PROCEDURA CIVILE 20

RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

Art. 96. - Responsabilità aggravata.

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna:

  • oltre che alle spese,
  • al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o

il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta

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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Baccaglini Laura.