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CAP. 2 – RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE
Il titolo III del codice deontologico dell’assistente sociale si compone di 22 articoli suddivisi in 3 capi:
• Capo I: diritti degli utenti e clienti
• Capo II: regole generali di comportamento
• Capo III: riservatezza e segreto professionale
2.2 Capo I: i diritti degli utenti e dei clienti nella relazione con l’assistente sociale
L’assistente sociale è un professionista dell’aiuto che ai sensi della legge 84/1993 opera per la prevenzione, il
sostegno e il recupero della persona; quindi il suo lavoro si fonda sulla costruzione di relazioni di aiuto in
base ai principi e ai valori.
Art. 11
L’assistente sociale, in base alla sua professionalità, deve promuovere l’autodeterminazione degli utenti e
clienti, la loro potenzialità e autonomia in quanto sono soggetti attivi del progetto di aiuto, instaurando un
rapporto di fiducia. Affinché si realizzi una relazione di aiuto è necessario che l’operatore rispetti delle
condizioni:
a) La persona, in quanto portatrice di un bisogno, deve essere aiutata ad esplicare le proprie aspettative
e delineare il percorso che intende intraprendere
b) Le persone devono essere aiutare a raccontare/raccontarsi e dare significato agli eventi che ritengono
importanti nella loro vita
c) Per sviluppare un rapporto fiduciario è necessario assumere atteggiamenti non giudicanti, accoglienti
e che garantiscono la riservatezza ma anche aiutare le persone ad essere consapevoli di come lavora
l’assistente sociale, dei criteri che utilizza per analizzare le situazioni e per formulare la valutazione
sociale.
Responsabilità primaria dell’assistente sociale è quella di assicurare ai soggetti la possibilità di compiere
scelte consapevoli e libere da condizionamenti esterni. La costruzione delle relazioni di aiuto fondate sulla
fiducia sono facilitate e rafforzate dall’adozione e applicazione della valutazione, intesa come attribuzione di
senso e di significato degli elementi analizzati.
La persona condivide la valutazione proposta dall’assistente sociale, arrivando ad una presa in carico intesa
come accordo per costruire un progetto condiviso e concordato. Quindi, si definiscono obiettivi di lavoro,
interventi/azioni, tempi e modalità di valutazione (in itinere e di chiusura) del progetto; se la persona non
condivide la valutazione formulata dall’assistente sociale è possibile adottare 3 diverse strategie:
1. Valutare che non ci siano le condizioni per costruire un progetto di aiuto e restituire alla persona
l’impossibilità di continuare un percorso di aiuto
2. Costruire un accordo di lavoro a partire dalla valutazione dell’utente e definire un progetto di aiuto,
dandosi un tempo preciso di attuazione, verifica e valutazione a breve termine
3. Chiedere all’utente di fidarsi delle proprie competenze e della valutazione formulata
Costruire un progetto di aiuto, oltre ad essere un dovere dell’assistente sociale, è un diritto delle persone ed è
solo attraverso l’adozione di queste responsabilità che è possibile costruire rapporti fondati sulla fiducia.
Nel servizio sociale gioca un ruolo importante il rapporto diretto con l’utente per la consulenza, il sostegno e
l’individuazione di progetti individualizzati.
2.2.2 Costruire contratti collaborativi
Art. 12
La consensualità dell’intervento professionale è diritto primario delle persone e dovere dell’assistente
sociale. La costruzione del contratto, oltre a garantire intenzionalità all’azione professionale, può assicurare
partecipazione attiva al progetto da parte dei diretti interessati. Inoltre, la valutazione in itinere consente, se è
necessario, di mantenere gli accordi presi.
2.2.3 Favorire l’accesso al documento professionale
Art. 13
L’assistente sociale deve agevolare gli utenti e i clienti o i loro legali rappresentanti nell’accesso alla
documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella
stessa e quelle che potrebbe arrecare un danno a utenti o clienti. Questo articolo si riferisce alla
documentazione professionale prodotta durante le fasi del progetto d’aiuto:
• Griglie per l’analisi della situazione
• Formulazione della valutazione sociale
• Contratto collaborativo
• Progetto d’aiuto individualizzato
• Eventuali relazioni o comunicazione ai servizi esterni
N.B. le informazioni relative ai terzi o che potrebbero rivelarsi dannose per le persone possono essere
estrapolate attraverso l’apposizione “omissis”.
2.2.4 Salvaguardare i diritti delle persone in situazioni particolari
Art. 14
L’assistente sociale deve salvaguardare gli interessi degli utenti e dei clienti e deve adoperarsi per contrastare
e segnalare all’autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti dei minori, di adulti
di impedimento fisico e/o psicofisico anche quando le persone appaiono consenzienti. Ma è opportuno
ricordare che alcune situazioni pongono l’assistente sociale in dilemmi etici.
Es. Anziano che non è autosufficiente ed esplica la volontà di non coinvolgere i suoi figli. L’assistente
sociale dovrà prendere una decisione con un’attenta riflessione sulle conseguenze, gli svantaggi e sulle
responsabilità che si attivano nell’una o nell’altra scelta.
2.2.5 Rimediare agli errori professionali
Art. 15
L’assistente sociale che nell’esercizio delle proprie funzioni incorra in un’omissione o in un errore che può
danneggiare l’utente o il cliente o la sua famiglia deve informare l’interessato e tentare di rimediare.
Un operatore competente non è infallibile ma sa come gestire l’errore: è un professionista riflessivo in
quanto cerca di superare i limiti della razionalità tecnica valida solo per azioni di routine.
Per rimediare alle omissioni o agli errori sono utili le conoscenze sulle strategie di gestione alternativa dei
conflitti; esse possono:
• Consentire di promuovere un dialogo sincero, l’assunzione di responsabilità etica, personale e
professionale
• Contribuire a contenere e ridurre l’aggressività
• Promuovere la ricerca di soluzioni alternative per una ricomposizione di una relazione
2.2.6 Il consenso di supervisione dei tirocinanti
Art. 16
L’assistente sociale deve avere il consenso dei clienti e degli utenti che tirocinanti e terzi siano presenti
durante l’intervento o informati dallo stesso per motivi di studio, formazione, ricerca.
2.3 Capo III: regole generali di comportamento dell’assistente sociale
2.3.1 La gestione del potere nelle relazioni di aiuto
Art. 17
L’assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro e alla dignità della professione, inoltre
in nessun caso può abusare della sua posizione professionale.
Come spiega Dal Pra Ponticelli l’assistente sociale ha nelle sue mani tante forme di potere:
A. POTERE ISTITUZIONALE rappresentato dalla posizione dell’operatore
B. POTERE LEGALE norme e leggi alle quali l’operatore deve far riferimento
C. POTERE PERSONALE-PROFESSIONALE che si concretizza nella capacità dell’assistente
sociale di esprimere accettazione, fiducia, disponibilità nel suo specifico carisma che può influire
sulla possibilità di instaurare una valida relazione di aiuto ma allo stesso tempo il contrario
2.3.2 La chiusura dei progetti di aiuto
Art. 18
L’assistente sociale deve mantenere al servizio degli utenti e di clienti la propria competenza e abilità
professionale costantemente aggiornate, intrattenendo il loro rapporto professionale solo fino a quando la
situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.
Riguardo al processo di aiuto sono importanti 2 temi:
1) Regolamento della formazione continua, attraverso l’acquisizione di crediti formativi
2) Intrattenere il rapporto sino a quando la situazione lo richiede appare tutt’altro che una questione
assodata per il s.s.
Si sottolinea che la conclusione del processo di aiuto non implica la possibilità di costruire nuovi progetti
individualizzati ogni qual volta si ripresentino situazioni di difficoltò, rispetto alle quali i cittadini ritengono
di volersi rivolgere all’assistente sociale. Con la chiusura del progetto si valuta l’efficacia degli interventi
realizzati e il raggiungimento degli obiettivi definiti.
2.3.3 Cambiare assistente sociale di riferimento
Art. 19
Qualora la complessità della situazione lo richieda, l’assistente sociale si consulta con altri professionisti
competenti; nel caso l’interesse prevalente dell’utente o del cliente lo esiga, o per gravi motivi venga meno il
rapporto fiduciario, o quando sussiste un grave rischio per l’incolumità dell’assistente sociale, egli stesso si
attiva per trasferire, con senso informato e con procedimento motivato, il caso ad un altro collega, fornendo
ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto. Tale continuità deve essere garantita in caso di
sostituzione o supplenza.
Questo articolo prevede la possibilità per l’assistente sociale di confrontarsi con altri professionisti dove i
termini di consulenza saranno definiti di volta in volta dall’assistente sociale. La consulenza è efficace nel
momento in cui l’assistente sociale è in grado di formulare quesiti specifici, ha riflettuto sugli elementi di
critica ed ha formulato delle ipotesi alle quali ritiene necessario confrontarsi con i colleghi.
È possibile trasferire la gestione di una situazione ad un collega se e quando:
a) L’interesse prevalente dell’utente o del cliente lo esiga (situazioni che si legano ad un vincolo di
parentela o amicizia dove non si dispone di imparzialità)
b) Per gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario
c) Sussiste un grave rischio per l’incolumità dell’assistente sociale (minaccia)
2.3.4 Gestione delle relazioni di aiuto in contesti di controllo
Art. 20
Le funzioni di tutela e di controllo delle quali si deve occupare l’assistente sociale derivano dall’applicazione
delle norme specifiche e sono il prodotto di collaborazioni tra attività giudiziaria e pubblica amministrazione.
Si può ipotizzare che il controllo è attribuito da funzioni dell’integrazione sociale e dell’orientamento dei
valori.
Quando, invece, gli assistenti sociali sono guidati dall’idea del controllo come verifica fine a se stessa
sembra che lascino poco spazio alle possibilità di cambiamento. Il controllo fa parte del percorso di
cambiamento, quindi da un lato si avrà