Estratto del documento

Introduzione

L'esigenza di salvaguardare il patrimonio artistico e culturale è propria di ogni civiltà, che vuole preservare e ricostruire la propria memoria storica, talvolta in senso mitico. Il bene culturale, termine che risale solo alla metà del Novecento, è quindi un monere, monumento (da "ricordare") che mantiene simbolicamente l'identità di un popolo nel tempo. La salvaguardia di queste produzioni, dal valor sociale e artistico, si fonda sull'interesse collettivo verso quei simboli di identità. Questo concetto è proclamato anche dall'art. 1 del Codice dei Beni Culturali, che afferma che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale per preservare la memoria della comunità nazionale e del territorio e per promuovere lo sviluppo della cultura.

Corpus

La costruzione di un giuridico specifico

La costruzione di un giuridico specifico è la sola cosa che può difendere il patrimonio artistico e culturale dagli eventi della storia: una legge di tutela è soprattutto un'esperienza conoscitiva e uno strumento culturale. Le normative di tutela sono infatti affermazioni pubbliche della nozione di patrimonio, che garantiscono la difesa del patrimonio e il godimento dei beni pubblici che lo compongono.

Il patrimonio culturale nel mondo antico

Fin dal mondo antico il concetto di bene culturale emerge in alcuni fenomeni legati al sacro. Ad alcuni oggetti, luoghi, pietre, formazioni naturali, veniva attribuito un valore che andava oltre la considerazione di tipo economico o utilitaristico e che era invece legato alla civiltà di un gruppo sociale. Questi oggetti rappresentavano il popolo stesso e nella lotta con altre genti erano il bottino del vincitore.

È emblematico il rituale del Trionfo nell'antica Roma: i generali vittoriosi percorrevano la Via Trionfale col seguito dei capi vinti, legati al carro trionfale ornato dei simboli più importanti della popolazione sottomessa. I tesori d'arte dopo il trionfo vengono sistemati in luoghi pubblici. Le prime collezioni di oggetti sono legate innanzitutto alla religione e al tesoro pubblico: i bottini di guerra erano quindi trasmessi da una generazione all'altra e le opere d'arte servivano come mezzo di scambio e costituivano la riserva di ricchezza pubblica.

Il patrimonio culturale a Roma

Inizialmente i romani non erano interessati alla cultura ma al potere, alle conquiste, all'ingegneria delle costruzioni. L'aspetto artistico e letterario era invece disprezzato, almeno fino al contatto con la Magna Grecia e con le manifestazioni culturali, artistiche, filosofiche e letterarie di popolazioni più evolute.

Vengono quindi emanate le prime disposizioni per tutelare gli oggetti e gli edifici che si ricollegano a funzioni religiose e a valori artistici. Si afferma la concezione della proprietà pubblica delle cose d'arte, riferita sia ai bottini di guerra sia a statue e monumenti eretti in onore di personaggi illustri. Plinio narra che Agrippa aveva fatto porre davanti alle sue terme private un capolavoro di Lisippo, che viene sequestrato da Tiberio che lo fa portare nel suo palazzo, provocando la ribellione del popolo romano: si sviluppa infatti l'idea che l'opera d'arte è un bene pubblico di cui tutti i cittadini devono godere.

Al tempo dei romani c'erano due istituti giuridici importanti a riguardo:

  • Dicatio ad patriam: un proprietario privato pone un bene a disposizione della collettività;
  • Deputatio ad cultum: un edificio o un terreno vengono destinati allo scopo religioso, con la conseguente cerimonia di consacrazione.

Gli istituti che si occupavano della tutela dei monumenti erano invece:

  • Aediles: hanno l'incarico di custodire gli archivi, sovrintendere ai templi, alla manutenzione degli edifici e alla sorveglianza della città;
  • Comites nitentium rerum: si occupano della conservazione di edifici pubblici e privati e dell'ornato della città.

Diversi imperatori ordinano l'abbattimento di edifici privati che vanno contro il decoro della città; vietano di guastare gli ornamenti della città costruendo edifici a contatto con i monumenti pubblici; vietano di staccare da edifici pubblici e privati marmi e colonne per venderli. Queste leggi non erano imposizioni dei governanti ma il riflesso del sentimento del popolo.

È importante in particolare la figura di Teodorico, re degli Ostrogoti, educato alla cultura classica, che costruisce nuovi edifici e restaura quelli antichi. Anche successivamente, con la disgregazione dell'impero, la cultura viene difesa e tramandata anche se la tutela artistica si riduce alla manutenzione degli edifici, alla conservazione di arredi di culto e al lavoro di copia dei libri antichi. Nel Medioevo si arriva al saccheggio delle opere d'arte e a costruire chiese romane con i materiali del Colosseo. Petrarca scrive alcune lettere a Cola di Rienzo per denunciare questi fatti e ai pontefici Benedetto XII e Urbano V per esortarli a tornare a Roma dall'esilio di Avignone.

Le prime disposizioni di tutela nel Quattrocento e Cinquecento

Agli inizi del Quattrocento i pontefici, al ritorno dall'esilio di Avignone, emanano le loro prime disposizioni di tutela del patrimonio storico-artistico, per riportare Roma alla dignità di città eterna. I pontefici pongono al centro dei loro programmi politici e riformatori progetti urbanistici e di restauro per fare di renovatio Roma cristiana una nuova città imperiale, operando così una urbis. Significativa è anche la proclamazione del Giubileo nel 1300, da parte di Bonifacio VIII, che attirava una quantità enorme di pellegrini.

Martino V, con la bolla del 1425, condanna l'offesa di Magistri via rum, decreta la demolizione delle costruzioni addossate agli edifici antichi ed esorta i cittadini a restaurare le case in rovina. Pio II, con la bolla del 1462, vieta la demolizione e la spoliazione di edifici antichi e l'uso di frammenti antichi nelle nuove costruzioni, minacciando la scomunica e la confisca dei beni di chi avesse infranto queste disposizioni. Sisto IV, con la bolla del 1474, proibisce l'alienazione (vendita) delle opere custodite nelle chiese e dei marmi antichi colorati; nel 1477 nomina Bartolomeo Sacchi detto Platina Prefetto della Biblioteca vaticana, valorizzandone il contenuto; nel 1478 fonda l'Accademia di San Luca, per riunire gli artisti da lui scelti e protetti. Gregorio XIII pone un vincolo anche sulle cose di proprietà privata, limitandone la dispersione e affermando il principio della prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato.

Nel 1571 nel Granducato di Toscana viene emanata una legge contro chi avesse rimosso iscrizioni presenti negli edifici sia pubblici che privati. Questa disposizione si trova ancora oggi nell'art. 11 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il collezionismo e la nascita del museo

In questo periodo assumono grande importanza due fenomeni:

  • Collezionismo: è fatto istintivo, desiderio di possesso di ogni oggetto che abbia valore artistico, religioso o storico;
  • Museo: è la tendenza alla tesaurizzazione, un'attitudine dell'uomo alla raccolta di documenti e la necessità spirituale di espressione che si concretizza attraverso l'esposizione di oggetti nella Wunderkammer o nello studiolo.

Con il Rinascimento questi due concetti acquistano una compiuta struttura e concrete realizzazioni, come la donazione di Sisto IV, la Galleria degli Uffizi a Firenze e l'Antiquario Grimani a Venezia.

Nel 1471 Sisto IV dona al popolo romano un importante nucleo di bronzi conservati in Laterano e li colloca nel Palazzo dei Conservatori in Campidoglio: la donazione comprende opere dal valore emblematico come la Lupa Capitolina e la Testa di Costantino, in richiamo alla virtù degli antichi. In questo modo il Campidoglio, già sede del potere imperiale e comunale e simbolo della gloria romana, diventa anche sede del museo della città. Si tratta del primo museo aperto al pubblico, in cui viene recuperato il principio della libera accessibilità al patrimonio. Al tempo stesso si trasforma il Colle Vaticano in un nuovo centro di potere cristiano in cui inserire una collezione di sculture antiche di proprietà papale poste all'aperto, insieme ad alberi di arancio. Lo statuario, per collocazione, allestimento e inaccessibilità, diventa simbolo della grandezza antica ed esempio di perfezione artistica. L'inserimento di capolavori classici nell'elemento vegetale ha inoltre lo scopo di privarli della loro connotazione pagana e di conferire un significato metaforico di virtù e di sentimenti universali.

La tutela nel Rinascimento

Nel Rinascimento il recupero dell'antico diventa un tema fondamentale e lo studio dell'epoca classica diventa sistematico e analitico: l'antichità è il modello della cultura umanistica, una ricchezza da scoprire e non saccheggiare, per cui va difesa dall'azione del tempo e degli uomini. Secondo Raffaello, spetta al papato mettere fine alla continua distruzione dei monumenti classici. È necessaria una competenza di carattere tecnico per le cariche pubbliche che riguardano la tutela del patrimonio artistico: nel 1515 Raffaello è nominato Prefetto della Fabbrica di San Pietro e Ispettore Generale delle Belle Arti. Si occupa principalmente dei danni compiuti ai marmi antichi per la costruzione di nuovi edifici.

Nasce il protezionismo culturale, che permette allo Stato di controllare e porre limitazioni ai proprietari di determinate cose. Nel 1534 Paolo III nomina Giovenale Manetti Commissario delle antichità con il compito di vigilare sulla conservazione degli edifici antichi e di impedire l'esportazione degli oggetti antichi da Roma. Durante la Controriforma il papato non si limita a sottolineare la continuità con il passato ma riporta alla luce le testimonianze della Chiesa delle origini, inaugurando un'attività di intervento sui monumenti volta alla ricostruzione della storia cristiana e agli scavi archeologici delle catacombe.

Il divieto di "estrazione" nel Granducato di Toscana

Dalla metà del Cinquecento si susseguono i provvedimenti degli Stati preunitari, che non hanno però un'effettiva incidenza sulla realtà. Una delle principali preoccupazioni del periodo riguarda l'estrazione, ovvero l'esportazione di oggetti d'arte fuori dei confini dello Stato. Nel Granducato di Toscana vengono emanati i primi provvedimenti specifici:

  • 1597: divieto di estrazione delle pietre mischie e dure senza una licenza, con una pena di 25 scudi e della perdita degli animali che conducevano tali pietre.
  • 1602: divieto di estrazione delle opere di 18 famosi artisti deceduti, tra cui Raffaello, Michelangelo, Bronzino, Parmigianino, Leonardo, senza la licenza del Luogotenente dell'Accademia del Disegno. La proibizione non riguarda però né ritratti né quadri religiosi ma solo le opere principali. C'è invece libera circolazione sulle opere minori e su quelle degli artisti viventi. Questa disciplina è ancora presente nell'art. 10 del codice dei beni culturali.

La tutela archeologica e artistica nello Stato Pontificio

Nello Stato Pontificio il divieto di estrazione riguarda i beni archeologici. Si susseguono numerosi editti che di volta in volta specificano sempre meglio l'oggetto preso in considerazione.

Editto Aldobrandini, 1624: riguarda statue di marmo o metallo, figure e altri oggetti di antichità e richiama precedenti editti che non hanno avuto successo. Si parla di oggetti antichi e moderni in quanto le antichità venivano riutilizzate per la costruzione di nuovi edifici. Il divieto comprende una sanzione di 500 scudi e una pena corporale da stabilirsi a seconda del caso. L'Editto prevede inoltre la disciplina dei ritrovamenti archeologici: le scoperte devono essere denunciate entro 24 ore al Cardinale o al suo aiutante e conservate per quarant'anni.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliaborzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei Beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Mirri Maria Beatrice.
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