Riassunti di diritto dei beni culturali
Capitolo 1
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
Diritto: È il complesso di norme giuridiche diretto a disciplinare i comportamenti dei possibili destinatari. Caratteristica della norma è l'obbligatorietà per tutti coloro che si trovano nella condizione di dover tenere un comportamento previsto dalla norma in via generale. Si tratta di un precetto assistito da sanzione. Quindi una regola di comportamento è norma di diritto in quanto l'ordinamento predispone un meccanismo di repressione in caso di violazione: la sanzione.
Tipi di norme
- Penali: norme assistite da sanzione penale (multa, reclusione, ammenda, ecc.).
- Civili: disciplinano i rapporti tra i soggetti privati cioè tra coloro che si trovano in posizione di parità.
- Di diritto pubblico: regole che disciplinano i rapporti tra soggetti pubblici e privati che si trovano tra loro in posizione non di parità.
Il diritto dei beni culturali e paesaggistici appartiene al diritto pubblico infatti l'interesse della collettività alla fruizione del bene è considerato prevalente rispetto a quello del singolo anche se proprietario e possessore del bene a pieno titolo. Con quali strumenti possono essere raggiunti i fini di tutela e valorizzazione? Attraverso:
- Strumenti consensuali: di accordo tra la P.A. (pubblica amministrazione) e il privato. Si parla solitamente di contratti.
- Strumenti/atti unilaterali: È la modalità più tipica. Si tratta di provvedimenti amministrativi che sono proprio l'espressione dell'autorità degli enti pubblici. Sono quattro i tipi di provvedimenti amministrativi che vengono usati dalla P.A.:
- Ablatori o espropriativi in senso ampio: privano i loro destinatari di una qualche utilità. Possono essere ablatori personali perché il destinatario perde una libertà personale attraverso anche imposizioni di comportamento, o ablatori reali che privano il destinatario della proprietà o possesso dei beni.
- Provvedimenti limitativi di diritti: si limitano a modificare, ridurre il diritto soggettivo, senza cancellarlo completamente.
- Autorizzativi: rimuovono i limiti all'esercizio del diritto soggettivo attraverso il rilascio di autorizzazioni.
- Provvedimenti di concessione: attribuiscono ai destinatari ec novo un diritto che prima non avevano.
Tutti gli atti adottati dalla P.A. devono rispettare il principio di legalità cioè possono essere adottati nei casi e con le modalità previste dalla legge.
Soggetti tenuti alla tutela e valorizzazione
L’art. 1 del Codice dei beni culturali dice che sono lo stato, le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane e tutti gli altri enti pubblici che nell’esercizio delle loro attività devono assicurare la conservazione dei beni. Devono occuparsi di ciò anche i privati possessori o detentori privati.
Ogni ente ovviamente affronta le attività di tutela e valorizzazione con i propri mezzi:
- Lo Stato attraverso la legge.
- Le regioni attraverso leggi regionali e provvedimenti amministrativi.
- Comuni ed altri enti pubblici: attraverso provvedimenti amministrativi di competenza.
- Privati: attraverso la loro libera azione ma vincolata ovviamente al fine.
Rapporti stato-regioni
Storicamente lo stato ha accentrato a sé la competenza in materia di beni culturali lasciando alle regioni competenze limitate. Il primo cambiamento di rotta si è avuto con la legge del 31/3/1998 n.112 in cui si distingueva meglio tra:
- Funzioni di tutela: che restavano in capo allo Stato.
- Funzioni di valorizzazione: che non solo erano di competenza statale ma anche degli altri enti territoriali.
Questa ripartizione di competenza rimarrà però solo a livello amministrativo fino al 2001. L’attuale art. 117 della Costituzione ha ufficializzato questa ripartizione sostenendo che è competenza legislativa esclusiva dello stato la tutela dei beni culturali ed è competenza legislativa concorrente regionale la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale.
Distinzione tra tutela e valorizzazione
| Funzioni di tutela | Funzioni di valorizzazione |
|---|---|
| Attività dirette all’individuazione, protezione e conservazione dei beni culturali. | Attività finalizzate a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzo e fruizione pubblica. |
Capitolo 2
Definizione di beni culturali
I beni culturali vengono definiti all’art. 2 del codice dei beni culturali: “Sono beni culturali le cose mobili e immobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. È superata l’idea secondo cui i beni culturali sono unicamente beni di pregio e di rarità, si passa da una concezione estetica ad una storica.
L’articolo 2 riconduce all’art.10 che indica quali sono e quali caratteristiche devono avere i beni culturali e all’art. 11 che indica quali sono i beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela.
Principio fondamentale
Il principio di Tipicità e tassatività delle categorie di beni culturali è fondamentale perché altrimenti il concetto di bene culturale sarebbe “aperto” e potrebbe essere inteso nel modo più vario. Il principio stabilisce che solo i beni appartenenti alle categorie indicate all’art. 10 possono essere dichiarate di interesse culturale.
Tipologie di beni
| Beni culturali di proprietà pubblica | Beni culturali di proprietà privata |
|---|---|
| Elencati nel comma 1-2 dell’art.10. È sufficiente verificare che essi siano di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico. | La qualità di bene culturale viene acquisita senza che essa sia indicata in qualche elenco. Per i beni privati bisogna riscontrare la presenza di un interesse elevato e particolarmente importante. |
La decisione riguardo l’importanza di un bene culturale spetta all’amministrazione secondo la sua discrezionalità amministrativa e quanto maggiore sarà il livello dell’interesse del bene tanto più l’amministrazione sarà limitata nella sua discrezionalità nel rispetto del principio di legalità.
Beni etnoantropologici o DEA (demo- etno-antropologici)
“Sono beni culturali legati alla vita e alle culture locali che costituiscono espressione delle tradizioni oggetto di studio degli antropologi”. Questa definizione unisce in sé tre differenti discipline: La demologia, l’etnologia e l’antropologia.
Non è necessario tuttavia distinguere precisamente a quali di queste discipline il bene appartenga perché per beni etnoantropologici si intende: “un insieme eterogeneo di beni idoneo a costituire oggetto di tutela da parte dei beni culturali in quanto essi sono testimonianza della cultura e della vita della gente comune”.
| Materiali | Immateriali |
|---|---|
| Oggetti veri e propri con una loro fisicità e corporalità. | Tradizioni, feste, fiabe. Nell’originaria formulazione del codice dei beni culturali del 2004 non era prevista una tutela per questo tipo di beni. |
Con la legge del 27 settembre 2007 si è decisa la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Nel codice, l’articolo 7bis salvaguardia il bene immobile ma solo “qualora essi siano rappresentati da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’art.10”.
Per quello che riguarda i beni immateriali permane quindi la necessaria materialità della testimonianza. I beni immateriali veri e propri trovano tutela in specifiche leggi che dettano misure di sostegno e incentivazione. Molti beni immateriali spesso sono andati perduti nell’arco dei secoli non essendo l’attività in cui esse si svolgevano tutelata.
Art. 11
Tratta di cose che assumono rilievo in quanto idoneo oggetto per l’applicazione di specifiche disposizioni contenute nel codice. Si tratta di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, e altri ornamenti di edifici per cui:
- È previsto all’art 51 il divieto di modifica e di rimozione di quanto in esso contenuto.
- È previsto all’ art. 50 il divieto di distacco.
- È previsto all’art. 52 che è vietato o sottoposto a particolari condizioni l’esercizio commerciale di questi beni.
- È previsto dall’art. 37 che possono esservi contributi statali per realizzare interventi conservativi.
- È previsto all’art. 65 il divieto di uscita dalla repubblica del bene o meno che non si attesti che esso non rientri tra quelli all’art.10.
Beni culturali di interesse religioso
“Sono beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose”. Sono regolati dall’art.9 del codice che cerca di conciliare le funzioni di tutela con le esigenze del culto e di rispettare nell’applicazione delle norme del codice civile i rapporti stato-chiesa o stato-altre istituzioni.
Capitolo 3
Azione pubblica di tutela
Il primo tipo di provvedimento amministrativo che consente di individuare e di dichiarare di interesse culturale un bene appartenente ad una delle categorie dell’art.10 sono i provvedimenti limitativi di proprietà. Il privato rimane proprietario del bene ma le sue scelte e i suoi comportamenti riguardo ad esso vengono limitati. Si dividono in:
- Limitazioni consistenti nell’imposizione di obblighi di comportamento.
- Limitazioni consistenti nella necessità dell’ottenimento di uno specifico permesso laddove si intendono svolgere determinate attività.
- Limitazioni consistenti nell’assoggettamento a specifici poteri di intervento riconosciuti alle autorità amministrative di tutela.
Discrezionalità amministrativa: possibilità di decisione della P.A. tra più alternative relative all’adozione o meno dell’atto (se, come, quando provvedere).
Discrezionalità tecnica: attività di giudizio a contenuto scientifico. L’amministrazione deve prendere una decisione basata su parametri tecnici. Non c’è un margine di scelta sul se, come, quando provvedere, laddove la valutazione tecnica ha condotto a un certo risultato la scelta è già compiuta di conseguenza.
Fasi del procedimento amministrativo
Provvedimento amministrativo: esito di un articolato processo nella quale la P.A compie una serie di atti eterogenei tra loro. Sono strumenti atti alla formazione e definizione del contenuto del provvedimento finale. Il provvedimento amministrativo è articolato in tre fasi:
- Prima fase - Iniziativa d’ufficio: proposta proveniente da un’autorità pubblica. Tale fase si conclude con la comunicazione dell’avvio del procedimento che deve essere data a tutti i soggetti che riceverebbero direttamente o indirettamente effetti dall’adozione del nuovo atto.
- Seconda fase - Fase istruttoria: è la fase centrale del provvedimento in cui si colgono le finalità che il nuovo atto dovrebbe soddisfare. È necessario in questa fase:
- Conoscere l’esatta rappresentazione della situazione di fatto.
- Conoscere la completa manifestazione degli interessi.
- Terza fase - Conclusione del procedimento: si decide il contenuto dell’atto e si provvede alla sua formazione ed emanazione. L’atto al termine della fase è formato, è perfetto ma non è efficace. Lo diventa con la fase di controllo e comunicazione dell’atto normalmente il provvedimento viene adottato. L’adozione del provvedimento può essere:
- Espressa: viene dato esplicitamente il consenso per l’adozione dell’atto.
- Tacita: si parla in questo caso di silenzio della P.A. la legge può prevedere che decorso un determinato periodo di tempo dopo la presentazione dell’istanza, la stessa si intenda accolta de la P.A non ha nel frattempo adottato un provvedimento di diniego.
Gli articoli che regolano questo processo nel campo dei beni culturali sono l’art.14 e 15 che affermano che “il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta delle regioni e di ogni altro ente territoriale interessato”. Non solo quindi per iniziativa d’ufficio ma anche per specifica richiesta.
Art. 14: Viene garantita al soggetto interessato dagli effetti del provvedimento la possibilità di partecipare al procedimento.
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