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LE NORME GIURIDICHE E LE ALTRE NORME A RILEVANZA SOCIALE
Ogni individuo può rilevare la necessità di norme che regolino l'andamento della società, ed è per questo utile differenziare i caratteri delle norme "giuridiche" e quelli delle altre norme c.d. a rilevanza sociale.
- LE NORME GIURIDICHE: la norma giuridica si differenzia in base alla sua funzione e alla sua struttura.
La funzione è quella di disciplinare e risolvere conflitti di interessi intersoggettivi e presuppone un'organizzazione sociale, per quanto rudimentale. Ubi societas, ibi ius, ma è vero anche ubi ius, ibi societas.
Dal punto di vista della struttura la norma giuridica rappresenta un comando generale ed astratto, regola dunque una serie indefinita di casi purché essi rientrino nei presupposti della norma stessa.
Essa si compone di due parti: la descrizione di una situazione di fatto (fattispecie) e l'individuazione degli effetti giuridici.
Bisogna confondere la norma giuridica con la struttura di discorso (sempre ipotetico) da cui se ne ricava l'esistenza. Nel diritto moderno si distingue fra gli articoli di legge e le norme giuridiche che da essi si ricavano. Se la struttura linguistica dell'articolo può variare, quella logica della norma è sempre la stessa: sempre un discorso ipotetico (se x allora y). Una caratteristica fondamentale della norma giuridica è quella della coercibilità (essa prevedde un comando). È dunque comprensibile l'ambiguità: la norma è un discorso ipotetico o un comando? Dal punto di vista logico è un discorso ipotetico, ma essa è contemporaneamente anche un comando, in quanto i suoi effetti sono muniti di coercibilità. Nel linguaggio comune si tende ad assimilare sotto i termini di norma e regola sia i comandi astratti che quelli concreti. Tuttavia si parla di conflitto regolato dal diritto solo se si fa riferimento
Ad una norma generale ed astratta (normagiuridica). A questo proposito si deve porre l'attenzione su un'ulteriore distinzione, quella tra le norme di qualificazione (organizzazione) e di relazione (comportamento).
a. LE NORME DI QUALIFICAZIONE: servono ad attribuire una qualità sul piano del diritto ad un soggetto, una cosa, una situazione di fatto. ES. norme che stabiliscono quali res siano mancipi o nec mancipi / quali humani iuris o divini iuris / quali personae siano liberae quali servi / quali alieno iuri quali subiectae. Nelle norme di qualificazione non si pone il problema della violazione della norma. La coercibilità della norma si dimostra solo nell'indefettibilità e irretrattabilità della qualificazione giuridica che si è creata.
b. LE NORME DI RELAZIONE: guardate dalla prospettiva del diritto privato risolvono direttamente i conflitti di interesse attribuendo determinati poteri ad un soggetto nei confronti di un altro, creando una
Situazione in cui si contrappone un diritto soggettivo e un dovere giuridico. Es. una particolare categoria è quella delle norme tecniche, che impongono ad un soggetto un particolare comportamento per poter raggiungere un determinato scopo: il soggetto ha l'onere di adibire una certa forma o di rispettare un termine per l'esercizio del suo diritto. La posizione delle persone soggette ad onere è diversa da quella di chi è gravato da un obbligo o dovere giuridico, in quanto se l'onere non è rispettato, ciò che ne consegue è solo il non raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Dunque esse impongono ad un soggetto un dovere di comportamento e richiedono la collaborazione dello stesso per l'attuazione. Il soggetto può rifiutare tale collaborazione: ecco il problema della violazione della norma e delle conseguenze: sanzione.
SANZIONE: è sostanzialmente l'inflizione di un male o uno svantaggio, riconosciuto
Come socialmente rilevante, laddove venga violata una norma o una regola. Le sanzioni sono classificate in:
- Sanzione indiretta: Lo svantaggio o il male inflitto può essere indipendente dal fatto di ripristinare o soddisfare l'interesse leso (come accade nei delitti privati dell'ordinamento romano).
- Sanzione diretta: ha lo scopo di soddisfare l'interesse violato. Essa può avvenire ristabilendo coattivamente la situazione di fatto che si aveva prima della violazione (es. riportare il figlio al pater familias, o restituendo la cosa al proprietario anche manu militari); oppure se l'interesse leso è di natura patrimoniale si attribuisce all'offeso il diritto di esigere una somma di denaro equivalente alla valutazione pecuniaria della lesione.
Esistono sanzioni che si collegano ad attività negoziale (contratti, rapporti giuridico economici) che nel modo antico potevano avere conseguenze gravi anche sul piano personale.
Es. legge 12
tavole: laddove ci sia un debitore insolvente e più creditori, qualora questi non siano in grado di ottenere soddisfatta la loro pretesa, allora facevano a pezzi il debitore e ciascuno prendeva la parte che ne spettasse (partissecanto), una vendetta che ovviamente atteneva al piano personale e non risarciva nulla dal punto di vista economico, infatti più spesso si faceva lavorare il debitore finché non avesse ripagato la sua quota al completo.
La sanzione ha una duplice funzione:
- Funzione reipersecutoria – risarcitoria: non funziona necessariamente come un’equazione valore oggetto=valore risarcimento;
- Funzione penale – afflittiva: di natura patrimoniale o personale; questo vale per i romani sia per il diritto penale che per il diritto criminale.
P.S. I romani e anche in parte l’ordinamento moderno distinguono tra delicta e crimina.
Nell’ambito del diritto criminale sono compresi quegli illeciti che lo stato ritiene di particolare
gravità e per questo interviene direttamente per impartire la sanzione attraverso i suoi organi; esempi lesa maestà, falsificazione denaro, testamento, corruzione elettorale e molte altre fattispecie.- nell'ambito del diritto privato, invece, il compimento dell'atto vietato scaturisce non in un processo criminale di fronte agli organi dello stato ma in un processo civile. Lo stato non partecipa ma dispone che solo la parte lesa abbia la legittimazione attiva di procedere per via processuale. Si è parlato di azioni della compravendita e di actio furti, actio servi corrupti, concetto princeps di actio è il processo civile. Il diritto moderno non ha il diritto criminale, ma ha il diritto penale, la concezione è diversa ma non inesistente. L'art 2043 del c.c., responsabilità extracontrattuale, ci dimostra che il danneggiamento può essere illecito e passibile di sanzione, siamo nell'ambito che i romani avrebbero trattato come
delictum. Il danneggiamento, materia di diritto civile in ambito privato, se è doloso può essere anche reato (codice penale), se invece è il danneggiamento colposo non è materiale di diritto penale. Regresso storio: si è tornati a scindere gli illeciti che vengono perseguiti dal giudice penale (pubblico) e quelli che vengono fatti valere difronte al giudice civile. I romani avevano progressivamente fatto confluire numerosi illeciti nei crimina ora possiamo dire che si è tornati a dividere maggiormente illeciti civili e penali. (reati che venivano valutati in ambito penale sono stati convogliati all'ambito civile). 2. LE NORME A RILEVANZA SOCIALE - NORME MORALI: la norma giuridica e la norma morale hanno in comune la caratteristica di riferirsi entrambe all'agire dell'uomo e di avere carattere valutativo (impongono un criterio per giudicare il comportamento). Intercorre però una duplice differenza: a) La norma morale esauriscela propria funzione nella valutazione del comportamento del soggetto, quella giuridica regola la posizione del soggetto nella sua realtà intersoggettiva.
La norma morale si limita a porre un criterio di valutazione e quella giuridica, essendo coercibile, deve prevedere una sanzione. È impossibile dunque che sul piano concettuale si verifichi una commistione tra le due norme, anche se uno stesso fatto sia oggetto sia di valutazione morale che giuridica. Può accadere infatti che una norma giuridica si basi su una valutazione fatta su una norma morale.
NORME RELIGIOSE: il discorso attinente alle norme a carattere religioso è più complesso. Ogni religione ha un suo sistema valutativo etico. Le norme religiose non si differenziano da quelle morali per quanto concerne il rapporto con le norme giuridiche. La religione però è un fenomeno essenzialmente sociale che dà luogo ad un'organizzazione sociale di coloro che si riconoscono in
una stessa fede religiosa, fino ad arrivare come nelle città-stato antiche all'identificazione fra l'appartenenza ad una civitas e quella di una religione. In questo caso norma religiosa = norma giuridica. Una comunità religiosa può costituire una società intermedia tra individuo e stato (ovviamente il conflitto è dietro l'angolo, si pensi al rapporto fra l'impero e le chiese cristiane fino all'editto di Milano del 313 d.C.).
NORME A RILEVANZA UNICAMENTE SOCIALE: si intende le regole di buona educazione o di cortesia. Queste hanno come referente la società e i rapporti intersoggettivi. La differenza con le norme giuridiche è sempre la coercibilità: alla violazione delle norme sociali può conseguire soltanto una relazione sul piano dell'autotutela.
3. IUS E FAS
Le considerazioni fatte finora vanno confrontate con il contesto storico dell'esperienza giuridica romana. A partire dalla fine
del II sec. a.C. si coglie una contrapposizione tra ius e fas. In realtà le fonti a noi pervenute non ci permettono di capire il modo in cui essi venivano adoperati in un'epoca più arcaica (es. epoca delle XII Tavole). - Ius: diritto umano oggettivo che è stato creato dall'uomo per regolare la società; i romani non hanno il concetto di diritto, ma di ius: termine ambiguo, è un concetto intuitivo, insieme di norme e regole che disciplinano i rapporti tra i consociati, finalizzati a prevenire i conflitti o a risolverli. -> diritto come azione. - Fas: diritto divino, insieme di regole che disciplinano giuridicamente i rapporti tra uomini e divinità. I romani ritenevano che anche le stesse divinità dovessero rispettare norme giuridiche per la convivenza reciproca. Ogni violazione delle norme giuridiche, in particolare del fas e anticamente anche il compimento di certi crimina, pongono a rischio l'accordo con le divinità e.ica) o un supplicium (punizione pubblica). Mentre per i casi più gravi si può arrivare al decemviratus (un consiglio di dieci uomini con poteri straordinari) o addirittura alla lex sacrata (una legge sacra che impone sanzioni severe).