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Composizione del piano:
Di una relazione sulla struttura e sulla funzione di esso, che ne costituisce la motivazione
Di una parte tavolate che consiste in una serie di planimetrie del territorio comunale (posizione geografica, zonizzazione generale, caratteristiche peculiari)
Di una parte normativa che definisce i caratteri e le prescrizioni riguardanti ciascuna zona.
Formazione ed approvazione del piano
La formazione del piano regolatore generale è obbligatoria sia per i Comuni compresi negli elenchi formati dal Ministero dei Lavori Pubblici, sia per i Comuni compresi negli elenchi formati dalle Regioni. Tutti gli altri Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore.
Fasi del procedimento di formazione:
Elaborazione tecnica dello schema del piano: eseguita dagli uffici tecnici dei Comuni o da progettisti esterni
Acquisizione dei pareri previsti dal TUEL (regolarità tecnica del responsabile del servizio e di regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario) e dei pareri richiesti dalle leggi regionali (della Regione, della Provincia e delle Amministrazioni pubbliche)Considerato tali zone come zone di libera edificabilità, assoggettate soltanto ai limiti sulle distanze e sulle altezze stabiliti dal cod. civ. e dai regolamenti edilizi.
Interventi sostitutivi
Nell’ipotesi d’inutile decorso di ciascuno dei termini fissati dalla legge è previsto l’intervento sostitutivo dell’autorità regionale:
- Convocazione, da parte del Presidente della Regione, del Consiglio comunale perché provveda per gli adempimenti non compiuti
- Nomina di un Commissario per provvedere:
- Designazione dei progettisti
- Adozione del piano regolatore generale
- Ulteriori adempimenti necessari
Durata del piano regolatore
Il piano regolatore comunale ha vigore a tempo indeterminato, cioè finché non viene sostituito da un altro piano successivamente approvato. Non è prevista l’abrogazione del piano attraverso delibera del Consiglio comunale.
Lo strumento urbanistico generale del Comune può
Essere eventualmente modificato attraverso successive varianti. Le varianti sono degli strumenti per revisionare il piano regolatore per sopravvenute ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del piano. Le varianti non sono soggette alla preventiva autorizzazione della Regione.
I vincoli d'inedificabilità:
I piani regolatori generali:
- Dettano da un lato le norme regolatrici di carattere programmatico
- Contengono dall'altro le prescrizioni immediatamente precettive che hanno un effetto conformativo della proprietà urbana.
In particolare il piano regolatore generale può imporre i seguenti vincoli:
- Vincoli preordinati all'espropriazione: aree da espropriare in futuro per realizzare opere pubbliche o reti stradali
- Vincoli di inedificabilità assoluta o relativa: in aree destinate a verde oppure a bassa urbanizzazione:
- Inedificabilità assoluta: il divieto di ogni possibile edificazione
- Inedificabilità relativa: il divieto di edificazione ad eccezione di specifiche destinazioni o limitazioni
inedificabilità relativa: la possibilità di costruire entro ristretti limiti volumetrici
Nel disegno originario della legge urbanistica il P.R.G. avrebbe dovuto contenere soltanto le norme programmatiche, mentre i vincoli alla proprietà sarebbero dovuti essere imposti soltanto ai piani attuativi. Successivamente, si è riconosciuta ai piani regolatori efficacia immediatamente precettiva.
Il recente TU in materia di espropriazione (DPR 327/2001) ha unificato le norme sull’espropriazione e quelle sulla pianificazione urbanistica:
- I vincoli preordinati all’esproprio possono essere imposti dal piano urbanistico generale o dalle sue varianti e diventano efficaci dall’atto di approvazione dello strumento urbanistico.
- Il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di 5 anni. Entro tale termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
- Se non è dichiarata
Il vincolo preordinato all'esproprio dopo la sua decadenza può essere motivatamente reiterato attraverso l'approvazione di una variante di piano.
In caso di reiterazione del vincolo, è dovuta al proprietario un'indennità commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.
Regolamento edilizio e programma di fabbricazione
4)⋯▷) Il regolamento edilizio TU in materia edilizia (DPR 380/2001) dispone che:
Art. 2: i Comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa disciplinano l'attività edilizia
Art. 4: il regolamento edilizio deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità.
⋯▷) Natura giuridica e impugnazione del regolamento edilizio 8regolamento edilizio:
- Atto amministrativo a contenuto normativo: le sue previsioni presentano i caratteri dellageneralità e dell'astrattezza
- Può essere un atto illegittimo perché viziato per:
- Incompetenza
- Eccesso di potere
- Violazione di legge
- Non è automaticamente impugnabile avendo caratteri generali ed astratti: normalmente l'atto concreto di attuazione del regolamento stesso che lede le posizioni giuridiche soggettive; per questo motivo per impugnare il regolamento edilizio bisogna impugnare l'atto in applicazione di esso.
Efficacia delle norme regolamentari: il contenuto del regolamento edilizio è costituito da:
- Norme per la disciplina della Commissione edilizia comunale e per gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo
- Norme sul vicinato e sulle distanze fra i fabbricati, che sono integrative del cod. civ.
- Norme che:
- Attengono all'altezza massima degli edifici
- All'estetica, aspetto
E all'ornato delle costruzioni
I rapporti tra aree fabbricabili e aree da coprire
All'ampiezza dei cortili
All'igiene
La Cassazione ha stabilito che:
Le norme dei regolamenti edilizi che disciplinano la distanza tra costruzioni hanno carattere integrativo rispetto alla disciplina del cod.civ.; la loro violazione è sanzionata con: risarcimento dei danni e riduzione in ripristino.
Non hanno carattere integrativo le norme che hanno come scopo principale la tutela degli interessi generali urbanistici: altezza, estetica, igiene...
Il programma di fabbricazione (P.d.F.)
Il programma di fabbricazione è un documento da includere nel regolamento edilizio per tutti i Comuni non obbligati a dotarsi del piano regolatore generale. Scopo: assicurare quel minimo di disciplina urbanistica per uno sviluppo edilizio. È uno strumento urbanistico di carattere generale perché riguarda lo sviluppo dell'intero territorio comunale.
Contenuto
del programma: Indicare i limiti di ciascuna zona cd. Zonizzazione Precisare la cd. tipologia edilizia di ciascuna zona Indicare le eventuali direttrici d'espansione Rapporti tra programma di fabbricazione e piano regolatore generale: i programmi di fabbricazione devono ritenersi equiparati ai piani regolatori generali, poiché i due istituti sono considerati dalla legge alternativi ed equivalenti. Nei centri urbani minori lo strumento urbanistico generale è costituito dal solo programma di fabbricazione. ⋯ ▷) Formazione ed approvazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione Il procedimento di formazione ed approvazione di entrambi si svolge nelle seguenti fasi: 1. predisposizione del progetto ad opera della Giunta comunale 2. esame e delibera di adozione da parte del Consiglio comunale 3. pubblicazione della delibera consigliare nell'albo pretorio 4. trasmissione della delibera alla Regione per l'approvazione 5. approvazione del Presidente dellaggiati di esecuzione (P.P.E.) sono strumenti di pianificazione urbanistica che disciplinano in modo dettagliato l'uso del suolo e le modalità di realizzazione delle opere all'interno di un determinato ambito territoriale. Essi devono essere coerenti con il piano regolatore generale e possono essere adottati per aree di particolare interesse o per interventi di rilevante importanza. I P.P.E. devono contenere una serie di elementi, tra cui: 1. La delimitazione dell'area di intervento, indicando i confini e le eventuali servitù o vincoli presenti. 2. La destinazione d'uso del suolo, specificando ad esempio se l'area sarà adibita a scopi residenziali, commerciali, industriali, ecc. 3. Le norme tecniche e urbanistiche da rispettare per la realizzazione delle opere, come ad esempio altezze massime degli edifici, distanze tra le costruzioni, tipologia delle infrastrutture, ecc. 4. Le modalità di realizzazione delle opere, indicando ad esempio le tempistiche, le fasi di realizzazione, le modalità di finanziamento, ecc. 5. Le disposizioni relative alla gestione e manutenzione delle opere realizzate, come ad esempio la manutenzione delle aree verdi, la gestione dei parcheggi, ecc. I P.P.E. devono essere approvati dal Comune competente e devono seguire una serie di procedure, tra cui: 1. La redazione del progetto preliminare, che contiene una prima bozza del piano particolareggiato di esecuzione. 2. La consultazione degli enti e delle associazioni interessate, che possono esprimere pareri e osservazioni sul progetto preliminare. 3. La valutazione di impatto ambientale, che valuta gli effetti che il piano particolareggiato di esecuzione potrebbe avere sull'ambiente. 4. La pubblicazione del progetto preliminare e delle eventuali varianti proposte all'albo pretorio del Comune, per consentire la consultazione da parte dei cittadini. 5. L'approvazione definitiva del piano particolareggiato di esecuzione da parte del Comune, che avviene dopo aver valutato le osservazioni e le varianti proposte. Una volta approvato, il piano particolareggiato di esecuzione diventa vincolante per tutti i soggetti interessati e deve essere rispettato nella realizzazione delle opere previste.