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DENUNZIA DELLE CAUSE DI MORTE

Gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a denunciare al Sindaco la causa di morte di ogni persona da loro assistita entro 24 ore dall'accertamento del decesso.

La denuncia della causa di morte è diversa dalla dichiarazione di morte fatta dai congiunti del defunto entro 24 ore all'ufficiale dello stato civile.

"senza assistenza medica" (Se la morte è avvenuta cioè non solo senza essere presente al decesso, ma anche senza essere a conoscenza del decorso della malattia), la denuncia della causa di morte compete al medico necroscopo.

Le schede relative a queste denuncie hanno finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Esse sono predisposte in 4 modelli:

  • due modelli per maschi e femmine per le morti di soggetti in età oltre il 1° anno di vita;
  • due modelli per maschi e femmine per le morti di soggetti nel 1° anno di vita.

Le schede distinguono le ipotesi di:

  1. morte da causa naturale
  2. ----- in cui sono indicate informazioni riguardanti: la malattia responsabile del decesso e le cause morbose iniziali e intermedie che hanno contribuito al decesso.

    2. morte da causa violenta ----- in cui sono indicate informazioni riguardanti: la natura della causa violenta (accidentale, suicidio, omicidio, infortunio sul lavoro), le lesioni e i mezzi responsabili del decesso, il luogo e il tempo.

    La denuncia della causa di morte può essere presentata SOLO SE la causa è nota, può infatti capitare che la il medico non sia in grado di stabilirla.

    L'obbligo della denuncia è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

    Al riscontro diagnostico sono sottoposti:

    1. cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria;
    2. e quelli per i quali il medico necroscopo non sia in grado di identificare la causa della morte.

    L'autopsia è disposta dall'Autorità.

    La dichiarazione di morte, corredata dalla scheda della denuncia della causa di morte, consente all'ufficiale di stato civile di disporre per l'accertamento della realtà della morte della salma. Questo accertamento viene effettuato da un medico necroscopo e consiste nell'esame da effettuare non prima delle 15 ore e non dopo delle 30 ore dalla morte. Dopo di che l'ufficiale dello stato civile può rilasciare l'autorizzazione al seppellimento da eseguire dopo 24 ore dalla morte. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

    L.578/1993: Per l'accertamento della morte la legge considera 2 eventualità:

    1. MORTE PER ARRESTO CARDIACO: che si ha per cessazione della respirazione e della circolazione tale da comportare la perdita irreversibile delle funzioni encefaliche.
    2. MORTE IN SOGGETTI...

    AFFETTI DA LESIONI ENCEFALITICHE E SOTTOPOSTI AMISURE RIANIMATORIE: che si ha per la cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche.viene rilevata dall’:Lo stato di incoscienza1. assenza dei riflessi del tronco;2. assenza del respiro spontaneo;3. assenza di flusso cerebrale.L’esistenza simultanea di tutte e tre le condizioni da verificarsi almeno 3 volte (all’inizio, a metà ealla fine dell’osservazione) coincide con il momento della morte.Il periodo di osservazione deve avere una durata:- non < a 6 ore negli adulti e nei bambini di età superiore ai 5 anni;- di 12 ore nei bambini di età tra i 12 mesi ed i 5 anni;- di 24 ore nei bambini di età < ad 1 anno.L’accertamento della morte è effettuato da un collegio di medici

    DICHIARAZIONE DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZACon l’entrata in vigore della L. 194 /1978 non sussiste più alcun obbligo di denunzia dei casi diaborto, ma solo una

    dichiarazione con il quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione senza fare menzione dell'identità della donna al Dipartimento della Sicurezza sociale della Regione. La dichiarazione anonima ha finalità statistiche e di mero controllo burocratico. La rivelazione dell'identità della donna o la divulgazione di notizie che siano idonee ad identificarla sarà punita a norma dell'art. 622 c.p. che prevede la rivelazione del segreto professionale. DENUNZIA DEGLI INFANTI DEFORMI Il sanitario (medico o in mancanza ostetrica) che ha prestato assistenza al parto, quando il neonato presenta delle deformità congenite, come quelle a carico dell'apparato locomotore ha l'obbligo di presentare entro 2 giorni al Sindaco la denuncia della nascita di un infante deforme. Il sanitario deve consigliare gli accertamenti radiografici in caso di sospetta lussazione congenita dell'anca e deve

    Denunciare anche in tempi successivi le malformazioni evidenti dopo la nascita.

    DENUNZIA DELLE CAUSE DI INABILITÀ AL LAVORO

    La denuncia che deve essere inviata al Sindaco o all'ufficiale sanitario entro 2 giorni, riguarda tutti i casi di inabilità al lavoro, di carattere permanente derivanti da fatti lesivi conseguenti a qualsiasi causa. L'obbligo sussiste solo per i soggetti che non sono assicurati contro questi eventi dannosi.

    DENUNZIA DELLE MALATTIE INFETTIVE

    Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza o sospetta di un caso di malattia infettiva e diffusiva, pericoloso per la salute pubblica, ha l'obbligo di notificarla all'Autorità sanitaria competente (A.S.L.), la quale trasmette la notifica alla Regione e da questa al Ministero della Sanità. Le modalità di notifica differiscono a seconda della classe di malattia.

    1° CLASSE: malattie per le quali si richiede la segnalazione immediata

    perché soggette al Regolamento sanitario internazionale o hanno particolare interesse: colera, febbre gialla, peste, ecc. Il sanitario deve notificare per telefono o per telegramma, entro 12 ore dal sorgere del sospetto della malattia, indicandone tutti gli estremi.

    2° CLASSE: malattie rilevanti perché ad alta frequenza e/o passibili di controllo: epatiti, rosolia, ecc. La notifica è fatta entro 2 giorni dall'osservazione.

    La notifica è fatta entro

    3° CLASSE: malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni: AIDS, lebbra, malaria. La notifica in tripla copia è inviata in busta chiusa alla Regione, al Centro operativo AIDS e la 3° rimarrà al sanitario notificatore.

    4° CLASSE: malattie per le quali alla segnalazione del caso da parte del medico deve seguire una all'A.S.L. solo quando si verificano focolai epidemici: tigna, scabbia, infezioni alimentari. La notifica è fatta entro 24 ore.

    5° CLASSE: malattie di pertinenza veterinaria. La notifica

    è indicata nel Regolamento di polizia veterinaria. DENUNZIA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI I sanitari hanno l'obbligo di denunciare all'Ispettorato provinciale del lavoro le malattie professionali. La denuncia ha finalità assicurative e di igiene del lavoro. Il sanitario che le constata deve inoltrare il referto medico. DENUNZIA DELLE INTOSSICAZIONI DA ANTIPARASSITARI I sanitari devono denunciare entro 2 giorni all'ufficiale sanitario qualsiasi caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari. DENUNZIA DELLE SITUAZIONI DI ABBANDONO DI MINORI DI ETÀ I sanitari devono riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA INFORMATIVA ALLE VACCINAZIONI, ECC. Il medico che ha effettuato vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati ha l'obbligo di compilare una scheda informativa in cui sono annotati gli eventuali effetti collaterali.

    L'obbligo di indennizzo ai danneggiati da complicanze irreversibili causate da tali attività.

    REFERTO MEDICO E RAPPORTOconoscenza dell'autorità

    Il referto medico è una denuncia che ha lo scopo di portare a giudiziariatutti i fatti lesivi dell'integrità psicofisica che configurino un delitto perseguibile d'ufficio.

    Sono tenuti all'obbligo del referto tutti gli esercenti la professione sanitaria che abbiano prestato lapropria assistenza od opera.

    Per OPERA si intende qualsiasi attività sanitaria che ha finalità di accertamento. Es: visite fiscali, ascopo di rilascio di certificati medici, accertamenti di controllo.

    Per ASSISTENZA si intende qualsiasi attività sanitaria che ha finalità diagnostica-terapeutica. Es:di pronto soccorso, di ricovero urgente in ospedale.

    I delitti sono perseguibili:d'ufficio: quando comportano un danno per la collettività e per i suoi beni;- leso l'iniziativa di

    Promuovere a querela: quando comportano un danno individuale e compete all'azione giudiziaria. Sono perseguibili a querela i seguenti delitti:

    1. Delitto di percosse;
    2. Delitto di lesioni personali dolose e colpose;
    3. Delitto di violenza sessuale;
    4. Delitto di atti sessuali con minorenne;
    5. Corruzione di minorenne.

    Nel caso di violenza sessuale si procede d'ufficio se il fatto:

    1. è commesso su un minore che non aveva compiuto i 14 anni;
    2. è commesso da genitore, anche adottivo, convivente, tutore o altra persona cui il minore è affidato;
    3. è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
    4. se è commesso con altro delitto perseguibile d'ufficio;
    5. se sono compiuti atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni.

    Se il sanitario riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, ha l'obbligo di riferire.

    all'Autorità giudiziaria qualunque delitto perseguibile RAPPORTO, d'ufficio. L'obbligo del referto sussiste per i casi di:
    1. morti improvvise;
    2. suicidio o tentato suicidio perché potrebbe trattarsi di un'istigazione al suicidio o aiuto al suicidio;
    3. morte o lesione per infortunio del lavoro;
    4. malattia professionale e infettiva.
    L'art. 365 c.p. prevede che è delitto e quindi è punibile con una multa il ritardo o l'omissione dolosa del referto. L'obbligo del referto ha un'eccezione del referto e quindi non si applica la sanzione per il ritardo o l'omissione quando il referto esporrebbe a procedimento penale la persona assistita. delitti tutti perseguibili d'ufficio. La norma si riferisce ai casi di rissa, rapina, autolesionismo, e che comportano l'apertura di un procedimento penale contro persone che sul momento potrebbero avere bisogno di cure. Per ovviare la possibilità che un ferito o
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze mediche Prof.