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La selezione viene effettuata per lo più per determinati servizi specifici. Di fatto il
sistema è caratterizzato da un primo livello di prestazioni di tipo informatico a cui
possono accedere tutti e altre prestazioni più specifiche.
Il principio di sussidiarietà,
Importante, nei Servizi Sociali, è regolato dall'articolo
118 della Costituzione italiana il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città
Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
della sussidiarietà.
Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni
necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire
liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di livello
superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire
l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore
Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto:
- in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere
spostata verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del
territorio;
- in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi
intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire
gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine.
Inoltre tramite la legge vengono previsti strumenti specifici per regolare l’affidamento
dei servizi al terzo settore, quali i meccanismi di autorizzazione e accreditamento
ma anche la carta dei servizi.
Il terzo settore sono tutti quegli enti che operano e si collocano in determinati settori,
ma non riconducibili né al Mercato né allo Stato; esso è una realtà sociale,
economica e culturale in continua evoluzione. Tuttavia spesso, nella realtà, rimane
semplice erogatore si servizi per conto del soggetto pubblico e ciò lo ingloba nelle
logiche tipiche del mercato.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali delle legge 328/2000 prevede una
ben precisa suddivisione delle competenze tra Comuni, Province, Regioni e Stato.
- Comuni: titolarità delle funzioni amministrative riguardanti interventi sociali
locali, attribuendo importanti compiti di programmazione e progettazione da
attivare con il Piano di Zona, definito con un accordo di programma d’intesa
con ASL e terzo settore, per creare un rete di interventi e servizi flessibili
stimolando le risorse locali di solidarietà.
- Regioni: funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli
interventi sociali
- Stato: poteri di indirizzo, coordinamento e regolazione del sistema di cui
definisce i principi e gli obiettivi attraverso il Piano nazionale degli interventi e
dei servizi sociali e di cui individua i livelli essenziali e uniformi delle
prestazioni, i LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE- LIVEAS da
garantire a tutti i cittadini sul territorio nazionale.
Misure di contrasto per la povertà
o Sostegno per minori
o Responsabilità familiari
o Consulenza alle famiglie
o Segretariato sociale
o Pronto intervento sociale
o Assistenza domiciliare
o Strutture residenziali e semiresidenziali.
o
Per poter disporre tempestivamente di dati e informazioni venne istituito il Sistema
informativo dei servizi sociali (SISS).
Se questi sono stati gli elementi di innovazione, non si può non mettere alla luce le
criticità emerse con il tempo.
Prima tra tutte, nel 2001, la riforma del titolo V della costituzione(dove veniva
espresso il principio di sussidiarietà) ha indebolito la legge quadro. La materia dei
servizi sociali è passata da competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni a
quella esclusiva delle regioni, non obbligando più lo Stato a fungere il ruolo di
indirizzatore e coordinatore a discapito dei principi di omogeneità ed uguaglianza.
Di conseguenza i livelli di essenziali di assistenza vengono definiti da ogni governo
regionale sulla base delle scelte strategiche, disponibilità economiche-finanziarie a
discapito dei bisogni dei cittadini.
1.3 Le strategie di intervento per la promozione del Welfare
locale e la valorizzazione del contesto territoriale.
Il Piano di Zona:
Uno degli elementi più innovati dati dalle riforme sull’assistenza è
strumento del governo finalizzato alla costruzione e gestione di un sistema integrato
dei servizi sociali e sanitari.
Il distretto ha il compito di elaborare il Piano di zona predisponendo attività concrete
per raggiungere specifici obiettivi con risorse specificate e quantificate in un tempo
definito. Identificazione dei soggetti interessati all’ interno della programmazione.
La programmazione e gestione dei servizi rappresentano azioni e percorsi
collaborativi tra vari attori in gioco appartenenti al livello locale ma non solo.
Potenzia la gestione associata e interventi gestiti dai singoli comuni, promuovendo
un integrazione sociosanitaria.
Processo di programmazione:
1) analisi dei bisogni
2) definizione degli obiettivi
3) valutazione costi-benefici
4) scelta della migliore soluzione possibile
I Tre organismi di gestione della programmazione sociale di zona sono:
1) assemblea dei sindaci e conferenza degli assessori per determinare gli
obiettivi strategici e delle priorità, integrazione tra comune ed asl
2) ufficio di piano, gruppo di piano o segreteria tecnica con il compito di attuare il
piano di zona in coerenza con gli obiettivi e le priorità, composti da assistenti sociali
e funzionari amministrativi, funzioni di supporto e regia
3) tavoli tematici o laboratori di co-progettazione: coordinati dagli uffici di piano,
confronto su aree problematiche per giungere a soluzioni condivise. Progetti
specifici e soluzioni – obiettivo.
Spesso si ha una gestione esclusivamente emergenziale dei problemi.
Le sfide poste da queste innovazioni, dunque, richiedono agli assistenti sociali di
conoscere e sapere applicare agli approcci metodologici del lavoro di rete e della
community care che richiedono la capacità di dialogare con gli attori politici del
territorio, la capacità di svolgere un ruolo di mediazione di linguaggi diversificati,
tutelando il benessere della collettività.
2. Il principio di Sussidiarietà, tra dimensione
valoriale e prassi organizzativa
2.1 Riflessioni introduttive
Importanti sono il principio di sussidiarietà e il diritto di cittadinanza:
Diritto di cittadinanza: afferma il senso di appartenenza delle persone, il
riconoscersi all’ interno di un contesto, il rispettarne gli obblighi ed esercitane i
diritti.
Sussidiarietà: lavoro sociale e relazione di aiuto, si esprime nello stare
accanto, condividere, progettare con l’ utente, favorire l’ apertura a nuovi
soggetti sociali.
Nel lavoro sociale e più specificatamente nella relazione d’aiuto, il principio di
sussidiarietà esprime concretamente l’dea dello stare accano, del condividere, de
non sostituirsi all’altro, progettare con l’utente e non sull’utente.
2.2 L’esternalizzazione dei servizi: luci e ombre
Il ricorso all’esternalizzazione dei servizi sociali, con il riconoscimento del terzo
settore, attraverso la pratica del contracting out, rappresenta una valorizzazione del
contesto territoriale e lo sviluppo della comunità locale quindi una sfida dalla
potenzialità positiva.
Tuttavia essa non risultò immune da insidie.
L’ utilizzo dei contratti (contracting out) è collegato all’idea che attraverso
l’esternalizzazione dei servizi sia possibile migliorare l’ efficacia e l’ efficienza dei
processi di erogazione e produzione.
Il trasferimento delle responsabilità della gestione del pubblico al privato è stato a
lungo considerato da un lato: un mezzo efficacie per contrastare i fallimenti dello
stato come la scarsa efficienza e burocrazia e, dall’altro, una risposta più adeguata
per rispondere ai bisogni delle persone.
Inizialmente le prime esperienze di erogazione e produzione di servizi sociali su
base privata erano sorte su forme di autofinanziamento (deciso da privati e non i
accordo con il pubblico).
Successivamente il numero di enti del terzo settore organizzati in cooperative
(privato) aumentò esponenzialmente. Dimensioni tali da richiedere una regolazione.
Dai primi anni 90 gli enti locali iniziano a ricorrere allo strumento della gara (appalti)
estendendola ai servizi sociali fino all’ora estranei. La gara di appalto è uno
strumento che evidenzia il bisogno per una pubblica amministrazione di acquistare
servizi, lavori pubblici ma anche merci da parte di aziende del servizio pubblico.
(quindi il privato da una mano al pubblico)
D.P.C.M. 30 marzo 2001 all’art 4, Selezione dei soggetti del Terzo settore,
prevedono le seguenti disposizioni :
I Comuni per la preselezione dei soggetti da cui acquistare o ai quali affidare
l’erogazione di servizi, valutino i seguenti elementi.
Formazione, qualificazione
o Esperienza nei settori
o
I Comuni procedono all’aggiudicazione dei servizi in base all’offerta
economica più vantaggiosa, tenendo con di:
3) Modalità per il turn over degli operatori
o 4) Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro
o Conoscenza dei problemi sociali
o Rispetto dei trattamenti economici previsti
o
2.3 La funzione di monitoraggio, controllo e valutazione dei
servizi esternalizzati
Il ricorso all’esternalizzazione dei servizi enti del “privato sociale” sembra essere, ad
oggi, una prassi ormai consolidata tuttavia esso racchiude in sé elementi di criticità,
ad esempio: come coniugare l’esigenza di brevità della durata dei contratti dettata
dai limiti di bilancio con la necessaria stabilità in ordine alla continuità assistenziale
in favore degli utenti?
E’ indubbio che per realizzare una corretta gestione dei servizi socio-sanitari è
fondamentale l’attivazione di tre momenti: la programmazione, l’organizzazione, il
controllo e la valutazione.
E’ evidente, quindi, che la pubblica amministrazione, nelle sue diverse emanazioni
deve rendere conto del proprio operato
L’ ente pubblico deve farsi da garante nei processi decisionali delle politiche sociali
che intende attivare e nelle funzioni di controllo e di valutazione.
Molto rilevante è il contributo del servizio sociale professionale nella valutazione e,
dunque, della necessità di dotarsi di strumenti per provvedere a ciò .