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§4 FATTI, ATTI, NEGOZI GIURIDICI
50. I fatti giuridici e le loro classificazioni.
fatto giuridico = fatto rilevante per il diritto
– la nozione va ricostruita tenendo conto dell'operatività della norma giuridica che
– individua nella realtà sociale una situazione alla quale fa corrispondere determinati
effetti giuridici
• queste situazioni sono momenti del fluire della storia, vengono chiamati fatti storici
• il fatto storico diventa un fatto giuridico, perché una norma l'assume nella propria
previsione e lo munisce di det. effetti giuridici
lo stesso fatto storico può costituire il sostrato materiale per fatti giur. diversi
–
per effetti giuridici si intendono la creazione, la modificazione o l'estinzione di
– a) un diritto soggettivo o di un dovere giuridico (→ norme di relazione)
b) di una qualifica giuridica (→ norme d'organizzazione o di qualificazione)
fatti storici e fatti giuridici si pongono su due piani paralleli, fra di loro non comunicanti
– 1) il piano del mondo reale, in cui si verificano i fatti storici
2) il piano del diritto che si risolve nell'insieme degli effetti giuridici che i fatti storici
producono in base alla mediazione della norma giuridica
le norme giuridiche possono incidere soltanto sul piano degli effetti giuridici e
– quindi dei fatti giur.: factum infectum fieri nequit (il fatto non può essere disfatto)
• ciò che è storicamente avvenuto non può storicamente considerarsi come
non avvenuto
• la norma può però far venir meno anche con efficacia retroattiva gli effetti
ricollegati ad un det. fatto storico
fatti giuridici = tutti quegli avvenimenti naturalistici che hanno una qualche ricaduta o
– rilevanza nel mondo del diritto e che comportano det. conseguenze giuridiche
“fattispecie”:
– 1) fattispecie astratta = la descrizione del fatto storico tipizzato, cui la norma
riconduce det. effetti giuridici
a) fattispecie semplice: è costituita da un solo fatto giuridico
• es.: morte di un individuo
b) fattispecie complessa: l'effetto giuridico si produce solo con il verificarsi di più
fatti giur.
• quando tra i fatti che costituiscono la fattispecie sussiste un collegamento di
ordine logico e cronologico, si parla di fattispecie a formazione progressiva
2) fattispecie concreta = un evento storico, considerato nella sua globalità, per il quale
si pone il problema di determinarne la disciplina giuridica e cioè la fattispecie
astratta in cui deve essere sussunto
classificazione dei fatti giuridici
– a) atti giuridici = fatti posti in essere dall'uomo che coinvolgono la coscienza e la
volontà dell'agente
conseguono i loro effetti soltanto in quanto compiuti da chi abbia almeno la
– generica capacità d'intendere e di volere
b) fatti giuridici in senso stretto: tutti gli altri fatti giuridicamente rilevanti
– 79 / 344 –
fondamentale distinzione all'interno della categoria dell'atto giuridico:
– a) atti giuridici illeciti
lo scopo perseguito dall'agente è valutato negativamente e sottoposto a
– sanzioni repressive da parte dell'ord. giur.
si riscontrano sia nell'ambito del diritto privato (delicta) che in quello del diritto
– pubblico (crimina)
• nell'ambito del diritto privato, l'atto illecito costituisce sempre la violazione di
un diritto soggettivo altrui, sia di carattere assoluto che di carattere relativo
la sanzione può essere indiretta (non satisfattiva) o diretta (satisfattiva)
– • corrisponde alla distinzione fra azioni penali ed azioni reipersecutorie
b) atti giuridici leciti
lo scopo perseguito dall'agente è valutato positivamente e considerato
– meritevole di tutela da parte dell'ord. giur.
fondamentale distinzione:
– a) dichiarazioni di scienza
= dichiarazioni rappresentative o enunciative
– il soggetto dichiara un fatto che è a sua conoscenza
–
b) dichiarazioni di volontà
= dichiarazioni precettive
– il soggetto formula per sé o per altri un comando, una direttiva per l'agire
–
ulteriore distinzione:
– 1) negozi giuridici
lo scopo pratico voluto e perseguito dalle parti assume particolare rilievo
– gli effetti del negozio stesso non si producono o possono venir eliminati,
– quando il nesso con tale scopo non sussista o sia viziato
2) atti giuridici leciti in senso stretto
gli effetti si producono soltanto in base alla coscienza ed alla volontà
– della dichiarazione, senza considerare lo scopo pratico perseguito dalla
partecipazione e senza che rivelino i vizi che attengano a tale aspetto
• gli effetti si manifestano indipendentemente o anche contro la volontà
del dichiarante
nell'esperienza romana, l'adempimento delle obbligazioni (solutio) viene trattato
– come un vero e proprio negozio, mentre nella nostra esperienza è considerato
un semplice fatto giuridico
51. Struttura e funzione del negozio giuridico.
autonomia negoziale: in qualsiasi organizzazione sociale più complessa i soggetti a
– cui sia riconosciuta la capacità giuridica e quella d'agire sono liberi di disciplinare
autonomamente la propria sfera privata d'interessi
la figura generale del negozio giuridico non viene espressamente disciplinata dal
– codice civile italiano
• ma si riscontra una notevole unità di terminologie e di istituti rispetto alle singole
figure che poi vengono ricomposte nella categoria generale del negozio (nullità,
annullabilità, rappresentanza, interpretazione, illiceità, ecc.)
– 80 / 344 –
discussione sulla natura del negozio giuridico:
– • punto di partenza = due elementi essenziali nella struttura del negozio
1) la volontà delle parti
2) la dichiarazione come forma con cui la volontà si manifesta nella realtà storica
• la volontà delle parti rileva soltanto quando si è manifestata nel mondo esterno
volontà dichiarata ↔ volontà effettiva/interna
–
• problema del rapporto fra dichiarazione e volontà nel caso di conflitto:
a) teorie soggettive: la volontà effettiva delle parti deve prevalere sulla diversa
portata della dichiarazione
b) teorie oggettive: è decisivo per fissare i termini del negozio il valore oggettivo
della dichiarazione
• tenevano conto dell'esigenza di tutelare la posizione della controparte e dei
terzi
entrambi gli aspetti sono necessari per la comprensione del negozio
–
• negozio giuridico = dichiarazione/manifestazione di volontà sotto il profilo
strutturale ed un regolamento d'interessi sotto quello funzionale
anche i giuristi romani, pur non avendo elaborato una teoria generale, impostavano
– tematiche comuni alle varie figure negoziali concretamente adoperate
52. Gli elementi essenziali del negozio giuridico. I soggetti.
distinzione:
– 1) elementi essenziali = elementi senza i quali il negozio giur. non può venir in essere
2) elementi accidentali: vengono aggiunti dalle parti agli elementi essenziali
es. la condizione, il termine e, nei negozi a titolo gratuito, il modus o onere
–
tripartizione medioevale: riguarda gli effetti
– 1) essentialia negotii = effetti che conseguono necessariamente alla volizione degli
elementi essenziali
es. l'obbl. del venditore a trasferire la cosa venduta e del compratore di pagare
–
2) naturalia negotii = effetti che conseguono alla volizione degli elementi essenziali,
ma che possono essere esclusi con una clausola negoziale
es. l'obbl. di garantire contro l'evizione
–
3) accidentalia negotii = effetti che si verificano solo in quanto le parti abbiano
specificamente inserito nel negozio una clausola volta a produrli
è necessaria la presenza di uno o più soggetti che pongano in essere il negozio
– i soggetti devono avere det. requisiti, perché l'attività da essi svolta può dar luogo agli
– effetti del negozio giuridico
• = capacità d'agire e la legittimazione
• la legittimazione = l'idoneità del soggetto a porre in essere un det. assetto
d'interessi, in funzione del rapporto fra il sogg. stesso ed il contenuto dell'assetto in
questione
il termine sorge nell'ambito della dottrina processualistica
– • indica la parte che può esercitare (legittimato attivo) e contro cui si può
esercitare (legittimato passivo) l'azione
sta in relazione al potere di disposizione negli atti ad efficacia reale
– – 81 / 344 –
• es. legittimato a disporre della proprietà di una cosa è in linea di principio il
proprietario → chi aliena una cosa altrui difetta di legittimazione e compie un
negozio inefficace
si distingue dalla capacità di agire: l'incapace può essere sostituito dal suo
– rappresentante legale, ma non si può ovviare al difetto di legittimazione
• i soggetti che pongono in essere un negozio giuridico sono le parti dello stesso
più soggetto possono integrare una sola parte, quando rappresentano un unico
– centro d'interessi
• classificazione dei negozi giuridici:
1) negozi unilaterali: la manifestazione di volontà proviene da una sola parte
• es. il testamento, la promessa al pubblico (pollicitatio)
• il negozio rimane unilaterale anche nel caso delle dichiarazioni recettizie
= quando la dichiarazione unilaterale deve essere portata a conoscenza
– di un destinatario determinato, perché essa abbia efficacia
• perché si abbia la figura del negozio unilaterale non rileva il fatto che il
verificarsi o il perdurare dell'efficacia del negozio stesso siano subordinati
all'accettazione del destinatario del negozio o al suo mancato rifiuto
2) negozi bilaterali: la manifestazione di volontà proviene da due parti
• es. il contratto (contractus), la conventio/pactum, la mancipatio
3) negozi plurilaterali: la manifestazione di volontà proviene da più di due parti
• nel diritto romano vi sono alcune fattispecie, dove in negozi formali la dichiarazione
viene emessa soltanto da una parte, mentre la parte a cui è diretta è presente, ma
tace
si tratta di un silenzio stilizzato che deve valutarsi come manifestazione di
– volontà diretta all'adesione al negozio
se il silenzio è rotto con l'espressione di una volontà contraria al compimento
– dell'atto, il negozio non può considerarsi venuto in essere