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I LIMITI EDILIZI PER I COMUNI SPROVVISTI DI PIANI: LEGISLAZIONE STATALE E DELLA

RAGIONE CAMPANIA

n. 765/1967

Nella legislazione statale, la legge ponte oltre all’imposizione di standard urbanistici prevede

limiti edilizi anche per i Comuni sprovvisti di piano, per evitare che l’attività edilizia continuasse a svolgersi

senza disciplina: Art. 17

Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione la edificazione a

scopo residenziale e' soggetta alle seguenti limitazioni:

il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non puo’ superare la misura di un metro cubo e

• mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui

perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con

deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la

Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile,

se la costruzione e' ubicata nelle altre parti del territorio;

gli edifici non possono comprendere piu' di tre piani;

• l'altezza di ogni edificio non puo' essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui

• esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non puo' essere inferiore all’altezza di ciascun fronte

dell'edificio da costruire.

T.U. dell’ edilizia n. 380/2001

Con il

Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, che

• riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;

fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima

• fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie

coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.

Per quanto riguarda il calcolo dei volumi l’orientamento della giurisprudenza è nel senso di computare tutti i

volumi utili, cioè ad esempio, anche i volumi completamente interrati che siano destinati ad abitazione o ad

ufficio o ad altro uso che richieda permanenza di persone, non sono invece computabili i vani interrati

destinati a cantone o i volumi tecnici (ascensori, impianti, ecc,). Coerentemente la giurisprudenza ha

precisato che nel computo del volume di un fabbricato devono essere inclusi gli spazi suscettibili di una

funzione complementare a quella abitativa o, in genere, che possano agevolmente essere destinati ad una

funzione utile, come i sottotetti, le verande coperta, ecc. Per incentivare la prestazione energetica degli

D.lgs. n. 115/2008

edifici, l’art. 11 del ha stabilito una serie di deroghe alle norme in materia di computo dei

volumi e delle superfici, nonché delle altezze e delle distanze minime tra gli edifici e dalle strade. Nei detti

computi non verrano considerati:

lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiore ai 30 cm.

• il maggiore spessore dei solai di copertura sino ad un massimo di ulteriori 25 cm

• il maggiore spessore dei solai intermedi sino a un massimo di ulteriori 15 cm

Questo “bonus” volumetrico e delle superfici potrà essere ottenuto soltanto se l’edificio in questione sia in

grado di garantire, in virtù dei maggiori spessori, una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione

energetica. n.17/1982 “Norme

Nella limitazione per quanto riguarda la legislazione della regione Campania, la legge

transitorie per le attività urbanistico-edilizie nei Comuni della Regione” nell’art 4 “Limiti di edificabilità”

integra e specifica i limiti della statale:

<< Nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati:

a) all’interno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art.3, è vietato ogni intervento edilizio, ad

eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e

di ristrutturazione, che non comportino aumento delle volumetrie e delle superfici utili preesistenti;

b) all’esterno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art.3, l’edificazione a scopo residenziale è

soggetta alla limitazione di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile; per le opere

strettamente accessorie all’attività agricola è consentito un indice di fabbricabilità aggiuntivo pari a 0,07 mc

mq;

In questo caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura del

concessionario, di un atto che vincoli all’attività agricola la destinazione dei fabbricati in progetto.

per le opere di interesse pubblico è consentita la realizzazione del sottosuolo di opere accessorie (quali

garage, sala convegno, ristorante, etc.), purchè completamente interrate e di attrezzature complementari

(quali piscine, campi da gioco e simili), purchè non comportino l’aggiunta di nuovi volumi.

n.16/2004

La nuova legge ha a sua volta modificato la precedente legge, rimangono pressoché invariate

ma per i complessi produttivi c’è un limite massimo di superficie coperta ridotta a un sedicesimo dell’area,

che sarà poi ridotto a un ventesimo.

L’ACCORDO DI PROGRAMMA; LA CONFERENZA DI SERVIZI

Per accelerare i processi amministrativi, fondamentale appare la previsione della conferenza di servizi cui le

Amministrazioni dovranno di regola far ricorso per procedere all’esame delle questioni e all’acquisizione di

nullaosta, assensi, intese, che attualmente comportano frequenti periodi di stasi nel procedimento. Viene

introdotta, con lo sportello unico, nella legge finanziaria del 1988 (Art. 27 <<l'amministrazione competente

può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti compartecipi alla

realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa,

per definire modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria

competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute>>), ma viene disciplinata

n. 241/1990,

dalla dall’articolo 14:

- La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta

di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga

opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento

amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o

risultati

- La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la

conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla

osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni

o servizi pubblici.

- Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione

procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una

conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di

un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese,

concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza,

la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa.

- Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese,

concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla

realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata

in modalità sincrona*

La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del

procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda. A tal fine l'amministrazione procedente comunica

alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione utili ai fini dello

svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono

richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza (tali

determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove

possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso). Se tra le suddette amministrazioni vi

sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla

tutela della salute dei cittadini il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona*, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del

termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del

procedimento.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente

all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati

*Il D. Lgs 127/2016 ha introdotto due tipologie di conferenza dei servizi decisoria (art. 14 bis e ss, L.

241/1990):

la conferenza semplificata in modalità asincrona: che prevede l'invio della documentazione e degli atti di

1. assenso per via telematica

la conferenza semplificata in modalità sincrona, ovvero la tradizionale riunione con la presenza

2. simultanea dei rappresentanti delle diverse amministrazioni; T.U. delle leggi

L’istituto dell’accordo di programma invece viene disciplinato dall’articolo 34

sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000, << Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o

di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata

di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o

più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione

alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui progr

Dettagli
A.A. 2017-2018
60 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fimottadiovatta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione urbanistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Coppola Alberto.