SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE (art. 110):
ART. 110. - SUCCESSIONE NEL PROCESSO.
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
L’ art. 110 detta la disciplina con riguardo alle solo ipotesi in cui, venendo la parte meno (
per morte- p.f. ƒ per estinzione di enti,…
il processo Ë proseguito dal successore universale o in suo confronto.
-p.g) limitatamente
L’art. 110 rappresenta la norma cardine, , ma alla successione nel
non tanto della successione nel processo a titolo universale
conseguente
processo a successione a titolo universale nel diritto controverso per essere venuta meno la parte € occorre ricostruire la
bilateralit‡ della lite, facendo divenire parte il successore del soggetto venuto meno.
successione nel processo conseguente a successione a titolo particolare
L’art. 111 disciplina le conseguenze che derivano dalla
nel diritto controverso inter vivos mortis causa
puÚ verificarsi sia (=il processo prosegue fra le parti originarie) che (= il
€
processo Ë proseguito dal successore universale).
Quindi vi Ë una differenza:
110: disciplina la situazione che viene a creare laddove venga meno una delle parti del processo (vi si ricolleghi o meno una
▪ vicenda di successione nel diritto controverso).
Infatti , Ë necessario che nel processo sia ricostruita l bilateralit‡ (succedendo al soggetto venuto meno almeno processualmente)
affinchÈ sia accertata:
• In primis, la trasmissibilit‡ o meno del diritto controverso
• e quindi la sussistenza o meno del diritto controverso
111: disciplina le questioni (estranee al 110) circa la spettanza della situazione soggettiva oggetto di lite e l’ effettivo
▪ verificarsi sul piano sostanziale di una successione nel diritto controverso.
Nell’ ottica dell’ art. 110, ciò che rileva è solo il fatto che una parte sia venuta meno, sicchÈ ad essa ne debba subentrare
un’altra onde consentire il regolare svolgimento trilaterale del processo.
€ In queste situazione, l’ art. 110 allora dispone che il posto della parte venuta meno venga assunto dal suo successore
a titolo universale, assicurando la presenza di due parti.
Se gli eredi successori sono vari essi saranno litisconsorti necessari.
qualit‡ di erede
La di chi subentra nel processo va accertata solo se vi sia stata contestazione di essa.
:
C
ONSEGUENZE
Da un lato, che l’art. 110 si applica anche ove sul piano sostanziale al venir meno della parte non sia, in concreto, corrisposta
➢ alcuna successione nel diritto oggetto di giudizio.
SicchÈ nel proseguimento del processo, ristabilita la duplicit‡ delle parti, si possa prendere atto della intrasmissibilit‡ del diritto
fatto valere e quindi decidere con sentenza di cessata materia del contendere
Dall’ altro lato, l’ art. 110 non trova applicazione ove la vicenda di successione a titolo universale si verifichi, ma senza che ad essa si
➢ accompagni l’estinzione del soggetto di diritto che era parte nel giudizio € questi casi, relativi specialmente ad enti pubblici,
saranno disciplinati, per analogia, dall’ art. 111.
Il processo proseguir‡ quindi tra le parti originarie (tutte ancora esistenti), salva la possibilit‡ per il successore universali di
intervenirvi (spontaneamente o su chiamata) e ferma comunque la sua soggezione all’ accertamento contenuto nella sentenza.
“E)IONE 5: IL PROCE““O COMPLE““O E CON PLURALITÀ’ DI PARTI
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C. CONSOLO (Vol. II) PROCEDURA CIVILE 63
E“TIN)IONE DELLE “OCIETA’ DI CAPITALI
Si verifica per effetto della sua messa in liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese.
Verso chi prosegue il processo che sia pendente al momento dell’ estinzione della società che ne sia parte.
• P : la cancellazione dal registro delle imprese aveva efficacia solo presuntiva €l’ effetto
RIMA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
estintivo poteva essere superato se si dimostrava che la societ‡ continuava, in qualche modo, ad essere attiva.
• D : la cancellazione della societ‡ dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva e non meramente presuntiva, sicchÈ l’ estinzione
OPO LA RIFORMA
che da questa cancellazione consegue resta ferma anche quando si scoprano attivit‡ o passivit‡ sociali non liquidate.
Si Ë cosÏ posto il problema dei processi pendenti al momento della cancellazione € 3 soluzioni: 1) Chiudersi
con una declaratoria di cessazione della materia del contendere
Peculiare applicazione ex art. 111 € proseguito da/nei confronti degli ex soci, quali successori a titolo particolare
2) Applicazione degli artt. 299 e 110 € estinzione della societ‡-parte avrebbe determinato l’ interruzione del processo pendente, che avrebbe potuto
3) essere proseguito da (o nei confronti degli ex soci), quali successori a titolo universale della societ‡ estinta.
Le “U hanno confermato la correttezza dell’ ultima soluzione:
¤ PA““IVITA’ “OCIALI NON LIQUIDATE: €
L’ estinzione della società non è seguita dall’ estinzione delle passività sociali non liquidate di queste risponderanno gli ex- soci, quali
successori a titolo universale della societ‡ estinta.
Quindi estinzione determina interruzione e i creditori potranno riassumere il processo verso gli ex-soci per ottenere la condanna al
pagamento del credito in precedenza vantato nei confronti della societ‡.
¤ SOPRAVVIVENZE ATTIVE
o Posizioni giuridiche attive certe € sopravvivono all’ estinzione e gli ex-soci vi succederanno in regime di comunione
o Mere pretese che non corrispondono ancora ad un bene o un diritto certi € estinzione vale come rinuncia
La soluzione adottata dalle SU appare un giusto mezzo di tutela del creditore sociale, a fronte dell’ ineludibile dato testuale, che sancisce l’ efficacia costitutiva e
irreversibile della cancellazione della società dal registro delle imprese.
PROBLEMATICHE RIMANENTI:
1) L’ impugnazione che venga indirizzata a parte estinta Ë inammissibile € il creditore dovr‡ sempre controllare che la societ‡ non sia estinta
2) Gli ex-soci sono soci universali € il creditore dovrà individuarli tutti per indirizzare nei confronti di tutti loro l’ atto di
riassunzione del processo sospeso € incremento della complessit‡ soggettiva del giudizio.
sia stato instaurato precedentemente all’evento successorio
Gli artt. 110 e 111 riguarda le ipotesi in cui il processo : in caso contrario, gli articoli non
trovano applicazione.
ANALISI: PROSECUZIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SUCCESSIONE UNIVERSALE
L’ art. 110 dispone circa la prosecuzione del processo a seguito di un evento di successione a titolo universale a causa di
morte/estinzione. de cuius
A seguito dell’ evento successorio, si verifica un cambiamento della persona fisica, attore o convenuto, poiché al posto del subentreranno
status
i suoi eredi nel rapporto processuale o, se si preferisce, nello di parte:
Qualora vi siano pi˘ eredi, saranno questi a subentrare congiuntamente quali parti nel processo, tutti litisconsorti necessari €il
A) litisconsortile
processo diventer‡ un processo e l’ attore dovrà far valere la pretesa contro tutti gli eredi. Se il processo non si svolge
inutiler data
nei confronti di tutti i legittimi contraddittori, la sentenza che lo definisce Ë (inesistente).
Non succede nel processo il chiamato alla eredit‡ che non abbia ancora accettato
B) Se erede Ë la controparte del defunto il processo prosegue con i soli altri eredi; se la confusione Ë integrale, allora il processo
C) si estingue. “E)IONE 5: IL PROCE““O COMPLE““O E CON PLURALITÀ’ DI PARTI
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C. CONSOLO (Vol. II) PROCEDURA CIVILE 64
A causa dell’
evento successorio: interruzione del processo
• si verifica un fenomeno di ai sensi dell’ art. 299 c.p.c.;
riassunto
o il processo deve essere nei confronti degli eredi o dagli eredi stessi, entro 3 mesi;
▪ estinzione
se non viene riassunto, per inattivit‡ delle parti.
IPOTESI DI TESTAMENTO DEL DE CUIUS: L’ipotesi più interessante è quella del convenuto che muore avendo fatto testamento.
Si possono avere due eventualit‡:
a) SOLO EREDI 1/+
b) LASCIANDO ANCHE LEGATI ex re certa:
IPOTESI a): Istituzione di erede
[Es. “ Nomino miei eredi i miei figli per la met‡, mia moglie per 1/3 e Giacomo per la quota residua che coincide esattamente con il valore di quel mio
” ].
appartamento, che quindi gli lascio e si ponga il caso che la liste fosse proprio sulla proprietà di quell’ appartamento
pro quota
L’ istituzione dell’erede ex re certa è un modo di istituire un erede e quindi, anche in questo caso, si ha un’ ipotesi di successione a
pro quota de cuius
titolo universale: l’erede risponde degli eventuali debiti del , seppure nella misura corrispondente al valore
proporzionale di quell’ appartamento rispetto all’ asse.
re certa o anche qui litisconsorti necessari solo gli altri eredi?
Il processo prosegue solo con l’ erede ex
La Cassazione ha stabilito che anche gli altri eredi sono l. necessari; infatti, nel caso in cui la propriet‡ d quel bene attribuito all’erede ex
de cuius
re certa fosse ritenuta non di sua propriet‡ (e ancor prima di propriet‡ del ) , allora la quota ereditaria, non potendo pi˘ venire
espressa dalla successione nella propriet‡ di quel bene, verr‡ soddisfatta come coerede pro quota su tutto l’ asse, partecipando così quale
erede in comunione alla successiva divisione di tutti i beni di effettiva propriet‡ del testatore.
€ Da qui, l’
esigenza che l’ accertamento da rendere nel processo pendente, sulla proprietà della res certa avvenga nel
confronto di tutti i coeredi, da ritenere a tal fine l. necessari.
IPOTESI b): LASCITO DI UN LEGATO
Delle due figure di legato conosciute dal cc:
Legato ad effetto traslativo ( ) € immediata efficacia traslativa
detto anche
• legato di specie; legato per vindicationem
• Legato obbligatorio ( )€ efficacia meramente obbligatoria
legato per damnationem
…a venire in considerazione sotto il profilo della successione nel processo sarà quasi esclusivamente la prima.
Art. 111.2: Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo
confronto.
Al legato non si può applicare l’ art. 100 e il processo deve continuare solo con gli eredi ai sensi del 111.2 con, quindi, dissociazione tra
colui che Ë parte del processo(erede) e il soggetto che Ë parte della pretesa sostanziale (legato).
Questo Ë un caso di : l’ erede non sta nel processo in nome del legatario, ma in nome proprio come successore
SOSTITUZIONE PROCESSUALE
universale, perÚ dichiara di:
a) difendere la spettanza del diritto controverso in capo al legatario ( )
successione dal lato passivo
b) far valere, in via di legittimazione straordinaria, un diritto che affermano del terzo-legatario ( )
successione dal lato attivo
€
fa valere in nome proprio, un diritto altrui.
CiÚ conferma:
Che l’ applicazione del 110 prescinde dall’
effettivo asseto e titolarità dei rapporti sostanziali controversi e si
a) preoccupa solo di garantire la necessaria presenza di almeno due parti.
La previsione del 111.2 non Ë strana, in quanto una delle posizioni in cui avviene la successione universale Ë anche la posizione di
b) parte processuale.
Infatti, successione universale significa che si succede nell’ intera posizione del de cuius: crediti, debiti, diritti.
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C. CONSOLO (Vol. II) PROCEDURA CIVILE 65
SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE (art. 111):
ART. 111. - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO.
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il
successore universale puo' esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da lui,
salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione
legato per vindicationem ad effetti reali
Nel momento in cui si parla di testamento che prevede un si Ë in presenza di una fattispecie di
successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti
originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Il campo dell’ art. 111 si riferisce a:
C 1: Trasferimento a titolo particolare inter vivos del diritto controverso € regola della perduranza della qualit‡ di parte in
1) OMMA
capo al dante causa.
C 2: Trasferimento a titolo particolare a causa di morte € il processo Ë proseguito dal successore universale
2) OMMA
o in suo confronto
Questa non Ë una situazione destinata sempre a durare a lungo infatti:
In ogni caso il successore a titolo particolare puÚ intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante
o il successore universale puÚ esserne estromesso.
Il successore a titolo particolare puÚ:
• sia intervenire
• sia essere chiamato nel processo
A questo punto, se le altre parti vi consentono, il successore universale/dante causa puÚ essere estromesso; cosÏ si ristabilisce la
simmetria fra posizione di diritto sostanziale e ruolo processuale.
terza figura di estromissione
€ Si ha con ciÚ una (oltre a quella dell’
obbligato e del garantito).
PerÚ se non avviene questo intervento o questa chiamata in causa il processo deve proseguire tra gli eredi e la controparte.
“E)IONE 5: IL PROCE““O COMPLE““O E CON PLURALITÀ’ DI PARTI
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C. CONSOLO (Vol. II) PROCEDURA CIVILE 66
LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE INTER VIVOS
L’ ipotesi della successione a titolo particolare mortis causa ha ovviamente rilevanza nettamente inferiore di quella della successione a
titolo particolare per atto tra vivi. perpetuatio legitimationis.
La regola generale per la successione a titolo particolare per atto tra vizi Ë della
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile
anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione
Il successore a titolo particolare, nel caso non intervenga o non sia chiamato in causa, se il giudice d‡ torto al dante
causa/successore universale, potr‡ affermare la non opponibilit‡ della sentenza?
€ Non puÚ avvenire € cosÏ facendo avrebbe due chances contrariamente ad ogni principio di equit‡ processuale.
Tuttavia, quale necessario contrappeso alla soggezione del successore a titolo particolare agli effetti della sentenza pronunciata tra le
parti originarie senza il suo intervento, si ammette che questa sentenza sia impugnabile anche dal successore a titolo particolare.
Si ha quindi qui l’appello di un terzo, di qualcuno, cioË, che non era formalmente parte in primo grado, ma che tuttavia era
in realtà divenuto il vero titolare dell’ interesse in lizza.
Il successore a titolo particolare Ë con ciÚ ammesso a diventare parte formalmente non solo durante il giudizio di primo grado, ma
anche dopo una eventuale decisione sfavorevole attraverso l’ esercizio diretta della impugnazione.
Il terzo successore, pur non intervenuto/chiamato in causa, puÚ impugnare la sentenza solo con gli stessi mezzi tipici delle parti
( ) o anche con i messi di impugnazione tipici dei terzi? Vale a dire:
appello/ricorso per cassazione/revocazione/regolamento di competenza
opposizione di terzo:
• [=riservata a terzi che vedano pregiudicato dalla sentenza un loro diritto]
ORDINARIA
• [=terzi che siano creditori o aventi causa di una delle parti, per il caso in cui la sentenza che si vogliono opporre Ë
REVOCATORIA
frutto di dolo o collusioni]
Il terzo può impugnare sia con l’ appello che con l’ impugnazione ex art. 404.2 tipica del terzo avente causa?
La maggioranza degli autori e la giurisprudenza ritengono che la legittimazione ad impugnare la sentenza con i mezzi ordinari,
escluda la possibilit‡ di un cumulo di rimedi che consenta a questo di esperire anche l’ opposizione di terzo.
SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DA PARTE DEL CONVENUTO:
inter vivos
Analizziamo la fattispecie della successione a titolo particolare per atto dal lato del convenuto.
Il problema pi˘ spinoso Ë quello della tutela della posizione del terzo € non deve essere costretto a condurre contro l’ avente causa un nuovo
processo, laddove non sia intervenuto o non sia stato chiamato nel primo processo il successore a titolo particolare.
€ Anche qui art. 111.4: estensione dell’efficacia della sentenza all’avente causa successore
111.4: La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e'
impugnabile anche da lui, salve le norme sull'ac
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