DIRITTO PENALE E PENITENZIARIO
IL PERCORSO STORICO:
L’ANCIEN REGIME: in questo periodo il diritto penale rappresentava il potere dispotico della
monarchia assoluta nelle mani del sovrano. Esistevano tre classi di delitti:
delitti di lesa maestà umana
o delitti di lesa maestà divina
o delitti contro i privati
o
Il processo era segreto e i diritti dell’imputato non venivano considerati. Le pene erano disuguali e
variavano a seconda della classe sociale di appartenenza.
IL PERIODO ILLUMINISTA: fu criticato l’ancien regime. Il maggiore esponente fu C.Beccaria, che pose
le basi delle caratteristiche della pena. I principi del diritto penale furono simili a quelli moderni:
Principio di stretta legalità: nessuno può essere punito per un fatto se non preveduto dalla
o legge come reato.
Principio di certezza del diritto: le norme penali sono formulate in modo chiaro e non
o equivoco.
Principio di irretroattività della legge penale: non si può essere puniti per un fatto
o compiuto che nel momento in cui è stato commesso non era preveduto dalla legge come reato.
Divieto di interpretazione analogica: il giudice non può applicare la norma penale in casi
o diversi da quelli espressi dalla legge.
Proporzione fra misura della pena e gravità dell’offesa
o Principio di responsabilità penale personale: non si può essere puniti per fatti commessi da
o altri o realizzati senza dolo o colpa.
Principio dell’utilitarismo sociale: si deve ricorrere al diritto penale solo quando è
o necessario e socialmente utile.
Mitezza della pena: pene inflitte con rapidità
o Eliminazione della pena di morte
o Libero arbitrio: lo stato non dispone della vita degli individui.
o
Durante il periodo illuminista, negli ultimi decenni del ‘700 vi furono: la rivoluzione francese, e la
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
IL CODICE NAPOLEONICO (1810) Tutela dell’organizzazione statale
IL CODICE PENALE SARDO (1859) E’ il primo codice penale dell’Italia unita. Vi è una continuità
con i valori dell’illuminismo.
IL CODICE PENALE ZANARDELLI (1889) Impronta liberale. Sono formulati i principi di legalità e
irretroattività della legge penale.
IL CODICE PENALE ROCCO (1930) Durante il fascismo, il codice che viene ideato prevedeva che lo
stato fosse concepito come un organismo economico e sociale, politico e giuridico, etico e religioso.
Questa nuova concezione di Stato permette di punire per difendere lo Stato. gli interessi dello Stato
prevalgono su quelli del privato cittadino. Questo codice è stato scritto in pieno periodo fascista ma la
sua parte generale è ancora usata oggi. La parte speciale che contiene i singoli reati, ha subito molte
modifiche. I reati sono suddivisi secondo il tipo di bene che vanno a ledere.
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LA COSTITUZIONE (1948) Vengono posti i principi costituzionali di:
Stretta legalità e irretroattività della legge penale
o Divieto di estradizione per i reati politici
o Principio della responsabilità penale personale
o Abolizione della pena di morte
o
Sono principi che per la prima volta vengono elevati a rango di norme costituzionali. Dal 1975 inizia
un percorso di riforme legislative che porta ad innovazioni quali: il sistema del doppio binario che è
stato modificato, l’illegittimità del delitto di adulterio e concubinato.. etc.. processo di
depenalizzazione.
LE FONTI DEL DIRITTO PENALE
Le fonti comuni a tutti i rami del diritto:
1. La Costituzione
2. La Convenzione dei diritti dell’uomo
3. I Regolamenti comunitari
Le fonti specifiche del diritto penale:
1. Il Codice penale
2. Le leggi esterne al codice
3. Il codice di procedura penale (contiene le regole processuali)
4. La legge 354/75: legge di ordinamento penitenziario
5. La legge 230/00: regolamento di attuazione
I PRINCIPI COSTITUZIONALI
ART.25 COST.: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima
• del fatto commesso”.
Questo articolo esprime i PRINCIPI DI GARANZIA della legge penale, contiene infatti dei sottoprincipi
diversi:
1. LA RISERVA DI LEGGE: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge” = fonte del
diritto penale può essere solo la legge; (ART.117) “lo Stato ha la legislazione in materia di ord.
Civile e Penale”. La riserva di legge può essere assoluta (solo in materia penale) o relativa,
come in questo caso.
2. PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITA’ E TASSATIVITA’: è un principio che si ricava
implicitamente dall’articolo 25; i precetti e le sanzioni devono essere determinati nel modo più
certo e preciso possibile in modo che ognuno sappia come orientare i propri comportamenti e
che il giudice non sia troppo discrezionale nell’applicare la legge (divieto di estensione
analogica). La legge deve essere determinata in modo che l’interpretazione sia univoca.
La tassatività si rivolge al giudice: divieto di analogia in base al quale le norme penali non si
possono applicare al di fuori dei casi previsti.
3. IRRETROATTIVITA’: “in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso” non
si può applicare sanzione per atti che nel momento in cui sono stati commessi non erano
considerati come reati. Coloro che sono puniti per un reato che hanno commesso in passato
non possono vedersi aggravare la pena. È un principio a garanzia del cittadino. L’applicazione è
retroattiva per le leggi penali favorevoli al reo:
Se la pena è favorevole al reo, si applica la retroattività: es. se un reato non è più considerato
• tale, non vi è più la pena (reato di adulterio)
Se la pena è sfavorevole al reo, si applica l’irretroattività: es. se un reato che non era
• considerato reato, ora lo è, non vengono puniti gli atti passati (per nuove incriminazioni).
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4. PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ PENALE PERSONALE divieto di resp. Penale per fatti
altrui. Un fatto per essere fonte di responsabilità penale deve essere attribuibile al soggetto che
l’ha posto in essere anche psicologicamente, cioè deve esserci un rimprovero. La responsabilità
oggettiva è bandita, ma esiste (es. reato di rissa). Non è ammessa la responsabilità di persone
non fisiche.
5. PRINCIPIO DI UMANITA’ DELLE PENE è bandito il ricorso a pene disumane che infliggono
sofferenze al condannato.
IL REATO
Il reato è un comportamento che viola una disposizione di legge. L’elenco dei reati cambia in base alla
sensibilità del legislatore. L’illecito penale ha la sanzione più pesante del nostro ordinamento le
sanzioni incidono sulla libertà personale (il bene che ci è più caro).
Le sanzioni penali sono trattate all’ART.17 del CP. i reati si distinguono in:
Delitti puniti con:
•
1. Ergastolo (sostituisce la pena di morte)
2. Reclusione (da 15 giorni a 24 anni)
3. Multa (incide per meccanismo di conversione: se non viene pagata dopo i solleciti è convertita
in prescrizioni, limitazioni della libertà personale controllata.
Contravvenzioni punite con:
• Arresto (da 5 giorni a 3 anni)
• Ammenda (pena pecuniaria che se non viene pagata si converte in arresto.
•
L’arrestato e il recluso stanno in carcere. I delitti sono i reati più gravi e le contravvenzioni
solitamente quelli meno gravi.
E’ REATO UN FATTO UMANO CHE LEDE O METTE IN PERICOLO INTERESSI DI PRIMARIA
IMPORTANZA, O NEI QUALI NON E’ POSSIBILE TENTARE DIVERSI STRUMENTI DI
DISSUASIONE DELL’ILLECITO.
Ai fini dell’esistenza del reato è necessario che la condotta leda o metta in pericolo l’interesse
protetto.
Un comportamento è reato se:
È antigiuridico elemento oggettivo
• È rimproverabile elemento soggettivo
• È tipico: descritto in una norma elemento oggettivo
•
Elementi costitutivi del reato
FASI DEL REATO:
Ideazione (non punibile).
Preparazione
Esecuzione
Consumazione
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GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO
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