Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Riassunto esame Beni culturali, prof. Montella, libro consigliato Manuale di Legislazione dei Beni Culturali, Ainis, Fiorillo Pag. 1 Riassunto esame Beni culturali, prof. Montella, libro consigliato Manuale di Legislazione dei Beni Culturali, Ainis, Fiorillo Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Beni culturali, prof. Montella, libro consigliato Manuale di Legislazione dei Beni Culturali, Ainis, Fiorillo Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Beni culturali, prof. Montella, libro consigliato Manuale di Legislazione dei Beni Culturali, Ainis, Fiorillo Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

TECNICA”;

COMMA II: “E TUTELA IL PATRIMONIO STORICO A ARTISTICO DELLA NAZIONE”.

ART.33: “L’ARTE E LA SCIENZA SONO LIBERE E LIBERO NE È L’INSEGNAMENTO”.

ARTE: visione del mondo che si esplica nel realizzarsi di forme, apertura interpretativa dell’immaginazione

individuale a una molteplicità di significati. Non logica ma emozionale. Raggruppa ogni manifestazione

creativa figurativa, linguistica, letteraria.

SCIENZA:complesso di attività volte a riconoscere il reale secondo regole metodologiche che verificano i

risultati delle ipotesi formulate alla luce dell’esperienza. Raggruppa ogni conoscenza formale o logico-

matematica.

2. I LIMITI DELLA LIBERTÀ ARTISTICAART.9: stabilisce due indirizzi della Repubblica, promozionale

(sostegno al progresso) e conservativo. ART.33: dove si vieta la formazione di un’arte o una scienza ufficiali,

di Stato, non devono essere condizionate. L’unico vincolo ci può essere nel mettere un limite di età alla

rappresentazioni cinematografiche ma l’arte non è oscena, come dice il codice penale nell’ART.529.

3. I LIMITI DELLA LIBERTÀ SCIENTIFICAI poteri pubblici non possono fissare limiti e condizioni alla

scienza. Ma la scienza oltre alla ricerca è fatta anche di sperimentazione pratica, divulgazione dei risultati

ottenuti. Divieto di discriminazioni positive:per la sperimentazione a danno di soggetti deboli (vecchi,

bambini, malati ecc);Discriminazioni negativa(nei soggetti destinatari di mezzi terapeutici d’avanguardia).

DECR.LEGS 1992 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI AI FINI SPERIMENTALI.

4. LA FRONTIERA DELLE BIONTECNOLOGIEComplesso di tecniche scientifiche in grado di intervenire sul

patrimonio genetico della materia vivente, incidendo sui suoi processi genetici. La prima questione furono

gli OGM (organi geneticamente modificati), cioè quella materia vegetale il cui contenuto genetico è stato

diversamente ricombinato rispetto a quanto avviene in natura. Oggi la biotecnologia sperimentata sugli

embrioni umani, anche se l’ART.13 delle legge 19 Febbraio 2004 num.40 vieta la sperimentazione sugli

embrioni umani a meno che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla

tutela della salute e allo sviluppo della ricerca. Ma sono vietate anche le riproduzioni di embrioni e la

clonazione. La violazione è punita con la reclusione e la sospensione lavorativa.

5. LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTOL’INSEGNAMENTO è un complesso di attività attraverso cui il docente

divulga e trasmette cultura. L’ISTRUZIONE è quell’insieme di insegnamenti organizzati e coordinati al fine di

istruire gli alunni. La SCUOLA è quell’apparato organizzativo composto da elementi materiali, tecnici e

personali dove esplica l’insegnamento. LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DEL DOCENTE da garanzia di

formazione al singolo che forma una sua idea, una sua conoscenza civica.

6. DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOLa Costituzione affida alla Repubblica il compito di

dettare le norme generali sull’istruzioni fissando regole dirette alle istituzioni pubbliche e private, ma gli da

anche l’obbligo di garantire l’istruzione mediante l’istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Spetta allo Stato configurare il modello di istruzione generale da impartire a ogni livello. Principio cardine

dell’istruzione è L’UGUAGLIANZA NELL’ACCESSO A SCUOLA (sesso o handicap), e il DIRITTO

ALL’ISTRUZIONE (obbligatoria per almeno 8 anni e gratuita). DIRITTO ALLO STUDIO “ i capaci e i meritevoli

anche se privi di mezzi hanno diritto di conseguire i gradi più alti degli studi”.Lo Stato sostiene

finanziariamente lo studente con Borse di Studio, assegni alle famiglie. Il diritto all’istruzione va garantito:la

scuola dell’obbligo è gratuita; quella superiore assistita a chi è privo di mezzi economici.

7. IL PLURALISMO SCOLASTICOCoesistenza, al fianco di scuole pubbliche anche di quelle private

parificate. Si assicura la parità dei titoli rilasciati e la libertà culturale. Per cui il progetto formativo può

rispondere ad una scelta religiosa, ideologica o morale. Anch’esse devono accogliere chiunque. Anche le

Università sono libere nell’insegnamento e nella struttura economica e organizzativa.

8.LA PROMOZIONE DELL’ARTE E DELLA SCIENZA. IL RUOLO DEI PUBBLICI POTERIIl pubblici poteri

possono solo estendere gli spazi di realizzazione della cultura. Lo Stato deve avere un ruolo INTERVENTISTA

riguardo allo sviluppo delle espressioni culturali meno forti; e NEUTRALE rispetto agli esiti. La promozione

pubblica della scienza si può esplicare o con la predisposizione di strumenti di sviluppo o con dei CENTRI per

la Ricerca. Interesse pubblico per la ricerca scientifica riguarda sia la l’attività scientifica in se, sia la ricerca

strumentale rispetto a vari settori (energia, ambiente, sanità).Si distinguono allora RICERCA SCIENTIFICA

LIBERA in cui opera l’Università con docenti, strutture e autonomia di ricerca e STRUMENTALE affidata ad

enti che interessano un particolare settore ENEA (ambiente); ASI (azienda spaziale).

I BENI CULTURALI

1. LE FONTILe prime misure di tutela del patrimonio artistico italiano risalgono agli stati preunitari per

contrastare la spoliazione dei beni artistici ed archeologici limitandone l’esportazione all’estero. 1571 si

vietava la rimozione di insegne e iscrizioni dei palazzi antichi. Nel 1602 fu proibita l’esportazione di dipinti

senza la concessione della licenza da parte del LUOGOTENENTE DELL’ACCADEMIA DEL DISEGNO, e vietava

l’esportazione di qualsiasi opera di artista defunto. “EDITTO DEL CARDINAL PACCA” emanato a Roma nel

1820 per la salvaguardia dei beni artistici e storici. Furono operate misure molto restrittive contro la

spoliazione delle raccolte artistiche e capitoline e furono vietate le esportazioni anche nello Stato Pontificio.

Inoltre prevedeva regole per la conservazione e il restauro dei beni, catalogazione degli oggetti d’arte in

Chiesa prevedendone l’obbligo denuncia alla Commissione di Belle Arti.

2. LEGISLAZIONE POSTUNITARIAL’Unità non rappresentò un miglioramento in fatto di tutela. L’arte era

considerata l’”ornato della città” per cui non bisognava di una precisa regolazione. Solo nel 1865 si sancì

che l’amministrazione poteva espropriare un bene se mandato in rovina per incuria del proprietario. 1909

LEGGE ROSADI che ampliò l’ambito dei beni culturali comprendendovi anche i Codici, i Manoscritti, le

Stampe, gli Incunamboli. Essa prevedeva “l’obbligo di denuncia di ogni bene da parte dei privati e il diritto

di prelazione a favore dello Stato”.Inoltre sanciva il divieto di demolizione, modificazione e restauro senza

l’autorizzazione del Ministro. LEGGE BOTTAI 1939: N°1089: DEDICATA ALLE COSE D’ARTE che ha

assicurato la protezione del nostro patrimonio culturali allargando la tutela delle cose mobili e immobili di

interesse artistico, archeologico ed etnografico. Impegnava il privato a non demolire previa autorizzazione

del Ministero e lo Stato ad assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose d’arte.

N°1497 DEDICATA ALLE BELLEZZE NATURALI le cose d’arte e le bellezze naturali erano considerati oggetti

statici e inerti quindi l’unico intervento pubblico era rivolto alla conservazione assicurata ad un sistema di

pulizia amministrativa delle SOPRINTENDENZE.

3. LA LEGISLAZIONE REPUBBLICANACOMMISSIONE FRANCESCHINI 1964 era una commissione

d’indagine per la tutela delle cose d’interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio. Pubblicò gli

esiti della ricerca sullo stato del patrimonio culturale italiano e notarono che i siti archeologici erano

devastati e non vi era sufficiente catalogazione dei beni. Inoltre la commissione espresse diverse proposte

in 85 DICHIARAZIONI che coprivano l’intera materia dei beni culturali. La prima, la più importante, afferma

che “appartengono al patrimonio della nazione tutti i beni avente riferimento alla storia della civiltà” e

qualificando bene culturale ogni bene che “costituisca testimonianza materiale avente valore di

civiltà”.Negli anni ’90 l’attività legislativa risente dell’influenza di due fattori nuovi: le FONTI COMUNITARIE

con la creazione di un mercato interno senza frontiere, la libera circolazione, e la consapevolezza della

necessità di una nuova disciplina dei beni culturali. Nel 1997 la legge ha delegato il governo ad adottare un

TESTO UNICO in materia di beni culturali ed ambientali, ovvero un CODICE.

Si caratterizza per l’estensione dei beni oggetto di tutela e dei destinatari di questa disciplina;il riordino e la

ricatalogazione dei beni inalienabili.

4. LO STATUTO DEI BENI CULTURALID.LGS 112/1998 offriva per la prima volta una definizione di bene

culturale e cioè “quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-

etnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente

valore di civiltà”.

D.LGS 368/1998:istituisce il MINISTERO DEI BENI CULTURALI o ne determina l’organizzazione, i campi ed il

funzionamento. Tra i connotati della nozione di bene culturale quelli che più emergono sono

IMMATERIALITÀ in quanto le varie attività culturali sono molteplici e immateriali come proverbi, canti e

musica popolare, tutto ciò diretto a formare e diffondere le espressioni della cultura. PUBBLICITÀ ovvero è

un bene pubblico e quindi se privato o statale deve poter essere fruibile. IL CODICE DEI BENI CULTURALI E

AMBIENTALI da una definizione “mista” e “aperta” di bene culturale. “Mista” perché secondo gli art.10-11

“diventano beni culturali le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico,

etnoantropologico, archivistico e bibliografico e quelle aventi valore di civiltà, che appartengono allo Stato,

alle Regioni o a enti pubblici territoriali”;lo sono anche i musei, pinacoteche, gallerie;cose che interessano la

paleontologia;carte geografiche;fotografie o siti minerari di interesse storico, navi e galleggianti,

manoscritti, autografi e carteggi, per questo “aperta”.Tutto ciò che abbia interesse storico ed

etnoantropologico. LE COSE RITROVATE, ANCHE INCIDENTALMENTE, SONO DELLO STATO.

5.TRATTAMENTO GIURIDICO DEI BENI CULTURALII beni culturali sono sottoposti ad un trattamento

giuridico preferenziale che si concretizza nella realizzazione di 3 funzioni fondamentali: 112/1998 ART.148

-TUTELA: “Ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali”, dai

rischi d

Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
12 pagine
29 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Poggiogufo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei Beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Montella Giovanna.