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CAPITOLO TRE: LA DISCIPLINA INTERNA DEI BENI CULTURALI

I beni culturali possono essere di proprietà pubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni) o privata: nel primo caso, come sostiene l'articolo 822 del Codice civile del 1942 il demanio può essere necessario o accidentale; nel primo sono compresi demani idrico, marittimo, militare, mentre nel secondo troviamo beni, in questo caso culturali, che possono indifferentemente essere di proprietà pubblica o privata.

L'articolo 826 aggiunge che i sottosuoli che potenzialmente possono fornire beni archeologici o antropologici sono compresi nel demanio indisponibile. L'art.822 del codice civile prevede che i beni culturali di proprietà pubblica costituiscono il demanio culturale. I beni di questo non possono generalmente essere alienati, né possono essere oggetto di diritti a favore di terzi (art.53). I beni di proprietà privata sono definiti nell'articolo 839 del codice civile, dove si

Il testo stabilisce che i beni culturali privati sono sottoposti a leggi speciali, inoltre i proprietari devono osservare vari obblighi. I beni culturali sono trattati nell'omonimo codice, ma sono soggetti a trattamenti differenti in base alla loro natura e alla loro proprietà.

CODICE DEI BENI CULTURALI

  • DISPOSIZIONI GENERALI (art 1-9)
  • PARTE SECONDA: beni culturali- art 10-100 tutela, art.101-130 fruizione e valorizzazione
  • PARTE TERZA: art 131-159 beni paesaggistici
  • PARTE QUARTA 160-181, sanzioni.
  • PARTE QUINTA 182-184: disposizioni transitorie, abrogazioni, entrate in vigore.

L'articolo 10 definisce i beni culturali oggetto di tutela "Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, archivistico e bibliografico."

E le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. " Nella definizione vediamo che non è necessario il collegamento con l'attuale cultura italiana, ma sono tutelati anche oggetti di altre culture. Non sono tutelate le opere di autori viventi o eseguite meno di cinquant'anni prima (settant'anni per i beni immobili), sottoposti alla tutela del diritto d'autore, il quale ha pieno diritto di disporre della sua opera, e di distribuirla come vuole. Tuttavia lo Stato non è indifferente alle opere contemporanee, ma chiede, per la vendita, il certificato d'autenticità, e punisce severamente la contraffazione (reclusione fino a 4 anni e ammenda monetaria).

BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO: la legge 185/1902 stabilì che il patrimonio di interesse religioso appartenente a confraternite ed enti religiosi è inalienabile. Con la legge 364/1909 si stabilì che gli

amministratori di enti morali presentassero un inventario dei beni posseduti alla pubblica amministrazione, al fine di tutelare gli stessi beni. La legge stabiliva che le opere d'arte in possesso d'enti religiosi fossero comunque esposte al pubblico. Il concordato del 1929 stabiliva l'estraneità dello Stato nella gestione dei beni. Lo Stato adottò disposizioni analoghe con le altre confessioni. La materia di beni religiosi non è una res mixta, la sovranità è statale. Gli enti ecclesiastici sono privati, il codice menziona i beni degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti accumunandoli a quelli delle persone giuridiche private senza scopo di lucro. In ogni caso bisogna che lo Stato garantisca la fruizione religiosa del bene. LA DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE: i beni culturali privati (persone giuridiche con scopo di lucro) vengono tutelati solo dopo aver ricevuto un provvedimento di dichiarazione di interesse culturale. In passato veniva

chiamato notifica o vincolo, entrambe denominazioni non corrette. Il testounico del 1999 prevede che detta dichiarazione accerti l'esistenza nell' oggetto di un forte interesseculturale come richiesto dall'articolo 10. Questo provvedimento è sottoposto all'arbitrio del direttoreregionale per i beni culturali e paesaggistici. Il provvedimento vede prevalere gli interessi pubblici suquelli privati. Per quanto riguarda il sottosuolo archeologico l'amministrazione ha grande arbitrarietànell'apposizione di una notifica di interesse culturale.

IL PROCEDIMENTO: regolato dagli articoli 13-14-15-16 del c.c. Il soprintendente avvia ilprocedimento, dandone comunicazione al proprietario, possessore e detentore, tenendo conto dellacompetenza territoriale. Una volta avviato il procedimento il bene viene tutelato come già notificato finoalla fine del procedimento, portato avanti dal direttore regionale. la dichiarazione è notificata

al proprietario tramite il messo comunale o raccomandata con ricevuta di ritorno. Si ammette il ricorso invia amministrativa, dove l'oggetto viene discusso da un comitato tecnico-scientifico.

LA VERIFICA D'INTERESSE CULTURALE: i beni pubblici e di persone giuridiche private senza scopo di lucro ricevono un trattamento diverso dalle persone giuridiche con scopo di lucro. Tutti sono tenuti a presentare all'amministrazione un elenco dei beni culturali che possiedono, come previsto dalle leggi già citate del 1902-1909-1939. Le leggi prevedevano sanzioni per l'omissione e, in tal caso, gli inadempienti erano tenuti a compilare l'elenco a loro spese. I beni elencati erano soggetti a tutela. Nei casi dubbi è il soprintendente a decidere. L'obbligo di presentare gli elenchi è stato largamente disatteso dagli enti pubblici, mentre i privati hanno sempre cercato di far notificare i propri beni. E' possibile anche una verifica opposta: cioè

Che il bene non costituisce interesse culturale, così da sdemanializzarlo. Ci deve essere uniformità di valutazione, dichiarazione e verifica sono comunque soggetti a pubblicità, e sono suscettibili di ricorso.

LE COLLEZIONI: il codice civile offre una tutela tenue, dicendo semplicemente che è bene non frazionare e smembrare le collezioni. Il codice dei beni culturali protegge più intensamente le collezioni, dichiarando la protezione per legge delle collezioni pubbliche, mentre per le private si può richiedere la dichiarazione. Per dividere una collezione, una volta che essa è notificata, si deve chiedere l'autorizzazione al ministero (direttore generale). È importante che i privati proprietari di collezioni o beni immobili permettano la visita a scopi culturali o di ricerca.

BENI ARCHEOLOGICI: sono sottoposti a dichiarazione d'interesse culturale, ma questi si trovano spesso nel sottosuolo, che, se promettente, deve essere tutelato.

Le limitazioni alla proprietà privata sono più intense. Lo Stato può disporre l'occupazione o l'esproprio di territori promettenti a scopi di scavo, su cui lo stato ha il monopolio, tanto che anche la ricerca di superficie deve essere autorizzata dallo Stato. Il rinvenitore fortuito di un bene archeologico deve denunciarlo entro 24 ore dalla scoperta alla sovrintendenza o alle forze dell'ordine, prendendolo in custodia nel frattempo. Il rinvenitore ha diritto a un premio in denaro, convertibile in un credito statale, e una ricompensa spetta anche al proprietario, se è, del terreno su cui è stato rinvenuto l'oggetto. Se il tesoro non viene consegnato si commette il reato di impossessamento illecito, ed è punito con reclusione o multa. LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI: i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o messi in situazioni critiche per la loro integrità. In caso di trasferimento di dimora del proprietario,

Il soprintendente deve essere avvertito, affinché i beni non vengano danneggiati. In caso di danni il ministero ordina al responsabile di provvedere al restauro a sue spese, oltre a subire ammenda e reclusione.

IL VINCOLO INDIRETTO: è un'espressione usata per il provvedimento di notificazione dei beni culturali immobili, nel 1909. Concerne la protezione dell'ambiente intorno al bene, affinché ne sia garantita la fruibilità, la visibilità e le condizioni ottimali di tutela. Ovviamente il vincolo indiretto deve essere posto a un bene già soggetto al vincolo diretto. I procedimenti possono essere di tipi diversi: dal totale divieto di urbanizzazione a un tot. di spazio libero intorno al bene. È il soprintendente che avvia il procedimento, ma le varie fasi sono gestite dal direttore generale, che deve essere lo stesso che ha creato il vincolo diretto. Anche per questo è prevista la pubblicità dell'esito (iscrizione al

Il registro immobiliare è un documento ufficiale che registra tutte le informazioni relative alla proprietà di un immobile. In caso di controversie, è possibile presentare un ricorso in via amministrativa. È possibile richiedere un atto plurimo in cui vengono richiesti entrambi i vincoli. L'inosservanza di tali vincoli è punita con la reclusione e una sanzione amministrativa.

La circolazione dei beni culturali segue regole diverse a seconda della proprietà e della natura mobile o immobile del bene. L'alienazione e la valorizzazione dei beni culturali erano gestite dalla s.p.a. Patrimonio dello Stato, le cui azioni erano controllate dal ministero dell'economia. La gestione dei beni è divisa tra quelli inalienabili e quelli alienabili, previa autorizzazione. Tra i beni inalienabili rientrano musei, pinacoteche, siti archeologici, gallerie, archivi e biblioteche. La proprietà dei beni inalienabili può essere trasferita tra lo Stato e gli enti pubblici. I beni alienabili possono essere venduti solo se autorizzati dal ministero e se la vendita non pregiudica la conservazione e la fruibilità pubblica.

Il trasferimento di proprietà di beni fra privati non richiede autorizzazione ma solo denuncia, da presentare entro 30 giorni, con indicazioni precise sull'acquirente e sul luogo che ospiterà il bene. Lo Stato può intervenire in una transazione fra privati, avendo un diritto di prelazione, e può quindi comprare un bene da un privato al prezzo richiesto da questo. L'USCITA DEFINITIVA DAL TERRITORIO NAZIONALE: disciplinata dall'articolo 65 del codice dei beni culturali. Ci sono due divieti: non possono uscire dallo stato i beni indicati nell'art. 10 comma 1,2,3, inoltre non possono uscire i beni mobili appartenenti allo stato opera di autore vivente o più recenti di 50 anni fino alla verifica di interesse culturale, e i beni che sono in attesa di verifica. Divieto relativo di uscita di beni sottoposta a un'autorizzazione che riguarda beni non notificati, ma appartenenti allo stato, i documenti d'archivio privati che presentano.interesse culturale, i beni che rientrano nell'art.11 (film, foto, documentazioni di manifestazioni, mezzi di trasporto). Per esportare beni non notificati si deve ottenere un certificato di libera circolazione dal MIBAC, un' a
Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tardis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Alessandro Candido.