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RIASSUNTI DI DIRITTO DEI BENI CULTURALI

CAPITOLO 2

I beni culturali vengono definiti all’art. 2 del codice dei beni culturali:

“Sono beni culturali le cose mobili e immobili che presentano un interesse artistico, storico,

archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla

legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. È superata l’idea

secondo cui i beni culturali sono unicamente beni di pregio e di rarità, si passa da una

concezione estetica ad una storica.

L’articolo 2 riconduce all’art.10 che indica quali sono e quali caratteristiche devono avere i

beni culturali e all’art. 11 che indica quali sono i beni oggetto di specifiche disposizioni di

tutela.

PRINCIPIO FONDAMENTALE è il principio di Tipicità e tassatività delle categorie di beni

culturali. È fondamentale perchè altrimenti il concetto di bene culturale sarebbe “aperto” e

potrebbe essere inteso nel modo più vario. Il principio stabilisce che solo i beni

appartenenti alle categorie indicate all’art. 10 possono essere dichiarate di interesse

culturale.

TIPOLOGIE DI BENI

È necessario distinguere tra:

BENI CULTURALI DI PROPRIETA’ BENI CULTURALI DI

PROPRIETA’ PRIVATA

PUBBLICA: elencati nel comma la qualità di bene culturale viene

acquisita

1-2 dell’art.10. è sufficiente verificare senza che essa sia indicata in

qualche elenco

Che essi siano di interesse artistico, dichiarativo.

storico, archeologico, etnoantropologico. Per i beni privati bisogna

riscontrare la presenza di un interesse più

elevato e particolarmente importante.

La decisione riguardo l’importanza di un bene culturale spetta all’amministrazione secondo

la sua DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA e quanto maggiore sarà il livello

dell’interesse del bene tanto più l’amministrazione sarà limitata nella sua discrezionalità

nel rispetto del principio di legalità. 4

RIASSUNTI DI DIRITTO DEI BENI CULTURALI

BENI ETNOANTROPOLOGICI O DEA (DEMO- ETNO-ANTROPOLOGICI)

“Sono beni culturali legati alla vita e alle culture locali che costituiscono espressione delle

tradizioni oggetto di studio degli antropologi”. Questa definizione unisce in sé tre differenti

discipline: La demologia, l’etnologia e l’antropologia.

Non è necessario tuttavia distinguere precisamente a quali di queste discipline il bene

appartenga perché per beni etnoantropologici si intende: “un insieme eterogeneo di beni

idoneo a costituire oggetto di tutela da parte dei beni culturali in quanto essi sono

testimonianza della cultura e della vita della gente comune”.

I beni etnoantropologici possono essere:

MATERIALI IMMATERIALI

Oggetti veri e propri con una tradizioni, feste, fiabe.

loro fisicità e corporalità. Nell’originaria formulazione

del codice dei beni culturali del

2004 non era prevista una tutela per

questo tipo di beni. Con la legge del 27

settembre 2007 si è decisa la

salvaguardia del patrimonio culturali immateriale.

Nel codice, l’articolo 7bis

salvaguardia il Il bene immobile ma solo”

qualora essi Siano rappresentati da

testimonianze Materiali e sussistano i

presupposti e le 5

RIASSUNTI DI DIRITTO DEI BENI CULTURALI Condizioni per

l’applicabilità dell’art.10

Per quello che riguarda i beni immateriali permane quindi la necessaria materialità della

testimonianza. I beni immateriali veri e propri trovano tutela in specifiche leggi che dettano

misure di sostegno e incentivazione. Molti beni immateriali spesso sono andati perduti

nell’arco dei secoli non essendo l’attività in cui esse si svolgevano tutelata.

ART. 11. Tratta di cose che assumono rilievo in quanto idoneo oggetto per l’applicazione di

specifiche disposizioni contenute nel codice. Si tratta di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi,

iscrizioni, tabernacoli, e altri ornamenti di edifici per cui:

• E’ previsto all’art 51 il divieto di modifica e di rimozione di quanto in esso contenuto.

• È previsto all’ art. 50 il divieto di distacco.

• È previsto all’art. 52 che è vietato o sottoposto a particolari condizioni l’esercizio

commerciale di questi beni.

• È previsto dall’art. 37 che possono esservi contributi statali per realizzare interventi

conservativi.

• È previsto all’art. 65 il divieto di uscita dalla repubblica del bene o meno che non si

attesti che esso non rientri tra quelli all’art.10.

BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO

“Sono beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre

confessioni religiose”. Sono regolati dall’art.9 del codice che cerca di conciliare le

funzioni di tutela con le esigenze del culto e di rispettare nell’applicazione delle norme

del codice civile i rapporti stato-chiesa o stato-altre istituzioni.

CAPITOLO 3

AZIONE PUBBLICA DI TUTELA

Il primo tipo di provvedimento amministrativo che consente di individuare e di

dichiarare di interesse culturale un bene appartenente ad una delle categorie dell’art.10

sono i PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DI

PROPRIETA’

Il privato rimane proprietario del bene ma le sue scelte e i suoi comportamenti riguardo ad

esso vengono limitati. Si dividono in:

LIMITAZIONI CONSISTENTI NELL’IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI DI

 COMPORTAMENTO.

LIMITAZIONI CONSISTENTI NELLA NECESSITA’ DELL’OTTENIMENTO DI UNO

 SPECIFICO PERMESSO LADDOVE SI INTENDONO SVOLGERE DETERMINATE

ATTIVITA’. 6

RIASSUNTI DI DIRITTO DEI BENI CULTURALI

LIMITAZIONI CONSISTENTI NELL’ASSOGGETTAMENTO A SPECIFICI POTERI

 DI INTERVENTO RICONOSCIUTI ALLE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE DI

TUTELA.

DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA: possibilità di decisione della P.A tra più alternative

relative all’adozione o meno dell’atto (se, come, quando provvedere).

DISCREZIONALITA’ TECNICA: attività di giudizio a contenuto scientifico.

L’amministrazione deve prendere una decisione basata su parametri tecnici. Non c’è un

margine di scelta sul se, come, quando provvedere, laddove la valutazione tecnica ha

condotto a un certo risultato la scelta è già compiuta di conseguenza.

FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Provvedimento amministrativo: esito di un articolato processo nella quale la P.A compie

una serie di atti eterogenei tra loro. Sono strumenti atti alla formazione e definizione del

contenuto del provvedimento finale.

Il provvedimento amministrativo è articolato in tre fasi:

• PRIMA FASE  INIZIATIVA D’UFFICIO

Proposta proveniente da un’autorità pubblica. Tale fase si conclude con la

comunicazione dell’avvio del procedimento che deve essere data a tutti i soggetti

che riceverebbero direttamente o indirettamente effetti dall’adozione del nuovo atto.

• SECONDA FASE  FASE ISTRUTTORIA

È la fase centrale del provvedimento in cui si colgono le finalità che il nuovo atto

dovrebbe soddisfare. È necessario in questa fase:

Conoscere l’esatta rappresentazione conoscere la completa

manifestazione

della situazione di fatto. Degli interessi.

Tutto ciò deve avvenire in maniera graduale e progressiva infatti la P.A dovrà far emergere

in atti formali tutti i momenti che compongono o condizionano la decisione finale sull’altro.

In questa fase l’organo competente può acquisire il giudizio di un altro organo collegiale,

tale giudizio è detto parere ed è utile per prendere una decisione con cognizione di causa.

• TERZA FASE  CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Si decide il contenuto dell’atto e si provvede alla sua formazione ed emanazione.

L’atto al termine della fase è formato, è perfetto ma non è efficace. Lo diventa con

la FASE DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE DELL’ATTO normalmente il

provvedimento viene adottato. L’adozione del provvedimento può essere:

ESPRESSA: viene dato esplicitamente il consenso per l’adozione dell’atto.

 TACITA: si parla in questo caso di silenzio della P.A. la legge può prevedere

 che decorso un determinato periodo di tempo dopo la presentazione

7

RIASSUNTI DI DIRITTO DEI BENI CULTURALI

dell’istanza, la stessa si intenda accolta de la P.A non ha nel frattempo

adottato un provvedimento di diniego.

Gli articoli che regolano questo processo nel campo dei beni culturali sono l’art.

14 e 15 che affermano che “ il soprintendente avvia il procedimento per la

dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta delle regioni e

di ogni altro ente territoriale interessato”. Non solo quindi per iniziativa d’ufficio

ma anche per specifica richiesta.

ART. 14: Viene garantita al soggetto interessato dagli effetti del provvedimento

la possibilità di presentare memorie e documenti che la P.A avrà l’obbligo di

valutare. Tuttavia nel frattempo per ragioni di cautela e salvaguardia verranno

provvisoriamente applicate le disposizioni del regime dei beni culturali.

ART.15 Comma 1: la dichiarazione prevista dall’art.13 è notificata al proprietario

detentore della cosa tramite messo comunale o posta raccomandata.

Questa è una norma innovativa in quanto prima la notificazione avveniva tramite

ufficiale giudiziario. Ora la raccomandata postale è ritenuta sufficiente.

Comma 2: se si tratta dei beni mobili e immobili pubblici il provvedimento di

dichiarazione verrà trascritto sui registri e avrà efficacia nei confronti di qualsiasi

futuro proprietario.

TUTELA DEI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO

ART.16: riconosce la possibilità che venga fatto ricorso al ministero per motivi di

legittimità o di merito entro 30 giorni dalla dichiarazione. Vi è la possibilità quindi

che il possessore del bene presenti un ricorso amministrativo. Esso è il ricorso

prodotto da chi vuole tutelare un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo

contro atti della pubblica amministrazione presentato dalla stessa pubblica

amministrazione. Con questo tipo di ricorso si può chiedere il riesame degli atti

adottati dalla P.A per ottenere l’annullamento, la revoca o la riforma.

RICORSO GIUDIZIALE: mezzi a tutela del cittadino contro atti della P.A.

consiste nella richiesta di un soggetto ad un giudice (TAR Tribunale

amministrativo regionale) di esaminare una determinata situazione al fine di

ottenere l’annullamento del provvedimento per motivi di illegittimità dell’atto.

Nel procedimento amministrativo la P.A non solo deve rispe

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sefelicetusaraidirmelovorrai di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Videtta Cristina.