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Medicina legale: la causalità

Il rapporto di causalità materiale, fisica o oggettiva, è il nesso che intercorre tra due fenomeni, di cui l'uno costituisce la causa e l'altro l'effetto. Tale principio è unico ed immutabile ma assume connotati diversi a seconda dell'ambito in cui viene ad essere esaminato. Nel diritto, per esempio, il rapporto di causalità è necessario per far risalire la responsabilità penale o civile in capo ad un soggetto in riferimento ad un fatto prodotto dalla sua azione. In medicina legale si indaga sul nesso causale per verificare che l'invalidità pensionabile sia dovuta a infermità o l'infortunio da noxa lavorativa e così via.

Definizione di causa

La causa può essere definita come l'antecedente necessario e sufficiente a produrre l'effetto. L'effetto è il fenomeno susseguente legato all'antecedente. Nel concetto di causa entrano tre elementi costitutivi: l'antecedenza, la necessità e la sufficienza.

Antecedenza

Un fenomeno non può produrre un altro se non lo precede nel tempo, nel senso che una cosa è in quanto ne preesiste un'altra che l'ha prodotta. L'antecedenza può indicare sia un rapporto cronologico quando c'è una successione dei fenomeni o un rapporto eziologico quando c'è una connessione tra i fenomeni.

Necessità

È un criterio di esclusione nel senso che è necessario tutto ciò che non può essere eliminato perché altrimenti non si produce l'effetto. Quindi se si elimina la causa necessaria, allora l'effetto non si realizza.

Sufficienza

È l'idoneità di un fenomeno a produrre da solo un effetto senza bisogno che intervenga un altro fenomeno.

Sistema di logica deduttiva e induttiva di Stuart Mill

  • Una causa necessaria ma non sempre sufficiente si ha quando il fatto B segue quello A qualunque cosa accada.
  • Una causa è necessaria ma non sufficiente quando c'è A ma sono presenti anche altri fattori insieme ad A che hanno prodotto B.
  • Una causa è necessaria e sufficiente quando B segue A senza che occorra altro fattore e quando A non è sostituibile con altri fattori.

Relazioni di causa e effetto

Nelle relazioni di causa e effetto si possono verificare due evenienze: che di un certo effetto occorra individuare la causa o che di una causa si possa prevedere l'effetto e parliamo nel primo caso di causazione nel secondo di causalità. La causalità è l’attitudine potenziale a causare e si desume in base ad un giudizio di probabilità fondato sulla regolarità statistica. Bisogna accertare mediante un giudizio ex ante se l’azione sarebbe stata capace di produrre l’evento formulando una prognosi causale. La causazione è invece il rapporto concreto e realmente esistito tra due fenomeni, occorre quindi mediante un giudizio ex post accertare se l’evento sia stato la conseguenza di una determinata azione mediante una diagnosi causale.

Tipologie di causalità

Il rapporto di causalità può derivare o da una o da più cause. Nel primo caso si parla di causalità unica quando una causa è cioè sufficiente da sola a produrre un effetto. Si ha causalità multipla o concausalità quando un effetto è determinato da più cause che agiscono o simultaneamente o in tempi diversi ma senza quella connessione non si sarebbe verificato l'evento, quindi una causa quando da sola non è sufficiente a produrre un evento si chiama concausa perché necessita di altre cause per realizzarsi ma che comunque deve esserci e quindi è necessaria.

Causalità immediata e mediata

La causalità immediata è quando gli effetti seguono immediatamente alla causa. Si ha causalità mediata quando gli effetti sono determinati anche da eventi più lontani e remoti che si susseguono e che sono collegati tra loro come anelli di una catena.

Causalità diretta e indiretta

La causalità diretta è il nesso tra causa ed effetto rappresentato da una serie ininterrotta e concatenata di fenomeni, come degli anelli che formano una catena. La causalità indiretta si ha quando nuovi fattori si inseriscono nella serie causale e si sostituiscono ai precedenti originando un nuovo rapporto causale.

Fenomeni biologici e cause

I fenomeni biologici possono essere determinati da cause endogene che si originano nell’organismo quali l’ereditarietà, la predisposizione individuale, gli squilibri endocrini e metabolici, le tossicosi e le malattie spontanee; le cause esogene sono quelle provenienti invece dal mondo esterno come le variazioni del clima, i veleni, ecc., che esercitano un’azione sull’organismo producendo delle alterazioni.

Condizione e occasione

Condizione: è uno stato anteriore necessario affinché la causa possa agire. Esempio: la forza di gravità è condizione affinché un corpo possa cadere e allo stesso tempo affinché possa stare in una determinata posizione. Non prende parte attiva al processo causale.

Occasione: è una circostanza favorevole ma sostituibile con altre occasioni e quindi incapace di produrre effetti. Esempio: la rottura di un aneurisma dell’aorta per colpa di tosse che non sarebbe mai avvenuta in un soggetto sano.

Aspetti della causalità

  • Causalità metafisica: spiega il “perché” avviene la legge di produzione e ricerca il principio attivo della creazione.
  • Causalità fisica: spiega il “come” avviene la legge di produzione e cerca le cause di ogni fenomeno naturale. Causa è tutto ciò che modifica il mondo esteriore. Per la fisica tale causa è la forza: la gravitazione, l’inerzia, l’energia sono cause e leggi dei fenomeni universali.
  • Causalità giuridica: risponde alla necessità di individuare la responsabilità penale o civile di un soggetto, ricercando tra le cause che hanno prodotto un fatto, un evento illecito in modo da poterlo attribuire all’azione del soggetto. Le cause sono le azioni umane consapevoli o inconsapevoli, volontarie o involontarie, lecite o illecite mentre le cause non umane sono dovute alle forze della natura e assumono valore giuridico da sole o in quanto dipendono o sono mosse dal fatto dell’uomo o hanno un legame con la sua condotta.

Teorie della causalità

In ambito giuridico sono state formulate varie teorie sulla causalità che si basano sul concetto di causa.

Teoria dell'equivalenza

Identifica la causa con la totalità degli antecedenti, ognuno dei quali è necessario al verificarsi dell’evento. Quindi affinché si abbia un rapporto di causalità basta che l’uomo abbia realizzato anche una sola delle condizioni senza la quale l’evento non si sarebbe prodotto, infatti questa teoria viene detta anche della conditio sine qua non. Quindi ogni antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe prodotto è una causa. Questa teoria finisce con mettere sullo stesso piano tutti gli antecedenti senza distinguere tra cause, concause, occasioni, condizioni.

Teorie della prevalenza

Queste teorie differenziano la causa vera dalla condizione e dall’occasione individuando tra i vari antecedenti di un fatto quello che ha esercitato il ruolo decisivo. Secondo la teoria della causalità adeguata è causa solo l’antecedente idoneo a produrre l’evento, tale idoneità si deduce in base al criterio della regolarità statistica e il rapporto di causalità sussiste ogni qualvolta che l’uomo ha posto in essere un’azione proporzionata, ossia adeguata a produrre l’evento.

La teoria della causa efficiente attribuisce alla causa il valore antecedente che decide sulla qualità dell’evento. La causa è ciò che produce l’evento a differenza della condizione che è ciò che predispone l’evento e dall’occasione che è ciò che rimuove l’ultimo ostacolo all’agire della causa.

La teoria della causa prossima considera solo l’ultima delle condizioni positive di un fatto che completando la serie di antecedenti determina l’effetto.

Nesso di causalità materiale

Abbiamo detto che serve per identificare la responsabilità di un soggetto. Quindi solo attraverso l’esistenza di un nesso tra il fatto che costituisce un illecito o un reato e l’azione dell’uomo si può attribuire la responsabilità civile o penale in capo a questo. La responsabilità quindi è esclusa quando interviene una causa di forza maggiore o il caso fortuito che non sono attribuibili all’azione dell’uomo.

La causalità secondo il codice penale

Il codice penale ha disciplinato il rapporto di causalità materiale distinguendo:

  • La causalità nei reati commissivi;
  • La causalità nei reati omissivi;
  • Il concorso di cause presistenti, simultanee o sopravvenute;
  • La causa unica e esclusiva sopravvenuta.

Causalità nei reati commissivi e omissivi

L’art. 40 del Codice penale enuncia il principio che il rapporto di causalità è un elemento essenziale del reato, collegando la condotta con l’evento e che l’esistenza di tale rapporto è condizione necessaria per la punibilità. Infatti: “nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione”. Nei reati commissivi è facile comprendere come la condotta attiva dell’uomo sia causa dell’evento. Nei reati di omissione occorre precisare perché un comportamento passivo o il non compimento di un’azione abbia valore causale.

Il codice penale stabilisce che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire” equivale a cagionare mediante omissione. Il dovere di attivarsi deve dipendere da una norma giuridica e non da un obbligo morale o da un dovere civico. Per esempio risponde delle conseguenze omissive la guardia giurata che non impedisce il furto, o il bagnino che non salva il bagnante in pericolo o l’infermiere che non impedisce al malato di mente di compiere azioni dannose per sé o per gli altri.

Concorso di cause

L’art. 41 del codice penale stabilisce che: “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento”. Per aversi il rapporto di concausalità occorre che tutti gli antecedenti siano necessari in modo che se qualcuno di questi non avesse cooperato con gli altri l’evento non si sarebbe prodotto. Le concause si distinguono in base a due criteri: quello cronologico e quello di dipendenza.

In base al primo criterio si individuano concause preesistenti, simultanee e sopravvenute. In base al secondo si distinguono le concause dipendenti o indipendenti dall’azione o omissione del colpevole. Le concause preesistenti sono quelle che hanno preceduto l’azione: esempio l’aneurisma aortico che si rompe in seguito a una contusione del torace che di per sé non sarebbe stata mortale. Le concause simultanee o concomitanti sono quelle che agiscono contemporaneamente al fatto del colpevole. Le concause sopravvenute sono quelle che intervengono dopo l’azione.

Le concause dipendenti dall’azione del colpevole rappresentano l’ulteriore sviluppo dell’azione delittuosa possono essere volontarie o involontarie. Le concause indipendenti della condotta del colpevole sono quelle preesistenti all’azione dell’uomo, quelle simultanee nonché quelle sopravvenute all’azione stessa dovute a eventi naturali o al fatto della vittima o all’intervento di terzi. Ai fini medico-legali le concause vengono distinte in: concausa da lesione e concausa da menomazione. Possono poi suddividersi in: anatomiche, fisiologiche, malformative e patologiche.

Causa unica ed esclusiva sopravvenuta

L’art. 41 statuisce “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”. La causa sopravvenuta esclude il rapporto di causalità quando possiede i seguenti requisiti:

  • Che sia indipendente dal fatto del colpevole e avulsa dalla sua condotta, cioè autonoma;
  • Che consista in un avvenimento inseritosi nella serie causale in atto come anormale atipico eccezionale e imprevedibile;
  • Che abbia avuto un’efficacia decisiva nella produzione dell’evento.

Essa è sopravvenuta quando segue l’azione del colpevole; è unica perché agisce da sola e esclusiva perché elimina tutte le altre precedenti. Il colpevole risponderà del solo fatto da lui commesso se questo costituisce per sé un reato. Le cause sopravvenute possono consistere in fatti naturali come per esempio un ferito mentre è degente nella propria abitazione muore perché investito da una scarica di corrente. Il feritore risponderà delle lesioni ma non della morte. Le cause sopravvenute, poi, possono dipendere dal fatto della vittima come ad esempio un ferito che si suicida gettandosi dalla finestra perché improvvisamente impazzisce e quindi il feritore risponderà delle lesioni ma non della morte. Se invece il suicidio avviene per una crisi depressiva conseguente alle lesioni potrebbe sussistere un nesso causale e quindi c’è un concorso. Le cause possono poi derivare da fatto del terzo.

Teorie della probabilità

In questo tipo di teoria il nesso causale viene identificato in base alla sussunzione sotto leggi scientifiche. La sussunzione è il procedimento mediante il quale si prospetta la minore o maggiore probabilità che la condotta del soggetto agente abbia costituito la condizione necessaria per il verificarsi dell’evento dannoso, posto che tale evento non sarebbe avvenuto qualora si fosse proceduto in modo doveroso e corretto.

La causalità nel diritto penale e nel diritto civile

Il codice penale accoglie la teoria dell’equivalenza e non fa distinzione tra causalità mediata e immediata e codifica anche il principio della causalità indiretta che ammette l’esclusione del nesso causale quando le cause sopravvenute sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. Nel diritto civile il rapporto causale fra il fatto illecito e il danno alla persona è regolato dal principio della causalità diretta e della causalità immediata in quanto il Codice civile limita il riconoscimento del danno alle sole conseguenze immediate e dirette della condotta illecita. Tuttavia il nesso può dipendere anche da causalità indiretta e mediata quando il fatto commissivo o omissivo pur non avendo prodotto direttamente le conseguenze dannose abbia comunque posto in essere uno stato di cose senza il quale il danno non si sarebbe verificato ovvero quando i danni indiretti mediati sono anch’essi elementi costitutivi del fatto illecito e rientrano tra le conseguenze normali che da quel fatto possono derivare.

Imputabilità

Ogni individuo ha delle qualità psichiche che gli permettono di regolare consapevolmente e liberamente le proprie azioni. Il possesso di tali qualità è il presupposto necessario affinché una persona possa essere ritenuta imputabile. L’imputabilità consiste nell’idoneità a essere imputato di un reato. L’imputabilità pertanto distingue gli uomini in due categorie: gli imputabili e i non imputabili: gli uni assoggettati alla pena, gli altri no. Il suo contenuto è giuridico (formale) e psicologico (naturale).

Affinché una persona possa essere imputabile deve avere piena capacità mentale, cioè deve essere in grado di intendere e di volere, deve essere in grado di capire il comando ed osservarlo, deve capire la sua azione quando è penalmente rilevante, e deve subire le conseguenze penali della sua condotta. La dottrina non è unanime circa la questione della natura giuridica dell’imputabilità, la quale ha evidenti rapporti con la capacità di diritto penale, consistente nell’idoneità dell’uomo di essere titolare di diritto penale, cioè di essere giudicato e condannato per un reato commesso, tanto che alcuni considerano la capacità di diritto penale il presupposto dell’imputabilità. Ma l’imputabilità ha anche notevoli rapporti con la capacità di agire penale che è l’attitudine dell’individuo a compiere atti illeciti dai quali consegue la pena (capacità di reato). I compilatori del codice penale dovendo scegliere tra le varie dottrine filosofico-giuridiche dell’imputabilità hanno optato per il criterio naturalistico della volontarietà dell’azione umana rispetto al reato, nel presupposto che l’uomo normale possa agire liberamente.

Perciò il codice dopo aver fissato la regola che “nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile” spiega che “è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”. Art 85 c.p. Attenzione quindi chi non è imputabile non può essere soggetto alla pena. L’imputabilità deve sussistere non solo quando si è consumato il reato ma anche successivamente. Perché l’imputabilità sussista occorre che ci sia la capacità di intendere e di volere.

Capacità d'intendere

È l’attitudine a rendersi conto degli atti compiuti, a comprenderne i motivi, il significato e le relazioni col mondo esteriore e quindi a prevedere la portata e le conseguenze della propria condotta.

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Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sydney15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Landi Raffaele.
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