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Gli effetti giuridici degli accordi conclusi dalle organizzazioni internazionali
[NON CONFONDERE CON LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1961 E CON LA CONVENZIONE DI VIENNA SUI TRATTATI DEL 1969] Gli effetti giuridici degli accordi conclusi dalle organizzazioni internazionali -> se previsti dallo statuto (esempio: art 216 del TFUE) sono vincolanti anche per gli stati membri. In assenza di norme, gli stati membri comunque devono cercare di non contrastare il contenuto degli accordi conclusi dall'organizzazione (principio di leale cooperazione).
- Le organizzazioni internazionali possono entrare a far parte di accordi istitutivi di altre organizzazioni internazionali
- Oppure possono stipulare accordi nelle aree di competenza -> ad esempio possono stipulare accordi di assistenza con Stati cui prestano determinati servizi.
- Possono anche promuovere la conclusione di accordi tra stati -> in questo caso si parla di "sotto gli auspici" accordi conclusi di un'organizzazione.
3) Relazioni diplomatiche
Le organizzazioni internazionali che sono
soggetto di diritto internazionale che ha istituito la missione permanente. Le legazioni attive sono quelle che accreditano missioni diplomatiche presso Stati terzi o altre organizzazioni. Questo avviene attraverso l'invio di ambasciatori o rappresentanti diplomatici che rappresentano il soggetto di diritto internazionale presso l'altro Stato o organizzazione. Le legazioni passive, invece, sono quelle che ricevono o accreditano missioni diplomatiche di altri soggetti di diritto internazionale. In questo caso, il soggetto di diritto internazionale ospita l'ambasciatore o il rappresentante diplomatico inviato da un altro Stato o organizzazione. È importante sottolineare che questa possibilità non deriva direttamente dal diritto internazionale, ma è regolata tramite accordi internazionali. Ad esempio, nell'ambito delle Nazioni Unite sono state istituite una risoluzione che disciplina l'istituto delle missioni permanenti nel 1948 e una convenzione sulla rappresentanza degli stati nelle loro relazioni con le organizzazioni internazionali nel 1975. Le missioni permanenti non fanno parte dell'organizzazione stessa, ma agiscono per conto dello Stato membro di appartenenza che ha istituito la missione permanente presso l'organizzazione. Le manifestazioni di volontà si imputano sempre soltanto allo Stato di soggetto di diritto internazionale che ha istituito la missione permanente.appartenenza.
- le rappresentanze manifestano la volontà dello Stato di appartenenza tramite l'organocollegiale di Stati dell'organizzazione e la volontà è imputabile all'organizzazione e non ai singoli Stati membri.
La capacità di un'organizzazione di intrattenere relazioni diplomatiche si può vedere:
- quando uno Stato terzo invia una missione permanente presso un'organizzazione
- quando è l'organizzazione ad inviare delegazioni/missioni presso Stati terzi o altre organizzazioni internazionali.
Legislazione attiva e passiva nell'UE:
Attiva -> art 221 del TFUE dispone che le delegazioni dell'UE presso i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ne assicurano la rappresentanza. Tali delegazioni sono poste sotto l'autorità dell'Alto rappresentante dell'Unione e agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche degli Stati membri.
Passiva -> circa
150 missioni diplomatiche sono attualmente accreditate presso l'UE. Quando uno Stato accredita una missione diplomatica presso l'Unione Europea, si parla di "rappresentanze permanenti". Le rappresentanze degli Stati terzi si chiamano invece "missioni permanenti" e le vengono riconosciute immunità e privilegi.
4) Procedimenti di risoluzione delle controversie
Le organizzazioni in quanto soggetti di diritto internazionale possono partecipare a procedimenti di risoluzione di controversie. Molti accordi di associazione conclusi dall'UE prevedono organi per risolvere controversie tra UE e Stati associati. Le organizzazioni possono parteciparvi presentando osservazioni.
5) Atti unilaterali
Sempre per il fatto di essere soggetti di diritto internazionale, le organizzazioni internazionali possono compiere anche atti unilaterali quali:
- convocazione e partecipazione di conferenze internazionali
- atti di riconoscimento di Stati e governi
- atti
è fornito da garanzie o sanzioni proprie (sono di naturasecondaria perché si ricorre alle garanzie primarie dell’ordinamento internazionale solo comerimedio estremo).
L’ordinamento interno delle organizzazioni internazionali è distinto e autonomo rispetto al diritto internazionale perché ha i suoi destinatari, il suo ambito di efficacia e le sue fonti.
- I destinatari sono tutti i soggetti a cui sono rivolte le norme di tale ordinamento (Stati membri, organizzazione stessa, organi e persone fisiche e giuridiche).
- L’ambito di efficacia riguarda gli atti emessi dalle organizzazioni.
Le fonti dell’ordinamento interno
Le fonti dell’ordinamento interno delle organizzazioni sono di 2 tipi:
- Fonti primarie -> sono l’atto costitutivo e lo statuto = costituzione esterna ed interna.
- All’atto costitutivo e allo statuto si possono aggiungere eventuali principi generali comuni agli Stati membri basati sulla giurisprudenza
Lo statuto regola la struttura e il funzionamento dell'organizzazione e attribuisce il potere per gli organi di emanare atti giuridici -> questi atti costituiscono le:
2. Fonti secondarie o derivate -> atti giuridici emanati dagli organi dell'organizzazione
LE FONTI PRIMARIE
L'atto costitutivo e lo statuto contengono le norme fondamentali che regolano la vita dell'organizzazione e sono l'oggetto di un trattato internazionale firmato dagli Stati membri la pacta sunt servanda.
Cui giuridicità rispetta principio L'organizzazione internazionale è un soggetto del suo stesso ordinamento ed è tenuta a rispettarne le norme fondamentali contenute nello statuto.
Inoltre, gli Stati membri spesso concedono all'organizzazione poteri in relazione all'interpretazione, alla modifica e all'integrazione dell'atto costitutivo e dello statuto.
I poteri in tema di interpretazione dello statuto si giustificano con
L'opportunità di evitare che lo statuto venga interpretato in modo diverso nei singoli Stati membri a seconda delle loro diverse esperienze e tradizioni giuridiche -> art 267 dei TFUE affida alla Corte dell'UE il potere esclusivo di interpretare i trattati istitutivi sottraendo questo potere agli organi giurisdizionali degli Stati membri.
Art 96 dell'ONU: la CIG ha il potere di fornire pareri all'Assemblea Generale o al Consiglio di Sicurezza sull'interpretazione dello statuto.
A prescindere dalle disposizioni ogni organizzazione ha il potere implicito di interpretare lo statuto.
Per quanto riguarda la modifica dello statuto:
- in base al diritto internazionale generale richiederebbe l'assenso di tutti gli Stati membri -> procedimento esterno o extra-organico (maggior parte delle organizzazioni).
- nelle organizzazioni a vocazione universale in quanto a membership spesso gli Stati affidano all'organizzazione alcuni poteri di modifica.
del statuto all'organizzazione. Questi poteri riguardano l'iniziativa della proposta di modifica, poi l'approvazione è lasciata agli Stati:
- sia direttamente -> procedimento complesso
- che attraverso l'organo assembleare in cui tutti sono rappresentati -> procedimento organico
nelle organizzazioni a carattere tecnico si può verificare che l'organizzazione possa approvare la modifica attraverso un voto di uno o più organi collegiali di Stati (a maggioranza qualificata).
Anche quando l'approvazione della modifica è lasciata agli Stati può essere richiesta la ratifica da parte di una maggioranza qualificata senza l'unanimità.
La modifica di uno statuto può entrare in vigore anche se non tutti gli Stati firmatari sono consenzienti e, per chi non è consenziente è prevista la possibilità di recedere dall'organizzazione: per le modifiche sostanziali con
Apposita procedura (per modifiche minori è sufficiente il consenso preventivo). Esempio ICAO -> art 94 prevede una forma di recesso automatico che confina con l'espulsione: l'Assemblea fissa un termine entro il quale lo Stato deve procedere alla ratifica (firmare); coloro che non ratificano entro il termine cessano di far parte dell'organizzazione.
- A volte la procedura di modifica dello statuto è diversa a seconda dell'importanza delle modifiche e la partecipazione dell'organizzazione alle decisioni è maggiore per le modifiche meno importanti.
Esempio ONU -> art 108 e 109 prevedono due misure diverse di modifica:
- Una per gli "emendamenti" -> modifiche che non vanno a mutare l'assetto istituzionale; adottate dall'Assemblea Generale (maggioranza di 2/3).
- Una per le "revisioni" -> modifiche che mutano l'assetto istituzionale, adottate dagli Stati membri tramite una conferenza.
-> in e