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STORIA DELLA LEGISLAZIONE IN AMBITO DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Dal punto di vista storico la legislazione in ambito di sicurezza e prevenzione possiamo suddividerla in 4 macrofasi:

1. 1860-1948 2. 1948-1990 3. 1990-2008 4. 2008-…

Disciplina Disciplina Disciplina progettuale

Disciplina risarcitoria prevenzionistica integrata

programmatoria

Da come si evince dal In questo periodo storico L’europa emana alcune Sorge il problema che

nome in questo periodo si inizia a parlare di direttive che sfociano in nonostante siano stati

storico NON si parla di prevenzione e sicurezza italia come: approvati i dlgs.

prevenzione bensì di pur mantenendo il Appartenenti alla terza

risarcimento. concetto di risarcimento, macrofase, i decreti/leggi

in particolare vengono precedenti non sono stati

A partire dal 1930, con emanati: abrogati, e di conseguenza

l’introduzione del CODICE sono ancora in vigore.

PENALE si introduce il Nasce quindi l’esigenza di

concetto di responsabilità riportare tutta la

a carico di qualcuno, ma legislazione in un testo

che entra in atto dopo che unico:

il danno è gia successo. La

responsabilità penale si Dpr. 547/55 Dlgs. 626/94 dlgs 81/08

identifica come Riguarda tutti i settori Testo unico: composto da

Riguarda tutti i settori

PERSONALE e merceologici, riprende il

merceologici 14 titoli, 306 articoli e 51

547+figure+sanzioni

INDELEGABILE, cioè se allegati. Riporta tutte le

succede qualcuno tutti i leggi che sono state

soggetti responsabili Dpr 164/56 Dlgs 494/96 trascritte all’interno, e di

Riguarda il settore delle Riguarda il settore delle

pagano con la stessa pena. conseguenza abrogate,

costruzioni, riprende

costruzioni all’art. 304. (nb. Alcune

164+figure+sanzioni

Nel 1942 viene introdotto leggi non sono state

Dpr 303/56

il CODICE CIVILE che riportate, es. dlgs 321/56)

riprende i tratti del codice Normative sulla sicurezza

penale ma li tratta sotto il del lavoro

punto di vista civilistico. In

questo caso la Dpr 321/56

responsabilità è Cassoni ad aria compressa

PERSONALE e DELEGABILE,

cioè risarcisco in base al Legge 300/70

danno che ho creato. Statuto dei lavoratori

Legge 303/78

Istituzione sanitaria

nazionale

QUADRO GENERALE il committente e il responsabile dei lavori:

Fase di programmazione,

All’interno del dlgs 81/08 il titolo che fa riferimento ai cantieri temporanei e mobili è il TITOLO IV. Nello specifico

l’art.89 definisce il cantiere come qualsiasi luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria edile il cui elenco è

espresso all’interno dell’allegato X. L’allegato X contiene un elenco esaustivo di tutti i lavori in muratura, di

costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, in legno, in clsa, in acciaio etc. l’art. 88 tiene però a definire che

non vengono considerati cantieri temporanei e mobili i lavori in miniera, in mare e per quelle lavorazioni in teatro che

non hanno bisogno dell’installazione di un cantiere temporaneo.

A livello storico la sicurezza in ambito del settore delle costruzioni lo ritroviamo nel dpr 164/56 ma questo decreto

peccava sul tema della pianificazione della sicurezza, fu quindi emanata la direttiva cantieri 92/57/CEE che si poneva

l’obiettivo di migliorare il coordinamento tra la fase di pianificazione fino alla realizzazione dell’opera e anche di

migliorare la pianificazione stessa della sicurezza. La maggiore novità che introduceva la direttiva cantieri fu l’elenco

delle figure appartenenti al settore delle costruzioni. Queste novità sfociarono poi nel dlgs 494/96, che fu poi abrogato

e riportato all’interno del dlgs 81/08.

- il committente è uno dei personaggi appartenente al settore delle costruzioni, in particolare

IL COMMITTENTE:

nel Dlgs. 81/08 lo ritroviamo all’interno del TITOLO IV, che riguarda proprio i cantieri temporanei e mobili. In

particolare, viene definito nell’art.89:

colui per il quale l’intera opera viene realizzata, a prescindere da eventuali frazionamenti. Nel caso di opere

pubbliche avrà potere decisionale e di spesa per quanto riguarda la fase di gestione.

Il legislatore per ogni figura ha definito quali siano gli obblighi, in particolare gli obblighi del committente e del

responsabile dei lavori vengono definiti nell’art. 90:

Designare il CSP e CSE e inviare i nominativi alle imprese affidatarie e lavoratori autonomi

o Si deve attenere all’art.15 (misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)

o Deve inviare la notifica preliminare (descritta nell’allegato 11 deve contenere: indirizzo di cantiere,

o nominativi, apporto totale dei costi etc.) quando previsto: ossia quando si presentano delle modifiche nel

corso dei lavori e per opere in cui è prevista un'unica impresa con più di 200 uomini giorno.

Prende in considerazione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, inviandolo anche alle imprese, e il

o Fascicolo dell’Opera

Verifica che il datore di lavoro svolga gli obblighi assegnati

o Verifica l’idoneità tecnica-professionale, in particolare:

o PER LE IMPRESE: PER I LAVORATORI: LAVORI CON MENO DI

200 UG E SENZA RISCHI

- Certificato CCIAA che - Certificato CCIAA PARTICOLARE

- DURC

identifica a quale - Dichiarazione

camera di - Certificato CCIAA

commercio l’impresa conformità - DURC

è iscritta - DPI - Autocertificazione

- DURC: documento - Attestati di forma e altri requisiti

unico di regolarità idoneità sanitaria

contributiva

- DVR

- Dichiarazione art.14

Verifica la documentazione delle imprese:

o LAVORI CON Più DI 200 UG

LAVORI CON MENO DI

200 UG E SENZA RISCHI - Dichiarazione organico medio

PARTICOLARE annuo

- DURC - Estremi denunce all INAIL,

- Dichiarazione del INPS e cassa edile

contratto collettivo - Dichiarazione del contratto

stipulato collettivo stipulato

L’art 93 definisce anche la responsabilità del committente e del responsabile dei lavori: non è responsabilità del

committente il non adempimento degli obblighi assegnati al responsabile dei lavori, ma risulta responsabile il

committente per il fatto che non abbia controllato che il responsabile dei lavori svolgesse gli obblighi assegnati. È

inoltre responsabilità del committente o del responsabile dei lavori assicurarsi che il CSP e il CSE svolgano i propri

compiti.

- il responsabile dei lavori possiamo inserirlo a cavallo tra la fase di

IL RESPONSABILE DEI LAVORI RL/RUP:

programmazione e quella di progettazione. Definito anche lui dall’art. 89 del TITOLO IV, fa parte dei soggetti

all’interno del settore delle costruzioni: è colui che collabora con il committente svolgendo i compiti a lui assegnati

espressi nell.art. 90. Coincide con responsabile del procedimento (RUP). Ha quindi gli stessi obblighi del

committente e la sua responsabilità viene trattata nell’art.93 (gia espresso sopra).

il csp, il psc, i costi della sicurezza, il fascicolo dell’opera:

Fase di progettazione,

- il coordinatore per la sicurezza in fase di

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CSP:

progettazione viene definito nell’art.89 del TITOLO IV: colui che viene designato dal committente o dal RL e deve

adempiere agli obblighi espressi nell’art.91.

È obbligatorio designare il CSP quando vi sono presenti per i lavori due o più imprese anche se non

contemporaneamente, a meno che non si parla di:

-lavori privati

-lavori con un costo al di sotto di 100mila euro

-lavori che non hanno bisogno di permesso a costruire.

In questi ultimi casi infatti è possibile non nominarlo ma il legislatore afferma che i suoi compiti devono

comunque, essere svolti dal coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione.

Gli obblighi espressi nell’art 93 sono la stesura di due importanti documenti da presentare in fase di progettazione

prima di eventuali proposte di offerte: la stesura del insieme al progettista e la predisposizione del

PSC* fascicolo

dell’opera***.

All’art.98 inoltre si identificano i requisiti che deve avere un CSP o CSE: laurea, diploma + 3 anni di

specializzazione, corso di formazione di 120h con verifica.

*Il è un documento obbligatorio che deve essere redatto dal CSP

piano di sicurezza e di coordinamento PSC

insieme al progettista nel momento in cui si presentano due o più imprese anche se non contemporaneamente e

definito prima di eventuali proposte di offerte. Puó inoltre essere ripreso e riredatto dal CSE nel caso in cui si

presentassero delle modifiche o il lavoro viene subappaltato nel corso della fase di esecuzione.

Per la redazione si fa riferimento all’art. 100: deve contenere tavole esplicative e planimetriche e tutto ció che è

espresso nell’allegato XV, ossia; indirizzo di cantiere, descrizione del contesto, breve descrizione dell’opera,

nominativi del Csp, Cse, Rl, imprese, misure preventive e protettive e DPI, durata e stima dei costi, modalità

organizzative, procedure connesse a scelte autonome delle imprese esecutrici che verranno poi esplicitate nel Pos.

Nel caso in cui vi è una sola impresa si pianifica comunque la sicurezza con la stesura del piano di sicurezza

che a differenza del PSC viene redatto dal concessionario o dall’appaltatore e non contiene la

sostitutivo PSS,

stima dei costi della sicurezza**.

**I si suddividono in:

costi

-diretti: assicurazioni, dpi, copertura sanitaria

-riflessi: eventuali rotture di mezzi.

Il legislatore richiede comunque che all’interno dei costi della sicurezza vi si ritrovino i costi diretti in riferimento

alle lavorazioni cui si riferisce il PSC. Si ritrovano quindi:

-costi della sicurezza generale: costi che l’impresa deve affrontare a prescindere del contratto che ha accettato.

Fanno parte delle spese generali e sono soggetti a ribasso.

-Costi della sicurezza contrattuali: costi dell’impresa riferiti al contratto fatto (es. ponteggi, trabattelli). Sono costi

non soggetti a ribasso.

-Oneri della sicurezza diretti: se prendo per esempio una lavorazione nel preziario ritrovo il costo della

lavorazione + un costo per la sicurezza, sono quindi costi che fanno gia parte della stima in quanto i prezzi

contengono gia una quota per la sicurezza. Non sono soggetti a ribasso e vengono sommati ai costi della sicurezza

contrattuali.

Quindi se per esempio ho le spese di un’opera pari a 200mila euro, 20mila sono costi della sicurezza contrattuali e

5mila oneri della sicurezza diretti: si puó dire che il costo totale sarà di 200mila+20mila=220mila di cui 195mila

(200mila-5mila) soggetti a ribasso e 25mila (20mila+5mila) costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ció che devo considerare all’interno dei costi della sicurezza è espresso nell’allegato XV:

-apprestamenti specificati nel PSC (ponteggi, trabattelli, ponti, passerelle, recinzioni, armature per gli scavi,

andatoie e baraccamenti)

-misure preventive e protettive e eventuali dpi espressi nel DUVRI

-impianti di terra, antincendio e evacuazione fumi

-mezzi e servizi a protezione collettiva (segnaletica, illuminazione, attrezzature di primo soccorso)

-eventuali procedure dovuto allo sfasamento temporale delle lavorazioni interferenze. Sono considerati Costi della

Sicurezza, quelle misure che comportano modifiche alle normali procedure di lavoro (es. fermo temporaneo

dell’attività dell’impresa in una singola fase di lavoro)

L’allegato XV inoltre sottolinea che la stima deve essere analitica e calcolata a corpo o misura, non puó essere

considerata come percentuale. Storicamente parlando infatti i costi della sicurezza sono stati introdotti con il

494/96 ma erano soggetti a ribasso in sede di gara. Fu poi modificata nel 98 la legge 109/94 esplicitando che i

costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso. Fu poi emanato il dpr 222/03 che dava un elenco esaustivo di

tutti i costi. Tutto ció fu poi ripreso nel dlgs 81/08, nello specifico appunto nell’allegato XV.

Per quanto riguarda i (cioè che l’impresa affidataria subappalta dei

costi della sicurezza in caso di subappalto

lavori che verranno svolti dalle imprese esecutrici), qualora le imprese ESECUTRICI sostengano i costi della

sicurezza, le imprese AFFIDATARIE hanno l’obbligo di versare all’esecutrici i relativi oneri della sicurezza senza

alcun ribasso. Al trasferimento degli oneri provvede direttamente l’impresa affidataria e il controllo di ciò

deve essere seguito dal committente o dal responsabile dei lavori.

***Il è un documento che ha il compito di fornire informazioni inerenti alle misure

fascicolo dell’opera

preventive e protettive per eventuali lavorazioni future prevedibili (es. manutenzione, riparazione), è quindi un

documento valido per tutta la durata di vita dell’opera stessa.

Viene predisposto dal csp ad eccezione di interventi di manutenzione ordinaria, verrà poi ripreso dal cse che potrà

adeguarlo se vi si riscontrano delle modifiche in fase di esecuzione. Se si tratta di lavori su opere che hanno gia un

fascicolo sarà compito del csp modifcare il fascicolo.

I suoi contenuti sono espressi nell’allegato XVI: il fascicolo dell’opera deve essere redatto in 3 capitoli:

1. Contiene la descrizione dell’opera e i soggetti coinvolti, si compone della scheda I

2. Individuazione delle misure preventive e protettive in dotazione all’opera o ausiliarie per interventi futuri

prevedibili. Le misure preventive e protettive in dotazione all’opera significa che sono inglobate e al

servizio dell’opera stessa. Ausiliarie invece significa che è il datore di lavoro che deve metterle a

disposizione. Si compone della scheda II-1, scheda II-2 e scheda II-3.

La scheda II-1 viene redatta dal psc che predispone anche la scheda II-2, sono difatti identiche: si

compone della lista dei punti critici (es. accesso al cantiere, impianti etc) e per ogni punto critico si

individuano le misure preventive e protettive. Nel caso in nella fase di esecuzione dovrebbero esserci

alcune modifiche è compito del cse redigere la scheda II-2 che prenderà il posto della scheda II-1, anche

se quest’ultima rimarrà all’interno del fascicolo fino alla fine dei lavori.

La scheda II-3 contiene la descrizione delle misure preventive e protettive riguardo a informazioni da

sapere, periodicità etc.

3. Riferimenti alle documentazioni di supporto esistente. Si compone della scheda III-1, scheda III-2 e scheda

III-3.

Il CSP ha quindi il compito di coordinare le misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza

attraverso la pianificazione della sicurezza che integra nel progetto dell’opera.

cse, l’impresa e le figure, formazione e informazione, DVR, il rischio, DUVRI, POS:

Fase di esecuzione,

- il CSE è una figura appartenente al settore

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CSE:

delle costruzioni, viene quindi descritta all’interno del TITOLO IV nell’art. 89: colui che viene designato dal

committente o dal responsabile dei lavori che deve svolgere gli obblighi/compiti espressi nell’art.92. Non può

essere il datore di lavoro, un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

I suoi compiti espressi quindi nell’art. 92 sono: controllare la coerenza tra PSC e POS, redigere in caso di modifiche

in corso d’opera il PSC e aggiornare il fascicolo, verificare che siano correttamente svolte le disposizioni espresse

all’interno del POS e del PSC, controllare che le imprese o i lavoratori svolgano i propri compiti in modo corretto,

nel caso in cui quest’ultimo non avvenisse può informare il committente o il responsabile dei lavori affinché

prendano provvedimenti, se questo non succedesse può avvisare l’azienda unitaria sanitaria locale e la direzione

provinciale del lavoro territorialmente competente, può inoltre sospendere i lavori nel caso in cui vedesse delle

situazioni di pericolo, organizza inoltre l’informazione tra imprese e lavoratori autonomi.

Come per il CSP i suoi requisiti sono espressi nell’art.98.

La differenza tra CSP e CSE.

Il CSP ha il compito di pianificare la sicurezza e Il CSE ha il compito di controllare che le

integrarla nel progetto d

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laurap149 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione e sicurezza nei cantieri e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Simonetti Alfredo.
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