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I LIMITI EDILIZI PER I COMUNI SPROVVISTI DI PIANI: LEGISLAZIONE STATALE E DELLA
RAGIONE CAMPANIA
n. 765/1967
Nella legislazione statale, la legge ponte oltre all’imposizione di standard urbanistici prevede
limiti edilizi anche per i Comuni sprovvisti di piano, per evitare che l’attività edilizia continuasse a svolgersi
senza disciplina: Art. 17
Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione la edificazione a
scopo residenziale e' soggetta alle seguenti limitazioni:
il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non puo’ superare la misura di un metro cubo e
• mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui
perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con
deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la
Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile,
se la costruzione e' ubicata nelle altre parti del territorio;
gli edifici non possono comprendere piu' di tre piani;
• l'altezza di ogni edificio non puo' essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui
• esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non puo' essere inferiore all’altezza di ciascun fronte
dell'edificio da costruire.
T.U. dell’ edilizia n. 380/2001
Con il
Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, che
• riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima
• fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie
coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.
Per quanto riguarda il calcolo dei volumi l’orientamento della giurisprudenza è nel senso di computare tutti i
volumi utili, cioè ad esempio, anche i volumi completamente interrati che siano destinati ad abitazione o ad
ufficio o ad altro uso che richieda permanenza di persone, non sono invece computabili i vani interrati
destinati a cantone o i volumi tecnici (ascensori, impianti, ecc,). Coerentemente la giurisprudenza ha
precisato che nel computo del volume di un fabbricato devono essere inclusi gli spazi suscettibili di una
funzione complementare a quella abitativa o, in genere, che possano agevolmente essere destinati ad una
funzione utile, come i sottotetti, le verande coperta, ecc. Per incentivare la prestazione energetica degli
D.lgs. n. 115/2008
edifici, l’art. 11 del ha stabilito una serie di deroghe alle norme in materia di computo dei
volumi e delle superfici, nonché delle altezze e delle distanze minime tra gli edifici e dalle strade. Nei detti
computi non verrano considerati:
lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiore ai 30 cm.
• il maggiore spessore dei solai di copertura sino ad un massimo di ulteriori 25 cm
• il maggiore spessore dei solai intermedi sino a un massimo di ulteriori 15 cm
•
Questo “bonus” volumetrico e delle superfici potrà essere ottenuto soltanto se l’edificio in questione sia in
grado di garantire, in virtù dei maggiori spessori, una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione
energetica. n.17/1982 “Norme
Nella limitazione per quanto riguarda la legislazione della regione Campania, la legge
transitorie per le attività urbanistico-edilizie nei Comuni della Regione” nell’art 4 “Limiti di edificabilità”
integra e specifica i limiti della statale:
<< Nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati:
a) all’interno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art.3, è vietato ogni intervento edilizio, ad
eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e
di ristrutturazione, che non comportino aumento delle volumetrie e delle superfici utili preesistenti;
b) all’esterno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art.3, l’edificazione a scopo residenziale è
soggetta alla limitazione di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile; per le opere
strettamente accessorie all’attività agricola è consentito un indice di fabbricabilità aggiuntivo pari a 0,07 mc
mq;
In questo caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura del
concessionario, di un atto che vincoli all’attività agricola la destinazione dei fabbricati in progetto.
per le opere di interesse pubblico è consentita la realizzazione del sottosuolo di opere accessorie (quali
garage, sala convegno, ristorante, etc.), purchè completamente interrate e di attrezzature complementari
(quali piscine, campi da gioco e simili), purchè non comportino l’aggiunta di nuovi volumi.
n.16/2004
La nuova legge ha a sua volta modificato la precedente legge, rimangono pressoché invariate
ma per i complessi produttivi c’è un limite massimo di superficie coperta ridotta a un sedicesimo dell’area,
che sarà poi ridotto a un ventesimo.
L’ACCORDO DI PROGRAMMA; LA CONFERENZA DI SERVIZI
Per accelerare i processi amministrativi, fondamentale appare la previsione della conferenza di servizi cui le
Amministrazioni dovranno di regola far ricorso per procedere all’esame delle questioni e all’acquisizione di
nullaosta, assensi, intese, che attualmente comportano frequenti periodi di stasi nel procedimento. Viene
introdotta, con lo sportello unico, nella legge finanziaria del 1988 (Art. 27 <<l'amministrazione competente
può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti compartecipi alla
realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa,
per definire modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria
competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute>>), ma viene disciplinata
n. 241/1990,
dalla dall’articolo 14:
- La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga
opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o
risultati
- La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni
o servizi pubblici.
- Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese,
concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.
L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza,
la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa.
- Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata
in modalità sincrona*
La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda. A tal fine l'amministrazione procedente comunica
alle altre amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione utili ai fini dello
svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza (tali
determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove
possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso). Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona*, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del
termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati
*Il D. Lgs 127/2016 ha introdotto due tipologie di conferenza dei servizi decisoria (art. 14 bis e ss, L.
241/1990):
la conferenza semplificata in modalità asincrona: che prevede l'invio della documentazione e degli atti di
1. assenso per via telematica
la conferenza semplificata in modalità sincrona, ovvero la tradizionale riunione con la presenza
2. simultanea dei rappresentanti delle diverse amministrazioni; T.U. delle leggi
L’istituto dell’accordo di programma invece viene disciplinato dall’articolo 34
sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000, << Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o
di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o
più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui progr