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Capitolo uno: le origini della tutela

Si inizia a parlare di tutelare il patrimonio culturale durante il Rinascimento, quando la riscoperta delle antichità fa destare, a Roma, la volontà di proteggere gli antichi manufatti. Ci sono vari provvedimenti papali al riguardo, poiché l'interesse nelle antichità testimoniava la considerazione per la Roma antica, origine della cristianità, e paleocristiana.

  • Bolla di Pio II Piccolomini "Cum almam nostram urbem" (1462), impone il divieto di spogliare o distruggere gli antichi edifici e le antiche rovine presenti sul soprassuolo, anche di proprietà privata, senza una licenza papale.
  • Bolla di Sisto IV "Cum provida" (1474): vieta di spogliare le chiese.
  • "Sulle estrattioni...": fonda le basi della tutela, proibendo l'esportazione dei beni artistici, assoggettata a una licenza, nonché gli scavi archeologici.

L'interesse alla tutela prosegue nei secoli a venire, in particolare nel XVIII secolo, momento particolarmente fiorente per il mercato d'arte di contrabbando, che riforniva nobili inglesi e tedeschi, e che imponeva alla santa sede di prendere provvedimenti, come la promozione di scavi, l'acquisto delle collezioni in vendita, la fondazione dei musei pubblici, e il vincolo fidecommissario (prevede il passaggio di eredità della collezione a un erede nominato nel testamento, che eventualmente passerà la collezione a un secondo erede, sempre nominato nel testamento. In tale modo la collezione risulta indivisibile e inalienabile).

  • Editto del cardinale Albani (1726): proibisce l'estrazione di statue di marmo, metallo, e figure varie, adducendo a motivazione che le opere di scultura e pittura attirano il turismo in città, e forniscono una solida base per l'erudizione generale, ma in particolare per lo studio dell'arte. L'Editto fu confermato da quello del Card. Gonzaga (1750).

Non solo lo Stato Pontificio si preoccupa di tutela, ma anche altri stati preunitari, dove si prendono misure contro l'esportazione di beni culturali, contro lo spolio, e si propugna il controllo statale degli scavi archeologici. A Napoli nel 1738, re Carlo III promuove gli scavi di Ercolano e dieci anni dopo, Pompei, adibendo la villa reale di Portici a museo archeologico per ospitare i reperti rinvenuti (aperto nel 1750, con grandi studi sulla collezione pubblicati in 8 volumi). A Firenze, invece, Anna Maria de' Medici, lasciò alla città di Firenze in eredità il patrimonio artistico della casata, vincolandolo alla città, e fornendo il grande nucleo delle collezioni degli Uffizi.

Questi primi esempi di tutela in Italia, raggiunsero un momento di impasse all'arrivo delle truppe napoleoniche, che rivendicavano lo jus predae sul patrimonio artistico italiano, che intendevano portare in Francia, «Unica patria dell'arte, del genio e della Libertà» adatta a conservarlo, come aveva stabilito già nel 1794 la Convenzione per promuovere il saccheggio dei beni dei Paesi Bassi. In occasione dell'invasione dell'Italia del Centro-Nord fu istituita un'apposita commissione "Per la ricerca degli oggetti di scienza e arte", guidata dal matematico Monge. Il saccheggio napoleonico a Roma fu legittimato dal Trattato di Tolentino (1797), che sanciva la pace fra stato Pontificio e Francia, alla quale andavano 100 opere d'arte a sua scelta. Non tutti gli intellettuali francesi, però, erano favorevoli a questa operazione: la testimonianza più importante è sicuramente quella del politico e architetto Quatremère de Quincy, il quale nel 1796 pubblicò un pamphlet indirizzato al generale Miranda, stanziato in Italia e promotore della razzia di opere.

  • Prima lettera: Quincy fa riferimento a concetti illuministici di Europa come grande "Repubblica delle arti", dove il cosmopolitismo e la comunanza di sentimenti d'amore per il Bello dovrebbero far desistere gli interessi nazionalistici. La comunità, infatti, viene danneggiata nel suo complesso se non si rispettano le opere d'arte.
  • Seconda lettera: incentrata più specificamente sul caso italiano: Quincy ritiene che l'Italia sia nel suo complesso un museo a cielo aperto, e che non sia favorevole per la stessa opera d'arte una decollocazione, perché il contesto fa parte dell'opera d'arte.
  • Terza lettera: basata sull'esaltazione di Winkelmann per la sua capacità di analisi, la sua attitudine alla classificazione e al confronto delle opere, l'individuazione di principi critici e di un metodo. Era un omaggio funzionalizzato all'affermazione del valore dell'unità del patrimonio artistico romano, perché, secondo lui, "dividere è distruggere".
  • Quinta lettera: insiste sulla concezione universale del patrimonio, incoraggia gli artisti a recarsi in Italia a studiare l'arte, non a saccheggiarla per portarla nel proprio paese.
  • Settima lettera: il principio del saccheggio, cioè la volontà di una nazione di accrescere le sue collezioni, per offrire agli studenti più confronti, è proprio quello che dovrebbe farla desistere, poiché l'opera d'arte si studia appieno solo se è inserita in un contesto.

Una volta caduto Napoleone, papa Pio VII Chiaramonti e il segretario di Stato Ercole Consalvi, inviarono a Parigi Antonio Canova per recuperare le opere d'arte sottratte, aggirando l'ostacolo giuridico del trattato di Tolentino. Canova, nel suo discorso, citò moltissimo Quincy, puntando sull'idea di Europa come "Repubblica delle arti", e sul disonore che cadeva sulla Francia se si rifiutava di restituire le opere d'arte, le quali, per il loro interesse di comunicazione, dovevano stare nel loro contesto originario.

L'esperienza napoleonica portò lo Stato Pontificio a interrogarsi su come ampliare le forme di tutela e come garantire la conservazione delle opere all'interno dei confini statali.

  • Chirografo Chiaramonti (1802): il cardinale Giuseppe Doria Pamphilj emana con un editto questo chirografo (un documento, cioè, autografo di Papa Pio VII), il quale rinnova il divieto di esportare le opere d'arte, di distruggere i resti antichi, di distruggere o decollocare qualsiasi decorazione fissa o removibile delle chiese (bassorilievi, affreschi, quadri, mosaici...). La facoltà di distruggere e rimuovere opere d'arte dai luoghi originari poteva essere concessa tramite licenza del cardinale camerlengo: questi, insieme all'ispettore delle belle arti e al commissario delle antichità, vigilavano sull'osservanza del divieto. Inoltre il chirografo istituiva la figura degli Assessori, amministratori della tutela del patrimonio, ai quali veniva assegnato un compenso fisso, ma veniva loro proibito di ricevere qualsiasi cosa in dono. Le violazioni venivano punite gravemente, con pene pecuniarie o corporali, fino alla confisca dei beni.

All'alba dell'Unità d'Italia (1861) mancò per molto tempo una legislazione effettiva sulla tutela del patrimonio artistico, lasciando spesso in vigore le norme preunitarie, ma in seguito si iniziò a legiferare sulla tutela, di cui ripercorriamo i passi fondamentali:

  • Legge 286/1871: regola le collezioni d'arte in base al principio di indivisibilità delle stesse, dando grande importanza alla prassi fidecommissaria per mantenere l'integrità delle collezioni. I fidecommessi, tuttavia, limitavano fortemente la circolazione dei beni culturali, e ciò era contrario allo sviluppo dei traffici e del commercio che si voleva incoraggiare, perciò, già nel 1865 si stabilì lo scioglimento degli stessi, lasciando metà collezione al primo fidecommissario, l'altra metà, invece, andava spartita fra gli altri fidecommissari. Le collezioni erano comunque considerate inalienabili ed indivisibili.
  • Legge 146/1883: promossa da Zanardelli, ministro della giustizia, per il caso del Principe Corsini, il quale voleva donare la sua collezione allo Stato, confermò l'indivisibilità delle raccolte, ma sancì la loro possibile donazione allo Stato, agli enti locali, agli enti morali laici, tutti obbligati a tutelare il patrimonio che ricevevano.
  • Art 436 del Codice Civile: è la prima misura che si prende riguardo la tutela generale del patrimonio culturale, nonché quella che riguarda il patrimonio privato: stabilisce che la proprietà è il diritto di godere e disporre dell'oggetto nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti.
  • Legge 364/1909 (Legge Rosadi): ispirata alla legge del ministro dell'istruzione Nasi del 1902, la legge Rosadi sostiene che i beni culturali esprimano aspetti della vita intellettuale di tutta la società, e come tali siano di interesse pubblico, che deve accordarsi con quello privato di un eventuale proprietario/a. Si stabilisce che, sebbene la proprietà di un oggetto d'arte possa essere privata, la tutela debba essere pubblica, e che quindi l'interesse pubblico gestisca l'oggetto privato. Questa legge rimase in vigore fino al 1939, quando fu abrogata e sostituita dalla legge 1089/1939 "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico," la quale rimase in vigore per circa sessant'anni.
  • Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia di Beni Culturali e Ambientali: risalente al 1999, riunisce tutte le disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali fino ad allora emanate. Entrambe le aree, culturale e paesaggistica, erano allora sotto la tutela del MIBAC, che col testo unico ottiene una normativa di base sulla disciplina delle funzioni di entrambe le aree.
  • Codice dei beni culturali (2004): ha abrogato il Testo Unico

Capitolo due: la tutela internazionale ed europea

I beni culturali sono interessati non solo da una tutela nazionale, ma anche da una internazionale, gestita soprattutto dall'UNESCO (United Nations for Education, Science and Culture Organization), organismo nato a Parigi nel 1946, che si occupa di promuovere e proteggere il patrimonio culturale mondiale. Uno dei primi scenari internazionali che promosse fu la Convenzione dell'Aja (1954), incentrata sul trattamento del patrimonio culturale in situazioni belliche ("Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato"- fu la prima volta che in Italia si introdusse la locuzione «beni culturali» al posto di «cose di interesse storico-artistico»).

  • Preambolo: si riprende l'idea di Quincy di Europa, adesso mondo, come "Repubblica delle arti", dove ogni paese porta il suo contributo al patrimonio culturale mondiale, quindi si deduce che danneggiare il patrimonio di un paese significa danneggiare il patrimonio del mondo intero.
  • Art.1: vengono definiti i beni culturali, inquadrati in tre categorie: una più generale (opere d'arte, siti archeologici, libri, archivi, oggetti di interesse storico, collezioni scientifiche ecc.) e due più particolari (edifici che contengono i suddetti beni, centri comprendenti molti beni culturali, chiamati perciò "centri monumentali").
  • Art. 2: la protezione dei beni prevede che essi siano rispettati.
  • Art 3: le parti contraenti si impegnano a prevenire la salvaguardia dei beni culturali già in tempo di pace.
  • Art.4 ("Rispetto dei beni culturali"): bisogna impegnarsi a rispettare i beni culturali presenti sul suolo degli altri paesi, come quelli presenti sul proprio, astenendosi dall'operare violenza nelle vicinanze di un bene culturale. Dichiarazione del superamento dello jus predae, si rende chiaro che non è etico rubare beni culturali in tempo di guerra, o compiere atti di rappresaglia su di essi.
  • Art.5: in caso di guerra le forze di occupazione si sforzeranno di rispettare il patrimonio, e, in casi critici, dovranno collaborare con le autorità nazionali per proteggere i beni.
  • Art.7: in tempo di pace i militari saranno sensibilizzati al rispetto del patrimonio culturale.
  • Art.10: sarà possibile, in caso di guerra, mettere al riparo i beni in edifici speciali, contrassegnati da un simbolo speciale, che non potranno essere attaccati.

La convenzione, però, riporta diversi limiti, nonostante il suo grande valore teorico: non dice nulla, per esempio, sulle distruzioni e i saccheggi avvenuti prima della sua stesura, lasciando per i beni interessati, vigente lo status quo. Un altro punto debole è che concerne solo gli Stati che vi hanno aderito (che sono comunque 126), e che non c'è un'autorità superiore che ne garantisca il rispetto. Inoltre non si pronuncia sul da farsi in caso di guerra civile, e in operazioni non di guerra, ma di polizia internazionale (saccheggio del museo di Kuwait city). La convenzione, quindi, non ha potuto evitare casi disastrosi come la distruzione di Dubrovnik, o il saccheggio del museo di Baghdad.

Un caso particolare, idealmente legato ai principi della convenzione, è l'azione positiva che l'Italia ha intrapreso nei confronti dell'obelisco di Axum. Questo, una stele funeraria del III d.C, è stato trafugato nel 1937, durante la guerra in Etiopia, e collocato nei pressi del Circo massimo. La restituzione fu concordata già nel 1947, e confermata dal trattato di Addis Abeba del 1956: l'Italia si impegnava a smontare l'obelisco e a imbarcarlo a Napoli in una nave scelta dal governo etiopico. Nel 2005 l'obelisco, insieme alla libica "Venere di Cirene", è tornato, nonostante un lungo ritardo, a casa.

Un altro passo importante nella tutela internazionale è la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, redatta a Parigi nel 1972, in occasione della conferenza generale dell'UNESCO. A questa hanno aderito 191 stati, sempre più convinti dell'idea di patrimonio culturale mondiale. Il principio fondamentale, cioè che ogni Stato deve rispettare il patrimonio culturale di tutti i paesi, è alla base della cooperazione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tardis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Alessandro Candido.
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