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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA:
“Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso
libero e informato della persona interessata secondo le modalità della legge.”
racchiude consapevolezza di ciò a cui si riferisce la consapevolezza si raggiunge
CONSENSO:
tramite l’INFORMAZIONE. Il consenso è tale solo se informato, se cioè ottenuto dopo una
spiegazione, oltre che della situazione clinica e patologica in atto, anche dei risultati che ci si
propone di raggiungere, dei mezzi terapeutici per conseguirli e degli eventuali rischi che tali mezzi
comportano.
Art. 39 1978: il consenso era previsto solo in relazione agli atti
CODICE DEONTOLOGICO
medici rischiosi, una prognosi grave poteva essere nascosta al maalto. 1989: consenso esteso a tutte
le attività diagnostiche e terapeutiche ed è richiesto in maniera consapevole ed esplicita solo quando
l’atto medico comporti rischi e permanenti riduzioni dell’integrità fisica. Anche in questi casi il
medico è legittimato a non rivelare la prognosi o in modo attenuato.
1995: il medico non può intraprendere alcuna attività diagnostica o terapeutica senza il consenso del
paziente validamente informato. Il professionista è tenuto a fornire al cittadino tutte le informazioni
riguardanti il suo stato patologico, anche quando la prognosi è infausta. In quest’ultimo caso
bisognerà adottare prudenza e non escludere elementi di speranza ma la verità non può essere
celata. Oggi la relazione Medico-paziente si basa sul rispetto della dignità e della libertà di
quest’ultimo capace di decidere della sua vita e salute.
si parla di informazione al cittadino e
CAPO IV CODICE DEONTOLOGICO 1995:
informazione a terzi sottolineando la necessità di rispettare la volontà di chi si sottopone ad
intervento medico. affinché la libertà di autodeterminazione del paziente sia realmente esercitata
INFORMAZIONE:
e assicurata la comprensione di quanto i sanitario va facendo, l’informazione deve essere semplice,
chiara, accessibile alla particolare situazione culturale del paziente. Così egli è posto in modo di
interloquire e partecipare validamente alla scelta clinica che lo riguarda. Rischi, risultati
raggiungibili, possibili conseguenze negative, così da porre l’interessato in condizioni di operare
una valutazione comparativa realistica dei rischi e vantaggi. Anche concreta carente situazione di
attrezzature dell’ospedale.
impossibile dare tutte le informazioni, bisogna adeguarsi anche al livello di
ADEGUATEZZA:
ineleggibilità del paziente, alle condizione psichiche e non alterarne lo stato emotico. Non tutti
hanno le medesime capacità di comprensione. A volte il Medico si deve estenere dal dare
informazioni dettagliate. Con perspicacia e senso pratico si dovranno fornire quelle informazioni
che il cittadino è in grado di recepire. le perosne hanno la capacità di essere
CAPACITà GIURIDICA E CAPACITà DI AGIRE:
titolari di diritti e doveri, capacità di
CAPACITà GIURIDICA. CAPACITà DI AGIRE:
compiere atti di volontà con i quali si esercitano i diritti e si assumono i doveri. La capacità
giuridica si acquista dal momento della nascita, quella di agire dal compimento della maggiore età.
Chi ha la capacità giuridica non è detto abbia quella di agire. Anche inabilitato, interdetto, minore
emancipato e del beneficiario di un’amministrazione di sostegno cono detti INCAPACI LEGALI.
genitori e tutori, curatori. Si ha scissione tra capacità giuridica e
RAPPRESENTANTI LEGALI:
quella di agire, la prima va al rappresentato, la seconda al rappresentante. INCAPACITà
concreta incapacità di intendere e di volere e può riguardare anche un individuo
NATURALE:
legalmente capace. riguardano lo sviluppo e l’esplicazione della persona: circolare
DIRITTI PERSONALISSIMI:
liberamente il territorio, diritto di riunione, di associazione, di professare liberamente una fede
religiosa, esprimere il proprio pensiero.
Il diritto alla salute non è patrimoniale, bisogna ricevere informazioni per capire in cosa consista.
Art. 2 CC “Con la maggiore età si acquista la
CONSENSO INFORMATO DELL’INCAPACE:
capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa”, il consenso può essere
prestato solo con il compimento della maggiore età. Nel tempo antecedente la decisione spetta ai
genitori in virtù dei poteri di rappresentanza insiti nella potestà. Se il paziente non è minore ma è
interdetto è soggetto alle decisioni del tutore. Il Medico deve quindi verificare età e raccogliere il
consenso da chi di dovere. consiste nel potere attribuito ad una persona per l’esercizio di una
POTESTà DEI GENITORI:
funzione rivolta a proteggere e realizzare un interesse superiore.
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o all’emancipazione. La potestà è
esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i
figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. I poteri di rappresentanza e di
amministrazione sono compresi nella più ampia nizione di potestà Art. 30 e 147 CC “Dovere e
diritto dei genitori educare i filgi, anche se nati fuori dal Matrimonio.
Il Matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obblico di mantenere, istruire ed educare la prole
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.”
La Potestà è dunque doverosa cura della persona del minore ed investe ogni ambito.
Art. 2 e 3 Costituzione stabiliscono hce lo sviluppo della persona è un diritto inviolabile dell’uomo.
La Potestà è finalizzata allo sviluppo della persona del figlio. Trova nel dialogi il momento
principale. I genitori possono opporsi a scelte del figlio considerate pregiudizievoli per lui.
soggetto a controllo
CONTROLLO GIUDIZIALE DELL’ESERCIZIO DELLA POTESTà:
giudiziale. Quando i genitori sono in contrasto possono rivolgersi al Tribunale dei minori che
suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del minore e dell’unità familiare.
Oppure da potere al genitore che considera più giusto. Se incombente pericolo pregiudizievole per
figlio la scelta va al padre. Se risulti gravemente pregiudizievole l’abuso di potere dei genitori il
Giudice può far cadere la potestà o allontanare il ragazzo dalla famiglia.
i genitori hanno potere-dovere di interessarsi
INFORMAZIONE E CONSENSO MINORENNI:
alla persona del figlio ed al concreto esercizio dei suoi diritti che coinvolgono situazioni
esistenziali. I problemi riguardanti il consenso dei minori all’attività clinica devono essere risolti
considerando tutti gli aspetti della disciplina della potestà. Il diritto alla salute è un diritto soggettivo
della personalità che valorizza l’essere uomo. Non può essere esercitato in piena autonomia dai
genitori per il figlio minore né dal figlio.
INFORMAZIONE E CONSENSO OVE POSSIBILE COMPLETA APPLICAZIONE
il consenso all’Atto medico deve essere espresso dopo dialogo
DELLA POTESTà GENITORIA:
tra genitori e figlio; si ha potere-dovere di stare vicino al figlio anche nella relazione col medico.
Questi deve fornire le indicazioni sia ai genitori che al ragazzo tenendo conto di gradi di cultura e
maturità. Dopo il confronto i medico raccoglie le volontà.
agire di conseguenza. Se entrambi in disaccordo e ricorrono al
UNANIME FAVOREVOLE:
Giudice il Medico attende il Giudice. Se non si rivolgono al Giudice ilMedico va in Tribunale a
rendere noto e il Giudice controlla che l’esercizio della potestà avvengo in modo funzionale
all’attuazione degli interessi del minore.
Per questioni di scarsa rilevanza clinica si aspetta unanimità. o si aspetta unanimità o
SE GENITORI IN ACCORDO TRA LORO MA NON MINORE:
risolto dal Tribunale.
La persona maggiorenne può prendere qualsiasi decisione sul proprio corpo, il minore no a causa
dell’istituto della potestà. Il minore che ha compiuto 14 anni deve essere sentito dal tribunale in
merito alle questioni che lo riguardano. Non si può ignorare i figlio che esprime un parere
contrastante.
Chi ha compiuto 18 anni può scegliere se subire o no un intervento altamente demolitivi. Se i
genitori propendono per l’intervento e il minore lucido dice no la decisione spetta al Giudice. Deve
verificare la Potestà se è esercitata in maniera pregiudizievole e deve decidere se sia meritevole di
essere seguita la scelta esistenziale del figlio o la volontà dei genitori.
Al Tribunale ci si rivolge anche se tutti sono in accordo ma la scelta è pregiudizievole per la salute.
quando non vi sia il tempo di
MINORE COSCIENTE E MATURO, GENITORI PRESENTI:
ricorrere all’autorità giudiziaria il Medico fornirà le dovute informazioni e conformerà la sua
condotta all’unanime volontà espressa purchè tesa a realizzare il diritto alla salute. Se vi sono
contrasti tra i genitori o tra questi ed il figlio, il Medico seguirà la volontà che meglio contribuisce
alla salute del ragazzo. Se l’urgenza della situazione clinica rende inapplicabile le norme relative al
controllo giudiziario, si applicherà soltanto quella parte di disciplina della Potestà che riguarda il
potere-dovere di indirizzo e controllo delle scelte del minore attraverso il dialogo.
fornire informazioni e agire secondo la
MINORE INCOSCIENTE, GENITORI PRESENTI:
loro volontà; se in contrasto agirà secondo scienza. La volontà dei genitori non è il frutto di
esercizio di potestà e non può impedire al Medico di operare nel rispetto dell’Art. 32.
il Medico lo informa ed agirà conformemente
MINORE COSCIENTE, GENITORI ASSENTI:
alla sua volontà se tesa a realizzare il diritto alla salute, se volontà iversa si è formulata al di fuori
del dialogo con i genitori e del loro controllo, non è frutto di esercizio di potestà e non può impedire
al Medico di agire secondo scienza. il Medico deve agire secondo scienza
MINORE INCOSCIENTE, GENITORI ASSENTI:
altrimenti sarà punito per omissione di soccorso. i minori privi di
INFORMAZIONE E CONSENSO PER MINORI SOTTOPOSTI A TUTELA:
padre e medre sono sottoposti all’autorità di un tutore. La disciplina dell’autor