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RIASSUNTI DI DIRITTO DEI BENI CULTURALI
CAPITOLO 2
I beni culturali vengono definiti all’art. 2 del codice dei beni culturali:
“Sono beni culturali le cose mobili e immobili che presentano un interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla
legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. È superata l’idea
secondo cui i beni culturali sono unicamente beni di pregio e di rarità, si passa da una
concezione estetica ad una storica.
L’articolo 2 riconduce all’art.10 che indica quali sono e quali caratteristiche devono avere i
beni culturali e all’art. 11 che indica quali sono i beni oggetto di specifiche disposizioni di
tutela.
PRINCIPIO FONDAMENTALE è il principio di Tipicità e tassatività delle categorie di beni
culturali. È fondamentale perchè altrimenti il concetto di bene culturale sarebbe “aperto” e
potrebbe essere inteso nel modo più vario. Il principio stabilisce che solo i beni
appartenenti alle categorie indicate all’art. 10 possono essere dichiarate di interesse
culturale.
TIPOLOGIE DI BENI
È necessario distinguere tra:
BENI CULTURALI DI PROPRIETA’ BENI CULTURALI DI
PROPRIETA’ PRIVATA
PUBBLICA: elencati nel comma la qualità di bene culturale viene
acquisita
1-2 dell’art.10. è sufficiente verificare senza che essa sia indicata in
qualche elenco
Che essi siano di interesse artistico, dichiarativo.
storico, archeologico, etnoantropologico. Per i beni privati bisogna
riscontrare la presenza di un interesse più
elevato e particolarmente importante.
La decisione riguardo l’importanza di un bene culturale spetta all’amministrazione secondo
la sua DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA e quanto maggiore sarà il livello
dell’interesse del bene tanto più l’amministrazione sarà limitata nella sua discrezionalità
nel rispetto del principio di legalità. 4
RIASSUNTI DI DIRITTO DEI BENI CULTURALI
BENI ETNOANTROPOLOGICI O DEA (DEMO- ETNO-ANTROPOLOGICI)
“Sono beni culturali legati alla vita e alle culture locali che costituiscono espressione delle
tradizioni oggetto di studio degli antropologi”. Questa definizione unisce in sé tre differenti
discipline: La demologia, l’etnologia e l’antropologia.
Non è necessario tuttavia distinguere precisamente a quali di queste discipline il bene
appartenga perché per beni etnoantropologici si intende: “un insieme eterogeneo di beni
idoneo a costituire oggetto di tutela da parte dei beni culturali in quanto essi sono
testimonianza della cultura e della vita della gente comune”.
I beni etnoantropologici possono essere:
MATERIALI IMMATERIALI
Oggetti veri e propri con una tradizioni, feste, fiabe.
loro fisicità e corporalità. Nell’originaria formulazione
del codice dei beni culturali del
2004 non era prevista una tutela per
questo tipo di beni. Con la legge del 27
settembre 2007 si è decisa la
salvaguardia del patrimonio culturali immateriale.
Nel codice, l’articolo 7bis
salvaguardia il Il bene immobile ma solo”
qualora essi Siano rappresentati da
testimonianze Materiali e sussistano i
presupposti e le 5
RIASSUNTI DI DIRITTO DEI BENI CULTURALI Condizioni per
l’applicabilità dell’art.10
Per quello che riguarda i beni immateriali permane quindi la necessaria materialità della
testimonianza. I beni immateriali veri e propri trovano tutela in specifiche leggi che dettano
misure di sostegno e incentivazione. Molti beni immateriali spesso sono andati perduti
nell’arco dei secoli non essendo l’attività in cui esse si svolgevano tutelata.
ART. 11. Tratta di cose che assumono rilievo in quanto idoneo oggetto per l’applicazione di
specifiche disposizioni contenute nel codice. Si tratta di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni, tabernacoli, e altri ornamenti di edifici per cui:
• E’ previsto all’art 51 il divieto di modifica e di rimozione di quanto in esso contenuto.
• È previsto all’ art. 50 il divieto di distacco.
• È previsto all’art. 52 che è vietato o sottoposto a particolari condizioni l’esercizio
commerciale di questi beni.
• È previsto dall’art. 37 che possono esservi contributi statali per realizzare interventi
conservativi.
• È previsto all’art. 65 il divieto di uscita dalla repubblica del bene o meno che non si
attesti che esso non rientri tra quelli all’art.10.
BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO
“Sono beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre
confessioni religiose”. Sono regolati dall’art.9 del codice che cerca di conciliare le
funzioni di tutela con le esigenze del culto e di rispettare nell’applicazione delle norme
del codice civile i rapporti stato-chiesa o stato-altre istituzioni.
CAPITOLO 3
AZIONE PUBBLICA DI TUTELA
Il primo tipo di provvedimento amministrativo che consente di individuare e di
dichiarare di interesse culturale un bene appartenente ad una delle categorie dell’art.10
sono i PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DI
PROPRIETA’
Il privato rimane proprietario del bene ma le sue scelte e i suoi comportamenti riguardo ad
esso vengono limitati. Si dividono in:
LIMITAZIONI CONSISTENTI NELL’IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI DI
COMPORTAMENTO.
LIMITAZIONI CONSISTENTI NELLA NECESSITA’ DELL’OTTENIMENTO DI UNO
SPECIFICO PERMESSO LADDOVE SI INTENDONO SVOLGERE DETERMINATE
ATTIVITA’. 6
RIASSUNTI DI DIRITTO DEI BENI CULTURALI
LIMITAZIONI CONSISTENTI NELL’ASSOGGETTAMENTO A SPECIFICI POTERI
DI INTERVENTO RICONOSCIUTI ALLE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE DI
TUTELA.
DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA: possibilità di decisione della P.A tra più alternative
relative all’adozione o meno dell’atto (se, come, quando provvedere).
DISCREZIONALITA’ TECNICA: attività di giudizio a contenuto scientifico.
L’amministrazione deve prendere una decisione basata su parametri tecnici. Non c’è un
margine di scelta sul se, come, quando provvedere, laddove la valutazione tecnica ha
condotto a un certo risultato la scelta è già compiuta di conseguenza.
FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Provvedimento amministrativo: esito di un articolato processo nella quale la P.A compie
una serie di atti eterogenei tra loro. Sono strumenti atti alla formazione e definizione del
contenuto del provvedimento finale.
Il provvedimento amministrativo è articolato in tre fasi:
• PRIMA FASE INIZIATIVA D’UFFICIO
Proposta proveniente da un’autorità pubblica. Tale fase si conclude con la
comunicazione dell’avvio del procedimento che deve essere data a tutti i soggetti
che riceverebbero direttamente o indirettamente effetti dall’adozione del nuovo atto.
• SECONDA FASE FASE ISTRUTTORIA
È la fase centrale del provvedimento in cui si colgono le finalità che il nuovo atto
dovrebbe soddisfare. È necessario in questa fase:
Conoscere l’esatta rappresentazione conoscere la completa
manifestazione
della situazione di fatto. Degli interessi.
Tutto ciò deve avvenire in maniera graduale e progressiva infatti la P.A dovrà far emergere
in atti formali tutti i momenti che compongono o condizionano la decisione finale sull’altro.
In questa fase l’organo competente può acquisire il giudizio di un altro organo collegiale,
tale giudizio è detto parere ed è utile per prendere una decisione con cognizione di causa.
• TERZA FASE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Si decide il contenuto dell’atto e si provvede alla sua formazione ed emanazione.
L’atto al termine della fase è formato, è perfetto ma non è efficace. Lo diventa con
la FASE DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE DELL’ATTO normalmente il
provvedimento viene adottato. L’adozione del provvedimento può essere:
ESPRESSA: viene dato esplicitamente il consenso per l’adozione dell’atto.
TACITA: si parla in questo caso di silenzio della P.A. la legge può prevedere
che decorso un determinato periodo di tempo dopo la presentazione
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RIASSUNTI DI DIRITTO DEI BENI CULTURALI
dell’istanza, la stessa si intenda accolta de la P.A non ha nel frattempo
adottato un provvedimento di diniego.
Gli articoli che regolano questo processo nel campo dei beni culturali sono l’art.
14 e 15 che affermano che “ il soprintendente avvia il procedimento per la
dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta delle regioni e
di ogni altro ente territoriale interessato”. Non solo quindi per iniziativa d’ufficio
ma anche per specifica richiesta.
ART. 14: Viene garantita al soggetto interessato dagli effetti del provvedimento
la possibilità di presentare memorie e documenti che la P.A avrà l’obbligo di
valutare. Tuttavia nel frattempo per ragioni di cautela e salvaguardia verranno
provvisoriamente applicate le disposizioni del regime dei beni culturali.
ART.15 Comma 1: la dichiarazione prevista dall’art.13 è notificata al proprietario
detentore della cosa tramite messo comunale o posta raccomandata.
Questa è una norma innovativa in quanto prima la notificazione avveniva tramite
ufficiale giudiziario. Ora la raccomandata postale è ritenuta sufficiente.
Comma 2: se si tratta dei beni mobili e immobili pubblici il provvedimento di
dichiarazione verrà trascritto sui registri e avrà efficacia nei confronti di qualsiasi
futuro proprietario.
TUTELA DEI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO
ART.16: riconosce la possibilità che venga fatto ricorso al ministero per motivi di
legittimità o di merito entro 30 giorni dalla dichiarazione. Vi è la possibilità quindi
che il possessore del bene presenti un ricorso amministrativo. Esso è il ricorso
prodotto da chi vuole tutelare un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo
contro atti della pubblica amministrazione presentato dalla stessa pubblica
amministrazione. Con questo tipo di ricorso si può chiedere il riesame degli atti
adottati dalla P.A per ottenere l’annullamento, la revoca o la riforma.
RICORSO GIUDIZIALE: mezzi a tutela del cittadino contro atti della P.A.
consiste nella richiesta di un soggetto ad un giudice (TAR Tribunale
amministrativo regionale) di esaminare una determinata situazione al fine di
ottenere l’annullamento del provvedimento per motivi di illegittimità dell’atto.
Nel procedimento amministrativo la P.A non solo deve rispe