Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 252
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Buzzacchi Chiara, libro consigliato Diritto privato romano, Andrea Lovato, Salvatore Puliatti, Laura Solidoro Pag. 1 Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Buzzacchi Chiara, libro consigliato Diritto privato romano, Andrea Lovato, Salvatore Puliatti, Laura Solidoro Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 252.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Buzzacchi Chiara, libro consigliato Diritto privato romano, Andrea Lovato, Salvatore Puliatti, Laura Solidoro Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 252.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Buzzacchi Chiara, libro consigliato Diritto privato romano, Andrea Lovato, Salvatore Puliatti, Laura Solidoro Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 252.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Buzzacchi Chiara, libro consigliato Diritto privato romano, Andrea Lovato, Salvatore Puliatti, Laura Solidoro Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 252.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Buzzacchi Chiara, libro consigliato Diritto privato romano, Andrea Lovato, Salvatore Puliatti, Laura Solidoro Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 252.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Buzzacchi Chiara, libro consigliato Diritto privato romano, Andrea Lovato, Salvatore Puliatti, Laura Solidoro Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 252.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Buzzacchi Chiara, libro consigliato Diritto privato romano, Andrea Lovato, Salvatore Puliatti, Laura Solidoro Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 252.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Buzzacchi Chiara, libro consigliato Diritto privato romano, Andrea Lovato, Salvatore Puliatti, Laura Solidoro Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 252.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Buzzacchi Chiara, libro consigliato Diritto privato romano, Andrea Lovato, Salvatore Puliatti, Laura Solidoro Pag. 41
1 su 252
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

COS’E’ LA CONDICTIO?

La condictio è l’actio in personam con l’intentio certa che dà luogo a un giudizio di stretto

diritto. Ex. Se sono debitore convenuto con la condictio e voglio negare la pretesa all’attore,

la nego o dicendo che non deve dare (perché non era un mutuo), oppure nego perché mi è

stata data una somma di denaro, ma non era mutuo.

In sostanza se nego nella condictio, o perché non mi hai dato a causa di mutuo o perché ti ho

già restituito e tutto questo poi lo dimostrerò, oppure se ho l’eccezione devo essere

abbastanza svelto, farmi inserire nella fase in iure davanti alla formula altrimenti poi il

giudice non ne tiene conto.

CASO DONANTE DEL MUTUATARIO

Ti ho dato una somma di denaro per donarla, tu l’hai ricevuta pensando fosse in prestito

(Digesto 12.1.18)

1. È donazione ?

2. È mutuo?

3. C: La proprietà di denaro è passata da me a te? D: Mi devi restituire il denaro?

Vi è una traditio, cioè una consegna di denaro da parte mia a te e una somma di denaro, nel

compiere questa traditio io sto pensando di regalarti. Tu prendi 100 euro e pensi di restituirli

al più presto (perché pensi che sia un prestito).

Metodi di soluzione:

1. È una donazione? È una donazione soltanto nel “donante”, perché l’altra parte non

pensava fosse una donazione. Quindi manca l’accordo. Le parti qualificano

diversamente la causa della traditio. Ciascuna delle due cause è oggettivamente

idonea a trasferire la proprietà.

2. È un mutuo? No, perché il mutuo è un contratto reale quindi ci vuole la consegna dei

beni, altrimenti il contratto non è perfezionato. Occorre infatti che ci sia l'accordo, e

qui manca.

3. Sia la causa della donazione, sia la causa del mutuo trasferiscono la proprietà? Ma

questa traditio ha trasferito la proprietà di denaro? Si, se riteniamo che ci sia una

216

causa. Oppure se non vi era accordo sulla causa la proprietà non è passata. Oppure la

proprietà è passata per effetto di confusione.

4. Se io pensi di donarti, poi ti convengo con la condictio, tu cosa fai? Se fosse

donazione non ci sarebbe la condictio.

Risposta D: mi oppongo con l’exceptio doli. È doloso il fatto che tu pretenda indietro

qualcosa che mi hai dato pensando di darlo. Devo dimostrare però che mi volevi donare il

denaro. Se c’è la condictio era un mutuo, ma se non c’era si tratta di una donazione. Se

l’arricchimento ha una causa, io mi posso tenere il denaro, se no lo devo restituire.

Quindi: l’eccipiente tiene la somma per effetto exceptio doli (Ulpiano); oppure se la

proprietà è passata l’eccipiente tiene la somma perché è diventata sua (Giuliano).

CASO DELLO SCHIAVO

Ti ho dato una somma di denaro perché tu mi dessi lo schiavo Stico. Stico è morto e quindi

non me lo dai. (Digesto 12.4.16)

N.B la condictio si dà in tutte le ipotesi in cui vi è uno spostamento patrimoniale e questo

spostamento non è giustificato da nessuna causa.

Metodi di soluzione:

La condictio c’è, vi è uno spostamento patrimoniale. Vi è una causa data (causa non

esecuta). Avere la condictio vuol dire vincere, avere l’azione in senso sostanziale.

Bisogna vedere se c’era la buona fede

Deposito → il deposito si perfezione con la consegna della cosa mobile, dal depositante al

depositario, che quindi diventa detentore. La causa del deposito è la custodia, il depositario

deve custodire la cosa mobile depositata e poi restituirla quando il depositante gliela chiede

e il contratto è a titolo gratuito. Si dice che il contratto è a titolo gratuito perché non c’è un

impoverimento, se ci fosse, se il depositante pagasse qualcosa al depositario per la sua

attività, per i Romani non sarebbe più un contratto di deposito, ma un contratto di locazione

1. Chi è il debitore nel deposito? Il depositario

2. Il creditore? Il depositante

C. Chi si avvantaggia nel deposito? Il vantaggio è del creditore.

Come nasce il deposito? Nasce nella vita di tutti i giorni, quando un soggetto consegna a

un altro soggetto qualcosa allo scopo di custodire.

ACTIO DEPOSITI IN FACTUM

“T, sia giudice. Se sarà provato che AA ha depositato presso NN un vassoio d’argento e che

esso non è stato restituito ad AA per dolo di NN, tu giudice T, condanna NN nei confronti di

AA per una somma pari al valore che avrà la lite, se non sarà provato assolvi” 217

Se sono NN, come faccio a non essere condannato? AA deve dimostrare che era un

deposito, che non ho restituito e che ho avuto il dolo e io (NN) mi devo difendere dicendo

che non era vero che fosse un deposito

e che non è vero che volevo restituirlo. La cosa restituita deteriorata non è la stessa che era

stata consegnata (questo lo dicono i giuristi).

ACTIO DEPOSITI IN IUS

Nella formula in ius c’è l’intentio incerta, quindi tutto quello che NN deve fare-dare

secondo buona fede. Quindi ex. Se vi è un deposito vi sarà da restituire la cosa integra

esattamente nello stesso tempo. L’intentio è preceduta dalla demonstratio.

COMODATO

Qui viene trasferita la detenzione, non il possesso, il comodante può anche non essere il

proprietario. La cosa è inconsumabile, deve essere restituita la stessa cosa, è consumabile

in prestito (ex. Ti do un libro, tu lo leggi e me lo restituisci gratuitamente, non devi però

leggerlo e deteriorarsi). Se invece ci fosse una pattuizione, per cui mi devi pagare una

somma di denaro, non sarebbe un contratto di comodato, bensì sarebbe un contratto di

locazione (ex. Quando paghi un affitto). Nel comodato la formula prima è in factum e poi in

ius, il comodato è un prestito ad uso gratuito.

- Causa del deposito → è la custodia e chi si avvantaggia del deposito è il depositante

- Causa del comodato → è il prestito ad uso gratuito e il vantaggio nel comodato è tutto a

favore del debitore (che deve restituire la cosa) il vantaggio (utilitas contrahentium) è tutta

del comodatario.

N.B nel comodato il comodatario risponde sempre della mancata restituzione della cosa, a

meno che riesca a provare il comodatario che la mancata restituzione è dovuta a causa di

forza maggiore (incendio, naufragio…)

Ex. Se mi hai prestato un libro, ma l’ho perso in un terremoto, non rispondo della mancata

restituzione. Ma se mi ha prestato un libro e me lo sono fatto rubare, ne rispondo perché il

furto non è causa di forza maggiore.

Viceversa nel deposito rispondo solamente se non ho voluto restituire, se mi hanno rubato il

libro non rispondo. La responsabilità del comodatario si chiama responsabilità per

custodia, la custodia è in grado di responsabilità del comodatario ed equivale ad una

responsabilità oggettiva che consiste nel rispondere sempre all’inadempimento a meno che

il debitore dimostri la forza maggiore, così si libera dalla sua responsabilità.

CONTRATTI CONSENSUALI

- Compratore → si obbliga a pagare il prezzo (unica obbligazione del compratore)

- Venditore → si obbliga a trasferire il pacifico godimento della merce venduta +

garantire per evizione 218

- Accordo

Garantire per evizione: il compratore viene convenuto in giudizio dal vero proprietario che

ha la rivendica, allora il venditore deve restituire al compratore il doppio del prezzo che

aveva ricevuto. Quando un altro rivendica la merce venduta, e risulta vincitore perché il

giudice emette il iussum de restituendo. In questo momento il compratore è evitto e deve

restituire la cosa o pagare la somma nella condanna e per i vizi occulto (o restituisce la

merce al venditore che gli restituisce la merce, o ad una diminuzione del prezzo pagato)

LEZIONE 26

CONTRATTI PARTE II: CASI PRATICI

CONTRATTI CONSENSUALI

1. Compravendita

2. Locazione

3. Società

4. Mandato

Parlando di contratti consensuali, la chiave di lettura è il fatto che i contratti consensuali

sono tutelati dai giudizi di buona fede, partendo dalle caratteristiche dei giudizi di buona

fede si ricavano quelle dei contratti consensuali.

I giudizi di buona fede hanno una formula con una intentio incerta, la pretesa dell’attore non

è infatti determinata, la buona fede è il fondamento oggettivo della pretesa dell’attore

(oportere ex fide bona). L’oportere ex fide bona è un dovere sulla base della buona fede, la

buona fede ne costituisce il fondamento ma ne costituisce anche la misura, cioè quando/cosa

deve il venditore al creditore o il locatore al locatario.

CHE COSA SI INTENDE PER “FIDES”

La fides è quel principio generale dell’ordinamento dello ius civile che il fondamento nella

divinità comune allo ius gentium, perché è alla base dei rapporti commerciali di qualsiasi

ordinamento e quindi creando le formule con l’oportere ex fide bona si da tutela a rapporti

che prima non erano tutelati. I rapporti vengono tutelati nella demonsatio, ci sarà indicata la

base/motivo, la demonstratio è data per scontata. Nella demonstratio le parti illustrano la

base della loro pretesa a partire dalla quale il giudice deve vedere cosa deve fare il creditore

e il debitore secondo buona fede, non bisogna andare a vedere se c’è stata una

compravendita perché si dà per scontato. La quantificazione le prime volte avvengono caso

per caso, poi questo contenuto dell’oportere ex fide bona

Si cristallizza è da luogo alle obbligazioni del compratore e debitore che sono quelle tipiche

che derivano da esse.

DIFFERENZA CONTRATTI DI SOCIETA’ E IL MANDATO 219

Il contatto basilare è la compravendita, con essa ha somiglianze al contratto di locazione.

Mentre i contratti di società e mandato sono diversi, nella società due o più persone mettono

insieme più esercizi allo scopo di perseguire un fine comune e ricavare profitti.

Per quanto riguarda il mandato la derivazione dal rapporto con stranieri e peregrini è più

difficile rispetto alla compravendita, essa infatti ha origine negli scambi con gli stranieri,

essa intesa come negozio della prassi è sempre esistita e diventa contratto quando è

tutelabile con un giudizio di buona fede, in particolare diventa contratto quando l’accordo di

per sé comune manifestato e sufficiente. La compravendita è quindi un elemento comune di

tutti gli scambi.

ORIGINI DEL “MANDATUM”

Forse il mandato ha origine più difficile, si pensa che l’origine del man

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
252 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher raidairin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.