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Regole per l'attività ricettiva
Lo svolgimento dell'attività ricettiva è soggetto a controlli amministrativi, che includono l'obbligo per i gestori di registrare e comunicare le seguenti informazioni all'autorità di pubblica sicurezza:
- Generalità delle persone alloggiate (con esibizione di un documento di riconoscimento)
- Arrivi
- Partenze
Inoltre, la legge 135/2001 ha abolito l'obbligo di conservare le schede di presenza e il D.L. 210/2011 ha lasciato solo l'obbligo di comunicare i dati entro 24 ore.
Per aprire un'attività ricettiva, è necessario seguire alcuni passaggi:
- In passato, era necessaria un'autorizzazione unica rilasciata dal sindaco (l.135/2001 art.9)
- Oggi, è necessario inviare allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (S.U.A.R.) una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) insieme alle attestazioni rilasciate dai tecnici.
La sussistenza dei requisiti legali. La S.C.I.A. era prevista anche dall'art. 16 del codice del turismo, articolo poi censurato dalla sent.80/2012. In realtà ogni regione è libera di stabilire i procedimenti amministrativi (ad esempio il Veneto prevede la S.C.I.A.)
DISCIPLINA DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
L'evoluzione della disciplina dei prezzi delle strutture ricettive è la seguente:
- Prima della l. 217/1983: vi era uno stretto controllo pubblico sulle tariffe alberghiere (prezzi amministrati).
- Dopo la l. 217/1983: il regime dei prezzi amministrati viene sostituito dalla codeterminazione delle tariffe da parte dell'amministrazione e delle categorie interessate (prezzi concordati).
- L. 284/1991: prezzi liberamente determinati dai singoli operatori, i quali hanno comunque l'obbligo di comunicare i prezzi alle regioni.
In ogni caso lo Stato detiene un controllo per quanto riguarda la tutela della concorrenza.
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche aventi lo scopo di fornire una serie di servizi turistici dietro corrispettivo. La relativa legislazione è sia di:
- Diritto privato: per il rapporto tra l'agenzia e la propria clientela (es. contratti di viaggio)
- Diritto pubblico (amministrativo): per le condizioni per l'esercizio dell'impresa (pubblico interesse all'adeguata capacità professionale degli operatori turistici)
© Copyright Luca Cremasco
La disciplina si è evoluta nel seguente modo:
- L. 2650/1937: prima legge in materia di agenzie di viaggio.
- D.lgs. 6/1972: con la nascita delle regioni ordinarie negli anni '70, ci fu il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e tra queste funzioni vi erano anche quelle relative alle agenzie di viaggio.
- L. 217/1983: i principi fondamentali in materia (di cui alla l. 2650/1937) furono espressamente recati dalla l. 217/1983.
- D.lgs. 392/1991: attuativo
L. 135/2001: includeva implicitamente le agenzie di viaggio nella disposizione generale sulle imprese turistiche.
L. 3/2001 riforma Titolo V: il turismo è materia di competenza esclusiva regionale, quindi ci sono varie discipline (e non una statale).
D.lgs. 206/2007: attuativo della direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento delle qualifiche professionali (es. del direttore tecnico dell'agenzia).
Il Dpcm 13 settembre 2002 che ha recepito l'accordo tra Stato e regioni, individua i tour operator e le agenzie di viaggio come imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni.
Possono essere di incoming (viaggi in Italia per turisti provenienti dall'estero) e di outgoing (viaggi all'estero per turisti provenienti dall'Italia).
Quindi viè una bipartizione per quanto riguarda le attività esercitate dalle agenzie: a) Tour operator: sono agenzie che producono pacchetti turistici, fornendo un servizio di completa organizzazione del viaggio. Sono i cosiddetti organizzatori, cioè i soggetti che si obbligano in nome proprio e verso un corrispettivo forfetario a produrre per terzi pacchetti turistici. b) Travel agent o agenzie dettaglianti: sono agenzie che si limitano a vendere viaggi già confezionati o a fornire servizi turistici separati (es. prenotazioni alberghiere). Assicurano servizi di intermediazione di viaggio. Alcune leggi regionali hanno inoltre aggiunto altre prestazioni di queste agenzie, come: - Accoglienza dei clienti nei porti ed aeroporti - Informazioni e assistenza - Assistenza per il rilascio dei passaporti e altri documenti - Vendita di biglietti per spettacoli ed eventi sportivi REGIME AMMINISTRATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA (AGENZIE DI VIAGGIO) I requisiti necessari per
Le modalità per esercitare l'impresa (agenzie di viaggio e turismo) sono:
- Un tempo: era necessaria l'autorizzazione della regione (che però prevedeva tempi molto lunghi)
- Oggi: per semplificare si istituì l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), detta Authority Antitrust, la quale è intervenuta per evitare che le regioni limitino il numero delle agenzie (contingentamento).
Altra semplificazione amministrativa è il principio del silenzio-assenso (se l'amministrazione non risponde entro 60gg, vale come autorizzazione).
© Copyright Luca Cremasco
Inoltre la direttiva Bolkenstein 2006/123/CE, attuata con il D.lgs. 59/2010 sulla liberalizzazione dei servizi, prevede anche l'obbligo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per le agenzie di viaggio e turismo (la direttiva europea prevale sulle leggi regionali).
Per quanto riguarda l'apertura di filiali e succursali delle agenzie di viaggio invece,
non è prevista la S.C.I.A. in quanto già ottenuta per la sede principale (bisogna solo dare la comunicazione dell'apertura all'autorità regionale). Anche per le associazioni turistiche senza scopo di lucro sono previsti gli stessi requisiti professionali di onorabilità + la S.C.I.A. OBBBLIGHI A CARICO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO- Deposito cauzionale: l'AGCM lo considera obsoleto e inutilmente gravoso; in talune leggi regionali è prevista una cauzione a tutela dell'utente (per il risarcimento dei clienti in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti)
- Polizze assicurative di responsabilità civile: le leggi regionali obbligano le agenzie a stipularle (previste dall'art. 9 del codice del turismo)
- Esame di abilitazione professionale: dopo aver frequentato un corso di formazione professionale. Il soggetto assume la qualifica di direttore tecnico dell'agenzia (qualifica riconosciuta in tutta l'UE con la
direttiva 2005/36/CE, dimostrando l'esercizio dell'attività per un periodo di 3 anni in caso di lavoro autonomo e per un periodo di 6 anni in caso di lavoro subordinato, oltre all'iscrizione all'albo dei direttori tecnici).
I requisiti per la qualifica di direttore tecnico dell'agenzia sono:
- Conoscenza della legislazione del turismo
- Conoscenza di almeno due lingue straniere
- Conoscenza della geografia turistica
- Onorabilità e capacità finanziaria
AUTORIZZAZIONE PER LO STABILIMENTO IN ITALIA DI AGENZIE DI VIAGGIO EXTRACOMUNITARIE
Le agenzie di viaggio extracomunitarie, per poter esercitare in Italia, devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Rispetto del principio di reciprocità (un paese dell'UE deve poter allo stesso modo stabilire agenzie in quel paese extra-UE)
- Anche esse subordinate alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
- Iscrizione agli elenchi regionali, all'interno dei quali
sono indicati denominazione,ubicazione, generalità del direttore tecnico…
La denominazione (ditta) non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane e non deve essere confondibile con ditte locali o comunque con ogni altra ditta del settore turistico esistente in Italia.© Copyright Luca Cremasco
SANZIONI
Le sanzioni possono essere di due tipi:
- Penali: in questo caso la responsabilità è personale (il reato lo compie l'individuo)
- Amministrative: sono la maggior parte e consistono in:
- Sanzioni pecuniarie
- Richiamo
- Sospensione
- Decadenza
LE PROFESSIONI TURISTICHE
Le professioni turistiche sono attività svolte in forma autonoma, abituale e non occasionale avendo ad oggetto la prestazione di servizi a favore di turisti.
In base all'art. 6 del codice del turismo, queste attività sono:
- Promozione dell'attività turistica
- Ospitalità
- Assistenza
- Guida turistica
La disciplina inizia
con:o L. 5888/1888: considerava tra i mestieri girovaghi quello delle guide turistiche (prima attività connessa al turismo) o Anni ’70: con la regionalizzazione, l’attribuzione delle licenze viene destinata alle regioni. o L. 217/1983: il legislatore statale viene chiamato a dettare i principi in materia di turismo (allora il turismo era materia concorrente) o L. 3/2001: con la riforma del Titolo V della Costituzione, il turismo diventa una materia di competenza regionale, ma la categoria delle professioni turistiche rimane di competenza concorrente tra Stato e regioni (si unisce alla materia delle professioni) All’art. 11 della legge 217/1983 non è presente una nozione generale della categoria delle professioni turistiche, ma elenca le principali (in modo non tassativo): 1. Primo gruppo: professioni turistiche tradizionali a. Guida turistica: accompagna le persone (singole o in gruppo) alle visite e opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologicilivello PD (pericolo di caduta)j. Istruttore di equitazionek. Istruttore di arrampicatal. Istruttore di canoam. Istruttore di surf4. Quarto gruppo: professioni legate all'ospitalità e alla ristorazionen. Addetto alla receptiono. Addetto al servizio di sala e barp. Addetto alla pulizia delle camereq. Cuoco di cucina internazionaler. Cuoco di cucina regionales. Sommelier5. Quinto gruppo: professioni legate ai servizi turistici e commercialit. Addetto alle vendite in agenzia di viaggisu. Addetto al servizio clientit. Addetto al marketing turisticou. Addetto al servizio di prenotazionev. Addetto al servizio di informazionew. Addetto al servizio di trasportox. Addetto al servizio di noleggio mezzi di trasporto