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Forme di dolo

Una grande distinzione è quella fra:

  • Dolo generico: presente in tutte le fattispecie incriminatrici dolose, in tutti i delitti. Rappresenta tutti gli elementi positivi e negativi della fattispecie.
  • Dolo specifico: il legislatore punisce un certo fatto solo se commesso con una certa finalità. Descrive una certa condotta e poi dice "questa condotta è punita se il soggetto ha agito con il fine di/allo scopo di". C'è ulteriore specificazione della volontà.

Questa tecnica di prevedere che il soggetto sia punito solo se agisce con una certa finalità ha molte funzioni:

  1. Giustificare la punizione di un fatto che senza quel fine sarebbe lecito, ad esempio i reati associativi. La costituzione garantisce il diritto di associazione, ma sono vietate le associazioni che perseguono scopi vietati ai singoli dalla legge penale. Ma perché queste sono punite?

Punite per il fine che perseguono. La finalità criminosa consente di punire un fatto (=associarsi) che altrimenti sarebbe tranquillamente lecito. Quindi il fine di commettere reati dell'associazione a delinquere serve a rendere punibile un fatto che altrimenti sarebbe lecito.

Distinguere tra loro due fattispecie criminose esempio: rapporto che c'è tra furto e sottrazione di corrispondenza. In entrambi i casi io mi impossesso di qualcosa che non è mio. Le due condotte sono le medesime, la finalità. Il furto punisce il fine di trarne profitto; la sottrazione di corrispondenza punisce il fine di prendere conoscenza della corrispondenza a lui non diretta. Il fine distingue due fattispecie criminose.

Anticipa la tutela penale/antica la soglia di punibilità esempio: delitti contro il patrimonio. Alcuni delitti contro il patrimonio (es. truffa) sono costruiti così: c'è una condotta (es. indurre)

Taluno in errore mediante artifici o raggiri) e poi c'è un evento naturalistico (es. procura a sé o ad altri un ingiusto profitto o un altrui danno). La truffa è un reato contro il patrimonio a evento naturalistico.

Esempio: penso di acquistare un immobile con l'abitabilità invece sono stato ingannato, mi hanno fatto credere con un raggiro che quella casa ha l'abitabilità mentre questa cosa non è vera. Quindi io faccio un bonifico come caparra. Però dopo mi viene il dubbio e chiamando il comune scopro che l'abitabilità non c'è e perciò blocco il bonifico appena fatto. C'è stato il raggiro e l'induzione in errore ma dannon si è realizzato perché ho bloccato il bonifico.

Il profitto nella truffa è evento naturalistico: il reato non si consuma se non c'è danno e profitto ingiusto.

Questo vale anche per l'estorsione.

È l'unica tecnica adottata nei delitti contro il patrimonio. Nei delitti più gravi c'è uso di violenza (rapina) oppure la condotta è una condotta di cui non ci si rende conto e che non si può affrontare in alcun modo/avviene nell'impossibilità di reagire. Quindi i reati che creano meno orrore dei delitti contro il patrimonio (= truffa e estorsione) sono puniti come reati ad evento naturalistico (devo aver subito un danno). Nei reati più gravi il legislatore anticipa la tutela, ossia il profitto non è più evento naturalistico ma diventa finalità/dolo specifico. La anticipa perché non è più necessario che il profitto si realizzi, ma è sufficiente che costituisca la finalità dell'agente. Esempio: quando tizio mette la mano nella borsa della signora e le ruba il portafoglio e dietro di lui c'è un uomo che lo ferma. Lui non ha ancora tratto profitto ma risponde lo.

stesso di furto consumato perché la cosa l'ha sottratta e se ne è impossessato. Quindi è sufficiente la finalità (=basta agire con il fine di profitto, anche non realizzato). Perciò dolo specifico ha queste 3 diverse funzioni. Nel dolo specifico bisogna sempre dare la prova della finalità.

GRADI DI INTENSITÀ DEL DOLO

La pena dipende anche da che grado di intensità ha il dolo.

  • DOLO INTENZIONALE: evento costituisce l'obiettivo per cui si agisce
  • DOLO DIRETTO: c'è certezza della realizzazione dell'evento
  • DOLO EVENTUALE: c'è consapevolezza/la rappresentazione che potrebbe realizzarsi l'evento e agisco anche a costo di ciò pur di realizzare il mio fatto.

Il problema è che il dolo eventuale ha vicinanze con gli altri due tipi di dolo. Confina con un'ipotesi di colpa, ossia la COLPA CON PREVISIONE. Nella colpa (= violazione di una regola cautelare) c'è

Possibilità che ci sia colpa con previsione. Esempio: lanciatore di coltelli si rappresenta, se lo immagina che potrebbe ferire la ragazza. Se che cosa distingue da punto di vista psicologico quello che mette la bomba sapendola ferisce, che potrebbe esserci un passante dal lanciatore di coltello? Entrambi si rappresentano la possibilità dell'evento dannoso (=elemento comune), ma la differenza è che il primo agisce anche a costo di realizzare la morte del passante/accetta il rischio di quell'evento pur di mettere la bomba, il secondo ESCLUDE che l'evento si verifichi basandosi sulle sue capacità. Nel dolo eventuale soggetto accetta rischio; nella colpa con previsione il rischio si esclude. In realtà ci sono situazioni delicate in cui è difficile collocare in uno o nell'altro (se in dolo o in colpa). Come faccio ad accertarlo? Come si accerta un elemento psicologico? Questione delicata è sulla base delle MASSIME DI ESPERIENZA.

La massima di esperienza dice come vanno ingenere le cose. Esempio: siamo a parcheggio delle Molinette e la guardia giurata che fa vigilanza vede il chirurgo che dopo un'operazione durata 10 ore armeggia con delle chiavi vicino a una BMW e la guardia gli dice che non è la sua macchina, ma è quella BMW due file più in là. Il medico non ha percepito l'altruità della cosa. La guardia crederà sicuramente all'affermazione del medico. Perché sulla base delle massime di esperienza è così: un medico appena uscito da un'operazione di 10 ore può essere stanco e magari sbagliarsi. La massima di esperienza però può essere sempre smentita. Ammette sempre la prova contraria. Può essere smentita da una massima di esperienza più adeguata al caso concreto. 09/11/2022 DOLO EVENTUALE Problema è di distinguerlo rispetto alla COLPA CON PREVISIONE/COLPA COSCIENTE. Dalla soluzione di questo

Il problema derivano conseguenze rilevanti sul piano applicativo. Perché in alcuni casi può derivare la sussistenza o meno della responsabilità penale (dolo eventuale fa estendere la punibilità a fatti che non sarebbero puniti). Se invece il fatto è punito sia titolo di dolo che a titolo di colpa, riconoscere il dolo o la colpa ha conseguenze rilevanti sul piano sanzionatorio.

Il problema ha acquisito rilevanza anche sul piano giurisprudenziale all'inizio era questione dogmatica/dottrinale perché problema del dolo eventuale c'era in contesti di criminalità di base illecita (es. terrorista che mette la bomba e accetta rischio di uccidere persone che possono essere coinvolte nell'attentato). Più recentemente il problema si è posto rispetto a fenomeni criminosi che si sviluppano in contesti di base lecita in cui però ci sono macroscopiche violazioni di regole (es. circolazione stradale o sicurezza del lavoro).

Lavoro). Sentenza delle sezioni unite resa nel caso THYSSENKRUPP ha riscritto la dogmatica del dolo.

In che contesto intervengono le sezioni unite in questo caso?

Erano emersi 2 orientamenti:

- ACCETTAZIONE DEL RISCHIO quello maggioritario. Nella COLPA COSCIENTE soggetto ESCLUDE che l'evento si verifichi; nel DOLO EVENTUALE invece il soggetto ACCETTA il rischio (=non basta che lo preveda, ma accetta il rischio).

Questa accettazione del rischio però è un criterio che diventa un po' una formula vuota perché nel concreto significa che quando il soggetto aveva il dubbio che l'evento si verificasse e agiva lo stesso, veniva imputato a titolo di dolo eventuale.

- BILANCIAMENTO non basta che soggetto rappresenti l'evento come possibile, MA occorre che abbia fatto un CONSAPEVOLE BILANCIAMENTO per cui pone il raggiungimento dei propri scopi in relazione con il sacrificio eventuale dei beni.

giuridici, ossia con il verificarsi dell'evento. Quindi accetta il rischio della verificazione del fatto come prezzo del raggiungimento diciamo che vuole raggiungere. Fa una VALUTAZIONE COSTI-BENEFICI. In questo orientamento è evocato un altro criterio che si aggiunge a quello del bilanciamento, ossia quello della PRIMA FORMULA DI FRANK questo è un criterio: "quale sarebbe stato il comportamento dell'agente se avesse avuto la certezza che l'evento si sarebbe verificato?". Se avrebbe agito comunque allora c'è dolo eventuale; se invece si sarebbe astenuto dall'agire allora c'è colpa cosciente.

Esempio: fumatore che getta la sigaretta per terra e a causa della scintilla provoca un incendio. Se il fumatore avesse previsto quell'evento con certezza, sicuramente avrebbe spento il sigaro prima di buttarlo per terra. Non si può dire che abbia posto

Il soggetto agisce con dolo eventuale quando compie un'azione consapevole che potrebbe causare un incendio, anche se non è la sua intenzione primaria. Ad esempio, se un bandito scappa dalla polizia e spara indiscriminatamente uccidendo varie persone, anche in questo caso il bandito non ha come obiettivo principale uccidere altre persone, ma secondo questo ragionamento ipotetico avrebbe sparato comunque anche se avesse avuto la certezza di colpire delle persone. Pertanto, si tratta di dolo eventuale e non di colpa cosciente.

Tuttavia, è importante criticare la formula di Frank in quanto si tratta di un ragionamento puramente ipotetico, quindi un elemento di tipo normativo che non ha nulla a che fare con la realtà effettiva. Può essere un ragionamento di carattere presuntivo, che aiuta sul piano probatorio a capire cosa succedeva nella psiche del soggetto, ma non è un criterio che permette di individuare un dato psicologico effettivo come invece dovrebbe essere il dolo.

CASO THYSSENKRUPP

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
104 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valentina.vv di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Petrini Davide.