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TECNICA”;
COMMA II: “E TUTELA IL PATRIMONIO STORICO A ARTISTICO DELLA NAZIONE”.
ART.33: “L’ARTE E LA SCIENZA SONO LIBERE E LIBERO NE È L’INSEGNAMENTO”.
ARTE: visione del mondo che si esplica nel realizzarsi di forme, apertura interpretativa dell’immaginazione
individuale a una molteplicità di significati. Non logica ma emozionale. Raggruppa ogni manifestazione
creativa figurativa, linguistica, letteraria.
SCIENZA:complesso di attività volte a riconoscere il reale secondo regole metodologiche che verificano i
risultati delle ipotesi formulate alla luce dell’esperienza. Raggruppa ogni conoscenza formale o logico-
matematica.
2. I LIMITI DELLA LIBERTÀ ARTISTICAART.9: stabilisce due indirizzi della Repubblica, promozionale
(sostegno al progresso) e conservativo. ART.33: dove si vieta la formazione di un’arte o una scienza ufficiali,
di Stato, non devono essere condizionate. L’unico vincolo ci può essere nel mettere un limite di età alla
rappresentazioni cinematografiche ma l’arte non è oscena, come dice il codice penale nell’ART.529.
3. I LIMITI DELLA LIBERTÀ SCIENTIFICAI poteri pubblici non possono fissare limiti e condizioni alla
scienza. Ma la scienza oltre alla ricerca è fatta anche di sperimentazione pratica, divulgazione dei risultati
ottenuti. Divieto di discriminazioni positive:per la sperimentazione a danno di soggetti deboli (vecchi,
bambini, malati ecc);Discriminazioni negativa(nei soggetti destinatari di mezzi terapeutici d’avanguardia).
DECR.LEGS 1992 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI AI FINI SPERIMENTALI.
4. LA FRONTIERA DELLE BIONTECNOLOGIEComplesso di tecniche scientifiche in grado di intervenire sul
patrimonio genetico della materia vivente, incidendo sui suoi processi genetici. La prima questione furono
gli OGM (organi geneticamente modificati), cioè quella materia vegetale il cui contenuto genetico è stato
diversamente ricombinato rispetto a quanto avviene in natura. Oggi la biotecnologia sperimentata sugli
embrioni umani, anche se l’ART.13 delle legge 19 Febbraio 2004 num.40 vieta la sperimentazione sugli
embrioni umani a meno che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla
tutela della salute e allo sviluppo della ricerca. Ma sono vietate anche le riproduzioni di embrioni e la
clonazione. La violazione è punita con la reclusione e la sospensione lavorativa.
5. LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTOL’INSEGNAMENTO è un complesso di attività attraverso cui il docente
divulga e trasmette cultura. L’ISTRUZIONE è quell’insieme di insegnamenti organizzati e coordinati al fine di
istruire gli alunni. La SCUOLA è quell’apparato organizzativo composto da elementi materiali, tecnici e
personali dove esplica l’insegnamento. LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DEL DOCENTE da garanzia di
formazione al singolo che forma una sua idea, una sua conoscenza civica.
6. DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOLa Costituzione affida alla Repubblica il compito di
dettare le norme generali sull’istruzioni fissando regole dirette alle istituzioni pubbliche e private, ma gli da
anche l’obbligo di garantire l’istruzione mediante l’istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Spetta allo Stato configurare il modello di istruzione generale da impartire a ogni livello. Principio cardine
dell’istruzione è L’UGUAGLIANZA NELL’ACCESSO A SCUOLA (sesso o handicap), e il DIRITTO
ALL’ISTRUZIONE (obbligatoria per almeno 8 anni e gratuita). DIRITTO ALLO STUDIO “ i capaci e i meritevoli
anche se privi di mezzi hanno diritto di conseguire i gradi più alti degli studi”.Lo Stato sostiene
finanziariamente lo studente con Borse di Studio, assegni alle famiglie. Il diritto all’istruzione va garantito:la
scuola dell’obbligo è gratuita; quella superiore assistita a chi è privo di mezzi economici.
7. IL PLURALISMO SCOLASTICOCoesistenza, al fianco di scuole pubbliche anche di quelle private
parificate. Si assicura la parità dei titoli rilasciati e la libertà culturale. Per cui il progetto formativo può
rispondere ad una scelta religiosa, ideologica o morale. Anch’esse devono accogliere chiunque. Anche le
Università sono libere nell’insegnamento e nella struttura economica e organizzativa.
8.LA PROMOZIONE DELL’ARTE E DELLA SCIENZA. IL RUOLO DEI PUBBLICI POTERIIl pubblici poteri
possono solo estendere gli spazi di realizzazione della cultura. Lo Stato deve avere un ruolo INTERVENTISTA
riguardo allo sviluppo delle espressioni culturali meno forti; e NEUTRALE rispetto agli esiti. La promozione
pubblica della scienza si può esplicare o con la predisposizione di strumenti di sviluppo o con dei CENTRI per
la Ricerca. Interesse pubblico per la ricerca scientifica riguarda sia la l’attività scientifica in se, sia la ricerca
strumentale rispetto a vari settori (energia, ambiente, sanità).Si distinguono allora RICERCA SCIENTIFICA
LIBERA in cui opera l’Università con docenti, strutture e autonomia di ricerca e STRUMENTALE affidata ad
enti che interessano un particolare settore ENEA (ambiente); ASI (azienda spaziale).
I BENI CULTURALI
1. LE FONTILe prime misure di tutela del patrimonio artistico italiano risalgono agli stati preunitari per
contrastare la spoliazione dei beni artistici ed archeologici limitandone l’esportazione all’estero. 1571 si
vietava la rimozione di insegne e iscrizioni dei palazzi antichi. Nel 1602 fu proibita l’esportazione di dipinti
senza la concessione della licenza da parte del LUOGOTENENTE DELL’ACCADEMIA DEL DISEGNO, e vietava
l’esportazione di qualsiasi opera di artista defunto. “EDITTO DEL CARDINAL PACCA” emanato a Roma nel
1820 per la salvaguardia dei beni artistici e storici. Furono operate misure molto restrittive contro la
spoliazione delle raccolte artistiche e capitoline e furono vietate le esportazioni anche nello Stato Pontificio.
Inoltre prevedeva regole per la conservazione e il restauro dei beni, catalogazione degli oggetti d’arte in
Chiesa prevedendone l’obbligo denuncia alla Commissione di Belle Arti.
2. LEGISLAZIONE POSTUNITARIAL’Unità non rappresentò un miglioramento in fatto di tutela. L’arte era
considerata l’”ornato della città” per cui non bisognava di una precisa regolazione. Solo nel 1865 si sancì
che l’amministrazione poteva espropriare un bene se mandato in rovina per incuria del proprietario. 1909
LEGGE ROSADI che ampliò l’ambito dei beni culturali comprendendovi anche i Codici, i Manoscritti, le
Stampe, gli Incunamboli. Essa prevedeva “l’obbligo di denuncia di ogni bene da parte dei privati e il diritto
di prelazione a favore dello Stato”.Inoltre sanciva il divieto di demolizione, modificazione e restauro senza
l’autorizzazione del Ministro. LEGGE BOTTAI 1939: N°1089: DEDICATA ALLE COSE D’ARTE che ha
assicurato la protezione del nostro patrimonio culturali allargando la tutela delle cose mobili e immobili di
interesse artistico, archeologico ed etnografico. Impegnava il privato a non demolire previa autorizzazione
del Ministero e lo Stato ad assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose d’arte.
N°1497 DEDICATA ALLE BELLEZZE NATURALI le cose d’arte e le bellezze naturali erano considerati oggetti
statici e inerti quindi l’unico intervento pubblico era rivolto alla conservazione assicurata ad un sistema di
pulizia amministrativa delle SOPRINTENDENZE.
3. LA LEGISLAZIONE REPUBBLICANACOMMISSIONE FRANCESCHINI 1964 era una commissione
d’indagine per la tutela delle cose d’interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio. Pubblicò gli
esiti della ricerca sullo stato del patrimonio culturale italiano e notarono che i siti archeologici erano
devastati e non vi era sufficiente catalogazione dei beni. Inoltre la commissione espresse diverse proposte
in 85 DICHIARAZIONI che coprivano l’intera materia dei beni culturali. La prima, la più importante, afferma
che “appartengono al patrimonio della nazione tutti i beni avente riferimento alla storia della civiltà” e
qualificando bene culturale ogni bene che “costituisca testimonianza materiale avente valore di
civiltà”.Negli anni ’90 l’attività legislativa risente dell’influenza di due fattori nuovi: le FONTI COMUNITARIE
con la creazione di un mercato interno senza frontiere, la libera circolazione, e la consapevolezza della
necessità di una nuova disciplina dei beni culturali. Nel 1997 la legge ha delegato il governo ad adottare un
TESTO UNICO in materia di beni culturali ed ambientali, ovvero un CODICE.
Si caratterizza per l’estensione dei beni oggetto di tutela e dei destinatari di questa disciplina;il riordino e la
ricatalogazione dei beni inalienabili.
4. LO STATUTO DEI BENI CULTURALID.LGS 112/1998 offriva per la prima volta una definizione di bene
culturale e cioè “quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-
etnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente
valore di civiltà”.
D.LGS 368/1998:istituisce il MINISTERO DEI BENI CULTURALI o ne determina l’organizzazione, i campi ed il
funzionamento. Tra i connotati della nozione di bene culturale quelli che più emergono sono
IMMATERIALITÀ in quanto le varie attività culturali sono molteplici e immateriali come proverbi, canti e
musica popolare, tutto ciò diretto a formare e diffondere le espressioni della cultura. PUBBLICITÀ ovvero è
un bene pubblico e quindi se privato o statale deve poter essere fruibile. IL CODICE DEI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI da una definizione “mista” e “aperta” di bene culturale. “Mista” perché secondo gli art.10-11
“diventano beni culturali le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e quelle aventi valore di civiltà, che appartengono allo Stato,
alle Regioni o a enti pubblici territoriali”;lo sono anche i musei, pinacoteche, gallerie;cose che interessano la
paleontologia;carte geografiche;fotografie o siti minerari di interesse storico, navi e galleggianti,
manoscritti, autografi e carteggi, per questo “aperta”.Tutto ciò che abbia interesse storico ed
etnoantropologico. LE COSE RITROVATE, ANCHE INCIDENTALMENTE, SONO DELLO STATO.
5.TRATTAMENTO GIURIDICO DEI BENI CULTURALII beni culturali sono sottoposti ad un trattamento
giuridico preferenziale che si concretizza nella realizzazione di 3 funzioni fondamentali: 112/1998 ART.148
-TUTELA: “Ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali”, dai
rischi d