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§4 FATTI, ATTI, NEGOZI GIURIDICI

50. I fatti giuridici e le loro classificazioni.

fatto giuridico = fatto rilevante per il diritto

– la nozione va ricostruita tenendo conto dell'operatività della norma giuridica che

– individua nella realtà sociale una situazione alla quale fa corrispondere determinati

effetti giuridici

• queste situazioni sono momenti del fluire della storia, vengono chiamati fatti storici

• il fatto storico diventa un fatto giuridico, perché una norma l'assume nella propria

previsione e lo munisce di det. effetti giuridici

lo stesso fatto storico può costituire il sostrato materiale per fatti giur. diversi

per effetti giuridici si intendono la creazione, la modificazione o l'estinzione di

– a) un diritto soggettivo o di un dovere giuridico (→ norme di relazione)

b) di una qualifica giuridica (→ norme d'organizzazione o di qualificazione)

fatti storici e fatti giuridici si pongono su due piani paralleli, fra di loro non comunicanti

– 1) il piano del mondo reale, in cui si verificano i fatti storici

2) il piano del diritto che si risolve nell'insieme degli effetti giuridici che i fatti storici

producono in base alla mediazione della norma giuridica

le norme giuridiche possono incidere soltanto sul piano degli effetti giuridici e

– quindi dei fatti giur.: factum infectum fieri nequit (il fatto non può essere disfatto)

• ciò che è storicamente avvenuto non può storicamente considerarsi come

non avvenuto

• la norma può però far venir meno anche con efficacia retroattiva gli effetti

ricollegati ad un det. fatto storico

fatti giuridici = tutti quegli avvenimenti naturalistici che hanno una qualche ricaduta o

– rilevanza nel mondo del diritto e che comportano det. conseguenze giuridiche

“fattispecie”:

– 1) fattispecie astratta = la descrizione del fatto storico tipizzato, cui la norma

riconduce det. effetti giuridici

a) fattispecie semplice: è costituita da un solo fatto giuridico

• es.: morte di un individuo

b) fattispecie complessa: l'effetto giuridico si produce solo con il verificarsi di più

fatti giur.

• quando tra i fatti che costituiscono la fattispecie sussiste un collegamento di

ordine logico e cronologico, si parla di fattispecie a formazione progressiva

2) fattispecie concreta = un evento storico, considerato nella sua globalità, per il quale

si pone il problema di determinarne la disciplina giuridica e cioè la fattispecie

astratta in cui deve essere sussunto

classificazione dei fatti giuridici

– a) atti giuridici = fatti posti in essere dall'uomo che coinvolgono la coscienza e la

volontà dell'agente

conseguono i loro effetti soltanto in quanto compiuti da chi abbia almeno la

– generica capacità d'intendere e di volere

b) fatti giuridici in senso stretto: tutti gli altri fatti giuridicamente rilevanti

– 79 / 344 –

fondamentale distinzione all'interno della categoria dell'atto giuridico:

– a) atti giuridici illeciti

lo scopo perseguito dall'agente è valutato negativamente e sottoposto a

– sanzioni repressive da parte dell'ord. giur.

si riscontrano sia nell'ambito del diritto privato (delicta) che in quello del diritto

– pubblico (crimina)

• nell'ambito del diritto privato, l'atto illecito costituisce sempre la violazione di

un diritto soggettivo altrui, sia di carattere assoluto che di carattere relativo

la sanzione può essere indiretta (non satisfattiva) o diretta (satisfattiva)

– • corrisponde alla distinzione fra azioni penali ed azioni reipersecutorie

b) atti giuridici leciti

lo scopo perseguito dall'agente è valutato positivamente e considerato

– meritevole di tutela da parte dell'ord. giur.

fondamentale distinzione:

– a) dichiarazioni di scienza

= dichiarazioni rappresentative o enunciative

– il soggetto dichiara un fatto che è a sua conoscenza

b) dichiarazioni di volontà

= dichiarazioni precettive

– il soggetto formula per sé o per altri un comando, una direttiva per l'agire

ulteriore distinzione:

– 1) negozi giuridici

lo scopo pratico voluto e perseguito dalle parti assume particolare rilievo

– gli effetti del negozio stesso non si producono o possono venir eliminati,

– quando il nesso con tale scopo non sussista o sia viziato

2) atti giuridici leciti in senso stretto

gli effetti si producono soltanto in base alla coscienza ed alla volontà

– della dichiarazione, senza considerare lo scopo pratico perseguito dalla

partecipazione e senza che rivelino i vizi che attengano a tale aspetto

• gli effetti si manifestano indipendentemente o anche contro la volontà

del dichiarante

nell'esperienza romana, l'adempimento delle obbligazioni (solutio) viene trattato

– come un vero e proprio negozio, mentre nella nostra esperienza è considerato

un semplice fatto giuridico

51. Struttura e funzione del negozio giuridico.

autonomia negoziale: in qualsiasi organizzazione sociale più complessa i soggetti a

– cui sia riconosciuta la capacità giuridica e quella d'agire sono liberi di disciplinare

autonomamente la propria sfera privata d'interessi

la figura generale del negozio giuridico non viene espressamente disciplinata dal

– codice civile italiano

• ma si riscontra una notevole unità di terminologie e di istituti rispetto alle singole

figure che poi vengono ricomposte nella categoria generale del negozio (nullità,

annullabilità, rappresentanza, interpretazione, illiceità, ecc.)

– 80 / 344 –

discussione sulla natura del negozio giuridico:

– • punto di partenza = due elementi essenziali nella struttura del negozio

1) la volontà delle parti

2) la dichiarazione come forma con cui la volontà si manifesta nella realtà storica

• la volontà delle parti rileva soltanto quando si è manifestata nel mondo esterno

volontà dichiarata ↔ volontà effettiva/interna

• problema del rapporto fra dichiarazione e volontà nel caso di conflitto:

a) teorie soggettive: la volontà effettiva delle parti deve prevalere sulla diversa

portata della dichiarazione

b) teorie oggettive: è decisivo per fissare i termini del negozio il valore oggettivo

della dichiarazione

• tenevano conto dell'esigenza di tutelare la posizione della controparte e dei

terzi

entrambi gli aspetti sono necessari per la comprensione del negozio

• negozio giuridico = dichiarazione/manifestazione di volontà sotto il profilo

strutturale ed un regolamento d'interessi sotto quello funzionale

anche i giuristi romani, pur non avendo elaborato una teoria generale, impostavano

– tematiche comuni alle varie figure negoziali concretamente adoperate

52. Gli elementi essenziali del negozio giuridico. I soggetti.

distinzione:

– 1) elementi essenziali = elementi senza i quali il negozio giur. non può venir in essere

2) elementi accidentali: vengono aggiunti dalle parti agli elementi essenziali

es. la condizione, il termine e, nei negozi a titolo gratuito, il modus o onere

tripartizione medioevale: riguarda gli effetti

– 1) essentialia negotii = effetti che conseguono necessariamente alla volizione degli

elementi essenziali

es. l'obbl. del venditore a trasferire la cosa venduta e del compratore di pagare

2) naturalia negotii = effetti che conseguono alla volizione degli elementi essenziali,

ma che possono essere esclusi con una clausola negoziale

es. l'obbl. di garantire contro l'evizione

3) accidentalia negotii = effetti che si verificano solo in quanto le parti abbiano

specificamente inserito nel negozio una clausola volta a produrli

è necessaria la presenza di uno o più soggetti che pongano in essere il negozio

– i soggetti devono avere det. requisiti, perché l'attività da essi svolta può dar luogo agli

– effetti del negozio giuridico

• = capacità d'agire e la legittimazione

• la legittimazione = l'idoneità del soggetto a porre in essere un det. assetto

d'interessi, in funzione del rapporto fra il sogg. stesso ed il contenuto dell'assetto in

questione

il termine sorge nell'ambito della dottrina processualistica

– • indica la parte che può esercitare (legittimato attivo) e contro cui si può

esercitare (legittimato passivo) l'azione

sta in relazione al potere di disposizione negli atti ad efficacia reale

– – 81 / 344 –

• es. legittimato a disporre della proprietà di una cosa è in linea di principio il

proprietario → chi aliena una cosa altrui difetta di legittimazione e compie un

negozio inefficace

si distingue dalla capacità di agire: l'incapace può essere sostituito dal suo

– rappresentante legale, ma non si può ovviare al difetto di legittimazione

• i soggetti che pongono in essere un negozio giuridico sono le parti dello stesso

più soggetto possono integrare una sola parte, quando rappresentano un unico

– centro d'interessi

• classificazione dei negozi giuridici:

1) negozi unilaterali: la manifestazione di volontà proviene da una sola parte

• es. il testamento, la promessa al pubblico (pollicitatio)

• il negozio rimane unilaterale anche nel caso delle dichiarazioni recettizie

= quando la dichiarazione unilaterale deve essere portata a conoscenza

– di un destinatario determinato, perché essa abbia efficacia

• perché si abbia la figura del negozio unilaterale non rileva il fatto che il

verificarsi o il perdurare dell'efficacia del negozio stesso siano subordinati

all'accettazione del destinatario del negozio o al suo mancato rifiuto

2) negozi bilaterali: la manifestazione di volontà proviene da due parti

• es. il contratto (contractus), la conventio/pactum, la mancipatio

3) negozi plurilaterali: la manifestazione di volontà proviene da più di due parti

• nel diritto romano vi sono alcune fattispecie, dove in negozi formali la dichiarazione

viene emessa soltanto da una parte, mentre la parte a cui è diretta è presente, ma

tace

si tratta di un silenzio stilizzato che deve valutarsi come manifestazione di

– volontà diretta all'adesione al negozio

se il silenzio è rotto con l'espressione di una volontà contraria al compimento

– dell'atto, il negozio non può considerarsi venuto in essere

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andyrock666 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.