Cap. 1 – Principi generali
“La medicina legale è quella parte dello scibile medico che, convergendo per identità di obiettivo, si orienta e si irradia entro tutto il sistema del diritto”. Si comprende come essa sia scienza medica che studia l’uomo nella sua globale entità psico-fisica, sotto il profilo anatomico, fisiologico, biochimico, patologico, anatomo-patologico, clinico.
Ha ad oggetto lo studio psico-fisico dell’uomo ed applica le nozioni della medicina alle esigenze del diritto, anch’esso diretto alla tutela del suo oggetto essenziale, cioè l’uomo. Mentre la scienza medica, interpretata dalla medicina legale, studia l’uomo come entità psico-fisica, il diritto lo studia come entità sociale e quindi relazionale. È una disciplina che si avvale delle conoscenze mediche, ma anche delle discipline di scienze naturali come la fisica, la chimica, la botanica, la zoologia ecc. per contribuire alla formazione delle leggi e alla loro corretta interpretazione. In questo caso si pone come medicina legale giuridica.
Il suo fine è offrire l’oggetto del suo studio al diritto affinché si realizzi il livello massimo della tutela dell’uomo al quale bisogna garantire la completa realizzazione dei suoi interessi e dei suoi bisogni. La medicina legale riconosce come suo scopo essenziale quello di tradurre sub specie iuris tutte le nozioni delle scienze naturalistiche che rappresentano presupposto irrinunciabile per il diritto nella fase dottrinale e applicativa. Per raggiungere questo scopo, la medicina legale ha un proprio metodo, ossia compie una serie di operazioni attraverso un ragionamento basato su dati scientifici per dimostrare una verità.
I due pilastri di questo metodo sono il rigorismo obiettivo (ossia l’assoluta aderenza naturalistica al dato scientifico, per cui la realtà biologica deve essere guardata sempre in maniera obiettiva e particolareggiata, rifiutando l’intuizione e l’interpretazione del dato talché il giudizio medico legale debba discendere sempre dalla verità oggettiva); e il costante riferimento al rapporto giuridico cui il caso si riferisce (l’operatore della medicina legale deve sempre conoscere il campo del diritto nel quale svolge il proprio lavoro).
Branche della medicina legale
La medicina legale può essere suddivisa in varie branche: penalistica, civilistica, assicurativa, canonica.
- Medicina legale penalistica opera nell’ambito dell’applicazione del diritto penale sui principali temi della imputabilità, della responsabilità penale, della competenza medica per tutti i delitti a contenuto biologico come quelli di omicidio, infanticidio, interruzione di gravidanza, violenza sessuale e lesioni personali. Qui viene riconosciuta la parte centrale della sua partizione sistematica che è la Patologia Forense, ricomprendente tutte quelle branche della criminalistica come la tanatologia forense, l’ematologia forense, la tossicologia forense, l’identificazione personale, il sopralluogo medico-legale.
- Medicina legale civilistica ha come oggetto principale le problematiche della nascita, delle capacità civili, dell’inabilitazione e dell’interdizione, della valutazione del danno alla persona da fatto illecito.
- Medicina legale assicurativa (medicina della previdenza e dell’assistenza) ha come oggetto tutte le problematiche delle assicurazioni sociali sia nell’ambito della protezione sul lavoro che nella previdenza sociale; oltre all’assistenza degli invalidi civili e della persona altrimenti invalida.
- Medicina legale canonica si occupa dei problemi legati al matrimonio, alla sua validità, alla sua consumazione, alle capacità coeundi e generandi dei coniugi. La deontologia è finalizzata alla risoluzione di problematiche medico sociali, offrendo al medico un valido supporto per gli indirizzi comportamentali che sono parte integrante dello svolgimento dell’attività professionale.
Cap. 3 – Il rapporto di causalità in medicina legale
Rapporto di causalità
“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge Art. 40 c.p. come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Concorso di cause
“Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche Art. 41 c.p. se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.
Definizione di rapporto di causalità
Per rapporto di causalità si intende il legame che intercorre tra due fenomeni del mondo esteriore dei quali uno assume il ruolo di causa e l’altro il ruolo di effetto. Stabilire quando un fenomeno può essere indicato quale diretta conseguenza di un altro e capire con quale legge e con quali modalità si realizza la correlazione tra i fenomeni, rappresenta un’esigenza primaria per tutte le scienze, tra le quali la medicina. Anche nel diritto vi è la necessità di stabilire quando una modificazione del mondo esteriore possa essere attribuita all’uomo, in quanto l’evento verificatosi è conseguenza appunto di un’azione umana, potendo o meno attribuirgli la responsabilità di quegli accadimenti dei quali la sua azione ne è causa.
Tra due manifestazioni esiste un rapporto eziologico o di causalità naturale quando una modificazione del mondo esteriore rappresenta il risultato dello sviluppo dell’energia sprigionata da un altro fenomeno del mondo esteriore. La causa è il fenomeno dal quale prende vita l’energia in grado di modificare la realtà esterna, mentre l’effetto è la modificazione che si realizza. È valida la definizione: causa è ciò che modifica. Si parla di causalità umana quando l’azione dell’uomo si inserisce nel complesso divenire del mondo esteriore stimolando la produzione di un evento. Solo la causalità umana può determinare modificazioni di interesse giuridico, anche se in nessun caso l’azione umana potrà considerarsi isolata e venire estrapolata dal contesto naturale in cui si compie.
La causalità giuridica è un criterio di imputazione oggettiva del fatto al soggetto, poiché il nesso causale tra condotta ed evento comprova che il risultato lesivo è opera dell’agente. Quest’ultimo sarà penalmente responsabile se sussisteranno anche gli altri presupposti di natura psicologica. La materia è disciplinata negli articoli 40 e 41 c.p. Dottrina e giurisprudenza si sono impegnate ad elaborare una nozione di causalità volta a spiegare a quali condizioni l’evento lesivo possa essere considerato conseguenza del comportamento di un uomo. Sulla causalità si sono formate le diverse teorie.
Teorie sulla causalità
La teoria della condicio sine qua non, o dell’equivalenza (Von Buri, 1873) considera causa ogni condizione dell’evento, ogni antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe verificato. La condotta umana è causa dell’evento purché rappresenti una delle condizioni che concorrono a produrre il risultato lesivo. L’esistenza del nesso causale si basa sul ricorso al procedimento di eliminazione mentale per cui un’azione è condicio sine qua non di un evento se non può essere mentalmente eliminata senza che l’evento stesso venga meno.
Vengono sollevati rilievi critici: tale impostazione non offre un criterio di selezione degli elementi causali, considerando cause dell’evento anche antecedenti remoti. Problemi di applicazione della teoria condizionalistica sorgono anche nell’ipotesi di causalità alternativa ipotetica, ossia quando vi è la prova che un processo causale diverso da quello verificatosi in concreto avrebbe comunque cagionato l’evento, poiché la teoria della condicio sine qua non porterebbe ad escludere il nesso di causalità rispetto alla condotta dell’agente, in quanto l’evento si sarebbe comunque verificato; e nella ipotesi di causalità addizionale, prospettabile nei casi in cui l’evento sia prodotto dal concorso di condizioni, ognuna delle quali capace da sola di produrre il risultato, il ricorso alla teoria condizionalistica presenterebbe un inconveniente.
Eliminando mentalmente uno dei fattori causali, infatti, l’evento lesivo non verrebbe meno e si giungerebbe a dire che ciascuna condizione non è causa dell’evento poiché si sarebbe ugualmente verificato per effetto dell’altra condizione (es. A e B all’insaputa l’uno dell’altro, versano due dosi di veleno ciascuna capace di produrre l’evento letale, nel bicchiere di un nemico, il quale muore dopo averlo bevuto).
Per ovviare al limite principale relativo all’incapacità della teoria a spiegare esaustivamente e da sola per quali motivi il verificarsi dell’evento non avrebbe avuto luogo in assenza dell’azione, dottrina e giurisprudenza sono giunte al ricorso del modello della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura. Secondo questo metodo, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria di un evento solo a patto che rientri nel novero di quelli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (c.d. legge di copertura), portano ad eventi del tipo di quelli verificatosi in concreto.
Le leggi generali di copertura si distinguono in universale e statistiche. Le leggi universali attestano una regolarità senza eccezioni: sono in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento. Le leggi statistiche sono in grado di attestare che in una certa percentuale di casi ad un accadimento deriva altro accadimento. Il ricorso alle leggi statistiche determina un accertamento giudiziale della causalità improntato sulla probabilità.
Parte della dottrina, sul finire del secolo scorso, ha elaborato la teoria della causalità adeguata. Tra i molteplici antecedenti causali equivalenti, solo alcuni sono rilevanti in sede giuridico penale. In particolare è causa dell’evento lesivo quella condizione tipicamente idonea o adeguata a produrre l’evento in base ad un criterio di prevedibilità basato sull’id quod plaerumque accidit (ciò che accade più spesso). Quindi il rapporto di causalità sussiste tutte le volte in cui non sia improbabile che l’azione produca l’evento, poiché adeguata a determinare l’effetto dannoso.
È pacifico il ricorso al criterio della prognosi postuma, in base al quale il giudizio verrà effettuato sulla base delle circostanze presenti al momento dell’azione conoscibili ex ante da un osservatore avveduto. Rilievi critici: sul piano della teoria generale del reato, tale teoria, finisce per includere nell’ambito della causalità considerazioni che attengono alla sfera della colpevolezza. Inoltre, il concetto di adeguatezza è soggetto ad applicazioni incerte in quanto fondato su un giudizio di probabilità.
Tra le teorie minori in materia di causalità, ricordiamo la teoria della causalità umana che considera causati dall’uomo i risultati che egli può dominare in virtù dei suoi poteri conoscitivi e volitivi, sfuggendo alla sua sfera di signoria i fattori che hanno una probabilità minima di verificarsi (fatti eccezionali). Per l’esistenza del rapporto causale occorrono un fattore positivo, ossia la condotta attiva dell’uomo, e un fattore negativo, ossia il risultato non dipendente dal concorso di fatti eccezionali.
La teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento sostiene che, ai fini dell’accertamento del nesso causale, è necessario stabilire se l’evento possa essere obiettivamente imputato come suo proprio fatto all’uomo, o se, invece, debba considerarsi come conseguenza di una coincidenza del tutto casuale. La condotta dell’uomo deve aver aumentato in concreto la probabilità di verificazione dell’evento lesivo.
Il vigente sistema penale è improntato sulla teoria della causalità adeguata. Il rapporto di causalità è disciplinato dall’art 40 c.p. La possibilità di dimostrare l’esistenza di un reato e di identificarne un responsabile, non può prescindere dalla sicura dimostrazione che l’evento dannoso sia attribuibile, con il criterio causale, all’azione o all’omissione del soggetto autore dell’azione antigiuridica. Solo in tal caso l’azione umana riveste una rilevanza penale quale elemento costitutivo del reato e il suo autore è chiamato a rispondere delle conseguenze.
L’art 41 c.p. disciplina il fenomeno delle concause, ossia di tutte quelle condizioni antecedenti, concomitanti o successive alla condotta del reo, che abbiano contribuito al verificarsi dell’evento lesivo. Il concorso di fatti di regola non escludono il rapporto di causalità tra l’azione od omissione e l’evento (I comma). Tale regola si applica anche quando le cause concorrenti consistono in fatti illeciti di altre persone (III comma). Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento (II comma).
Un evento può essere frutto dell’azione di più fattori causali che, concorrendo tra loro, producono un unico effetto finale: si parla in tal caso di concorso di cause. Quando alla produzione di un evento dannoso, attribuibile causalmente all’azione di una persona, concorrono altri elementi causali, siano essi preesistenti, simultanei o sopravvenuti, questi non interrompono la connessione causale tra l’azione della persona e l’evento dannoso, nel senso che il colpevole dell’azione è comunque chiamato a rispondere penalmente delle conseguenze della propria azione. Tali cause concorreranno però nella determinazione della gradazione della pena. Solo nel caso disciplinato al secondo comma la causa sopravvenuta interrompe il nesso causale.
Le concause preesistenti capaci di favorire un evento morboso di rilevanza medico legale si distinguono in anatomiche (esistenza di organi ectopici), fisiologiche (esistenza di fragilità ossea costituzionale), patologiche (diabete mellito, neoplasie). Se un soggetto è responsabile di una frattura alla gamba di un altro soggetto che, dopo il ricovero per le conseguenze del trauma muore perché la necessaria immobilità induce un’insufficienza cardiorespiratoria causata da una cardiopatia di cui il soggetto era portatore (causa preesistente patologica), chi ha provocato la frattura alla gamba risponde della morte del soggetto, nulla rilevando, sotto il profilo causale, le preesistenti patologie della vittima che pure hanno contribuito alla produzione dell’evento morte.
Esempio di concausa simultanea è il caso di una ferita prodotta con uno strumento infetto, come la lama sporca di un pugnale, per cui il colpevole risponderà del quadro infettivo causato dagli agenti microbici prodotti nell’organismo dalla lama e dei suoi esiti eventuali.
Il verificarsi di cause sopravvenute, in alcuni casi, non esclude il rapporto di causalità, ma possono individuarsi situazioni in cui il dispiegarsi di tali concause interrompa il nesso di causalità (art. 41 II comma): la concausa sopravvenuta deve essere dotata di forza causale completa per la produzione di quell’evento. Esemplificativo è il caso del soggetto che, durante il ricovero per lievi lesioni derivanti da un sinistro stradale, muore a causa del crollo dell’edificio. L’investitore non risponderà della morte del soggetto, provocata da una concausa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.
Non tutti gli antecedenti necessari al prodursi dell’evento costituiscono causa o concausa dello stesso. La gravidanza, per esempio, non può essere considerata causa o concausa dell’aborto, bensì soltanto condizione costitutiva dello stato anteriore. Le condizioni possono essere definite come quelle circostanze mancando le quali la causa non può agire o non può produrre quel determinato evento del quale la condizione è antecedente necessario. Si parla di occasione nei casi in cui l’antecedente di interesse giuridico mostra di possedere, almeno apparentemente, una minima efficienza causale. L’occasione è comunque un antecedente causale necessario al prodursi di quel determinato evento in quelle determinate condizioni di tempo, luogo e modo, poiché favorisce il concretarsi dell’evento già maturo per la sua realizzazione. Essa si caratterizza per la sostituibilità, la genericità e l’esiguità rispetto all’effetto. Esempio di occasione come momento liberatore è quello dell’aneurisma che si rompe per un trauma subito dalla vittima.
L’accertamento del nesso causale è richiesto anche nell’ipotesi di omissione. Si tratterà di verificare se il compimento dell’azione dovuta avrebbe evitato il verificarsi dell’evento lesivo. Il giudice dovrà supporre mentalmente come realizzata l’azione doverosa omessa e, attraverso un meccanismo di sostituzione mentale, chiedersi se, in presenza di essa, l’evento lesivo sarebbe venuto meno, previa individuazione della legge scientifica di copertura, in virtù della quale si può affermare che al verificarsi di certi antecedenti vengono generalmente meno determinate conseguenze.
Si è detto che la causa può essere definita come ciò che...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Medicina legale, prof. Landi, libro consigliato Istituzioni di medicina legale, Puccini
-
Riassunto esame Medicina legale e delle assicurazioni, Prof. Gentilomo Andrea, libro consigliato Medicina legale pe…
-
Riassunto esame Medicina Legale, libro consigliato Atto medico e consenso informato
-
Riassunto esame medicina legale, libro consigliato “Fondamenti di psicopatologia forense, Bandini, Rocca (Capitoli…