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SEGRETO PROFESSIONALE

Il medico ha l’obbligo di mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in

ragione della sua professione. Questo obbligo è disciplinato dal codice penale e deontologico.

La rivelazione del segreto è reato previsto nella forma dolosa quando:

- ne derivi profitto proprio o altrui;

- ne derivi nocumento della persona;

- è fatta senza giusta causa.

622 c.p. “chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria

Art.

professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, o lo impiega a proprio o altrui

profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa

da 1 a 200. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Sono giuste cause legali, cioè gli obblighi che impongono al medico di riferire fatti e circostanze

segreti e quindi escludono l’illiceità:

denunce, referti e certificazioni obbligatorie derivanti da norme di legge. Ad. es. malattie infettive.

Sono giuste cause sociali, che legittimano la rivelazione del segreto:

ragioni sociali che prevalgono sull’interesse individuale al segreto e che possono costituire cause di

pericolo per la collettività.

Sono cause di non punibilità della rivelazione del segreto:

1. il caso fortuito ( ad es. lo smarrimento di documenti);

2. la forza maggiore;

3. la violenza alla rivelazione;

4. lo stato di necessità;

5. la difesa della propria onorabilità.

Sono circostanze che escludono il reato:

dell’assistito alla rivelazione,

- il consenso per cui il professionista può rivelare i fatti segreti solo

tempi che l’assistito precisa;

alle persone e nei

- la trasmissione del segreto, ossia la rivelazione a persone tenute al segreto, resa necessaria da

circostanze inerenti lo stesso titolare del segreto. Ad es: relazione orale o per iscritto ad un collega

E’ reato la rivelazione fatta nel corso di deposizioni testimoniali dato che non possono essere

obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto, salvo i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne

all’autorità giudiziaria, i medici, i farmacisti, le ostetriche, gli avvocati, i notai, i ministri della

religione cattolica ed ogni altro esercente una professione sanitaria.

Si collega con il diritto al segreto professionale la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati

personali. Con la L. 675/96, qualsiasi informazione relativa a persona fisica può essere oggetto di

consenso dell’interessato, espresso per

raccolta, registrazione, elaborazione, selezione solo con il

iscritto ed in forma specifica.

Il consenso non è richiesto se:

- il trattamento dei dati personali è finalizzato alla ricerca scientifica o statistica;

- si tratti di dati anonimi.

Il trattamento dei dati personali che possono rivelare lo stato di salute e la vita sessuale richiede:

il consenso dell’interessato;

- l’autorizzazione del Garante cui spetta la tutela delle persone.

-

La diffusione dei dati che rivelino lo stato di salute è vietata ad eccezione dei casi in cui essa sia

necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

In caso di incapacità di agire, di intendere e volere e di impossibilità fisica, il consenso al

trattamento dei dati che rivelino lo stato di salute è manifestato, nei confronti dei sanitari, sia dagli

esercenti legalmente la potestà o da un familiare.

CAP. 2 GLI OBBLIGHI LEGALI DEI SANITARI

Gli obblighi legali dei sanitari sono i doveri che essi hanno nei confronti delle pubbliche autorità.

IL CERTIFICATO MEDICO

Il certificato medico è uno strumento di informazione con il quale il medico dà notizia dei fatti

sanitari personali a terze persone o ad Enti pubblici o privati.

Esso è una dichiarazione di scienza che può assumere diversi valori giuridici, per cui si distingue:

- acclaramento, che è un certificato relativo ad una pura constatazione o identificazione dei fatti;

- certificazione medica, che è un accertamento giuridico che è destinata a fare fede fino a querela

per falso o fino a prova del contrario; è l’atto che ha la capacità

-certificato medico propriamente detto, di far diventare giuridico un

fatto quando è adottato dal pubblico potere.

Il certificato medico è un atto fedefacente, cioè assume valore sino a prova contraria o fino a

querela per falso e costituisce uno strumento di certezza legale non assoluto in quanto affidato solo

al senso di responsabilità e professionalità del sanitario, di qui il riserbo assoluto da parte degli enti

e autorità nei confronti della certificazione rilasciata dai medici.

FUNZIONE: è uno strumento di informazione e documentazione.

CARATTERISTICHE: chiarezza e veridicità.

Il requisito della chiarezza riguarda sia:

l’aspetto concettuale:

- cioè deve essere redatto in maniera corretta, da non presentare equivoci

interpretativi;

l’aspetto intelligibile dell’informazione: cioè deve essere

- compilato con un linguaggio semplice,

non tecnico, accessibile ai non competenti.

Il requisito della veridicità: il cui mancato rispetto potrebbe realizzare il delitto di falsità ideologica

in certificato (art.481 c.p.), essendo il medico un esercente di un servizio di pubblica necessità.

c’è la mancata

Il reato si qualifica di falsità ideologica perché è falso il contenuto, ossia

corrispondenza tra la realtà sanitaria e il quadro medico attestato nel certificato.

Il certificato è costituito da più parti ciascuna delle quali può essere oggetto di falsità.

La falsificazione della firma dell’estensore integra il reato di falsità materiale.

CERTIFICATO COMPIACENTE: è il certificato di inabilità al lavoro rilasciato ai soggetti che

non sono ammalati o che prolunga indebitamente la durata del periodo di inabilità.

In tal caso al medico è imputabile non solo il delitto di falsità ideologica ma anche quello di

concorso in truffa per aver cooperato nel frodare l’ente assicurativo.

Il rilascio del certificato è un obbligo per il medico solo nel caso il suo rilascio sia lo scopo del

contratto e che tale scopo sia legittimo.

Il certificato deve essere rilasciato solo all’interessato od ai suoi rappresentanti legali per evitare la

possibilità di una rivelazione del segreto professionale.

Alcuni certificati hanno particolare rilevanza perché:

1. danno avvio ad una tutela assicurativa;

2. devono essere obbligatoriamente presentati dagli assistiti per il godimento di alcuni diritti.

Tra i certificati di frequente rilascio vi sono:

l’attestato di malattia

- che il lavoratore ammalato deve far recapitare al datore di lavoro entro 2 gg.;

- il certificato di diagnosi che il lavoratore deve far recapitare ai Nuclei Territoriali INPS entro 2 gg.

Nell’attestazione deve essere indicato:

- la data di inizio della malattia,

- la sua presunta durata;

- se si tratta di ricaduta che è un episodio morboso e consequenziale, insorto entro 30 gg. dalla data

di guarigione della precedente malattia.

Per evitare casi di certificati di malattia non corrispondenti a realtà è opportuno che:

1. l’attestato di malattia e il certificato di diagnosi vanno rilasciati alla presenza dell’interessato;

2. la data del certificato deve corrispondere a quella in cui il certificato viene redatto;

3. nel certificato di diagnosi trovasi un riquadro che deve essere compilato dal lavoratore.

Sono fatte alcune raccomandazioni:

1. la prognosi decorre sempre dalla data di effettuazione della visita;

2. non si possono utilizzare moduli o fogli diversi da quelli dell’INPS, salvo casi eccezionali;

3. non si possono aggiungere dichiarazioni in calce;

4. la voce “NO” va sempre sbarrata in caso di inizio malattia. La voce “SI” va sempre sbarrata in

caso di prolungamento o di ricaduta se intervenuta entro 30 gg.

Esempi di certificati sono: il primo certificato di infortunio agricolo, industriale, di malattia

professionale, di nascita e di morte.

Per il conseguimento, la conferma o la revisione della patente di guida, il richiedente è tenuto a

da cui dovrà risultare l’insussistenza di patologie

rilasciare una dichiarazione anamnestica

cardiovascolari, psichiche, ecc.

Lo svolgimento di attività sportive non agonistiche organizzate da associazioni sportive o da

strutture private può rendere necessaria una certificazione di idoneità.

Il rilascio della certificazione relativa alla idoneità all’attività sportiva agonistica deve rispettare

modalità procedurali deliberate dalle amministrazioni regionali.

I certificati esenti dall’obbligo della marca ENPAM ( ente nazionale previdenza e assistenza

medici) sono:

- quelli rilasciati gratuitamente ai sensi di legge;

- quelli rilasciati dai medici impiegati dello Stato o degli Enti pubblici.

LE DENUNCIE OBBLIGATORIE

Le denuncie obbligatorie (o segnalazioni o notifiche) sono strumenti di informazione che

perseguono finalità di interesse pubblico (quali la conoscenza dei fenomeni sanitari, la frequenza

con cui si verificano, la necessità di adottare misure di prevenzione o terapeutiche, ecc).

Sono obbligatorie perché i medici sono tenuti in ragione della loro professione al rilievo dei fatti e

delle circostanze di carattere sanitario che debbono essere rese note nell’interesse comune.

In ragione della loro obbligatorietà spetta al medico:

1. la loro compilazione;

2. l’inoltro ai destinatari delle denunce che sono: le Autorità sanitarie (Sindaco, direttore sanitario

dell’A.S.L.), l’Autorità giudiziaria, gli Istituti che erogano le prestazioni previdenziali.

L’omissione della denuncia obbligatoria è un illecito che comporta delle sanzioni.

L’inoltro deve avvenire in tempi che consentono di adottare le misure necessarie, per cui il ritardo

nella presentazione della denuncia è un illecito.

CARATTERISTICHE DELLE DENUNCIE sono:

1. l’obbligatorietà;

2. la destinazione;

3. i termini temporali per l’inoltro;

da cui deriva l’obbligo della denuncia.

4. le circostanze

Le circostanze possono essere individuate dalle locuzioni:

“aver prestato opera od assistenza”, “essendo venuto a conoscenza”, “avendo accertato”.

DENUNZIA DELLE CAUSE DI MORTE

Gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a denunciare al Sindaco la causa di morte di

ogni persona da loro assistita entro 24 ore dall’accertamento del decesso.

La denuncia della causa di morte è diversa dalla dichiarazione di morte fatta dai congiunti del

defunto entro 24 ore all’ufficiale dello stato civile.

“senza assistenza medica”(

Se la morte è avvenuta cioè non solo senza essere presente al decesso,

ma anche senza essere a conoscenza del decorso della malattia ), la denuncia della causa di morte

compete al medico necroscopo.

Le schede relative a queste denuncie hanno finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Esse sono predisposte in 4 modelli:

- due modelli per maschi e femmine per le morti di soggetti in età oltre il 1°anno di vita;

“ “ “ “ “ “ “ nel 1° anno di vita.

-

Le schede distinguono le ipotesi di:

1. morte da causa naturale ----- in cui sono indicate informazioni riguardanti: la malattia

responsabile del decesso e le cause morbose iniziali e intermedie che hanno contribuito al decesso.

2. morte da causa violenta ----- in cui sono indicate informazioni riguardanti: la natura della causa

violenta (accidentale, suicidio, omicidio, infortunio sul lavoro), le lesioni e i mezzi responsabili del

decesso, il luogo e il tempo.

La denuncia della causa di morte può essere presentata SOLO SE la causa è nota, può infatti

capitare che la il medico non sia in grado di stabilirla.

L’obbligo della denuncia è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte

dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Al riscontro diagnostico sono sottoposti:

1. cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria;

2. e quelli per i quali il medico necroscopo non sia in grado di identificare la causa della morte.

L’autopsia è disposta dall’Autorità giudiziaria nei casi in cui vi sia sospetto di reato.

La dichiarazione di morte, corredata dalla scheda della denuncia della causa di morte, consente

all’ufficiale di stato civile di disporre per l’accertamento della realtà della morte. della salma

Questo accertamento viene effettuato da un medico necroscopo e consiste nell’esame

da effettuare non prima delle 15 ore e non dopo delle 30 ore dalla morte.

dopo di che l’ufficiale dello stato civile può

Il medico necroscopo rilascia un certificato della vista,

l’autorizzazione

rilasciare al seppellimento da eseguire dopo 24 ore dalla morte.

la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

L.578/1993:

Per l’accertamento della morte la legge considera 2 eventualità:

1.MORTE PER ARRESTO CARDIACO: che si ha per cessazione della respirazione e della

circolazione tale da comportare la perdita irreversibile delle funzioni encefaliche.

2. MORTE IN SOGGETTI AFFETTI DA LESIONI ENCEFALITICHE E SOTTOPOSTI A

MISURE RIANIMATORIE: che si ha per la cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche.

viene rilevata dall’:

Lo stato di incoscienza

1. assenza dei riflessi del tronco;

2. assenza del respiro spontaneo;

3. assenza di flusso cerebrale.

L’esistenza simultanea di tutte e tre le condizioni da verificarsi almeno 3 volte (all’inizio, a metà e

alla fine dell’osservazione) coincide con il momento della morte.

Il periodo di osservazione deve avere una durata:

- non < a 6 ore negli adulti e nei bambini di età superiore ai 5 anni;

- di 12 ore nei bambini di età tra i 12 mesi ed i 5 anni;

- di 24 ore nei bambini di età < ad 1 anno.

L’accertamento della morte è effettuato da un collegio di medici

DICHIARAZIONE DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA

Con l’entrata in vigore della L. 194 /1978 non sussiste più alcun obbligo di denunzia dei casi di

aborto, ma solo una dichiarazione con il quale il medico che lo ha eseguito dà notizia

dell’intervento stesso e della documentazione senza fare menzione dell’identità della donna al

Dipartimento della Sicurezza sociale della Regione.

La dichiarazione anonima ha finalità statistica e di mero controllo burocratico.

La rivelazione dell’identità della donna o la divulgazione di notizie che siano idonee ad identificarla

è punita a norma dell’art. 622 c.p. che prevede la rivelazione del segreto professionale.

DENUNZIA DEGLI INFANTI DEFORMI

Il sanitario (medico o in mancanza ostetrica) che ha prestato assistenza al parto, quando il neonato

presenti delle deformità congenite, come quelle a carico dell’apparato locomotore ha l’obbligo di

presentare entro 2 gg. al Sindaco la denuncia della nascita di un infante deforme.

Il sanitario deve consigliare gli accertamenti radiografici in caso di sospetta lussazione congenita

dell’anca e deve denunciare anche in tempi successivi le malformazioni evidenti dopo la nascita.

DENUNZIA DELLE CAUSE DI INABILITA’ AL LAVORO

La denuncia che deve essere inviata al Sindaco o all’ufficiale sanitario entro 2 gg., riguarda tutti i

casi di inabilità al lavoro, di carattere permanente derivanti da fatti lesivi conseguenti a qualsiasi

causa. L’obbligo sussiste solo per i soggetti che non sono assicurati contro questi eventi dannosi.

DENUNZIA DELLE MALATTIE INFETTIVE

Il sanitario che nell’esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza o sospetta di un caso di

l’obbligo di notificarla

malattia infettiva e diffusiva, pericoloso per la salute pubblica,ha

all’Autorità sanitaria competente (A.S.L.), la quale trasmette la notifica alla Regione e da questa al

Ministero della Sanità. Le modalità di notifica differiscono a seconda della classe di malattia.

1° CLASSE: malattie per le quali si richiede la segnalazione immediata perché soggette al

Regolamento sanitario internazionale o hanno particolare interesse: colera, febbre gialla, peste,ecc.

Il sanitario deve notificare per telefono o per telegramma, entro 12 ore dal sorgere del sospetto della

malattia, indicandone tutti gli estremi.

2° CLASSE: malattie rilevanti perché ad alta frequenza e/o passibili di controllo: epatiti rosolia.,ecc

2 gg. dall’osservazione.

La notifica è fatta entro

3°CLASSE: malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni: AIDS, lebbra, malaria.

La notifica in tripla copia è inviata in busta chiusa alla Regione, al Centro operativo AIDS e la 3°

rimarrà al sanitario notificatore.

4° CLASSE: malattie per le quali alla segnalazione del caso da parte del medico deve seguire una

all’A.S.L. solo quando si verificano focolai epidemici: tigna, scabbia, infezioni alimentari.

La notifica è fatta entro 24 ore.

5° CLASSE: malattie di pertinenza veterinaria. La notifica è indicata nel Regolamento di polizia

veterinaria.

DENUNZIA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

I sanitari hanno l’obbligo di denunciare all’Ispettorato provinciale del lavoro,le malattie

professionali. La denuncia ha finalità assicurative e di igiene del lavoro. Il sanitario che le constata

deve inoltrare il referto medico.

DENUNZIA DELLE INTOSSICAZIONI DA ANTIPARASSITARI

I sanitari devono denunciare entro 2 gg. all’ufficiale sanitario qualsiasi caso, anche sospetto, di

intossicazione da antiparassitari.

DENUNZIA DELLE SITUAZIONI DI ABBANDONO DI MINORI DI ETA’

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Scienze mediche MED/43 Medicina legale

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