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LE INDAGINI TECNICHE NEI PROCEDIMENTI CIVILI

Anche nel processo civile, quando è necessario, il giudice può nominare in udienza uno o più consulenti tecnici (CTU) appartenenti ad albi speciali, i quali, a meno che non sussista un giusto motivo d'astensione, hanno sempre l'obbligo di assumere l'incarico.

Se le operazioni avvengono alla presenza del giudice si redige un processo verbale, mentre se il consulente agisce da solo è tenuto a depositare la propria relazione scritta, insieme alle osservazioni dei consulenti delle parti e al suo commento su queste.

I CTU possono inoltre essere sia quando vengono svolte valutazioni apercipienti, carattere tecnico su dati già acquisiti, che quando vengono acquisite prove nuove che presuppongono cognizioni tecniche proprie del consulente.

Il c.p.c. prevede inoltre forme di risoluzione di controversie al di fuori del processo vero e proprio, ossia: l'arbitrato rituale, con cui si demanda a

Terzi la soluzione di contrasti di natura giuridica seguendo le disposizioni procedurali codicistiche; l'arbitrato irrituale; l'arbitraggio, con cui viene definito il contenuto di un contratto già concluso ma non completo; e infine la perizia contrattuale, tipica invece delle polizze private contro infortuni e invalidità permanente da malattia.

LE ASSICURAZIONI DI INTERESSE MEDICO

L'assicurazione è un mezzo di protezione di beni o interessi connesso all'esistenza di condizioni che possono essere fonte di pericolo, ossia all'esistenza di un rischio prevedibile in astratto di cui è impossibile stabilire a priori se si realizzerà.

Da un punto di vista giuridico, il contratto assicurativo è un contratto aleatorio di durata a titolo oneroso, fondato su prestazioni corrispettive, in quanto al pagamento del premio corrisponde l'obbligo di assunzione del rischio da parte dell'assicuratore.

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ffi fi fi fi fi fi ff ffidichiarazioni reticenti o inesatte

Qualora l'assicurato fornisca che traggono in ingannol'assicuratore sull'entità del rischio assunto, in caso di dolo o colpa grave il contratto è nullo, mentre se vi è semplice errore viene data all'assicuratore la possibilità di recedervi,mediante dichiarazione da farsi all'assicurato entro tre mesi.

Le assicurazioni private

L'assicurazione contro gli infortuni, esterna,ossia contro eventi determinati da una causaviolenta e fortuita (ossia indipendente da condizioni patologiche intrinseche all'assicurato,concentrata cronologicamente e non causata con dolo dall'assicurato) che determinainabilità temporanea, invaliditàlesioni obiettivamente constatabili, dalle quali discendanopermanente o morte. estensioni diAd integrazione del campo di operatività della garanzia, le polizze prevedonocopertura ed esclusioni, ossia elenchi

All'interno dei quali vengono inserite situazioni che potrebbero dare luogo ad ambiguità di valutazione; tra le inclusioni più frequenti vi sono le intossicazioni acute, le infezioni secondarie a morso o puntura di animale, le conseguenze dell'esposizione a temperature estreme, l'annegamento e le lesioni secondarie a malori, mentre tra le esclusioni si trovano condizioni come malattie psichiatriche, intossicazioni da alcol, stupefacenti e farmaci, attività intrinsecamente rischiose (soprattutto sportive) ovvero situazioni in cui è coinvolta una comunità più o meno ampia (come terremoti, esplosioni atomiche, tumulti) ed in ne gli esiti sfavorevoli di interventi chirurgici.

Non possono inoltre essere assicurati i soggetti che abbiano compiuto 70 o 75 anni, nonché quelli affetti da alcolismo, tossicodipendenza e malattie mentali. In ne, anche la valutazione delle conseguenze delle lesioni deve avvenire secondo lo schema imposto dal contratto.

ossia considerando eventuali patologie coesistenti evalutando in seguito le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, come sequesto fosse avvenuto su un soggetto integro; nel caso in cui da un infortunio derivino più menomazioni si procede poi per sommatoria delle singole percentuali previste, sino altetto invalicabile del 100%, coincidente con la corresponsione del massimale assicurato.contro l'invalidità permanente da malattiaAltre assicurazioni private sono poi quelle(de nita come un processo morboso che non deriva da infortunio, per la quale è inoltreprevisto un periodo della durata di sei mesi, detto periodo di carenza, durante il quale nonper il rimborso delle spese mediche.vi è diritto all'indennizzo) e quelleLe assicurazioni sociali, caratterizzate dall'automaticità dell'assicurazione per il solofatto di lavorare (o di svolgere in maniera esclusiva, gratuitamente e senza vincolo disubordinazione un

lavoro destinato alla cura della propria famiglia e della casa) edall'intervento statale diretto nel nanziamento dell'assicurazione mediante l'INAIL(Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

  1. Assicurazioni contro le derivanti dal lavoromalattie (identi cate mediante un elenco chee gli infortuni, con cuiindividua le forme morbose, l'agente lesivo e le lavorazioni protette)si intendono tutti gli accidenti avvenuti per causa violenta (ossia determinata econcentrata nel tempo e correlata ad un'azione proveniente dall'esterno, la quale tuttavianon deve essere esclusiva, potendo anche concorrere con una condizione patologicae in occasione di lavoropreesistente) (anche in itinere, ossia durante gli spostamenti tracui sia derivata la morte o un'inabilità permanente alluogo di lavoro e domicilio), dalavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che

comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni; le prestazioni fornite sono costituite da:

  • indennità giornaliera per l'inabilità temporanea
  • rendita per l'inabilità permanente
  • assegno per l'assistenza personale continuativa
  • fornitura degli apparecchi di protesi
  • rendita ai superstiti
  • assegno una tantum in caso di morte dell'assicurato

2. Assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità (gestita dall'INPS), che tutela l'esaurirsi della possibilità di lavorare determinata dall'avanzare dell'età o dall'insorgere di condizioni patologiche che anticipano la cessazione naturale del periodo lavorativo di una persona; in questa prospettiva, l'assicurato si considera invalido se la sua capacità di lavoro (ossia l'insieme delle potenzialità fisiche o psichiche utilizzabili ai fini di un'attività lavorativa che sia confacente

alle attitudini della persona e permetta un’esistenza libera e dignitosa), è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto sico o mentale a meno di unterzo, mentre inabile se si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgerequalsiasi attività lavorativa pro cua (e non dunque “amatoriale”). L’accertamento delle condizioni di salute dell’assicurato va dunque fatto secondo il criterio di valutazione speci ca e complessiva delle infermità e dei difetti sici, in considerazione della loro incidenza funzionale in via de nitiva sulle capacità professionalie sulle concrete possibilità di lavoro che si o rono all’assicurato. 3. L’invalidità civile è in ne un istituto che prescinde da rapporti lavorativi ed è dunquerivolto a tutti i cittadini in condizioni di svantaggio per fatti patologici, ossia a tutti icittadini a etti da minorazioni congenite o acquisite.anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, se minorenni o ultrasessantacinquenni, che abbiano di coltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. L'indennità di accompagnamento è invece concessa ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti e a quelli nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per azioni fisiche o psichiche e che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o abbiano bisogno di una assistenza continua. Per i soggetti con capacità lavorativa ridotta a più del 45% e di età inferiore ai 55 anni è previsto il collocamento obbligatorio al lavoro; per coloro con invalidità superiore al 74% e non collocabili, un assegno di invalidità; ed infine, per coloro con invalidità assoluta, una pensione di.

invalidità. La valutazione dell'invalidità civile e delle condizioni di handicap avviene tramite una commissione composta da tre medici (uno specialista in medicina legale), integrata eventualmente da medici espressione delle associazioni di invalidi.

3. ASPETTI MEDICO-LEGALI DI LEGISLAZIONI PARTICOLARI

LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (l.40/2004)

Con le tecniche di procreazione assistita, la filiazione non discende più da relazioni biologiche semplici "naturali", ma da decisioni soggettive deliberate e svincolate da quelle che si possono definire cogenze biologiche, tanto che vi può essere addirittura una disgiunzione completa tra il profilo genetico dei genitori e del figlio.

l. 40/2004, In Italia, la materia è regolata dalla quale stabilisce che, al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana non rimovibili mediante altri metodi terapeutici e caci, è consentito,

alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambi viventi, il ricorso alla PMA, previo consenso informato di entrambi i componenti della coppia (il quale è revocabile fino al momento della fecondazione dell'ovocito); sono tuttavia tuttora sanzionate la fecondazione post mortem o in una coppia con un partner minorenne, le violazioni correlate al consenso, la commercializzazione di embrioni o gameti, la surrogazione di maternità, il clonaggio (ossia il trasferimento del nucleo di una cellula somatica in un ovocito privato del nucleo, che porta allo sviluppo di un embrione geneticamente identico al donatore), la sperimentazione sull'embrione umano, la produzione di embrioni per la ricerca e la selezione a scopo eugenetico degli embrioni. È invece consentita, previo consenso e sempre che non si verifichi il decesso del donatore, lala conservazione dei gameti maschili e femminili, noto come crioconservazione, è un processo che permette di conservare i gameti umani a temperature molto basse, generalmente intorno ai -196°C. Questo metodo è utilizzato per preservare la fertilità di uomini e donne che desiderano avere figli in futuro, ma che potrebbero essere sottoposti a trattamenti medici o interventi chirurgici che potrebbero compromettere la loro capacità di produrre gameti. La crioconservazione dei gameti maschili, noti come spermatozoi, viene effettuata mediante la tecnica del congelamento. Gli spermatozoi vengono miscelati con una soluzione crioprotettiva che li protegge dai danni causati dal congelamento. Successivamente, vengono lentamente raffreddati fino a raggiungere la temperatura di conservazione. Una volta congelati, gli spermatozoi possono essere conservati per lunghi periodi di tempo senza perdere la loro capacità fecondante. La crioconservazione dei gameti femminili, noti come ovociti, è un processo più complesso. Prima di essere congelati, gli ovociti devono essere sottoposti a un trattamento di maturazione in vitro, durante il quale vengono stimolati ormonalmente per raggiungere la piena maturità. Successivamente, vengono prelevati e congelati utilizzando una tecnica chiamata vitrificazione, che permette di congelare gli ovociti in modo rapido e senza formazione di cristalli di ghiaccio dannosi. Gli ovociti crioconservati possono essere conservati per lunghi periodi di tempo e utilizzati in seguito per la fecondazione in vitro. La crioconservazione dei gameti maschili e femminili è una tecnica che offre la possibilità di preservare la fertilità e di avere figli anche in situazioni in cui la riproduzione naturale potrebbe essere compromessa. Questo processo è particolarmente utile per le persone che devono affrontare trattamenti come la chemioterapia o la radioterapia, che possono danneggiare i gameti, o per coloro che desiderano posticipare la gravidanza per motivi personali o professionali.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
34 pagine
SSD Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlicePlebani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e delle assicurazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gentilomo Andrea.