FONDAZIONE
La fondazione è un'organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico; trae vita da un atto di autonomia che è unilaterale (Può essere "Inter vivos" e deve rivestire la forma dell'atto pubblico oppure contenuto in un testamento). L'atto di Fondazione deve contenere: denominazione dell'ente; scopo, patrimonio e sede; norme sull'ordinamento e sull'amministrazione; criteri e modalità di erogazione delle rendite. Per il riconoscimento e l'acquisto della personalità giuridica, valgono le medesime regole delle associazioni riconosciute: presentazioni di atto di fondazione, statuto ed atto di dotazione alla prefettura; controllo; iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Nella fondazione possiamo avere anche solo un soggetto, perché oltre allo scopo, l'elemento determinante è il: - Scopo: comprende la necessità di unpatrimonio consistente e deve essere di pubblica utilità. per il raggiungimento dello scopo, la fondazione svolge un'attività che prima si limitava alla mera gestione del suo patrimonio, mentre oggi è ammesso che la fondazione svolga attività di impresa.
Patrimonio: la fondazione deve finanziare e erogare, quindi fin da subito deve avere un patrimonio consistente (elemento che l'autorità giuridica valuta); è costituito dai cespiti oggetto dell'atto di donazione, da donazioni, lasciti, contributi pubblici.
Non c'è pluralità: singolo benestante che vuole destinare parte delle sue ricchezze per perseguire questo scopo.
La fondazione ha un'autonomia patrimoniale perfetta, quindi risponde alle obbligazioni quest'ultima con il proprio patrimonio.
In mancanza di riconoscimento le fondazioni non possono operare come fondazioni non riconosciute.
La fondazione è gestita da un organo amministrativo; la vita
delle fondazioni è assoggettata al controllo dell'autorità amministrativa che, nel caso in cui gli amministratori non dovessero agire in conformità dello statuto, possono sciogliere l'organo. Se si verifica una causa di scioglimento, la fondazione può modificare il suo scopo attraverso un provvedimento dell'autorità governativa; il fondatore può comunque decidere che essa si estingua ed i beni vengano devoluti a terze persone. COMITATI Comitati: ente che non è riconosciuto, privo di personalità giuridica (almeno nella struttura base prevista dal c.c); è un'organizzazione di più persone che costituisce un patrimonio con il quale realizzare finalità di natura altruistica. È un ibrido: può essere visto come un'associazione perché vi è pluralità di persone, ma lo scopo del comitato (ragione per cui si costituisce) è quello di formare un patrimonio (haIl comitato è un'organizzazione che ha sia un ruolo associativo che di fondazione. Il suo scopo immediato è la formazione di un patrimonio da destinare a uno scopo finale che è stato stabilito al momento della costituzione del comitato e deve essere di pubblico interesse o altruistico. L'attività del comitato si articola in due fasi: i promotori annunciano al pubblico la volontà di perseguire uno scopo specifico e gestiscono i fondi raccolti per realizzare lo scopo annunciato ai sottoscritti.
Gli elementi caratteristici e la disciplina del comitato sono i seguenti:
- Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato (art. 40 C.C.). Questo significa che ciascuno risponde per tutti e non solo coloro che hanno dato obbligazioni o crediti, ma anche coloro che hanno dato i contributi.
- Il comitato non ha autonomia patrimoniale, quindi i suoi membri rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni del comitato.
obbligazioni assunte – art. 41 C.C.):corrispondente della stessa norma in materia di associazione non riconosciuta; ma gliassociati non mettono solo i denari da tasca propria, ma li chiedono anche a terzi.
(c) Il patrimonio del comitato è costituito dai fondi pubblicamente raccolti, sui quali gravaun vincolo di destinazione allo scopo programmato.
La disciplina comune è data dall’aspetto dell’autonomia patrimoniale imperfetta; èsottoposto alla disciplina dell’ente non riconosciuto.
È possibile che un comitato voglia, chieda e ottenga la personalità giuridica? Si èpossibile, solo che un comitato che chiede la personalità giuridica si trasforma in unafondazione (=> si abbandona la disciplina di base data dal codice).
Obbligazioni comitato riconosciuto: autonomia patrimoniale perfetta, quindi risponde solo ilcomitato.
Obbligazioni comitato non riconosciuto: autonomia patrimoniale imperfetta, quindi in solidocon il
Il patrimonio dell'ente risponde tutti i componenti del comitato. Visto il duplice scopo del comitato, a prescindere dal fatto che abbia ottenuto la personalità giuridica, l'autorità governativa può intervenire nella sua attività e può intervenire se il fondo non è sufficiente allo scopo o se esso non è realizzabile; oppure se il comitato si scioglie, dove vanno i fondi? L'autorità governativa li destina ad enti che hanno scopi analoghi.
Enti ed attività d'impresa
Un ente del primo libro (non profit) può svolgere o no attività d'impresa? Sì, ma bisogna distinguere:
- Scopo di lucro in senso oggettivo: comporta che oggettivamente l'attività svolta dall'ente gli possa far conseguire degli utili; organizzazione dell'attività che mi possa garantire un ricavo (ricavo superiore al costo dell'attività stessa);
- Scopo di lucro in senso soggettivo: è
- Categorie di beni
Le cose che possono essere oggetto di diritti reali si caratterizzano per la loro corporeità o per la loro idoneità ad essere percepite con i sensi o con strumenti materiali (beni materiali).
Beni immateriali: delicata è l'analisi della loro ammissibilità. Fanno parte di questa categoria gli strumenti finanziari per la negoziazione sui mercati regolamentati, per i quali la legge impone la dematerializzazione (stessa cosa vale per i dati personali, il contenuto delle banche dati); le opere dell'ingegno (opere letterarie, scientifiche, didattiche); ditte insegna, marchio, le invenzioni e gli altri possibili oggetti di proprietà industriale.
Beni immobili: il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente incorporato al suolo stesso;
Beni mobili: tutti gli altri beni.
Beni registrati: alcune categorie di beni sono oggetto di iscrizione in registri pubblici che chiunque può consultare (registro immobiliare,...
Pubblico Registro automobilistico, registri relativi alle navi e ai galleggianti, registro aeronautico nazionale). Recentemente il legislatore ha individuato una particolare categoria di beni, i prodotti finanziari, al fine di assoggettarli ad una specifica disciplina tutela degli investitori per il buon funzionamento del mercato dei capitali. Sono prodotti finanziari: tutte le forme di investimento di natura finanziaria, esclusi depositi bancari e postali non rappresentati da strumenti finanziari. Particolare rilievo occupano gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni) il cui tratto comune è quello della loro idoneità a formare oggetto di negoziazione sul mercato dei capitali. Per assicurare al risparmiatore un sufficiente grado di informazione la legge impone, a chiunque intenda effettuare una offerta al pubblico di prodotti finanziari, l'obbligo di predisporre un prospetto informativo contenente tutte le informazioni che sono necessarie affinché gli investitori possano.Per pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale finanziaria.
Beni fungibili: individuati con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un determinato genere; essi possono essere sostituiti indifferentemente con altri.
Beni infungibili: quelli individuati nella loro specifica identità.
La fungibilità o infungibilità dipende dalla natura dei beni: può derivare anche dalla volontà delle parti, le quali possono attribuire carattere infungibile ad un oggetto che, secondo la comune valutazione, dovrebbe essere considerato fungibile.
Le due categorie sono sottoposte a discipline diversificate; infatti, per trasmettere la proprietà di un bene infungibile è sufficiente che le parti raggiungano un accordo al riguardo, mentre per il trasferimento della proprietà di una determinata quantità di beni fungibili serve l'accordo ma anche la separazione del bene.
Beni consumabili (o ad utilità semplice): quelli che non
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